Corte costituzionale

Ordinanza n. 595/1987

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/12/1987 · relatore Francesco Paolo Casavola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 12, 14 e 22

della legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di

immobili urbani"), promosso con ordinanza emessa il 17 aprile 1982

dal Pretore di Trecastagni, iscritta al n. 587 del registro ordinanze

1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18

dell'anno 1983;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso di un giudizio di determinazione del

canone, il Pretore di Trecastagni ha sollevato - in relazione agli

artt. 41, 42 e 47 della Costituzione - questione di legittimità

costituzionale degli artt. 12, 14 e 22 della legge 27 luglio 1978, n.

392, osservando che il calcolo del canone basato sul costo di

produzione anziché sul valore di mercato dell'immobile - che si

asserisce essere superiore al primo - scoraggerebbe gli investimenti

immobiliari penalizzando chi voglia locare un immobile;

che l'Avvocatura dello Stato, intervenuta in rappresentanza del

Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per l'infondatezza

della questione richiamando la discrezionalità della scelta

legislativa verso un regime di prezzi amministrati delle locazioni,

basata su un sistema parametrico predeterminato (il quale non

necessariamente esprimerebbe valori inferiori a quelli "di mercato",

evidentemente controvertibili);

Considerato che nella narrativa dell'ordinanza di rimessione il

giudice a quo dà esplicitamente atto di come la locatrice convenuta

in giudizio per la determinazione dell'equo canone abbia eccepito

l'inapplicabilità di quest'ultimo al rapporto controverso

trattandosi di immobile locato per uso stagionale;

che la Corte ha affermato che "il requisito della rilevanza

implica necessariamente che la questione dedotta abbia nel

procedimento a quo un'incidenza attuale e non meramente eventuale:

solo quando il dubbio investa una norma dalla cui applicazione il

giudice ordinario dimostri di non poter prescindere, si concretizza

il fenomeno della pregiudizialità costituzionale e trova posto la

sospensione del procedimento" (sent. 5 ottobre 1983, n. 300);

che nella fattispecie dedotta dinanzi al giudice rimettente

soltanto la soluzione negativa dell'eccezione sollevata da parte

convenuta renderebbe rilevante il giudizio di costituzionalità;

che quest'ultimo, pertanto, non può essere ammesso per difetto

di rilevanza;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 12, 14 e 22 della legge 27 luglio 1978, n.

392 ("Disciplina delle locazioni di immobili urbani"), sollevata in

riferimento agli artt. 41, 42 e 47 della Costituzione, dal Pretore di

Trecastagni con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:595 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte