Sentenza n. 58/1960
Questione dichiarata infondata · depositata il 13/07/1960 · relatore Francesco Gabrieli Pantaleo
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 449 del Cod.
proc. penale, promosso con ordinanza emessa il 27 novembre 1959 dal
Pretore di Vicenza nel procedimento penale a carico di Morellato Gino,
iscritta al n. 130 del Registro ordinanze 1959 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 316 del 31 dicembre 1959.
Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 22 giugno 1960 la relazione del
Giudice Francesco Pantaleo Gabrieli;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,
per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
La questione di legittimità costituzionale, oggetto del presente
giudizio, promosso con ordinanza del 27 novembre 1959 del Pretore di
Vicenza, è stata sollevata nel corso del procedimento penale a carico
di Morellato Gino, imputato del delitto preveduto dall'art. 366,
secondo e terzo comma, del Codice penale, perché, chiamato a deporre
come testimone dinanzi all'Autorità giudiziaria, si rifiutò di
prestare il richiesto giuramento.
II Morellato, condannato con decreto del 16 settembre 1959 del
Pretore di Vicenza alla pena della multa di lire diecimila, proponeva
rituale opposizione, eccependo che il testimone che non professa alcuna
religione è libero di astenersi dal prestare un giuramento articolato
con formula religiosa: l'art. 19 della Costituzione garantisce la
libertà religiosa del cittadino in qualsiasi forma esercitata.
Nel dibattimento seguito all'opposizione, il Morellato ribadiva
tale assunto ed il Pretore, su conforme richiesta del P. M., sospendeva
il giudizio e disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte,
ritenendo non manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale relativa all'art. 449 del Codice di procedura penale in
riferimento all'art. 21 della Costituzione.
Nell'ordinanza si premette che la prestazione del giuramento con la
formula contenuta nell'art. 449 del Codice di procedura penale può
ledere, per quanto attiene all'ateo, la libertà di coscienza (art. 21
della Costituzione), ma non la libertà religiosa (art. 19 della
Costituzione); poiché questa presuppone una libera scelta tra diverse
dottrine religiose fondate su dogmi, mentre quella concerne
esclusivamente una scelta di carattere razionale.
Si rileva, poi, che la risposta data dal giurante con le parole "lo
giuro" riguarda tutto il contenuto della formula pronunciata dal
magistrato (art. 449 Cod. proc. pen.) e non soltanto quella parte di
essa relativa all'obbligo di dire la verità, altrimenti si dovrebbe
configurare una duplicazione di ammonimento (art. 142 Cod. proc. pen.)
circa il vincolo che il giurante, compiendo l'atto, assume davanti a
Dio e davanti agli uomini. Si soggiunge, tuttavia, che la formula "lo
giuro" permette al giurante, che sia o si professi ateo, di escludere,
in coscienza, la propria adesione alla responsabilità che essa
comporta davanti a Dio, senza peraltro imporgli di operare una riserva
mentale, in quanto chi non ha fede nell'esistenza di un Ente
soprannaturale, non può essere indotto a riferirvisi nel prestare il
giuramento.
L'ordinanza, regolarmente notificata ai sensi di legge e dopo le
prescritte comunicazioni, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 316 del 31 dicembre 1959.
Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso come per legge dall'avvocato generale
dello Stato, depositando in cancelleria il 29 dicembre 1959 le proprie
deduzioni.
In queste deduzioni si premette che il problema viene sottoposto
alla Corte sotto un profilo diverso da quello rispetto al quale il
magistrato ordinario ha avuto occasione di pronunciarsi.
Nella specie, infatti, non si tratta di stabilire se l'obbligo di
prestare il giuramento da parte di chi professa culti acattolici sia in
contrasto con il principio della libertà religiosa costituzionalmente
sancito (art. 19 Cost.); giacché, in tale caso, la libertà religiosa,
che presuppone l'appartenenza alla confessione cattolica ovvero a
religioni diverse, non viene violata. Si tratta, invece, di accertare
se l'obbligo di prestare il giuramento comporti, per chi sia ateo, una
coartazione della libertà di manifestare la propria opinione. Se cioè
per l'ateo si determini offesa al diritto riconosciuto dall'art. 21,
primo comma, della Costituzione in una delle due forme nelle quali tale
offesa trova in pratica concretezza: divieto di esprimere liberamente
il proprio pensiero; obbligo di esprimere un pensiero diverso da quello
che effettivamente si ha.
Rileva, poi, l'Avvocatura che l'art. 449 Cod. proc. pen. indica la
formula con la quale il Presidente o il Pretore invita il testimone a
giurare: "consapevole della responsabilità che col giuramento assumete
davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire tutta la verità e
null'altro che la verità", e che l'art. 142 dello stesso Codice, primo
comma, ultima parte, prescrive che il giuramento si presta pronunciando
le parole: "lo giuro".
Ciò posto, poiché il testimone si limita a dire "lo giuro" e
l'ammonimento del vincolo religioso che con il giuramento si contrae
dinanzi a Dio e delle responsabilità che si assumono dinanzi agli
uomini proviene dal giudice, si potrebbe rilevare come dal testimone
non si pretende alcuna manifestazione coartata del pensiero.
Pronunciando le parole "lo giuro" il testimone si impegna a dire tutta
la verità e null'altro che la verità, ma non manifesta la
consapevolezza della responsabilità che con il giuramento assume
davanti a Dio, un'opinione cioè eventualmente in contrasto con quello
che è il suo effettivo pensiero.
Peraltro, prosegue l'Avvocatura, è da rilevare che le parole "lo
giuro" non sono che la sintesi della formula proposta dal giudice al
testimone e da questi non ripetuta per intero soltanto per ragioni di
celerità e comodità di espressione.
Ciò comporta una indagine intesa a precisare il significato, per
quanto si riferisce alla manifestazione del proprio pensiero, della
formula alla quale, in sintesi, il giurante, potrebbe sostenersi,
intende riferirsi. Indagine consigliata sia dal fatto che l'art. 142
Cod. proc. pen. ritiene quale formula del giuramento quella pronunziata
dall'autorità che lo riceve, sia dalla considerazione che il problema
in termini non equivoci è destinato a presentarsi in futuro, qualora
si prenda in esame il giuramento decisorio preveduto dagli artt. 233 e
seguenti del Cod. proc. civ. In questo caso, infatti, il giurante
pronuncia le parole: "consapevole della responsabilità che col
giuramento assumo davanti a Dio e davanti agli uomini".
La ripetuta indagine porterebbe a concludere che il testimone che
giura, anche se si richiama implicitamente all'intera formula del
giuramento, non va oltre l'attestazione dell'apprezzamento della
rilevanza, per il credente, dell'ammonimento sulle responsabilità che
con il giuramento si assumono davanti a Dio. Conseguentemente nessuna
coartazione verrebbe esercitata sulla libertà di manifestazione del
pensiero del testimone, sia questo ateo o credente nell'esistenza di
Dio. Il testimone si limiterebbe a dare atto della consapevolezza che
avrebbe, se credesse, della responsabilità sopra indicata e non
sarebbe costretto a manifestare un pensiero (fede nell'esistenza di
Dio), che in effetti non ha.
Aggiunge ancora l'Avvocatura che il testimone, ove ritenga che, per
la situazione venutasi a determinare, permangano dubbi sull'effettiva
consistenza del suo pensiero, può pur confermare che la formula con la
quale è invitato a prestare giuramento sta a significare che la
consapevolezza della responsabilità che con quell'atto si assume
davanti a Dio è propria, e non potrebbe essere altrimenti, di colui il
quale crede nell'esistenza di Dio.
Un siffatto chiarimento cui il testimone intendesse affidare la non
equivoca proiezione all'esterno delle sue opinioni in materia, non
comporterebbe alcuna responsabilità, ove il giuramento venisse
prestato; né agli effetti dell'art. 366, secondo comma, del Codice
penale, né ad altro titolo delittuoso; sempre che, s'intende, tale
manifestazione del proprio pensiero non si concreti in una offesa a
beni tutelati dalla legge nell'ambito dell'osservanza dei principi
deducibili dall'art. 21 della Costituzione.
Conclude, pertanto, l'Avvocatura chiedendo che la Corte voglia
dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale
proposta dall'ordinanza innanzi riportata.
Nell'udienza del 22 giugno 1960 la difesa ha illustrato le
deduzioni prodotte, insistendo nelle dette conclusioni. Considerato in diritto :
La questione sottoposta all'esame della Corte è la seguente: se la
formula contenuta nell'art. 449 del Cod. proc. pen. sia in contrasto
con la norma dell'art. 21, primo comma, della Costituzione nei
confronti della persona che, chiamata a deporre come testimone, si
rifiuti di giurare dichiarandosi ateo.
Il testimone davanti al Pretore di Vicenza ha reso la seguente
dichiarazione: "mi rifiuto di giurare sulla formula che la S. V. mi
dice, perché in essa vi è un accenno a Dio e, quindi, per le idee
religiose che non professo è in contrasto con la mia coscienza".
Per il combinato disposto degli artt. 142, primo comma, e 449,
secondo e terzo comma, del Cod. proc. pen., l'autorità che riceve il
giuramento ammonisce preventivamente chi deve prestarlo dell'importanza
morale dell'atto, del vincolo religioso che con esso contrae dinanzi a
Dio e delle pene stabilite per i colpevoli di falsità in giudizio.
Indi la stessa autorità legge la formula: "consapevole della
responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli
uomini, giurate di dire tutta la verità e null'altro che la verità".
Il giuramento si presta pronunciando le parole "lo giuro".
Ciò posto, l'offesa alla libertà di pensiero non potrebbe
ritenersi esclusa dal fatto che il testimone con le parole "lo giuro"
limita il proprio impegno "a dire tutta la verità e null'altro che la
verità", senza manifestare alcun pensiero circa "la consapevolezza
della responsabilità che col giuramento si assume davanti a Dio".
Infatti, pur essendo l'intera formula letta dal giudice, le parole "lo
giuro" si riferiscono a tutto il contenuto dell'art. 449. Il che si
evince dal necessario collegamento tra l'ammonimento del vincolo
religioso e la lettura della formula del giuramento, fatte entrambe dal
giudice, senza intervallo, e seguite immediatamente dal solenne atto
confermativo del giurante. Ove si aderisse alla tesi della
scindibilità della formula, da un lato si disconoscerebbe la natura
del giuramento, come atto formale e solenne da prestarsi con le
modalità legislativamente stabilite, che non possono essere mutate né
dal giudice che lo riceve, né dal giurante; dall'altro si verrebbe ad
apportare una modificazione alla fattispecie del reato preveduto dal
terzo comma dell'art. 366 del Cod. pen., modificazione che potrebbe
farsi soltanto con provvedimento legislativo (art. 1 Cod. pen.).
La libertà di pensiero non potrebbe, inoltre, essere garantita con
una riserva mentale del giurante, nel senso che la invocazione della
Divinità abbia efficacia soltanto per il credente: la riserva
importerebbe un atto interiore imposto, che verrebbe a violare, per
altro verso, la libertà del pensiero del soggetto della prova.
Ad avviso della Corte, il contenuto della formula del giuramento
non viola, nei confronti dell'ateo, la norma del primo comma dell'art.
21 della Costituzione, che garantisce la libera manifestazione del
pensiero. A questa conclusione si perviene in base alla interpretazione
della norma impugnata per precisarne il contenuto ai fini della
legittimità costituzionale.
La su trascritta formula risponde alla coscienza del popolo
italiano, costituito nella quasi totalità di credenti e, quindi,
presupponendo nel giurante la credenza in Dio, è adeguata a qualsiasi
confessione, anche acattolica. La situazione del non credere è fuori
della previsione dell'art. 449, perché la libertà religiosa, pur
costituendo l'aspetto principale della più estesa libertà di
coscienza, non esaurisce tutte le manifestazioni della libertà di
pensiero: l'ateismo comincia dove finisce la vita religiosa.
A bene considerare le finalità della formula, il soggetto della
prova è sostanzialmente invitato ad assumere, mediante il giuramento,
l'impegno di dire "la verità". Ciò discende oltre che dalla ratio
della norma, anche dal fatto che il rifiuto di prestare il giuramento,
punito come rifiuto di un ufficio legalmente dovuto (art. 366, terzo
comma, Cod. pen.), è classificato tra i delitti contro
l'amministrazione della giustizia - e precisamente nel capo primo dei
"delitti contro l'attività giudiziaria" -, la quale potrebbe essere
ostacolata dalla mancanza di una fonte di prova. In tale modo il
legislatore ha inteso assicurare il contributo del cittadino
all'amministrazione della giustizia e, nel contempo, precisare il
prevalente interesse penalmente protetto.
L'impegno, poi, relativo alla veridicità dei fatti, oggetto della
prova, è reso solenne da un triplice ammonimento religioso
morale-giuridico; cioè da un insieme di valori atti a vincolare la
coscienza del testimone.
Ma a differenza del credente, che è consapevole della
responsabilità che col giuramento assume davanti a Dio, l'ateo non
viene ad assumere eguale responsabilità verso un Ente Supremo, la cui
esistenza egli nega.
II giuramento non impone all'ateo una confessione religiosa. Le
parole "consapevole della responsabilità che col giuramento assumete
davanti a Dio" nei confronti di chi faccia professione di ateismo vanno
intese nel senso di un richiamo alla responsabilità che il credente, e
soltanto lui, assume col giuramento davanti a Dio. II vincolo, nei
riguardi dell'ateo, di dire la verità è perciò rafforzato
esclusivamente dalla consapevole responsabilità che assume con l'atto
del giuramento davanti agli uomini, responsabilità puramente morale, e
dalla minaccia di una sanzione penale; ma non dal senso della Divinità
che per lui è irrilevante.
Giova, a tale punto, ricordare che la formula del giuramento appare
ispirata ai sentimenti della coscienza comune quale espressione dei
valori morali e religiosi, che possono agire sul testimone per
spronarne il senso del dovere; mentre la varietà delle formule, nel
succedersi delle legislazioni, sta a significare che la scelta degli
elementi che la compongono (morali-religiosi ecc.) è fatta dal
legislatore, in base alla infiuenza che i vari elementi, in un dato
momento storico, possono esercitare sulla collettività per assicurare
la veridicità della prova.
Così alcune legislazioni prescindono dal richiamo ad un Essere
soprannaturale, fondando il giuramento sul senso dell'onore; altre
stabiliscono che quando la legge richiede un giuramento, possa essere
prestato con una semplice "affirmation"; altre, infine, hanno voluto
imporre ai fatti esposti dal testimone una solenne garanzia di
veridicità con la invocatio nonzinis divini in testem veritatis
(Corpus iuris canonici, can. 1316).
Inoltre, l'art. 299 del Cod. proc. pen. del 1865, che pur stabiliva
che il giuramento doveva prestarsi secondo i riti della credenza del
giurante, fu modificato dalla legge 30 giugno 1876, n. 3184, che
limitò l'ammonimento del vincolo religioso ai "credenti". II Codice di
procedura penale del 1913, sciogliendo la formula del giuramento da
ogni ritualità religiosa, ne limitò il contenuto all'"obbligo di dire
la verità, null'altro che, la verità" (artt. 87, 88, per il
testimonio, 90, per il perito, 91, per l'interprete), e rimise al
criterio del magistrato la facoltà di adeguare l'ammonimento della
importanza religiosa dell'atto alla "qualità della persona". (Rel.
ministeriale al primo progetto del Cod. proc. pen., pagg. 140-144).
Lo stesso Codice di procedura civile del 1942, nella formula del
giuramento del consulente tecnico (art. 193) e dell'interprete (art.
122, terzo comma), prescinde da ogni accenno alla Divinità.
Va, infine, rilevato che la Costituzione del 1948 ha accolto
l'istituto del giuramento (artt. 54, 91, 93), ma ne ha rimesso la
regolamentazione al legislatore ordinario, indicandone peraltro le
direttive, nel senso di fare consistere il vincolo dell'atto solenne
"nella fedeltà alla Repubblica e nella osservanza della Costituzione e
delle leggi". Queste direttive sono state tradotte nella legge 11
marzo 1953, n. 87, art. 5; nel D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 11,
ecc.
Dai precedenti storici ora ricordati è dato desumere che, nel
sistema adottato dal legislatore italiano, il giuramento non ha quel
carattere prevalente di religiosità, che si vorrebbe ad esso
attribuire. Se, pertanto, la disposizione dell'art. 449 del Cod. proc.
pen. ora impugnato si consideri, come è necessario, in relazione al
sistema anzidetto, non si può fondatamente disconoscere che la
disposizione stessa non incide né sulla libertà di pensiero, né
sulla libertà di coscienza, perché il monito della responsabilità
davanti a Dio non può essere inteso, ripetesi, se non nel senso che
esso impegna soltanto la coscienza del credente, non già quella
dell'ateo.
Pertanto, la disposizione dell'art. 449 del Cod. proc. pen. non è
in contrasto con la norma dell'art. 21, primo comma, della
Costituzione. Comunque spetta al legislatore ordinario vedere se e come
la formula del giuramento possa essere modificata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata, nel senso indicato nella motivazione, la
questione proposta con l'ordinanza del Pretore di Vicenza del 27
novembre 1959 sulla legittimità costituzionale dell'art. 449 Cod.
proc. pen., riguardante la formula del giuramento del testimone, in
riferimento all'art. 21 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1960.
TOMASO PERASSI - GIUSEPPE CAPPI -
GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA.
ECLI:IT:COST:1960:58 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte