Sentenza n. 578/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/12/1987 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 59, primo
comma, n. 1, della legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle
locazioni di immobili urbani"), promosso con ordinanza emessa il 18
giugno 1980 dal Giudice conciliatore di Diano Marina, iscritta al n.
779 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 13 dell'anno 1981;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola.
Motivazione
Ritenuto in fatto Il Giudice conciliatore di Diano Marina ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 59, primo comma, n. 1, della
legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui non prevede che il
locatore possa recedere dal contratto per la necessità di destinare
l'immobile ad uso agricolo, prospettando il contrasto con la tutela,
costituzionalmente garantita, del lavoro e dell'iniziativa privata.
L'Avvocatura dello Stato, intervenuta in rappresentanza del
Presidente del Consiglio dei ministri, ha chiesto che la questione
venga dichiarata infondata, ben potendo le attività agricole
considerarsi ricomprese entro l'ambito della previsione normativa. Considerato in diritto
1. - Già nella sentenza n. 40 del 1984 questa Corte ha affrontato
il problema della mancata previsione delle attività agricole nella
elencazione di cui all'art. 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392
("Disciplina delle locazioni di immobili urbani"), con specifico
riferimento ai contratti previsti dal combinato disposto degli artt.
67 e 73 della legge citata.
In tale occasione si è escluso che l'argomento meramente
letterale, sul quale i giudici rimettenti avevano fondato le
eccezioni d'illegittimità, rivestisse un'effettiva consistenza.
Ha affermato la Corte che "nel sistema accolto dal vigente codice
civile, ricorrendo la previsione dell'art. 2135, l'agricoltura è
considerata come attività d'impresa, e non già di mero godimento,
sul presupposto della sua preponderante funzione produttiva diretta a
soddisfare le necessità del mercato e, come tale, creativa di
ricchezza".
Sotto altro profilo si è poi rilevato "che l'agricoltura non può
essere considerata come a sé stante e senza alcun rapporto con gli
altri settori della economia, sussistendo invece strette connessioni
e reciproche integrazioni, le quali si sviluppano in misura sempre
crescente, specie per quanto riguarda il settore agroalimentare".
2. - Analogo ordine di considerazioni deve essere svolto per la
norma denunziata, la cui più corretta interpretazione induce a
ritenere ricompreso anche l'uso agricolo dell'immobile tra le
destinazioni che legittimano il recesso del locatore.
Appropriato è, al riguardo, il richiamo all'art. 2083 del codice
civile che il giudice a quo effettua onde sottolineare come il
legislatore ugualmente definisca piccoli imprenditori l'artigiano, il
piccolo commerciante ed il coltivatore diretto del fondo.
3. - Non ricorre pertanto per l'uso agricolo il presupposto
indicato nell'ordinanza di rimessione e la relativa questione risulta
non fondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata nei sensi di cui in motivazione la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 59, primo comma, n. 1, della
legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di immobili
urbani"), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 35 e 41 della
Costituzione, dal Giudice conciliatore di Diano Marina con
l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
l'11 dicembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:578 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte