Sentenza n. 572/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 19/05/1988 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione
Umbria 14 maggio 1979, n. 20 ("Sovvenzione annua a favore della
Società Mediterranea strade ferrate Umbro-Aretine per l'esercizio
delle autolinee sostituitive ed integrative delle ferrovie
Terni-Umbertide con diramazione Ponte S. Giovanni-Perugia e
Umbertide-S. Sepolcro"), promosso con ordinanza emessa il 2 marzo
1981 dal T.A.R. del Lazio sul ricorso proposto dalle Società
Mediterranea per le Strade Ferrate Umbro-Aretine contro il Ministero
dei Trasporti ed altri, iscritta al n. 875 del registro ordinanze
1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16,
prima serie speciale, dell'anno 1986;
Visto l'atto di costituzione della Società Mediterranea per le
strade Ferrate Umbro-Aretine;
Udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1988 il Giudice relatore
Vincenzo Caianiello;
Uditi gli avvocati Stefano Grassi e Salvatore Sambiagio per la
Società Mediterranea per le strade Ferrate Umbro-Aretine;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - La Società Mediterranea per le strade ferrate umbro-aretine
s.p.a., concessionaria di alcune autolinee sostitutive ed integrative
di linee ferroviarie nella Regione Umbria - già ammessa ai benefici
previsti dalla legge 2 agosto 1952, n. 1221 e successive modifiche
(adeguamento delle sovvenzioni di esercizio) ed ottenuta la
sovvenzione annua per l'esercizio delle ferrovie e delle autolinee
integrative (D.M. 22 febbraio 1975) nonché la elevazione della
misura di tale sovvenzione (DD.MM. 12 ottobre 1976 e 16 febbraio
1978) - ha proposto ricorso innanzi al T.A.R. Lazio avverso il
comportamento omissivo, serbato dal Ministero dei trasporti e dalla
Regione Umbria, in ordine al pagamento dell'intera quota di
sovvenzione di esercizio spettantele (terza revisione).
Era avvenuto che, a seguito del trasferimento alle Regioni delle
funzioni amministrative in materia di tranvie e linee
automobilistiche di interesse regionale (art. 84 d.P.R. n. 616 del
1977), il Ministero dei trasporti aveva provveduto (D.M. 12 settembre
1978 n. 634/A 3714) allo scorporo, dalla sovvenzione spettante alla
Società, della quota relativa agli autoservizi di linea gestiti
nella Regione Umbria e alla devoluzione della relativa somma al fondo
comune di cui all'art. 128 dello stesso d.P.R. n. 616 del 1977,
dovendo tale quota, pari a L. 991.300.000 annua, far carico alla
stessa Regione a partire dal 1° gennaio 1978.
In sede di riparto del fondo comune regionale, alla Regione Umbria
veniva assegnata la somma (inferiore) di lire 624.640.000; la Regione
quindi provvedeva, con propria legge 11 marzo 1979 n. 20 (ora
impugnata), a dettare le modalità per la corresponsione di
quest'ultima somma alla Società concessionaria.
2. - Il thema decidendum, individuato dal giudice a quo
nell'ordinanza di rimessione della questione di legittimità
costituzionale della citata legge regionale 14 maggio 1979 n. 20,
consiste nello stabilire se la Regione possa con legge ridurre o
ampliare le proprie obbligazioni assunte, per effetto di successione
tra enti pubblici, nei confronti di un soggetto privato.
Dopo aver premesso che esulano dall'ambito del giudizio le
questioni inerenti ai rapporti tra lo Stato e la Regione (corretto
versamento della quota nel fondo comune di cui all'art. 128 del
d.P.R. n. 616, invece che nel particolare fondo di cui all'art. 130
dello stesso decreto presidenziale; eventuale insufficienza della
somma accreditata alla regione), dovendo le stesse trovare soluzione
in altra sede (politica) ovvero nell'ambito di un eventuale conflitto
di attribuzioni, il giudice a quo dubita della legittimità
costituzionale della legge regionale denunciata, che si risolverebbe,
a suo dire, in una unilaterale riduzione della sovvenzione già
accordata:
a) per violazione dell'art. 41, secondo e terzo comma, Cost.,
per effetto del pregiudizio arrecato alla attività economica privata
e del travisamento dello scopo sociale cui è finalizzata la
sovvenzione;
b) per violazione dell'art. 97 Cost., sotto il duplice profilo:
1) delle conseguenze negative della riduzione sul buon
andamento del servizio;
2) dell'eccesso di potere legislativo per l'uso di uno
strumento con i caratteri della "legge provvedimento";
c) per violazione dell'art. 42, secondo comma, Cost., perché
con la normativa impugnata, che comporta l'ablazione di una parte del
credito, si impongono limitazioni tali da incidere sul contenuto del
diritto (diminuzione di un terzo dell'importo);
d) per violazione degli artt. 24 e 113 Cost., perché
l'adozione di una legge provvedimento priva i soggetti incisi del
diritto di difesa e della tutela giurisdizionale.
Implicitamente, poi, lo stesso giudice a quo sembra adombrare la
violazione del "giusto procedimento", quale principio generale
dell'ordinamento che la regione è tenuta ad osservare in relazione
all'art. 117 Cost. In funzione di esso la Regione Umbria, titolare
delle competenze nella materia, avrebbe potuto procedere ad una
rideterminazione dell'intero settore con provvedimenti legislativi di
carattere generale, ma non operare con legge-provvedimento.
3. - Non è intervenuta la Regione Umbria, mentre si è costituita
la parte privata, aderendo alle considerazioni del giudice rimettente
e ponendo in evidenza lo scopo della legislazione statale di settore,
che è quello di garantire il risanamento economico e funzionale dei
collegamenti ferroviari - anche mediante sostituzione o integrazione
con linee automobilistiche - con l'attribuzione di sovvenzioni, la
cui misura e il cui adeguamento sono finalizzati al raggiungimento
dell'interesse pubblico ad un corretto e funzionale svolgimento del
servizio di trasporto.
Nel rapporto concessorio di specie, secondo lo schema delle
concessioni-contratto, l'istituto della sovvenzione costituisce uno
degli elementi essenziali e configura l'obbligazione cui è tenuta la
Pubblica Amministrazione.
Poiché l'Ente Regione per effetto del d.P.R. n. 616 del 1977 è
succeduto all'Amministrazione dello Stato in tutti i rapporti attivi
e passivi inerenti le attribuzioni trasferite e nei procedimenti in
corso, la Regione Umbria è subentrata nella posizione di soggetto
passivo del rapporto obbligatorio e ad essa fa ora carico la
erogazione della sovvenzione.
La Società ravvisa altresì, oltre alle censure evidenziate dal
giudice a quo, altri due profili di illegittimità:
a) la violazione dell'art. 3 Cost., perché per effetto della
riduzione della sovvenzione si sarebbe riservato un trattamento
diverso rispetto a situazioni analoghe ed in assenza di una
modificazione della situazione economica del Paese o singola
dell'impresa;
b) la violazione dell'art. 117 Cost., per inosservanza dei
principi generali derivanti dalla legislazione statale di settore (l.
n. 1221 del 1952 e successive modifiche). Considerato in diritto
1. - È sollevata questione di legittimità costituzionale della
legge Regione Umbria 11 maggio 1979 n. 20 ("Sovvenzione annua a
favore della Società mediterranea strade ferrate-umbro aretine per
l'esercizio delle autolinee sostitutive ed integrative della ferrovia
Terni-Umbertide con diramazione Ponte San Giovanni-Perugia e
Umbertide San Sepolcro"), che ha disposto le modalità per
l'attribuzione della somma di lire 624.640.000 per ciascuno degli
anni 1978 e 1979 dovuta a titolo di sovvenzione alla Società
Mediterranea strade ferrate umbro-aretine, per l'esercizio delle
autolinee sostitutive gestite da detta Società.
Si sostiene nell'ordinanza di rimessione che, prima che
intervenisse il trasferimento delle funzioni nella materia dallo
Stato alle Regioni, tale sovvenzione era stata concessa dallo Stato
con D.M. 22 febbraio 1975 in una certa misura, successivamente
elevata con i DD.MM. 12 ottobre 1976 e 16 febbraio 1978 a L.
991.300.000 annue, a partire dal 1° gennaio 1978. Era dunque questo
l'importo che la Regione avrebbe dovuto assegnare pur dopo il
trasferimento delle funzioni, donde l'illegittimità costituzionale
della legge regionale che avrebbe ridotto la sovvenzione a L.
624.640.000 annue.
In particolare, secondo il giudice a quo la legge contrasterebbe:
a) con l'art. 41, secondo e terzo comma Cost., perché arrecherebbe
pregiudizio alla attività economica privata e traviserebbe lo scopo
sociale cui la sovvenzione è preordinata; b) con l'art. 97 Cost.,
sia per gli effetti negativi sul buon andamento del servizio, sia
sotto il profilo dell'eccesso di potere legislativo per l'uso
improprio di uno strumento legislativo in funzione di provvedimento,
alterando così il principio di imparzialità, laddove se la Regione
avesse voluto incidere sul sistema delle sovvenzioni avrebbe potuto
farlo solo con provvedimenti legislativi di carattere generale; c)
con l'art. 42, secondo comma, Cost., perché realizzerebbe una
larvata espropriazione della maggior somma spettante; d) con gli
artt. 24 e 113 Cost., perché lo strumento della legge-provvedimento
impedirebbe al destinatario della sovvenzione la possibilità di
adire il giudice naturale (quello amministrativo) rendendogli più
difficile la tutela giurisdizionale.
A nulla rileverebbe al riguardo, secondo l'ordinanza di
rimessione, che, in sede di riparto del fondo comune regionale, alla
Regione Umbria sia stata assegnata dallo Stato, per la sovvenzione in
parola, la minor somma di L. 624.640.000, perché esulano dalla
presente controversia i rapporti tra Stato e Regione, che devono se
mai trovare soluzione in altra sede, laddove la Regione, nuova
titolare delle funzioni connesse alla materia, deve rispettare nei
rapporti con il concessionario gli obblighi già assunti dallo Stato.
2. - La questione non è fondata.
Preliminarmente va precisato che non può tenersi conto delle
ulteriori censure di illegittimità costituzionale prospettate in
questa sede dalla parte privata, essendo il thema decidendum sul
giudizio di costituzionalità fissato dall'ordinanza di rimessione.
Potendo riferirsi perciò esclusivamente ai profili prospettati da
detta ordinanza devesi osservare che, diversamente da quanto essa
presuppone, la legge della Regione Umbria 11 marzo 1979 n. 20, non ha
inciso sul contenuto del rapporto cui si riferisce la controversia,
essendosi l'art. 1 della legge limitato, nei suoi primi quattro
commi, ad effettuare in favore della Società concessionaria il
trasferimento dei fondi ricevuti dallo Stato in ordine alla
sovvenzione di cui trattasi, nonché a disciplinarne le modalità di
erogazione.
Del resto, che nell'effettuare detto trasferimento, la Regione non
abbia inteso ridurre la sovvenzione, emerge con chiarezza dal quinto
comma dell'art. 1 cit., il quale prevede che "qualora ulteriori
stanziamenti di fondi statali vengano assegnati per gli anni 1978 e
1979 alla Regione per le finalità di cui all'art. 84 del d.P.R. 24
luglio 1977 n. 616 e limitatamente alle spese di esercizio per i
servizi automobilistici sostitutivi di linee ferroviarie in
concessione, il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad
erogare a favore della Società Mediterranea strade ferrate
umbro-aretine ulteriori sovvenzioni per gli anni anzidetti fino alla
concorrenza di L. 991.300.000 annue". Quest'ultima disposizione ha
dunque solo la funzione di autorizzare il Presidente della Regione ad
erogare direttamente ulteriori sovvenzioni fino alla concorrenza
dovuta in presenza di certi presupposti, il che non implica però che
il completamento della sovvenzione, ove il giudice a quo ritenga che
spetti in concreto, non possa avvenire anche in altre forme e con
procedimenti diversi.
Infine gli artt. 2 e 3 della legge in questione regolano gli
aspetti contabili, in stretto rapporto di consequenzialità con
quanto previsto nell'art. 1.
3. - In conclusione, erroneamente dal giudice a quo si ritengono
violati dalla denunciata legge regionale i parametri costituzionali
invocati, perché detta legge, per la sua portata e per il suo
contenuto non reca alcuna disposizione da cui si possa desumere che
la Regione Umbria abbia inteso incidere riduttivamente sui diritti
che il giudice a quo dovesse eventualmente ritenere spettanti in
concreto al concessionario del pubblico servizio automobilistico,
promotore del giudizio a quo, sulla base dei titoli da esso invocati.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
della legge della Regione Umbria 11 maggio 1979 n. 20 ("Sovvenzione
annua a favore della Società Mediterranea strade ferrate
umbro-aretine per l'esercizio delle autolinee sostitutive ed
integrative delle ferrovie Terni-Umbertide con diramazione Ponte San
Giovanni-Perugia e Umbertide-San Sepolcro") sollevata in riferimento
agli artt. 41, secondo e terzo comma, 97, 42, secondo comma, 24 e 113
Cost., con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 maggio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:572 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte