Corte costituzionale

Ordinanza n. 598/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 31/05/1988 · relatore Francesco Paolo Casavola

Norme in gioco

applicata al caso

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 956 del codice

civile, promosso con ordinanza emessa il 17 ottobre 1984 dal

Tribunale di Castrovillari nel procedimento civile vertente tra

Liguori Rita ed altri e Tarsia Angelo, iscritta al n. 3 del registro

ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 119 bis dell'anno 1985;

Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che il Tribunale di Castrovillari, con ordinanza emessa

il 17 ottobre 1984 (R.O. n. 3/1985), ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 956 del codice civile, in

riferimento agli artt. 41 e 42 della Costituzione, nella parte in cui

non prevede, secondo l'interpretazione seguita dalla costante

giurisprudenza della Corte di cassazione, il divieto di proprietà

separata delle piantagioni anche per i diritti superficiari

preesistenti alla entrata in vigore del codice civile;

che, ad avviso del Tribunale di Castrovillari, l'esistenza di

diritti superficiari agricoli è di impedimento o di grave ostacolo

al godimento del suolo e ad ogni iniziativa economica per il

razionale sfruttamento dello stesso;

Considerato che la sopravvivenza dei diritti superficiari agricoli

anteriori all'entrata in vigore del codice civile ha la sua razionale

giustificazione nell'intento del legislatore di limitare l'effetto

dell'innovazione introdotta non incidendo sui rapporti già esistenti

in ossequio al principio della salvezza dei diritti quesiti;

che il razionale esercizio del potere discrezionale del

legislatore è, per costante giurisprudenza di questa Corte,

insindacabile e che solo il legislatore può, eventualmente, con una

serie di disposizioni coordinate, regolare i rapporti tra il

proprietario del suolo ed il superficiario, nel caso di soppressione

del diritto di superficie agricola;

che, pertanto, la questione proposta si deve ritenere

manifestamente inammissibile comportando il sindacato su scelte

discrezionali riservate al legislatore;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 956 del codice civile, in

riferimento agli artt. 41 e 42 della Costituzione, sollevata dal

Tribunale di Castrovillari con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:598 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte