Corte costituzionale

Ordinanza n. 584/2000

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 29/12/2000 · relatore Guido Neppi Modona

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 609-octies del

codice penale, promosso, nell'ambito di un procedimento penale, con

ordinanza emessa il 16 marzo 2000 dal giudice per le indagini

preliminari del Tribunale di Bolzano, iscritta al n. 358 del registro

ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 27, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 29 novembre 2000 il giudice

relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari del tribunale

di Bolzano ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art.

609-octies del codice penale (Violenza sessuale di gruppo), nella

parte in cui, a differenza di quanto stabilito dall'art. 609-bis cod.

pen. (Violenza sessuale), non prevede una diminuzione della pena nei

casi di minore gravità;

che il rimettente espone che due soggetti, arrestati per il

reato di cui all'art. 609-octies cod. pen., hanno fatto richiesta di

applicazione della pena "per il reato di molestie, oppure di violenza

attenuata con il riconoscimento dell'ipotesi di minore gravità";

che il pubblico ministero, pur riconoscendo che se il fatto

fosse stato commesso da una sola persona avrebbe trovato applicazione

l'attenuante prevista per i casi di minore gravità dall'art. 609-bis

ultimo comma, cod. pen. e la pena sarebbe stata "patteggiabile", non

ha "ritenuto di poter addivenire al patteggiamento" in quanto la

fattispecie della violenza sessuale di gruppo non contempla alcuna

attenuazione della pena, anche nel caso in cui la violenza sia di

minore gravità;

che, a fronte di questa situazione, lo stesso pubblico

ministero ha chiesto al giudice di sollevare questione di

legittimità costituzionale dell'art. 609-octies cod. pen., in quanto

l'omessa previsione dell'attenuante non consente di adeguare la pena

alla concreta gravità del caso, con conseguente violazione del

principio di eguaglianza e della funzione rieducativa della pena;

che il giudice a quo nel condividere le argomentazioni del

pubblico ministero, rileva che la fattispecie sottoposta al suo

esame, pur riconducibile a quella di cui all'art. 609-octies cod.

pen., "non può essere se non lontanamente equiparata ad una violenza

carnale di gruppo in quanto, stante la situazione (parcheggio aperto

in zona innevata, ora in cui passavano altre persone) non era

possibile che la violenza raggiungesse una gravità maggiore di

quella in concreto realizzatasi";

che, ad avviso del rimettente, all'impossibilità di adeguare

la pena alla effettiva gravità del caso concreto, e alla conseguente

violazione degli artt. 3 e 27 Cost., non può essere posto rimedio in

via interpretativa, non essendo consentito al giudice, "in mancanza

di ogni appiglio normativo o letterale" e tenuto conto degli

orientamenti contrari già manifestati dalla giurisprudenza e dalla

dottrina, estendere l'applicazione dell'attenuante della minore

gravità al reato di violenza sessuale di gruppo;

che, quanto alla rilevanza della questione, il giudice a quo

precisa che dalla decisione della Corte costituzionale dipende

l'entità della pena da infliggere e la conseguente possibilità

degli imputati di accedere al rito speciale del "patteggiamento";

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, che ha chiesto che la questione venga dichiarata inammissibile

o infondata, rilevando, da un lato, che potrebbe ipotizzarsi, in via

interpretativa, l'applicazione alla violenza sessuale di gruppo

dell'attenuante prevista dall'art. 609-bis ultimo comma, cod. pen.,

dall'altro che, in ogni caso, la norma censurata non sarebbe, per

ciò solo, incostituzionale, in quanto la scelta del legislatore è

stata ispirata dalla maggiore idoneità della violenza sessuale di

gruppo "a determinare una sopraffazione personale e a ledere la

libertà e l'incolumità sessuale della vittima".

Considerato che la questione di legittimità costituzionale è

stata sollevata dopo che due soggetti, arrestati per il reato di cui

all'art. 609-octies cod. pen., avevano formulato richiesta di

applicazione della pena per il meno grave "reato di molestie oppure

di violenza attenuata con il riconoscimento dell'ipotesi di minore

gravità";

che la questione sarebbe rilevante solo ove risultasse che il

rimettente era stato ritualmente investito di una richiesta ex art.

444 cod. proc. pen., essendo questa la situazione per cui il giudice

a quo assume di avere veste processuale per applicare l'art.

609-octies cod. pen., censurato esclusivamente sotto il profilo

dell'omessa previsione dell'attenuante della minore gravità e,

quindi, dell'impossibilità di adeguare la pena alla concreta

gravità del fatto e di renderla compatibile con l'istituto

dell'applicazione della pena su richiesta delle parti;

che, tuttavia, da un lato non risulta che nella richiesta di

patteggiamento - peraltro prospettata, in forma alternativa, per il

reato di molestie o per il delitto di violenza sessuale in concorso

con l'attenuante della minore gravità - sia stata indicata l'entità

della pena proposta;

che, dall'altro, il pubblico ministero non ha prestato il

consenso, rilevando che il fatto integrava gli estremi della violenza

sessuale di gruppo, reato al quale non è applicabile l'attenuante

della minore gravità, e che di conseguenza la pena non poteva

rientrare entro i limiti del patteggiamento;

che, pertanto, il giudice a quo non è stato ritualmente

investito di una richiesta di applicazione della pena, in quanto, non

essendosi formato alcun accordo tra le parti né sul titolo di reato,

né sull'entità della pena, non è mai venuta ad esistenza alcuna

richiesta di patteggiamento;

che, quindi, non avendo il rimettente veste processuale per

fare applicazione della norma censurata, la questione va dichiarata

manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n.87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

innanzi alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 609-octies del codice penale,

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal

giudice per le indagini preliminari del tribunale di Bolzano, con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2000.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 2000.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:2000:584 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte