Corte costituzionale

Ordinanza n. 581/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/12/1987 · relatore Francesco Paolo Casavola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 29, 59, n. 3,

e 73 della legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni

di immobili urbani"), promosso con ordinanza emessa il 19 maggio 1980

dal Giudice conciliatore di Cuneo nel procedimento civile vertente

tra la s.n.c. Angezio di Oggero Angela & C. e Borlino Natalino,

iscritta al n. 523 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 270 dell'anno 1980;

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che con ordinanza del 19 maggio 1980 il Giudice

conciliatore di Cuneo, adito dal proprietario di un immobile

destinato ad attività commerciale il quale chiedeva il rilascio

sulla base della necessità di effettuare urgenti lavori di

manutenzione, ha sollevato, in relazione agli artt. 3 e 42 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt.

73, 29 e 59, n. 3, della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in

cui limitano esclusivamente agli immobili destinati ad uso abitativo

la facoltà di recesso prevista dall'art. 59, n. 3, della legge

citata (concernente appunto l'ipotesi in cui l'edificio ove è

compreso l'immobile locato debba essere ricostruito o ne debba essere

assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore impedisca di

compiere gli indispensabili lavori);

Considerato che la Corte ha più volte escluso (sentt. 7 maggio

1981, n. 111, 15 luglio 1983, n. 252, 27 marzo 1987, n. 116)

qualsiasi omogeneità tra le locazioni concernenti immobili destinati

ad abitazione e quelli adibiti ad uso diverso, sulla base del diverso

rilievo economico e sociale dei due tipi di contratti;

che da tale principio consegue che il secondo rapporto gode di

una maggiore libertà negoziale e quindi di una tutela normativa più

affievolita;

che, pertanto la proposta questione è manifestamente non

fondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 73, 29 e 59, n. 3 della legge 27 luglio

1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di immobili urbani"),

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, dal

Giudice conciliatore di Cuneo con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:581 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte