Sentenza n. 586/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 29/12/1989 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge
20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità
dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale
nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), promosso con
ordinanza emessa il 1° giugno 1989 dal Pretore di Roma nel
procedimento civile vertente tra Decio Paolo e la S.p.A. Aeroporti di
Roma, iscritta al n. 370 del registro ordinanze 1989 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie
speciale, dell'anno 1989;
Visto l'atto di costituzione della S.p.A. Aeroporti di Roma
nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 28 novembre 1989 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Udito l'avv. Walter Prosperetti per la S.p.A. Aeroporti di Roma e
l'Avvocato dello Stato Paolo D'Amico per il Presidente del Consiglio
dei Ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un procedimento promosso da Decio Paolo, contro
la S.p.A. Aeroporti di Roma, sua datrice di lavoro, per ottenere
l'annullamento della sanzione disciplinare (della sospensione per
dieci giorni dal servizio e dalla retribuzione) da quest'ultima
inflittagli, l'adito Pretore di Roma, rilevando che l'atto
introduttivo del giudizio era stato notificato alla convenuta oltre
due anni dopo la data del contestato provvedimento, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 20
maggio 1970, n. 300, nella parte in cui non prevede alcun termine di
decadenza per l'impugnazione in sede giurisdizionale delle sanzioni
disciplinari.
Ad avviso del giudice a quo tale carenza di previsione viola, in
primo luogo, l'art. 3 della Costituzione, perché assoggetta a
diverso trattamento il caso concernente siffatte sanzioni,
impugnabili nel termine quinquennale di prescrizione (essendo
applicabile quello di venti giorni, stabilito dalla stessa norma
censurata, alla sola esperibilità di azioni stragiudiziali), e
quello del licenziamento, per la cui impugnabilità è previsto il
termine di decadenza di sessanta giorni, anche in ipotesi di
lamentata nullità. Ne risulta, poi, vulnerato anche l'art. 41 della
Costituzione perché la libera esplicazione del potere
imprenditoriale resta limitata dalla precarietà degli assetti
disciplinari in pendenza del suddetto termine prescrizionale, senza
poter trovare adeguato rimedio in contingenti valutazioni di avvenuta
acquiescenza o di violazione di norme di correttezza e di buona fede,
permanendo l'interesse del lavoratore ad ottenere la declaratoria
giurisdizionale dell'illegittimità delle sanzioni per dopo la
scadenza del biennio di cui all'ultimo comma della norma censurata.
Quanto alla rilevanza della questione, il giudice a quo ne ha
affermato la sussistenza osservando che un'eventuale declaratoria di
illegittimità di detta norma, nei termini auspicati, priverebbe di
fondamento la domanda proposta dal lavoratore nel caso di specie.
2. - L'ordinanza di rimessione, emessa in data 1° giugno 1989,
ritualmente comunicata e notificata, è stata altresì pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale. Nel susseguente giudizio davanti a questa
Corte si è costituita la società Aeroporti di Roma ed è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, per il tramite
dell'Avvocatura Generale dello Stato.
2.1 - La società ha depositato una memoria di contenuto
sostanzialmente adesivo rispetto alle argomentazioni svolte con
l'ordinanza di remissione e, in particolare, ha sottolineato
l'irrazionalità della norma censurata derivante dal fatto che essa,
da un lato, prevede un breve termine di decadenza (venti giorni), per
l'esercizio della facoltà di promuovere la costituzione di un
collegio di conciliazione, mentre, dall'altro lato, non ne prevede
alcuno in riferimento all'azione giudiziaria. Ha poi aggiunto che la
disparità di trattamento denunciata dal Pretore, non giustificabile
in nome di una presunta diversità fra licenziamento e sanzioni così
dette conservative, appare a fortiori lesiva del principio
costituzionale di eguaglianza dopo la sentenza di questa Corte n. 208
del 1982, in tema di licenziamento disciplinare.
2.2 - La difesa dell'Autorità intervenuta ha, invece, concluso
preliminarmente, nel senso dell'inammissibilità della questione,
richiedendosi, sostanzialmente, alla Corte un intervento di natura
additiva esulante dai suoi compiti, in quanto la valutazione della
opportunità di assoggettare l'azione giudiziaria avverso sanzioni
disciplinari non espulsive a un termine di decadenza di congrua
ampiezza è riservata alla discrezionalità del legislatore. La
stessa difesa ha, in via subordinata, sollecitato la declaratoria di
infondatezza della questione osservando che il principio di
eguaglianza non può essere, nella specie, utilmente richiamato,
stante la non assimilabilità, ai fini de quibus, delle sanzioni
suddette al licenziamento, in relazione al quale soltanto può porsi,
con riflessi sull'esercizio del potere organizzativo
dell'imprenditore, un problema di sollecita rimozione dell'incertezza
circa la sorte del provvedimento. Ove, invece, si tratti di sanzioni
non risolutive, che non incidono, quindi, sulla entità della forza
lavoro, il libero esercizio del menzionato potere non risulta
significativamente inciso da un prolungato stato di precarietà
dell'irrogata sanzione e certamente, comunque, non in misura tale da
giustificare l'imposizione di un breve termine di decadenza a carico
del lavoratore, considerato anche che l'interesse di questi
all'impugnativa giudiziaria può sopravvenire in epoca di gran lunga
posteriore alla scadenza di un termine, analogo, in ipotesi, a quello
stabilito per l'impugnazione del licenziamento, ma inferiore
all'altro, biennale, entro il quale può venire in rilievo, in casi
di successive infrazioni, la contestazione della recidiva.
Nell'imminenza dell'udienza, la S.p.A Aeroporti di Roma ha
depositato memoria insistendo per la declaratoria di illegittimità
costituzionale della norma in oggetto, nella parte censurata dal
giudice remittente. All'uopo, la difesa di detta parte ha svolto
argomentazioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle già
illustrate col precedente atto di costituzione, particolarmente
sottolineando che l'avvenuta attrazione del licenziamento nell'orbita
delle sanzioni disciplinari, per effetto della sentenza n. 204 del
1982 di questa Corte, rende del tutto irragionevole il differente
trattamento, in punto di termine di decadenza dall'impugnazione, cui
sono sottoposti da un lato siffatta sanzione espulsiva (termine di
giorni sessanta) e, dall'altro, tutte le possibili ulteriori sanzioni
(per le quali è escluso qualsiasi termine breve di decadenza e vige
soltanto l'ordinario termine di prescrizione decennale). Considerato in diritto
1. - Il Pretore di Roma dubita della legittimità costituzionale
dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nella parte in cui
non prevede alcun termine di decadenza per l'impugnazione, in sede
giurisdizionale, delle sanzioni disciplinari.
A suo parere risulterebbero violati:
a) l'art. 3 della Costituzione, per l'irrazionale disparità di
trattamento del caso relativo a siffatta impugnazione rispetto a
quello concernente l'impugnazione del licenziamento, soggetta al
termine di decadenza di sessanta giorni;
b) l'art. 41 della Costituzione, per il pregiudizio che lo
stato di incertezza sulla sorte delle sanzioni irrogate (durante il
decorso dell'ordinario termine di prescrizione quinquennale)
determina al libero esercizio del potere organizzativo
dell'imprenditore.
2. - La questione non è fondata.
Si osserva, in via generale, che il potere disciplinare è
estrinsecazione del potere organizzatorio e direttivo che spetta al
datore di lavoro. Ed è diretto a reprimere, con apposite sanzioni,
ogni infrazione alle regole predisposte in materia di organizzazione
del lavoro nell'ambito aziendale per l'esatta esecuzione della
prestazione. Può affermarsi che le sanzioni disciplinari
rappresentano un mezzo di reazione ad eventuali mancanze del
lavoratore, specie comportamentali, (obbligo di diligenza e di
fedeltà - artt. 2104 e 2105 del codice civile) che ricadono
sull'organizzazione aziendale.
L'esercizio di detto potere non è discrezionale ma è soggetto a
regolamentazione, la quale trova fondamento nella rilevanza giuridica
dell'interesse comune e dell'imprenditore e del lavoratore. Essa è
apprestata anzitutto dal codice civile che, tranne che per alcuni
rapporti (per es. quello nautico), contiene, però, una sola norma:
l'art. 2106, che richiama gli artt. 2104 e 2105 del codice civile e
rinvia alle norme corporative; ora ai contratti collettivi o
aziendali.
Una più puntuale disciplina è stata dettata dall'art. 7 della
legge n. 300 del 1970 il quale prevede condizioni e limiti
all'esercizio del potere disciplinare, in senso sostanziale e
procedurale. La norma finalizza anche questo potere del datore di
lavoro ad una razionale organizzazione del lavoro ed alla concreta
tutela della libertà e dignità del lavoratore.
La limitazione del potere dell'imprenditore deriva dal possibile
controllo sulle modalità di esercizio e sul contenuto specifico.
La norma individua i comportamenti qualificabili come mancanze
disciplinari ed indica le sanzioni applicabili e cioè il rimprovero
orale, l'ammonimento, la multa, la sospensione dal servizio e dalla
retribuzione. Si controverte se tra essi sia o meno compreso il
licenziamento. Inoltre, è specificato il procedimento per
l'erogazione delle sanzioni.
2.1 - Per quanto riguarda il licenziamento, i contratti collettivi
o aziendali possono annoverarlo tra le sanzioni, mentre si è formato
un indirizzo giurisprudenziale secondo cui alcuni licenziamenti sono
ontologicamente disciplinari.
Questa Corte (sent. n. 204 del 1982) ha ritenuto che alcuni
licenziamenti possono essere qualificati disciplinari secondo legge,
contratti collettivi e regolamenti aziendali e che, comunque, la
qualificazione come disciplinari spetta al giudice di merito (sent.
n, 427 del 1989).
2.2 - A tutte le suddette sanzioni disciplinari si applicano le
garanzie procedimentali di cui al secondo e terzo comma dell'art. 7
citato, cioè la contestazione e l'audizione del lavoratore. Inoltre,
il quarto comma dello stesso articolo dispone che il lavoratore al
quale sia stata applicata una sanzione disciplinare, salve analoghe
procedure fissate dai contratti collettivi di lavoro e ferma restando
la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, nei venti giorni
successivi alla comminazione della sanzione stessa può promuovere,
anche a mezzo dell'associazione sindacale cui è iscritto o
conferisca mandato, la costituzione, tramite l'Ufficio provinciale
del lavoro e della massima occupazione, di un collegio di
conciliazione ed arbitrato composto di tre membri e cioè da un
rappresentante per ciascuna delle parti e da un terzo, nominato da
queste o, in caso di disaccordo, dal direttore dell'Ufficio del
lavoro.
Il datore di lavoro può autonomamente adire il giudice e
sottrarsi alla procedura arbitrale ma, in ogni caso, l'azione deve
essere promossa entro dieci giorni dall'invito, rivoltogli
dall'Ufficio suddetto, alla nomina del proprio rappresentante in seno
al collegio arbitrale poiché, in difetto, la sanzione non ha
effetto.
Durante il giudizio la sanzione disciplinare resta sospesa.
Anche il lavoratore può instaurare il giudizio dinanzi al giudice
ordinario in ogni caso e direttamente, anche nella ipotesi in cui il
contratto collettivo in via facoltativa o obbligatoria preveda
determinate procedure arbitrali e conciliative.
La disposizione in esame non prevede alcun termine per la
proposizione dell'azione giudiziaria. È rimasta isolata la pronuncia
giudiziale secondo cui anche per essa vale il termine di 20 giorni
previsto per il ricorso alla procedura arbitrale.
Per il licenziamento, invece, l'art. 6 della legge 15 luglio 1966,
n. 604, fissa, a pena di decadenza, il termine di sessanta giorni per
l'impugnazione davanti al giudice.
3. - È oggetto della questione in esame la disparità di
trattamento (violazione dell'art. 3 della Costituzione) che, ad
avviso del giudice remittente, si verificherebbe sul punto tra
sanzione disciplinare e licenziamento.
Non si ritiene che essa sussista.
Già, in via generale, l'indirizzo giurisprudenziale formatosi in
sede di legittimità ha ritenuto la non omogeneità delle due
situazioni per presupposti, effetti, estensione e varietà delle
rispettive implicazioni.
Infatti, il licenziamento per giusta causa e giustificato motivo
è cosa assolutamente diversa dalle sanzioni disciplinari sia per la
ragione che li determina sia per gli effetti che si producono. La
causa ed il motivo sono eventi di assoluta gravità ed intensità.
Fanno venir meno del tutto la fiducia del datore di lavoro nel
lavoratore o, quanto meno, creano una situazione di incompatibilità
tale che lo svolgimento del rapporto non può più proseguire.
La sanzione disciplinare (di tipo conservativo) non è un evento
che incide in modo traumatico sul rapporto di lavoro che bene può
continuare.
La distinzione è netta proprio sul piano degli effetti. La
sanzione disciplinare consente la prosecuzione del rapporto; il
licenziamento ne produce l'interruzione: ad esso consegue la
espulsione del lavoratore dall'azienda.
La diversità sul piano contenutistico ed effettuale sussiste
anche per il licenziamento intimato per motivi disciplinari.
Al licenziamento qualificato disciplinare secondo legge, contratti
collettivi e regolamenti aziendali si sono estese le garanzie
procedimentali previste dalla norma in esame (art. 7, primo, secondo
e terzo comma - sentenza n. 204 del 1982); secondo l'indirizzo
giurisprudenziale, anche di legittimità, esse si applicano anche ai
licenziamenti ontologicamente disciplinari.
Di recente, l'estensione (limitata al secondo e terzo comma) è
avvenuta anche per i licenziamenti disciplinari intimati presso le
piccole aziende (sent. n. 427 del 1989).
Ma in tal modo non si è inteso affatto assimilare in toto i
licenziamenti alle sanzioni disciplinari. La distinzione rimane sul
piano dei contenuti e degli effetti. Proprio questa differenza rende
razionale il differente trattamento e, quindi, la disposizione
censurata.
Dalla forza estintiva del rapporto di lavoro e dall'effetto
espulsivo del licenziamento nasce il problema della sollecita
soluzione della ricostituibilità del rapporto e della eventuale
cessazione di efficacia del provvedimento. Consegue, cioè,
l'interesse del lavoratore ad una sollecita declaratoria da parte del
giudice, della eventuale illegittimità, nullità, inefficacia o
annullamento del licenziamento e, a seconda dei casi, ad una
immediata reintegrazione nel posto di lavoro o quanto meno ad un
congruo risarcimento dei danni.
È, quindi, indispensabile il sollecito ricorso al giudice, entro
un breve termine di decadenza, per eliminare la situazione
pregiudizievole e, anche nell'interesse del datore di lavoro, lo
stato di incertezza.
3.1 - Per le sanzioni disciplinari, che in sostanza sono
accadimenti di scarsa rilevanza e che consentono la prosecuzione del
rapporto di lavoro, giustamente il legislatore ha privilegiato il
ricorso alla procedura arbitrale.
Egli, nella sua discrezionalità, ha ritenuto che il caso
disciplinare possa essere risolto meglio e speditamente con il
ricorso alla detta procedura.
La prosecuzione del rapporto consente anche la eventualità che,
durante l'ulteriore corso di questo, il datore di lavoro rimuova per
intero il torto fatto al lavoratore, non tenga, cioè, più conto
della sospensione o dell'ammonimento e rimborsi la retribuzione
trattenuta o la multa inflitta.
3.2 - Si osserva anche che la non previsione del termine per la
proposizione dell'azione giudiziaria trova nella stessa norma dei
temperamenti. E cioè anzitutto il datore di lavoro è libero di
adire il giudice appena il lavoratore contesta la legittimità della
sanzione, anche se può essere raro il caso in cui egli adisca,
direttamente ed indipendentemente dalla contestazione, il giudice per
fare dichiarare la legittimità della sanzione inflitta.
Egli, comunque, per evitare la inefficacia della sanzione, deve
proporre l'azione giudiziaria nei dieci giorni dalla ricezione
dell'invito da parte dell'Ufficio del lavoro a nominare il suo
rappresentante in seno al collegio arbitrale adito dal lavoratore.
Per fare accertare la illegittimità della sanzione inflittagli,
il lavoratore o può richiedere la costituzione del collegio
arbitrale entro venti giorni dall'applicazione della sanzione o adire
il giudice. In quest'ultimo caso l'azione può essere promossa
immediatamente o nei due anni per evitare gli effetti pregiudizievoli
della recidiva oppure, infine, fino al compimento della prescrizione
ordinaria, assumendo ovviamente il rischio dell'eventuale recidiva.
Quindi, questa ultima ipotesi (fino al compimento della
prescrizione ordinaria) è una soltanto di quelle che possono
verificarsi.
Per quanto riguarda la violazione dell'art. 41 della Costituzione,
prospettata nel rilievo del pregiudizio arrecato al potere
organizzatorio dell'imprenditore, per lo stato di incertezza sulla
sorte della sanzione, si osserva che a parte i rilevati limiti
all'esercizio di detto potere, derivanti dalla finalità di
attuazione di una razionale organizzazione del lavoro e dalla tutela
della libertà e dignità del lavoratore, detto pregiudizio non
deriva dalla legge ma piuttosto dallo stesso comportamento del datore
di lavoro. Egli, infatti, secondo la previsione legislativa, ha i
mezzi per evitarlo, sempre che in effetti sussista, promuovendo
l'azione davanti al giudice con immediatezza per fare accertare la
legittimità della sanzione inflitta al lavoratore, come già è
detto innanzi.
Pertanto, la questione va dichiarata non fondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela
della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e
dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul
collocamento), in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione,
sollevata dal Pretore di Roma con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:586 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte