Sentenza n. 58/1970
Questione dichiarata infondata · depositata il 15/04/1970 · relatore Angelo de Marco
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 12, 15, 61
n. 3, 171 e 175 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione
del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio,
promosso con ordinanza emessa il 15 giugno 1968 dal pretore di Barra
nel procedimento penale a carico di Russo Diamante, iscritta al n. 155
del registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 235 del 14 settembre 1968.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udito nell'udienza pubblica dell'11 marzo 1970 il Giudice relatore
Angelo De Marco;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco
Casamassima, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso del procedimento penale a carico di Diamante Russo,
imputata del reato di cui agli artt. 12, 15, 61 n. 3, e 171 della legge
22 aprile 1941, n. 633, per avere eseguito in pubblico, nel bar da lei
gestito, composizioni musicali a mezzo di elettrogrammofono, senza
avere ottenuto dalla SIAE il permesso di esecuzione, il pretore di
Barra, accogliendo in parte analoga istanza del difensore della
imputata, con ordinanza 15 giugno 1968, dichiarava rilevante e non
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
dei citati articoli della legge n. 633 del 1941 per contrasto con
l'art. 23 della Costituzione.
Secondo il difensore della imputata, l'art. 180, che attribuisce
alla SIAE in via esclusiva l'attività di intermediaria per la
riscossione dei diritti di autore, sarebbe in contrasto non soltanto
con gli artt. 18 e 41 della Costituzione, in quanto viene a limitare il
diritto di associazione e la libertà della iniziativa economica, ma
anche con l'art. 23, in quanto, attribuendo alla stessa SIAE la
potestà di determinare, anche in via forfetaria e, quindi, arbitraria,
l'importo concreto dei diritti dovuti, le conferirebbe un vero e
proprio potere di imposizione patrimoniale a carattere tributario.
Nella citata ordinanza, il pretore, motivava la rilevanza con la
considerazione che la dichiarazione di incostituzionalità delle norme
denunziate avrebbe determinato l'assoluzione della imputata con la
formula "perché il fatto non costituisce reato".
Quanto, poi, alla non manifesta infondatezza, dopo aver rilevato
che, in seguito alla sentenza di questa Corte n. 25 del 1968, non
poteva più discutersi di incostituzionalità dell'art. 180 suddetto,
in riferimento agli artt. 18 e 41 della Costituzione, (dando per
ammesso quanto assunto dalla difesa dell'imputata circa la natura di
tributo dei diritti in questione) osservava:
Secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, per
soddisfare l'obbligo sancito dall'art. 23, è necessario che la legge
che impone una prestazione patrimoniale indichi i criteri adeguati per
delimitare la discrezionalità dell'ente impositore; l'art. 175 della
legge citata non indica alcun criterio del genere, ma rinvia la
determinazione del diritto erariale dovuto da chi sfrutta l'opera ad un
decreto reale, da emanarsi ai sensi dell'art. 3 della legge n. 100 del
1926, oggi abrogata in forza degli artt. 76 e 77 della Carta
costituzionale; non risulta, d'altra parte, l'esistenza di successive
norme di legge che disciplinino tale materia; ne consegue una
imposizione forfetaria ed extra legem da parte dell'ente impositore,
sia per quanto riguarda i criteri determinativi dell'ammontare
sottoposto a tributo, sia per quelli determinativi dell'aliquota del
tributo stesso, in contrasto con il citato art. 23.
Dopo gli adempimenti di legge la questione, così sollevata, viene
ora alla cognizione della Corte.
Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
che, con memoria d'intervento, chiede che la questione venga dichiarata
non fondata, sostanzialmente per le seguenti considerazioni:
a) mentre le norme che nel giudizio a quo debbono trovare
applicazione riguardano l'osservanza dell'obbligo del diritto di
autore, cioè delle norme che tutelano le opere dell'ingegno, la norma
della quale si denunzia l'incostituzionalità è quella dell'art. 175,
secondo comma, che non concerne le opere tutelate, ma quelle di
pubblico dominio e riguarda più propriamente il diritto demaniale su
dette opere;
b) comunque, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice a quo, la
delega contenuta nell'art. 175, secondo comma, della legge n. 633 del
1941 non è stata mai esercitata, ma con l'art. 5 della legge 6
febbraio 1942, n. 95, è stato fissato tassativamente e senza alcun
margine di discrezionalità, l'ammontare del diritto demaniale.
Non vi è stata altra costituzione in giudizio. Considerato in diritto :
Anzitutto, ai fini del decidere è necessario accertare quali siano
le norme denunziate a questa Corte per contrasto con l'art. 23 della
Costituzione dato che nella parte dispositiva dell'ordinanza di rinvio
non sono indicate e che, siccome l'ultima norma menzionata nella
motivazione è l'art. 175 della legge 22 aprile 1941, n. 633, potrebbe
sorgere il dubbio che soltanto a questa la denunzia si riferisca.
Al riguardo si rileva che, come chiaramente risulta dal capo di
imputazione (reato di cui agli artt. 12, 15, 61 n. 3, e 171 della legge
22 aprile 1941, n. 633), nel procedimento penale a quo viene attribuita
alla imputata la violazione di diritti soggettivi d'autore, ossia di
diritti privati di utilizzazione economica dell'opera dell'ingegno.
Appunto a tale materia si riferiscono, infatti, tutte le norme
richiamate nel riportato capo di imputazione e, in particolare, l'art.
171, che commina la sanzione penale per chiunque, senza averne diritto,
a qualsiasi scopo e con qualsiasi forma, utilizzi l'opera altrui.
La difesa dell'imputata aveva denunziato la illegittimità
costituzionale dei citati articoli, come derivante da quella dell'art.
180 della stessa legge, che attribuisce alla SIAE, in via esclusiva,
l'attività di intermediario, tra l'altro, per la percezione e la
ripartizione dei proventi derivanti dalla utilizzazione economica dei
diritti tutelati; art. 180 che si affermava essere in contrasto con gli
artt. 18, 23 e 41 della Costituzione, in particolare con l'art. 23,
che, secondo la difesa dell'imputata, attribuirebbe alla SIAE il potere
di imporre il pagamento di notevoli somme, determinate forfetariamente,
senza tener conto della effettiva utilizzazione degli apparecchi, né
del numero delle composizioni eseguite.
Il giudice a quo affermava come evidente la concreta rilevanza
della questione sollevata "giacché ove le norme succitate (ossia gli
artt. 12, 15, 61 n. 3, e 171 della legge n. 633 del 1941) fossero
riconosciute incostituzionali" verrebbe meno il reato.
Quanto alla fondatezza, poi, rilevava che essa non si potesse
affermare né in riferimento all 'art. 18 della Costituzione, in quanto
questa Corte, con sentenza 3 aprile 1968, n.25, aveva già negato sotto
questo profilo l'illegittimità della norma denunziata, né in
riferimento all'art. 41, in quanto l'iniziativa privata, pur essendo
libera, non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale.
Rilevava, invece, che la questione dovesse ritenersi non
manifestamente infondata in riferimento all'art. 23 e argomentava
dall'art. 175 della ripetuta legge, in quanto il secondo comma di
questo ultimo articolo, disponendo che l'ammontare del diritto erariale
dovesse determinarsi con decreto reale (da emanare a norma dell'art. 3,
n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n.100), veniva a violare il
principio delle imposizioni per legge, sancito dal richiamato art. 23
della Costituzione.
Si deve, dunque, ritenere che l'ordinanza di rinvio abbia
denunciato gli artt. 12, 15, 61 n. 3, 171 e 175 della legge n. 633 del
1941 e che lo abbia fatto solo perché il citato art. 175, ritenuto
applicabile in ogni caso, violerebbe la riserva di legge prevista
dall'art. 23 della Costituzione.
Così chiariti i termini della controversia è facile rilevare
innanzi tutto che l'art. 175, come risulta chiaramente dal suo testo,
concerne non il diritto soggettivo dell'autore sulla propria opera (di
cui qui si discute), ma il "diritto demaniale" spettante allo Stato
sull'utilizzazione delle opere divenute per qualsiasi motivo di
pubblico dominio; e che ad ogni modo (come ha esattamente osservato
l'Avvocatura generale dello Stato), non con decreto reale, emanato a
norma della legge 31 gennaio 1926, n. 100, ma con l'art. 5 della legge
6 febbraio 1942, n. 95, l'ammontare del diritto demaniale è stato
tassativamente determinato nella misura del 5 per cento:
quindi non è più a parlare di illegittimità costituzionale del
citato art. 175 poiché questa norma si deve oramai interpretare con
l'ausilio della legge citata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 12, 15, 61 n. 3, 171 e 175 della legge 22 aprile 1941, n.
633: "Protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al
suo esercizio", sollevata con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento
all'art. 23 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI.
ECLI:IT:COST:1970:58 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte