Corte costituzionale

Ordinanza n. 575/1990

Altra decisione · depositata il 28/12/1990 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

usata come parametro

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge

15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali),

promosso con ordinanza emessa il 14 aprile 1990 dal Pretore di

Bologna nel procedimento civile vertente tra Pedrielli Tiziano e

S.r.l. Mac Due, iscritta al n. 488 del registro ordinanze 1990 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima

serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di costituzione di Pedrielli Tiziano;

Udito nella camera di consiglio del 28 novembre 1990 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che, nel corso del procedimento civile promosso da

Pedrielli Tiziano per ottenere il risarcimento dei danni per

licenziamento, a suo giudizio illegittimo, operato nei di lui

confronti dalla società Mac Due s.r.l. in data 29 settembre 1989, il

Pretore di Bologna, con ordinanza emessa il 14 aprile 1990 (R.O. n.

488 del 1990), ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 11 della legge 15 luglio 1966, n. 604, nella parte in cui

esclude dall'applicazione della legge stessa i datori di lavoro che

occupano fino a 35 dipendenti;

che, ad avviso del giudice remittente, la norma impugnata

violerebbe:

a) l'art. 3, primo comma, della Costituzione, sia sotto il

profilo della disparità di trattamento che si determinerebbe tra

lavoratori tutelati e lavoratori non tutelati in base al solo

elemento accidentale della dimensione dell'impresa, sia sotto il

profilo della mancata tutela della pari dignità sociale dei

cittadini;

b) l'art. 3, secondo comma, della Costituzione, in quanto,

limitandosi di fatto la libertà dei lavoratori privati di qualsiasi

tutela contro licenziamenti ingiustificati, si impedirebbe il pieno

sviluppo della loro personalità e la loro partecipazione, quanto

meno, all'attività sindacale;

c) l'art. 35, primo comma, della Costituzione, perché non è

assicurata la tutela del lavoro in tutte le sue forme ed

applicazioni;

che si è costituita la parte privata, concludendo per la

declaratoria di illegittimità costituzionale.

Considerato che, successivamente alla ordinanza di rimessione, è

stata emanata la legge 11 maggio 1990, n. 108 (Disciplina dei

licenziamenti individuali), che con l'art. 6, secondo comma, ha

abrogato il primo comma dell'art. 11 della legge n. 604 del 1966;

che, pertanto, si rende necessario il riesame della rilevanza

della questione sollevata, da parte del giudice remittente, al quale,

a tal fine, vanno restituiti gli atti;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Bologna.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1990.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1990:575 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte