Corte costituzionale

Ordinanza n. 597/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 31/05/1988 · relatore Francesco Paolo Casavola

Norme in gioco

citata

  • art. 12legge 153/1975
  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 42 e 49, primo

comma, della legge 3 maggio 1982, n. 203 ("Norme sui contratti

agrari"), promossi con ordinanze emesse il 30 maggio e il 4 luglio

1984 dal Tribunale di Napoli, Sezione specializzata Agraria, nei

procedimenti civili vertenti tra Scognamiglio Giuseppe e Scognamiglio

Francesco ed altri e tra Gammella Salvatore ed altro e Gammella Cira

ed altri, iscritte ai nn. 1180 e 1181 del registro ordinanze 1984 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 62 bis

dell'anno 1985;

Visti l'atto di costituzione di Gammella Salvatore ed altro

nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso del procedimento vertente tra Scognamiglio

Giuseppe e Scognamiglio Francesco, Anna, Ciro e Cira, avente ad

oggetto il riconoscimento, ai sensi dell'art. 49, primo comma, della

legge n. 203 del 1982, della qualità di affittuario coltivatore

diretto del fondo rustico relitto dalla madre, il Tribunale di

Napoli, Sezione specializzata Agraria, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale della stessa norma, la quale dispone che,

in caso di successione, gli eredi coltivatori diretti del fondo (o

imprenditori a titolo principale) hanno diritto di continuare la

conduzione e la coltivazione del fondo stesso anche per le porzioni

ricomprese nelle quote degli altri coeredi non diretti coltivatori e

sono considerati affittuari di tali quote;

che il giudice a quo ha fatto riferimento: a) all'art. 3 della

Costituzione, in quanto la preferenza accordata dalla disposizione

impugnata all'erede che abbia coltivato e continui a coltivare il

fondo stesso comporterebbe una ingiustificata disparità di

trattamento in danno dell'erede che, pur essendo coltivatore diretto

o imprenditore a titolo principale, non coltivi il fondo del de cuius

per una qualunque ragione; b) agli artt. 41 e 42 della Costituzione,

in quanto la norma impugnata modificherebbe i rapporti successori a

tutto danno degli eredi coltivatori diretti che non fossero in

possesso dei cespiti ereditari e limiterebbe sensibilmente il diritto

di proprietà, imponendo un rapporto locatizio non voluto, con grave

svilimento delle quote, colpite da un vincolo di lunga durata;

che con l'ordinanza emessa il 4 luglio 1984 nel corso del

procedimento civile fra gli eredi Gammella ed avente lo stesso

oggetto, il Tribunale di Napoli - Sezione specializzata Agraria,

sollevava la medesima questione di legittimità costituzionale

dell'art. 49, primo comma, della legge n. 203 del 1982 e, in via

gradata, nell'ipotesi di infondatezza, sollevava il dubbio di

costituzionalità, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

dell'art. 42 della stessa legge, nella parte in cui non prevede la

risoluzione anticipata del contratto di affitto (cd. "ripresa") da

parte del proprietario coltivatore diretto, concedente ex art. 49

citato, in relazione agli affitti costituiti dopo l'entrata in vigore

della legge 203 del 1982, osservando che tale norma, applicandosi

solo ai concedenti nei cui confronti la durata del contratto

d'affitto si sia protratta - per leggi di proroga o per la stessa

legge n. 203 del 1982 - ben oltre il termine convenzionale stabilito,

genera un'ingiustificata disparità di trattamento in danno dei

proprietari nei cui confronti il rapporto di affitto risulti

addirittura costituito coattivamente;

che in entrambi i giudizi è intervenuta l'Avvocatura dello

Stato chiedendo che la questione venga dichiarata infondata;

Considerato che i due giudizi, attinendo a questioni in parte

identiche e in parte connesse, devono essere riuniti;

che la ratio della norma di cui all'art. 49 della legge n. 203

del 1982 è da individuarsi nell'esigenza di assicurare, anche dopo

la morte dell'imprenditore agricolo, l'integrità dell'azienda e la

continuità e l'unità dell'impresa e, pertanto, la garanzia di

continuità nella conduzione di un fondo data ad uno dei coeredi non

può essere considerata nella prospettiva di un privilegio attribuito

ad uno di essi a danno degli altri, bensì nel più ampio quadro

dell'interesse pubblico alla conservazione di un'impresa produttiva;

che, vista sotto tale profilo, la speciale tutela accordata

all'erede che ha coltivato e continui a coltivare il fondo relitto

trova giustificazione nel fatto che la situazione di costui è

obiettivamente diversa da quella degli altri eredi, che, pur

imprenditori a titolo principale - ai sensi dell'art. 12 della legge

12 maggio 1975, n. 153 - o coltivatori diretti, non hanno coltivato o

non continuino a coltivare lo stesso fondo, e non si risolve in una

soppressione della proprietà privata (che resta agli eredi nella

misura da essi conseguita) né in una soppressione dell'iniziativa

economica privata, ma soltanto in una limitazione di entrambe in

vista di interessi pubblici costituzionalmente rilevanti;

che la stessa norma non dispone né potrebbe disporre alcun

esproprio del fondo, limitandosi a costituire un rapporto di affitto

forzoso fra i coeredi, tanto più che il rapporto di affitto così

instaurato comporta comunque un prezzo che l'imprenditore agricolo

paga agli altri coeredi e che costituisce l'utilità alternativa al

diretto godimento del fondo;

che, pertanto, le questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 49 della legge n. 203 del 1982 risultano manifestamente

infondate;

Considerato altresì che l'ordinanza di rimessione del 4 luglio

1984 (R.O. n. 1181/84) non chiarisce se i reclamanti il diritto di

ripresa possiedano i requisiti richiesti dall'art. 42 della legge n.

203 del 1982 per l'esercizio di tale diritto e, quindi, se la

fattispecie concreta non possa essere definita dal giudice a quo

indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità

costituzionale della stessa norma di legge;

che, conseguentemente, la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 42 della legge n. 203 del 1982, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, risulta manifestamente

inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

a) dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 49, primo comma, della legge 3

maggio 1982, n. 203 ("Norme sui contratti agrari"), sollevata, in

riferimento agli artt. 3, 41 e 42 della Costituzione, dal Tribunale

di Napoli - Sezione specializzata Agraria, con le ordinanze indicate

in epigrafe (R.O. nn. 1180 e 1181/84);

b) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 42 della stessa legge,

sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal

Tribunale di Napoli - Sezione specializzata Agraria, con l'ordinanza

indicata in epigrafe (R.O. n. 1181/84).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:597 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte