Sentenza n. 59/1965
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/07/1965 · relatore Antonino Papaldo
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della
Regione Trentino-Alto Adige 7 settembre 1964, n. 30, recante
"Costituzione e gestione delle riserve di caccia nel territorio
regionale", promosso con ricorso della Giunta provinciale di Bolzano,
notificato il 13 novembre 1964, depositato nella cancelleria della
Corte costituzionale il 21 successivo ed iscritto al n. 15 del Registro
ricorsi 1964.
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Presidente della
Regione Trentino-Alto Adige e del Presidente della Giunta provinciale
di Trento;
udita nell'udienza pubblica del 12 maggio 1965 la relazione del
Giudice Antonino Papaldo;
uditi l'avv. Giuseppe Guarino, per la Provincia di Bolzano, l'avv.
Renzo Morelli, per la Provincia di Trento, e il sostituto avvocato
generale dello Stato Giuseppe Guglielmi, per la Regione Trentino-Alto
Adige.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
La Giunta provinciale di Bolzano, previa deliberazione d'urgenza,
ratificata dal Consiglio nella seduta del 4 febbraio 1965, ha proposto
ricorso avverso la legge della Regione Trentino- Alto Adige 7 settembre
1964, n. 30, sulla costituzione e gestione delle riserve di caccia nel
territorio regionale, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione
del 15 settembre 1964, n. 39.
Con tale legge i territori indicati in un elenco allegato, che
comprende tutto il territorio regionale con la specificazione delle
riserve private e delle bandite demaniali, sono stati costituiti in
riserve di caccia "di diritto" e ne è stata affidata la gestione alle
Sezioni provinciali di Trento e di Bolzano della Federazione italiana
della caccia.
Il ricorso, notificato al Presidente della Giunta regionale, al
Presidente della Giunta provinciale di Trento ed al Presidente del
Consiglio dei Ministri il 13 novembre 1964 e depositato nella
cancelleria di questa Corte il 21 dello stesso mese, è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 7 del 9
gennaio 1965.
Col ricorso si denunzia la violazione dell'art. 4 dello Statuto per
il Trentino-Alto Adige:
1) in relazione all'art. 42 della Costituzione, in quanto la
costituzione della riserva sarebbe stata attuata in violazione del
principio dell'ordinamento desumibile dall'art. 44 del vigente T. U.
delle norme sulla caccia 5 giugno 1939, n. 1016, il quale richiede che
la limitazione del diritto di proprietà dei cittadini avvenga con
riguardo a singole porzioni di territorio in base ad una valutazione
concreta da farsi di volta in volta e caso per caso o dispone un
particolare procedimento amministrativo rivolto a determinare la
competenza degli organi pubblici, le modalità da osservare per la
costituzione del vincolo e i rimedi giuridici a tutela dell'interesse
dei privati. All'uopo si cita la sentenza di questa Corte 2 marzo 1962,
n. 13;
2) in relazione agli articoli 41, 42, 43 della Costituzione e del
principio generale di libertà della iniziativa economica privata in
quanto: a) le riserve operative di attività sarebbero di competenza
dello Stato e non della Regione; b) nella specie non ricorrerebbero i
presupposti soggettivi ed oggettivi di cui all'art. 43 della
Costituzione; c) la legge regionale avrebbe dovuto limitarsi, semmai,
ad istituire una riserva pubblica accompagnata dalla istituzione
dell'obbligo del rilascio della concessione a chiunque ne avesse fatto
richiesta (iscritti o non iscritti alla F. I. C.) ai sensi dell'art.
41 della Costituzione e dell'art. 56 del T. U. sulla caccia; d) la
legge non prevede alcun indennizzo a favore dei proprietari dei
terreni, in violazione dell'art. 42 della Costituzione;
3) in relazione ai principi fondamentali che si desumono dagli
artt. 1 e seguenti e 11 dello Statuto e art. 67 T.U. sulla caccia, in
quanto la legge regionale determina la caducazione dell'art. 67 del
T.U. sulla caccia che demandava ai Comuni, quali più sicuri interpreti
dei bisogni delle popolazioni locali, la facoltà di costituire le
riserve di caccia in tutto il territorio del Comune ad eccezione delle
zone riservate ai privati. Con ciò avrebbe violato quel principio del
rispetto delle tradizioni locali che lo Statuto ha invece inteso
tutelare (art. 11) e in relazione alle quali la Corte costituzionale ha
giustificato il superamento di qualcuno dei limiti imposti al potere
legislativo regionale e provinciale;
4) in relazione agli artt. 1 e seguenti del T.U. sulla caccia e
all'art. 18 della Costituzione, in quanto la legge impugnata avrebbe
violato i principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza
26 giugno 1962, n. 69, per il fatto di avere attribuito poteri
pubblici alla Federazione della caccia, sottraendoli alla Provincia e
ai Comuni, e per avere sottratto, altresì, un tipo di attività ai
singoli individui e ai loro raggruppamenti per demandarla in modo
obbligatorio e cogente ad un ente pubblico. In proposito si cita anche
la sentenza della Corte costituzionale 17 marzo 1961, n. 13, con la
quale si è dichiarata la incostituzionalità di una legge che
obbligava a svolgere una determinata attività (ordinamento delle
professioni alpine) esclusivamente a mezzo dell'appartenenza ad una
associazione;
5) in relazione agli artt. 5 e 118 della Costituzione e agli artt.
13 e 14 dello Statuto. In base ai principi che ne discendono, applicati
anche in materia di caccia col D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987, dovrebbe
ritenersi acquisito che le funzioni amministrative in questa materia
debbono essere esercitate dagli enti locali e non da un ente nazionale,
quale è la Federazione nazionale della caccia;
6) in relazione agli artt. 1 e seguenti del T.U. 5 giugno 1939, n.
1016, in quanto la legge regionale, con l'affidare illegittimamente
alla Federazione nazionale della caccia la diretta gestione della
riserva ha, in effetti, attribuito a detto Ente funzioni che non
rientrano nei compiti istituzionali dell'Ente stesso stabiliti dal
citato T. U. del 1939, sicché in tal modo si sarebbe proceduto con
legge regionale ad un mutamento della struttura dell'Ente disciplinata
con legge dello Stato.
7) Si deduce, infine, la violazione dell'art. 38 dello Statuto, in
quanto in base all'art. 3 della legge impugnata la disciplina della
gestione della riserva, in attesa di nuove norme legislative sulla
caccia, sarebbe rimessa ad un potere regolamentare indipendente da
esercitarsi in futuro dalla Giunta regionale; potere che non spetta
alla Giunta regionale, la quale, ai sensi dell'art. 38 dello Statuto,
può emanare soltanto regolamenti esecutivi. Le emanande norme
regolamentari dovrebbero sostituire le vigenti norme statali che poi
sarebbero destinate a perdere la loro efficacia per effetto
dell'emanazione di nuove norme legislative regionali.
La Regione, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, ha
resistito al ricorso, depositando deduzioni e conclusioni in data 30
novembre 1964.
Dopo avere accennato al dubbio che il ricorso della Provincia
sembrerebbe proposto "per puro spirito di chicane" per mancanza di
alcun interesse concreto all'annullamento della legge impugnata, la
Regione ritiene il ricorso infondato per i seguenti motivi:
a) la materia della caccia è attribuita alla competenza
legislativa primaria della Regione che incontra i soli limiti della
Costituzione e dei principi dell'ordinamento giuridico dello Stato, non
pure di quelli stabiliti dalle singole leggi dello Stato.
D'altra parte l'art. 5 del T.U. 5 giugno 1939, n. 1016, precisa che
la zona delle Alpi è da considerare zona faunistica a sé stante
appunto per sottrarla ai principi che regolano l'esercizio della caccia
nel rimanente territorio dello Stato, per escludere che a detta zona si
applichino i limiti di estensione, singola e complessiva, previsti per
le bandite e le riserve, e, infine, per consentire che anche l'intero
suo territorio, ad eccezione delle zone riservate ai privati, sia
costituito in riserva (art. 67).
Onde la Regione non era tenuta ad osservare le forme, ed in
particolare, il procedimento amministrativo, stabilito per la
costituzione delle riserve nel rimanente territorio dello Stato; e del
resto detto procedimento non è richiesto in senso assoluto dal citato
T.U., come è dimostrato dal fatto che certe riserve risultano
costituite ope legis (es. i beni già della Corona, oggi assegnati al
Presidente della Repubblica) (art. 56), e i Parchi nazionali (art. 57).
b) Infondato sarebbe ugualmente il secondo motivo del ricorso col
quale si deduce la violazione degli artt. 41, 42 e 43 della
Costituzione.
In primo luogo la legge impugnata non ha stabilito una riserva
operativa di attività a favore della Federazione della caccia, ma ha
affidato alle Sezioni provinciali di questa la gestione delle riserve,
ferma restando la gestione delle riserve private di caccia così come
la legge nazionale affida all'azienda forestale la gestione dei Parchi
nazionali.
In secondo luogo, la caccia non è un'attività economica, come
pure tale non è la gestione di una riserva, onde l'una e l'altra
attività non rientrano nella fattispecie normativa prevista dagli
articoli 41 - 43 della Costituzione.
Né la legge impugnata, vietando ai proprietari la caccia
indiscriminata sui propri fondi, li esproprierebbe, senza indennizzo,
di una qualche facoltà compresa nel diritto di proprietà, giacché il
nostro ordinamento considera la selvaggina una res nullius, e non, come
nell'ordinamento austriaco, una pertinenza o un frutto del fondo.
Le leggi sulla caccia, d'altronde, avendo lo scopo precipuo di
proteggere la fauna, sono dettate più per limitare che per consentire
l'esercizio della caccia, e certamente non attribuiscono alcun diritto
di caccia libera e indiscriminata al proprietario del fondo.
c) In riferimento al terzo motivo del ricorso, circa l'asserita
violazione dei principi fondamentali dello Statuto speciale,
l'Avvocatura ritiene che dal fatto che l'art. 11, n. 4, attribuisca
alla Provincia competenza in materia di usi e costumi, non possa
inferirsi che la Regione debba ripristinare, in ossequio alle
tradizioni locali, gli istituti giuridici pre-unitari.
D'altra parte quando tale ripristino di antichi istituti lo Statuto
ha voluto, lo ha detto esplicitamente come nel caso dei "masi chiusi" e
delle "comunità familiari rette da antichi statuti e consuetudini".
Né sembra utile il richiamo all'art. 67 del T. U. perché detta
norma consentiva ai Comuni di costituire in riserva il loro territorio
a condizione che la gestione di essa fosse affidata alla Federazione
della caccia, e pertanto essa non attribuiva ai Comuni più di quanto
attribuisca loro la legge impugnata.
d) Con riferimento, poi, al quarto, quinto e sesto motivo di
doglianza, l'Avvocatura sostiene che non può dirsi che la legge
regionale, affidando la gestione delle riserve di diritto
all'Associazione dei cacciatori, abbia sottratto funzioni
amministrative ai Comuni, giacché, a parte il rilievo che la Provincia
non ha alcuna competenza in materia di caccia, non applicandosi nel
territorio della Regione le norme sul decentramento, è da considerare
che il più volte citato T. U. sulla caccia espressamente consente
(l'art. 67, anzi, fa obbligo) di concedere alla Federazione della
caccia la gestione delle riserve e bandite. Onde la legge regionale
impugnata avrebbe agito negli schemi della legislazione statale con
l'unica differenza, peraltro imposta dal mutato clima politico e dal
nuovo ordinamento costituzionale, di affidare la gestione non alle sole
sezioni provinciali della Federarazione, ma a queste insieme con le
libere associazioni di cacciatori e nell'interesse tanto degli iscritti
quanto dei non iscritti (l'art. 67 limitava il vantaggio ai soli
iscritti).
Ed in particolare, per quanto attiene all'asserita violazione degli
artt. 5 e 118 della Costituzione nonché degli artt. 13 e 14 dello
Statuto speciale, sotto il profilo che la legge impugnata avrebbe
delegato funzioni amministrative ad un ente nazionale, invece che ad un
ente locale, l'Avvocatura eccepisce in primo luogo che il principio
fondamentale dell'ordinamento è quello del decentramento in genere,
mentre quello di decentrare le funzioni amministrative in materia di
caccia a Provincia e Comune è un principio delle leggi dello Stato che
la Regione non era tenuta a rispettare; ed in secondo luogo che la
gestione delle riserve di diritto non sarebbe stata affidata alla
Federazione nazionale, bensì alle due sezioni provinciali con la
collaborazione delle libere associazioni locali, e perciò ad "enti
locali", d'altronde mantenendo fermo il sistema instaurato dalla legge
nazionale.
e) Infine, relativamente al settimo ed ultimo motivo del ricorso,
l'Avvocatura afferma che la Regione avrebbe ugualmente agito negli
schemi della legislazione statale là dove ha riservato ad un
regolamento la disciplina della gestione delle riserve, in armonia con
l'art. 67 del T.U. secondo cui la gestione delle riserve alpine è
disciplinata con decreto ministeriale.
Ritiene poi inesatta l'affermazione che la Giunta regionale non
potrebbe emanare regolamenti indipendenti, sul riflesso che
l'emanazione di questi dovrebbe ritenersi compresa nell'attività
amministrativa che l'art. 38, n. 2, attribuisce alla Giunta. Peraltro
esclude che nella specie si sia in presenza di un vero e proprio
regolamento indipendente, nella considerazione che l'affidamento della
gestione delle riserve sarebbe, in sostanza, una concessione
amministrativa, che non cessa di essere tale anche se disposta dalla
legge, e pertanto la disciplina della concessione stessa,
istituzionalmente riservata alla Giunta, regolando, con apposito
disciplinare, sopratutto i rapporti tra concedente e concessionario, si
concreterebbe in un atto amministrativo particolare, il quale come non
ha i requisiti sostanziali del regolamento - atto amministrativo
generale - così non deve averne i requisiti formali.
Ciò considerato, l'Avvocatura conclude chiedendo il rigetto del
ricorso della Provincia di Bolzano.
La Provincia di Trento, costituitasi in giudizio, ha depositato le
sue deduzioni il 3 dicembre 1964, sviluppandole ed illustrandole con
memoria depositata il 24 marzo 1965.
Essa, premessi alcuni cenni sull'evoluzione storica del diritto di
caccia nel Trentino-Alto Adige, ha ritenuto utile precisare, come, alla
data di emanazione della legge regionale, tutti i comuni delle due
Provincie avessero già costituito in riserva di caccia il territorio
della loro circoscrizione ai sensi dell'art. 67 del T.U. del 1939, n.
1016, e come la legge regionale non abbia fatto altro che confermare,
ope legis, le riserve medesime, senza crearne di nuove e senza
modificare la loro estensione.
In ordine poi ai motivi di impugnazione della legge regionale, la
Provincia di Trento, in aggiunta ad alcune controdeduzioni che
risultano già svolte dall'Avvocatura dello Stato in difesa della
Regione, muove le seguenti osservazioni:
a) nel procedimento amministrativo di concessione la pubblica
Amministrazione per le riserve comunali (ex art. 67) non aveva alcun
potere discrezionale in ordine alla valutazione dell'interesse e
dell'opportunità della loro costituzione, dovendosi solo limitare ad
accertare l'ubicazione del territorio nella zona delle Alpi (art. 5) e
l'adempimento della condizione della cessione della gestione alla
Federcaccia senza neppure richiedere il consenso dei proprietari
terrieri, i quali restavano completamente estranei al procedimento
amministrativo. Posto ciò, niente di nuovo la legge regionale ha
stabilito rispetto alla legge nazionale;
b) la legge regionale, sostituendo alla riserva amministrativa (ex
art. 67 del T. U.) la riserva di diritto, non ha apportato alcuna nuova
limitazione alla proprietà privata, perché già la legge nazionale
(art. 62 del T. U. del 1931, n. 117, e art. 67 del T. U. del 1939, n.
1016) aveva riconosciuta per la zona delle Alpi la facoltà di
costituire in riserve tutto il territorio della circoscrizione
comunale, e quindi anche i terreni privati compresi nella
circoscrizione medesima; facoltà peraltro già esercitata dai Comuni
della Regione.
In base alle suesposte considerazioni la Provincia di Trento chiede
alla Corte costituzionale di respingere il ricorso della Provincia di
Bolzano e di dichiarare la legittimità costituzionale della legge
regionale impugnata.
Con memoria depositata il 25 marzo 1965, la Provincia ricorrente
svolge ed illustra i propri assunti difensivi, osservando in
particolare - contro il rilievo dell'Avvocatura - che i casi di riserve
di diritto stabilite dalla legge dello Stato (beni già della Corona,
Parchi nazionali, etc.) riguardano solo terreni di proprietà pubblica,
onde, in tal caso, il principio del giusto procedimento evidentemente
non ha ragione di valere, là dove tale principio non può subire
deroghe quando si tratti di terreni di proprietà privata.
Insiste sul concetto che la costituzione di riserve di caccia si
sostanzia in una vera e propria misura espropriativa con diritto ad
indennizzo a favore del privato proprietario; afferma che l'art. 43
della Costituzione si riferisce a qualsiasi attività che astrattamente
possa essere oggetto di utilizzazione economica; sottolinea che la
legge regionale viola l'art. 118 della Costituzione in quanto ha
usurpato una funzione amministrativa (quella di provvedere in concreto
alla costituzione delle riserve di caccia) che invece risulta
espressamente attribuita ai Comuni della Regione del Trentino-Alto
Adige in forza della legge dello Stato (art. 67). Ribadisce che la
disciplina dell'attività di gestione incide anche sui diritti dei
proprietari dei fondi e pertanto non può mai avere rilevanza interna
limitata ai rapporti tra concedente e concessionario, onde il
regolamento, in cui si sostanzia tale disciplina, deve qualificarsi
indipendente se non addirittura delegato, considerato che deve essere
emanato in forza della legge regionale: tipi di regolamento
inammissibili nell'ambito della Regione ai sensi degli articoli 38 e 40
dello Statuto speciale.
L'Avvocatura, con memoria depositata il 20 marzo 1965, ricorda
sotto il profilo storico, che la legge austriaca 7 marzo 1849 ebbe ad
abolire il diritto di caccia sui fondi altrui e che, in conseguenza, il
diritto di caccia venne riconosciuto solo ai proprietari che
possedessero un complesso unitario di 115 ettari di proprietà
fondiaria, altrimenti tale diritto veniva assegnato al Comune che
rimaneva obbligato ad affidarlo per conto dei proprietari terrieri nei
confronti dei quali, poi, veniva suddiviso il ricavato dei contratti
pluriennali d'affitto.
Secondo l'ordinamento austriaco, quindi, la cacciagione veniva
considerata frutto del fondo e il diritto di caccia una tipica
manifestazione del diritto di proprietà, a differenza dell'ordinamento
giuridico italiano che qualifica la cacciagione come una res nullius e
il diritto di caccia come un diritto personale di libertà e perciò
pubblico subiettivo, non patrimoniale, che si sostanzia nel potere di
procedere alla cattura di animali selvatici a scopo sportivo e di
svago, con le limitazioni poste dall'ordinamento.
Il regime austriaco venne abrogato solo col T.U. sulla caccia del
25 gennaio 1931, che peraltro conservò le riserve comunali, e ad esso
venne sostituito un regime, per così dire, intermedio tra quello
riservistico austriaco e quello libero italiano con l'esigenza di
tutelare il patrimonio faunistico di tutta la zona delle Alpi. Onde la
facoltà riconosciuta ai Comuni della zona alpina di costituire in
riserva di caccia tutto il territorio della circoscrizione, escluse le
zone riservate ai privati; facoltà consentita ulteriormente dal
successivo T.U. 5 giugno 1939, n. 1016, il cui art. 67 pose la
condizione che le riserve comunali dovessero essere cedute in gestione
alle rispettive sezioni della Federazione italiana della caccia a
vantaggio di tutti gli iscritti.
La gestione delle riserve venne però tenuta distinta da quella
relativa all'organizzazione, ai sensi dell'art. 2 del D. M. 18 maggio
1940, che detta norme per il funzionamento delle riserve comunali. Al
Comune, tuttavia, venne stabilito di corrispondere un canone,
determinato dal Prefetto, che peraltro non trova alcuna giustificazione
razionale nel precedente regime.
Le ragioni che hanno indotto la Regione ad emanare la legge
impugnata - prosegue l'Avvocatura - risultano dalla Relazione alla
legge medesima interamente trascritta nelle deduzioni.
Esse possono sintetizzarsi, tra le altre già messe in luce nelle
prime deduzioni, nelle finalità di mantenere la Regione immune dalla
distruzione della selvaggina, di garantire a tutti i cacciatori della
Regione, iscritti e non iscritti alla Federcaccia, la continuazione
dell'esercizio dello sport venatorio in modo disciplinato e
responsabile, di mantenere a favore dei Comuni l'introito del canone
tradizionale, opportunamente aggiornato.
Ciò premesso da un punto di vista storico, l'Avvocatura passa poi
a controdedurre in ordine ai singoli motivi del ricorso della Provincia
di Bolzano sviluppando le tesi già esposte ed insiste sulle
conclusioni di rigetto. Considerato in diritto :
1. - Premesso che non sussistono ragioni valide per contestare
l'ammissibilità del ricorso della Provincia di Bolzano e la
costituzione in giudizio della Provincia di Trento, la Corte ritiene
utile qualche cenno circa lo stato di diritto e di fatto già esistente
nell'ambito delle Provincie di Trento e di Bolzano in materia di
esercizio della caccia. Il sistema vigente nelle due Provincie in detta
materia era quello della legge austriaca del 7 marzo 1849, secondo cui
il diritto di caccia era riconosciuto solo al proprietario di non meno
di 115 ettari, mentre per i proprietari di minori estensioni di terreno
tale diritto di caccia era assegnato al Comune, cui, però, era fatto
obbligo di affittarlo per conto dei proprietari terrieri, tra i quali
doveva ripartire il provento.
La legge 24 giugno 1923, n. 1420 (art. 42), lasciò inalterato
questo sistema; così pure fece il R.D. 4 novembre 1928, n. 2325,
concernente norme per l'unificazione legislativa nei territori annessi.
Con l'art. 13 del R.D.L.3 agosto 1928, n. 1997, che conferì al
Governo la delega per l'emanazione di un nuovo testo unico delle leggi
sulla caccia, fu stabilito che sarebbero state adottate le disposizioni
occorrenti per l'estensione della legislazione sulla caccia alle nuove
Provincie con gli opportuni adattamenti resi necessari dalle peculiari
condizioni di quei territori e dalle loro esigenze faunistiche. Su
questa base l'art. 62 del T.U. 15 gennaio 1931, n. 117, dispose che
nelle Provincie dove era rimasta in vigore la facoltà dei Comuni di
costituire riserve di caccia comunali sul territorio non riservato dei
privati, tale facoltà continuava ad avere vigore limitatamente ai
territori compresi nella zona delle Alpi (della quale facevano, come
tuttora fanno parte, le due Provincie di Trento e di Bolzano nella loro
intera estensione), a condizione che i Comuni concedessero tale
territorio alla Associazione provinciale dei cacciatori o alle Sezioni
di essa con il corrispettivo della media dei canoni del decennio
anteriore alla pubblicazione di quella legge.
È pacifico in fatto che tutti i Comuni delle Provincie di Trento e
di Bolzano, ossia dell'odierna Regione Trentino-Alto Adige,
costituirono in riserva di caccia l'intero territorio della
circoscrizione, escluse solo le zone riservate dei privati.
Il vigente testo unico del 1939 ha tenuto sostanzialmente ferma
questa situazione (art. 67).
Istituita la Regione Trentino-Alto Adige, lo Statuto speciale ha
conferito i poteri legislativi alla Regione in materia di alpicoltura e
parchi per la protezione della flora e della fauna e in materia di
caccia e pesca (art. 4, nn. 10 e 11). Le norme di attuazione approvate
con D. P. 30 giugno 1951, n. 574, hanno disposto che la Regione dovrà
uniformare la sua legislazione in materia di caccia alle esigenze di
non diminuire in modo alcuno la protezione concessa attualmente alla
selvaggina in dipendenza dell'appartenenza del territorio della Regione
alla zona faunistica alpina (art. 21).
2. - La Provincia si lagna che la legge regionale abbia costituito
di diritto in riserva di caccia l'intero territorio regionale, escluse
le zone riservate dai privati, violando così il principio del giusto
procedimento.
L'esigenza del giusto procedimento fu affermata da questa Corte con
la invocata decisione del 2 marzo 1962, n. 13, sulla base del rispetto
dei principi dell'ordinamento giuridico dello Stato: rispetto cui è
vincolata anche la Regione Trentino-Alto Adige in virtù dell'art. 4
del suo Statuto. Ma questa esigenza non ha carattere di assolutezza.
Non è, infatti, ancorata ad una inesistente "riserva" a favore
dell'Amministrazione, ma è ispirata alla tutela dei diritti e degli
interessi. La legge regionale allora impugnata, sostituendo una propria
generale determinazione ai singoli atti amministrativi, faceva cadere
di colpo quella tutela che l'ordinamento statale appresta attraverso
l'espletamento dei singoli procedimenti con il seguito di controlli, di
ricorsi amministrativi e rimedi giurisdizionali.
Nel caso attuale la legge regionale, come si dirà più ampiamente
in seguito, nulla sottrae a chicchesia, né agli enti pubblici né ai
privati proprietari, giacché, in sostanza, nulla innova rispetto alla
situazione precedente. La sostituzione di una dichiarazione legislativa
a quella amministrativa non ha, dunque, avuto alcun effetto lesivo nei
riguardi della tutela dei diritti e degli interessi.
E pertanto la Corte, pur mantenendo fermo il proprio orientamento
circa l'esigenza del giusto procedimento ai sensi della decisione sopra
richiamata, giudica che in questo caso quel principio non trova
applicazione.
3. - Non è fondata la censura relativa alla violazione degli
articoli 41, 42 e 43 della Costituzione.
Si può, anzitutto, rilevare che è la legge nazionale che ha
derogato, rispetto alla zona delle Alpi, alle norme generali del testo
unico sulla caccia concernenti limiti e modalità per la costituzione
delle riserve ed in particolare ha derogato alla disposizione contenuta
nell'art. 44 circa l'indennità da corrispondersi al proprietario
dissenziente. Queste deroghe, pur non essendo espresse, sono chiare,
giacché risultano necessariamente dal fatto che tutto il territorio
ricadente in quella zona, escluse le zone riservate dai privati, può
essere sottoposto a riserva ai sensi dell'art. 67 del medesimo testo
unico senza altre formalità o altri vincoli che non siano quelli
previsti da questa disposizione. E nessuno ha contestato la
legittimità costituzionale di queste norme statali.
Poiché, come si è detto, è pacifico in fatto che, in base alla
legge nazionale, tutte le zone non riservate dai privati erano state
costituite in riserva, la legge regionale non ha fatto altro che
cristallizzare questa situazione, rendendola definitiva e permanente.
La realtà è che con questa legge nulla è stato tolto ai
proprietari se non la ipotetica ma remota possibilità di riavere
liberi i propri terreni nel caso che qualche Comune revocasse la
costituzione della riserva, dato e non concesso che tale revoca fosse
ammissibile.
Ora, se questo è l'unico effetto della legge regionale, la Corte
ritiene che non ricorrano i presupposti per un raffronto della legge
regionale con gli artt. 41, 42 e 43 della Costituzione; giacché la
Regione non ha sostanzialmente mutato la situazione di fatto e di
diritto già esistente in base alla legge nazionale.
Comunque, anche se queste considerazioni non si dovessero ritenere
sufficienti, la questione resterebbe ugualmente infondata.
Il nostro ordinamento non riconosce al proprietario del terreno né
un diritto a fare propria la selvaggina come pertinenza o frutto del
fondo né un diritto all'esclusivo esercizio della caccia sul fondo
stesso né un diritto a costituire su di esso una riserva di caccia. La
facoltà di esercitare la caccia non è insita nel diritto di
proprietà fondiaria, ma è un aspetto del diritto di libertà, il cui
esercizio subisce limitazioni per la salvaguardia dell'incolumità
delle persone, per la protezione della fauna, per la tutela delle
colture e dei prodotti agricoli, per la disciplina della caccia come
attività sportiva.
Costituendo in via permanente la riserva di caccia sui terreni non
riservati dai privati, la legge regionale ha attuato questi fini che
sono anche propri dell'ordinamento statale. Così facendo, non ha
violato gli artt. 41, 42 e 43 della Costituzione.
Non ha violato gli articoli 41 e 43. Non ha creato né trasferito
alcuna impresa o comunque alcuna attività di carattere economico,
giacché, nell'affidare alle Sezioni della Federazione della caccia la
gestione delle riserve, la Regione ha conferito ad esso l'esercizio di
facoltà di carattere pubblico per il raggiungimento di fini di
pubblico interesse. Si vedrà fra poco se questo conferimento sia,
sotto altri aspetti, legittimo; ma è certo che non se ne può
contestare la legittimità alla stregua degli artt. 41 e 43, per
l'applicazione dei quali non sussistono i presupposti.
Né si ha la violazione dell'art. 42, perché nessuna
espropriazione è stata effettuata, non esistendo alcun diritto da
espropriare.
4. - Si esaminano ora le censure relative alla legittimità del
conferimento della gestione alle Sezioni provinciali della Federazione
della caccia. Tali censure sono state ripetute sotto vari aspetti in
diversi motivi del ricorso. È opportuno vagliarle per gruppi.
Non sussiste contrasto tra la legge impugnata ed i principi
enunciati da questa Corte con la decisione n. 69 del 1962, la quale
dichiarò illegittime alcune disposizioni del testo unico delle leggi
sulla caccia per contrasto con l'art. 18 della Costituzione, in quanto
quelle norme violavano il diritto di libertà di associazione. Nella
specie, questo diritto è pienamente riconosciuto e tutelato sia nei
riguardi di altre associazioni di cacciatori sia dei cacciatori non
iscritti ad alcuna associazione.
Né valgono ai fini della presente decisione le considerazioni che
si leggono nella stessa sentenza circa i poteri della Federazione
italiana della caccia in relazione a quelli spettanti alle
Amministrazioni provinciali ed ai Comitati provinciali della caccia. La
sentenza delineò la situazione della Federazione nei rapporti con lo
Stato e con altri enti; e ciò fece ai fini di stabilire se fossero
legittime o non le norme che imponevano l'obbligo dell'iscrizione alla
Federazione. Ma la Corte non negò la legittimità delle norme
relative alla istituzione ed all'ordinamento di quell'Ente.
Non si può quindi trarre da quella sentenza alcun valido argomento
per contestare la legittimità della legge impugnata che affida - senza
esclusività - alle Sezioni provinciali della Federazione la gestione
delle riserve.
L'altra decisione ricordata dalla Provincia, quella del 1961, n.
13, non ha alcuna influenza nel caso attuale. Fu allora dichiarata
l'illegittimità di alcune norme di una legge di altra Regione, in
quanto avevano posto in essere un sistema tale da determinare
illegittimi monopoli ed illegittime esclusioni in pregiudizio di organi
e di persone non appartenenti a quella Regione. Ma la stessa sentenza
dichiarò non censurabile, in linea di principio, il fatto che la
Regione si avvalesse di una associazione locale.
Nella specie, si ripete, la legge regionale non solo non ha creato
nuove situazioni monopolistiche, ma anzi ha aperto gli accessi ad altre
associazioni di cacciatori, come ai cacciatori non iscritti ad alcuna
associazione.
Non è, poi, esatto che la legge regionale non potesse affidare la
gestione delle riserve alle Sezioni della Federazione, giacché avrebbe
dovuto affidarla, semmai, a libere associazioni o ad individui o ai
loro raggruppamenti.
Intanto, è da ricordare che nessun sostanziale contrasto sussiste
tra la legge regionale e quella nazionale su questo punto, poiché
anche il più volte ricordato art. 67 del testo unico non tanto
consente quanto impone che la riserva "sia ceduta alla rispettiva
Sezione della Federazione". Quindi anche se fosse esatto ritenere che
questa norma sarebbe l'espressione di un principio generale
dell'ordinamento al cui rispetto la Regione è vincolata, in nessuna
violazione di tale principio sarebbe incorsa la legge regionale.
Né può dirsi che ci sia stata violazione di altri principi della
Costituzione, peraltro non espressamente enunciati nel ricorso,
giacché, dimostrato che non sussiste alcun attentato al diritto di
libertà di associazione, non può contestarsi la legittimità della
norma regionale, che non ha ritenuto di affidare a privati o a gruppi
di privati l'esercizio delle riserve.
Né, infine, è fondato l'assunto che, essendo la Federazione per
la caccia un ente pubblico le cui funzioni sono determinate dalla legge
statale per essere esercitate nell'ambito dell'ordinamento statale, la
legge regionale non avrebbe potuto attribuire alla Federazione funzioni
diverse da quelle che la legge dello Stato affida a tale Ente. Si
afferma, infatti, nel ricorso che tra le funzioni dell'Ente non sono
comprese le attività "direttamente operative quali sono quelle che
attengono alla diretta gestione della riserva di caccia".
Ora, se con ciò si vuole sostenere che le Sezioni della
Federazione non potrebbero gestire riserve, si dice cosa inesatta, in
quanto, come si è visto, è proprio la legge nazionale che impone la
cessione delle riserve alle Sezioni (non importa se provinciali o
comunali) della Federazione.
Se, poi, la tesi della Provincia fosse nel senso che la legge
regionale non avrebbe potuto affidare funzioni alle Sezioni di un Ente
nazionale, tale tesi sarebbe infondata, giacché, continuando le
Sezioni della Federazione ad esistere e ad operare nel territorio della
Regione, nulla vietava che alle Sezioni provinciali venisse affidata la
gestione delle riserve.
5. - La legge impugnata non ha violato alcun diritto delle
Provincie e dei Comuni.
Non ha sottratto nulla alle Provincie, non avendo queste alcun
potere in materia di caccia, né in virtù dello Statuto speciale, né
per effetto delle leggi statali. Basterà richiamare in proposito la
sentenza di questa Corte n. 101 del 1964.
In particolare, la legge in esame non ha violato l'art. 11, n. 4,
dello Statuto, che attribuisce alla Provincia di Bolzano competenza in
materia di usi e costumi locali. Questa norma non ha imposto il
ripristino di tutti gli istituti preunitari: quando lo Statuto ha
voluto consentire tale ripristino lo ha detto esplicitamente, come, per
esempio, in materia di masi chiusi e di comunità familiari rette da
antichi statuti o consuetudini.
La Regione non era, quindi, tenuta a rimettere in vigore un
ordinamento che era venuto a cessare fin dal 1931 e che si sarebbe
presentato in contrasto con l'ordinamento nazionale della stessa
materia.
Niente, poi, è stato tolto ai Comuni.
Come risulta dall'art. 67 del testo unico e dal D. M. 19 luglio
1961, contenente le norme per il funzionamento delle riserve comunali
di caccia nella zona faunistica delle Alpi, i Comuni possono costituire
riserve a condizione che queste siano cedute alla rispettiva Sezione
della Federazione della caccia con diritto a percepire un canone. Tale
diritto di natura pecuniaria, che è l'unico spettante ai Comuni, è
stato mantenuto e la misura ne è stata determinata con criteri sulla
cui legittimità il ricorso non muove censura.
Il ricorso denuncia la violazione del principio generale
dell'autonomia degli enti locali, sancito negli artt. 5 e 118 della
Costituzione e ribadito negli articoli 13 e 14 dello Statuto regionale.
Nemmeno questa doglianza è fondata, giacché dalle norme invocate
non si può trarre un divieto per la Regione di affidare alcune
funzioni a Sezioni locali di un Ente nazionale, qualunque sia la natura
di tali organi, non essendo da escludersi in certi casi particolari,
come quello in esame, che tale conferimento possa essere effettuato nei
riguardi di formazioni locali, dotate o non di personalità giuridica,
anziché nei riguardi dei Comuni.
6. - Con l'ultimo motivo del ricorso viene sottoposto a censura
l'art. 3 della legge, secondo cui, fino all'emanazione di nuove norme
legislative sulla caccia, la gestione delle riserve sarà disciplinata
da norme regolamentari da adottarsi dalla Giunta regionale. La norma
sarebbe in contrasto con l'art. 38 dello Statuto, in quanto avrebbe
conferito alla Giunta potestà di emanare un regolamento indipendente o
addirittura delegato, mentre la norma statutaria consentirebbe a
quell'organo la adozione di regolamenti soltanto esecutivi.
La Corte osserva che il Regolamento previsto dalla legge impugnata
altro contenuto non ha che quello di determinare gli obblighi di chi
gestisce le riserve. In sostanza, questo regolamento può equipararsi
ai disciplinari che accompagnano le concessioni amministrative con
effetti analoghi a quelli che i disciplinari hanno anche nei confronti
degli utenti del servizio concesso.
Ora, la Corte ritiene che, si interpreti come si voglia l'art. 38,
n. 1, dello Statuto speciale, non si possa fondatamente negare alla
Regione la potestà di disciplinare - sulla base della disposizione
contenuta nel n. 2 dello stesso art. 38 - con disposizioni più o meno
esattamente qualificate regolamentari dalla legge regionale,
l'attività da svolgersi da un ente nella gestione che la medesima
legge gli abbia affidato nel pubblico interesse.
Né ha influenza il fatto che lo stesso art. 3 della legge prevede
che al regolamento potrà sostituirsi una legge regionale. Avendo la
Regione potestà legislativa in questa materia, nulla impedisce che una
sua legge si sovrapponga ad atti amministrativi, quali che essi siano.
Dalla possibilità di questa sovrapposizione, che è un effetto della
superiorità della legge sull'atto amministrativo, non possono trarsi
argomenti validi per sostenere che quelle disposizioni abbiano
carattere di regolamento e, ancora meno, per sostenere che trattisi di
regolamento indipendente o delegato.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate, in riferimento agli articoli 5, 18, 41, 42,
43 e 118 della Costituzione e 4, 11,13,14, 38 dello Statuto speciale
per il Trentino-Alto Adige, le questioni di legittimità costituzionale
della legge della Regione Trentino-Alto Adige 7 settembre 1964, n. 30,
recante norme per la costituzione e la gestione delle riserve di caccia
nel territorio regionale, proposte con il ricorso della Provincia di
Bolzano segnato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1965.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
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