Sentenza n. 588/1988
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 31/05/1988 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
dichiarata illegittima
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 529, primo
comma, del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse
il 2 dicembre 1985 e il 9 dicembre 1986 dalla Corte di Cassazione sui
ricorsi proposti da Bonanno Calogero e Asaro Pasquale, iscritte al n.
431 del registro ordinanze 1986 e al n. 356 del registro ordinanze
1987 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40,
prima serie speciale dell'anno 1986 e n. 34, prima serie speciale
dell'anno 1987;
Visti l'atto di costituzione di Bonanno Calogero nonché gli atti
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 19 aprile 1988 il Giudice relatore
Ettore Gallo;
Uditi gli avvocati Roberto Genna ed Enzo Gaito per Bonanno
Calogero e l'avvocato dello Stato Stefanio Onufrio per il Presidente
del Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto La Corte di Cassazione, Sez. I penale, con due successive
ordinanze, rispettivamente del 2 dicembre 1985 (pedissequa a sentenza
pari data) e 9 dicembre 1986, sollevava questione di legittimità
costituzionale dell'art.529 cod.proc.pen. in riferimento agli art.li
3 e 24 Cost.
Sul piano della rilevanza, i due casi di specie si riferivano al
conferimento dell'incarico per la presentazione dei motivi di ricorso
a difensori, inscritti bensì nell'albo speciale, ma che non avevano
difeso i ricorrenti nel precedente grado di giudizio: incarico
conferito con lettera raccomandata, successiva alla dichiarazione di
ricorso, priva dell'autenticazione della sottoscrizione prevista
dalla norma impugnata. La Corte, pertanto, non può esaminare i
motivi di ricorso, ritualmente presentati dai difensori ma allo stato
inammissibili, se prima non viene risolta favorevolmente la sollevata
questione.
Secondo la Corte di Cassazione, l'art.529 in esame si pone come
disciplina particolare rispetto a quella dettata in via generale
dall'art.134 stesso codice per la nomina del difensore di fiducia.
Una particolare disciplina, peraltro, sicuramente giustificata dalla
necessità di dare alla difesa in sede di legittimità una più
specifica qualificazione, discendente dall'inscrizione in un albo
speciale che postula o il superamento di apposito concorso o una
lunga esperienza professionale.
Tale disciplina, però, sarebbe priva di qualsiasi ragionevolezza
là dove pretende che l'atto di conferimento dell'incarico,
diversamente da quanto prescritto in via generale dall'art.134
cod.proc.pen., se successivo alla dichiarazione di ricorso e se non
effettuato innanzi al cancelliere competente, sia ricevuto o
autenticato da notaio. Non si vede, infatti, ad avviso delle
ordinanze, quale mai possa essere la ratio di una disciplina così
diversa. Se si tratta di assicurare certezza di autenticità ad un
atto importante qual'è sicuramente la nomina di un difensore, non si
capirebbe perché una siffatta esigenza emergerebbe soltanto per la
sede di legittimità. Sarebbe assurdo, infatti, che fosse la qualità
del difensore a spiegare la ragione di un trattamento così diverso.
Deve, dunque, convenirsi - secondo la Corte - che in realtà la
norma impugnata è, per questo riguardo, priva di quella
ragionevolezza che il rispetto dell'art. 3 Cost. esige quando si
tratta della disciplina di situazioni sostanzialmente uguali.
Ma la Corte di Cassazione rileva che la norma, sotto il detto
aspetto, è lesiva anche del diritto di difesa perché priva il
ricorrente della facoltà di avvalersi di questa forma alternativa di
impugnazione (lettera raccomandata). Privazione che diventa
addirittura impeditiva dell'esercizio del diritto quando il
ricorrente sia molto lontano dal luogo dove risiede il cancelliere
competente, o quando si tratti di imputato latitante.
Le ordinanze sono state ritualmente comunicate, notificate e
pubblicate.
Nel giudizio conseguente alla prima ordinanza si sono costituiti
per il ricorrente Calogero Bonanno gli avvocati Roberto Gemma ed Enzo
Gaito che si sono riportati alle ragioni esposte dall'ordinanza di
rimessione.
È intervenuto in ambo i giudizi il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato.
Secondo l'Avvocatura, la disposizione troverebbe giustificazione
ragionevole nell'intento del legislatore di dare autenticità alla
volontà del ricorrente in relazione all'importanza che assume il
giudizio di legittimità. In proposito, comunque, l'Avvocatura
rimanda alla sent. n.145 del 1972 di questa Corte che faceva ricadere
sull'imputato la responsabilità di non essersi avvalso utilmente
degli strumenti a difesa che l'ordinamento processuale penale gli
mette a disposizione. Considerato in diritto
1. - Le due ordinanze propongono la stessa questione di
legittimità costituzionale dell'art. 529 cod. proc. pen., e con
riferimento agli stessi parametri 3 e 24 Cost. I giudizi, pertanto,
possono essere riuniti per essere decisi con unica sentenza.
2. - La questione sollevata è fondata.
Effettivamente le disposizioni generali concernenti la nomina del
difensore di fiducia sono previste nell'art.134 cod.proc.pen., così
come riformulato dall'art. 2 della l. 5 dicembre 1969 n. 932, dopo la
sentenza di questa Corte 3 dicembre 1969 n.148. È fuori dubbio,
infatti, che il disposto di cui al secondo comma è applicabile ad
ogni ipotesi di nomina, in ogni stato e grado del procedimento.
Secondo le regole previste nella prima parte di detto articolo,
sembra evidente che il legislatore ha inteso facilitare in ogni modo
la nomina del difensore di fiducia, atteso il rilievo che assume la
sua presenza nel moderno processo penale. Una presenza la cui
violazione è sanzionata dal codice stesso con nullità d'ordine
generale, addirittura insanabile quando si riferisce al dibattimento
(art. 185, secondo comma, cod. proc. pen.). Oggi, d'altra parte,
quell'esigenza è richiamata come inviolabile dalla legge
fondamentale dello Stato. In realtà, le forme previste dall'art. 134
cod. proc. pen. per far luogo alla nomina del difensore di fiducia
sono estremamente semplici. La nomina, infatti, può farsi "in
qualsiasi atto del procedimento ricevuto dall'Autorità giudiziaria o
ad essa presentato ovvero con dichiarazione resa personalmente, o per
mezzo di procuratore speciale, nella cancelleria o segreteria
dell'ufficio giudiziario procedente, o con lettera raccomandata
diretta alla stessa cancelleria o segreteria". L'interessato,
perciò, ha una larga opzione di mezzi per rendere nota al giudice la
sua volontà in ordine al difensore di fiducia. Può avvalersi
dell'occasione di un qualsiasi atto del procedimento che debba essere
ricevuto o anche soltanto "presentato" all'autorità giudiziaria, e
perciò anche di una semplice memoria; ma - se crede - può
formalizzare l'atto recandosi personalmente nella cancelleria o nella
segreteria del magistrato che procede a rendere a verbale la
dichiarazione di nomina, oppure mandandovi un suo procuratore
speciale. Infine - ed è questa davvero la forma di maggiore
semplicità - può soltanto limitarsi a partecipare la nomina
mediante lettera raccomandata diretta agli stessi uffici di cui
sopra.
Tuttavia, proprio l'art. 134, che pure - come si è visto facilita
e semplifica in ogni modo le formalità, prevede che la legge possa
esigere, per talune specifiche ipotesi, forme particolari: nel qual
caso evidentemente le disposizioni speciali debbono prevalere su
quelle generali.
Tali sono senza dubbio le forme previste dall'art. 529 cod. proc.
pen. per l'incarico a sottoscrivere i motivi di ricorso per
cassazione ad avvocato che, non avendo difeso il ricorrente
nell'ultimo giudizio, non abbia avuto conferito espresso incarico con
la dichiarazione di impugnazione, ovvero con atto ricevuto
successivamente dal cancelliere innanzi al quale venne fatta la detta
dichiarazione. In tal caso, l'atto di incarico al difensore
dev'essere ricevuto da notaio o, quanto meno, da questi autenticato.
La legge, (mentre precisa che, in ogni caso, deve trattarsi di
avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione), non
dice, ove si tratti di quell'ultima ipotesi, vale a dire di semplice
scrittura privata d'incarico con sottoscrizione autenticata da
notaio, per quali forme debba poi essere fatta pervenire alla
cancelleria del giudice che ha emesso la decisione impugnata.
Deve, perciò, ritenersi che, nel silenzio, si applichino le norme
generali: e, cioè, che l'atto possa essere poi tanto "presentato"
quanto "spedito alla cancelleria per lettera raccomandata".
In buona sostanza, le differenze, rispetto alle disposizioni
generali, riguardano la qualità del difensore e una delle forme
previste per nominarlo. Ma la prima di esse non appartiene certo alla
categoria delle forme, e non entra, perciò, nella riserva di cui al
primo comma dell'art. 134 cod. proc. pen.
È sicuramente, invece, forma particolare, rispetto a quelle
generali, l'atto di incarico ricevuto da notaio o da questi
autenticato. In altri termini, quando si tratti di dare un nuovo
incarico per la sottoscrizione dei motivi di ricorso, e non si sia
provveduto nell'atto d'impugnazione o successivamente con
dichiarazione ricevuta dal cancelliere, l'atto non può essere
semplicemente spedito per raccomandata alla cancelleria competente,
come per gli altri gradi di giudizio, ma deve essere o raccolto da
notaio, o almeno da questi autenticato. O atto pubblico, quindi, o
scrittura privata autenticata.
3. - Orbene, poiché si tratta pur sempre di affidare un incarico
ad un difensore, e perciò di compiere un atto che, qualunque sia il
grado di giudizio, non può avere evidentemente sul piano ontologico
natura diversa, occorre stabilire se la rilevata differenza di forma
che la legge prescrive per il grado di legittimità abbia, tuttavia,
una qualche giustificazione ragionevole. Solo attraverso
quest'ultima, infatti, troverebbe rispetto il parametro invocato di
cui all'art. 3 Cost.
In realtà, non può negarsi che, tra i vari gradi di giudizio, la
sede di legittimità mostri talune particolari caratteristiche che la
contraddistinguono. Ad essa, infatti, non può accedersi se non per
violazione della legge penale sostanziale, o di quella processuale se
si tratta di norme stabilite a pena di nullità, inammissibilità o
decadenza, o per esercizio da parte del giudice di potestà che non
competono all'autorità giudiziaria, o infine nei casi specifici
previsti dal secondo comma dell'art. 524 cod. proc. pen. Gli altri
gradi di giudizio, invece, riguardano essenzialmente la cognizione
del fatto, oltre che la sua definizione giuridica, oppure la
revisione critica del giudizio di primo grado, nei limiti del
devoluto, in grado d'appello.
Una siffatta differenza è più che sufficiente a giustificare
l'esigenza di una maggiore qualificazione culturale del difensore,
attesa la delicatezza dei problemi giuridici che vanno discussi in
quella sede. Non appare, invece, con la stessa evidenza la ratio che
è alla base della disposizione che non consente per l'atto di
incarico le stesse forme previste per gli altri gradi di giudizio. In
particolare, resta oscura la ragione per cui, ove l'incarico al
qualificato difensore non sia stato affidato nell'atto di
impugnazione, o successivamente davanti al cancelliere, occorra
l'intervento del notaio per raccogliere, o almeno per autenticare, la
volontà del ricorrente, quando negli altri giudizi è sufficiente
una privata scrittura da far pervenire alla cancelleria per lettera
raccomandata.
Secondo l'Avvocatura, la ratio della disposizione sarebbe
nell'intento del legislatore di dare autenticità alla volontà del
ricorrente in relazione all'importanza che assume il giudizio di
legittimità. Ma, sotto tale profilo, non si capirebbe perché mai il
legislatore dovrebbe avere così a vile gli altri due gradi di
giudizio da ritenere trascurabile il rischio di un falso incarico
defensionale. Specie nel primo grado, dove massimo, e spesso di lunga
durata, è l'impegno del difensore per l'accertamento del fatto
attraverso l'istruttoria dibattimentale. Come si è rilevato,
l'importanza sul piano culturale del giudizio di legittimità può
spiegare la richiesta di una specifica qualificazione del difensore,
ma non una così sostanziale differenza delle forme attraverso cui si
legittima la manifestazione di volontà del ricorrente in ordine al
difensore.
Quanto poi alla sent. n.145 del 1972 di questa Corte, invocata
dall'Avvocatura, va osservato che, in quella specie, erano in
discussione non le forme dell'incarico ma proprio la particolare
qualificazione del difensore e la legittimazione a nominarlo. Si
trattava, infatti, addirittura di praticante procuratore, difensore
d'ufficio in Pretura di imputato irreperibile, che, proponendo
ricorso per cassazione, aveva egli stesso nominato i difensori per
l'estensione e la sottoscrizione dei motivi. Ipotesi ben diversa, che
spiega il giudizio negativo sulla sollevata questione di
legittimità.
Deve, invece, soggiungersi che una siffatta inspiegabile
differenza, nelle forme dell'incarico al difensore, tra i gradi di
merito e quello di legittimità, si verifica esclusivamente
nell'ambito del processo penale. Né nel giudizio civile, né in
quello amministrativo o contabile, il legislatore esige l'intervento
del notaio.
Così come non lo esige il progetto del nuovo codice di procedura
penale, approvato dal Consiglio dei ministri e in discussione davanti
alla Commissione bicamerale prevista dalla legge-delega 16 febbraio
1987 n.81. L'art.95, che è norma generale valevole per tutti i gradi
del giudizio, dispone, infatti, senza alcuna riserva, che "la nomina
(del difensore) è fatta con dichiarazione resa all'autorità
procedente o trasmessa alla stessa per lettera raccomandata". Lo
conferma l'art.606 che, disciplinando la nomina dei difensori per il
grado di giudizio innanzi alla Corte di Cassazione, si limita
laconicamente a stabilire che "il difensore è nominato con la
proposizione del ricorso o successivamente". Con ciò evidentemente
rimandando, quanto alle forme, alle norme generali dell'art. 95.
4. - Non sussistendo, pertanto, alcuna ragionevole giustificazione
per un trattamento così differenziato, quanto alle forme per
attribuire l'incarico al difensore, fra gradi di giudizio di merito e
quello di legittimità, la disparità che viene così a verificarsi
fra gl'imputati dei vari gradi è lesiva del principio di cui
all'art. 3 Cost.
Obbiettare che il ricorrente aveva pur sempre la possibilità di
avvalersi delle altre forme, non avrebbe pregio giacché, se è
concesso all'interessato di avvalersi a suo piacimento di una delle
forme alternativamente previste, non gli si può poi fare carico di
non averne utilizzata altra esente da vizi di legittimità
costituzionale. È, perciò, nel suo diritto sollecitare la denunzia
di un vizio che lo priva dell'esercizio di una legittima facoltà, e
bene ha fatto il giudice rimettente a sollevare la questione.
Una volta, poi, riconosciuta la violazione dell'art. 3 Cost.
inutile affrontare il confronto con il parametro dell'art. 24 Cost.
che resta assorbito.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 529 cod. proc.
pen., limitatamente alla parte in cui dispone che l'incarico per la
sottoscrizione dei motivi di ricorso, al difensore iscritto nell'albo
speciale della Corte di Cassazione, possa essere conferito anche "con
lettera raccomandata diretta allo stesso cancelliere".
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 31 maggio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:588 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte