Sentenza n. 6/1958
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/01/1958 · relatore Giuseppe Cappi
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1
della legge regionale siciliana 22 settembre 1947, n. 11, prorogata con
leggi successive, promossi con le ordinanze 18 dicembre 1956 del
Tribunale di Catania emesse nei procedimenti civili vertenti tra
Santonocito Giuseppe contro Russo Velis Salvatore e tra La Rosa
Carmelo, Caruso Antonino e D'Urso Rosario contro Russo Velis Salvatore,
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 104 del 20
aprile 1957 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 21
del 4 maggio 1957 ed iscritte ai numeri 43 e 44 del Registro ordinanze
1957.
Viste le dichiarazioni di intervento del Presidente della Regione
siciliana;
udita nella pubblica udienza del 27 novembre 1957 la relazione del
Giudice Giuseppe Cappi;
udito l'avv. Francesco Santoro Passarelli, per la Regione
siciliana.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con atto di citazione 2 aprile 1955, i signori La Rosa Carmelo,
Caruso Antonino e D'Urso Rosario, mezzadri di un fondo sito in Catania
contrada S. Teodoro, coltivato a vigneto, convennero avanti al
Tribunale di Catania il signor Russo Velis Salvatore proprietario del
fondo.
Gli attori esponevano che la ripartizione del prodotto di detto
vigneto per gli anni dal 1948 al 1954 era stata effettuata in ragione
del 50% tra mezzadri e concedente; mentre, a norma degli art. 1 legge
regionale 22 settembre 1947, n. 11; art. 1 legge regionale lo agosto
1949, n. 44; art. 1 legge regionale 17 giugno 1950 (rectius legge 26
giugno 1950, n. 44), la quota del mezzadro avrebbe dovuto essere
maggiorata del 5% da prelevarsi da quella del concedente. Pertanto gli
attori chiedevano la condanna del Russo Velis al pagamento in loro
favore della complessiva somma di L. 102.498, rappresentata dal valore
della suddetta maggiorazione del 5% che non era stata loro corrisposta.
Con citazione nella stessa data 2 aprile 1955, il signor Santo
Nocito Giuseppe, altro mezzadro dello stesso podere, citava il Russo
Velis avanti lo stesso Tribunale, chiedendo per gli stessi motivi il
pagamento di L. 135.102.
Costituitosi, il Russo Velis deduceva preliminarmente il difetto di
giurisdizione del Tribunale adito, ma tale eccezione, con sentenza non
definitiva di pari data, veniva respinta. Prospettava poi la
illegittimità costituzionale della invocata legge regionale 22
settembre 1947, n. 11, e successive conferme, sotto duplice profilo:
a) perché essa esorbita dai poteri legislativi consentiti
all'Assemblea regionale, incidendo direttamente su rapporti tra
privati;
b) perché contrasta nettamente sia con la legge fondamentale dello
Stato (Codice civile) che prevede e disciplina la ripartizione dei
prodotti nella mezzadria e nella colonia, sia con la legge eccezionale
(19 ottobre 1944, n. 311) che regola la materia della ripartizione dei
prodotti.
In ordine all'eccezione di incostituzionalità, il Tribunale, con
due distinte ma identiche ordinanze, rilevato che gli stessi attori non
si opponevano al rinvio della questione alla Corte costituzionale e
ritenuto che tale questione era indubbiamente rilevante per la
definizione del giudizio e non appariva manifestamente infondata, in
data 18 dicembre 1956 ordinò la trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale perché decidesse la seguente precisa questione: "se la
disposizione dell'art. 1 legge della Regione siciliana 22 settembre
1947, n. 11, prorogata con le leggi regionali 10 agosto 1949, n. 44,
26 giugno 1950, n. 44, 12 agosto 1951, n. 43, e 26 giugno 1952, n. 16,
(art. 3) fino alla entrata in vigore della legge statale di riforma dei
contratti agrari, sia stata emanata oltre i limiti della potestà
legislativa esclusiva in materia di agricoltura conferita all'Assemblea
dall'art. 14 dello Statuto della Regione siciliana, facente parte, in
base alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, delle leggi
costituzionali della Repubblica e sia quindi costituzionalmente
illegittima".
Venivano seguite le rituali e tempestive notifiche e pubblicazioni
delle surriferite ordinanze.
Avanti alla Corte si costituiva il Russo Velis col patrocinio
dell'avv. Paolo Torrisi, sostenendo la fondatezza della suindicata
eccezione di incostituzionalità, concludendo però con il rimettersi
al giudizio della Corte.
Con atti 27 marzo 1957, depositati lo stesso giorno nella
cancelleria della Corte, interveniva nei giudizi il Presidente della
Giunta regionale siciliana, rappresentato e difeso dall'avv. prof.
Francesco Santoro Passarelli, concludendo perché venisse respinta
l'eccezione di illegittimità costituzionale.
Per la discussione delle cause veniva fissata l'udienza del 27
novembre 1957.
Non venivano presentate memorie.
Nelle sue deduzioni il signor Salvatore Russo Velis si dava carico
che la Corte costituzionale, con varie sentenze, fra cui quella n. 35
del 24 gennaio 1957, aveva risolto in senso positivo la questione della
competenza regionale siciliana a disciplinare in certi casi, nella
materia dell'agricoltura anche i rapporti privati; aggiungeva però
esso deducente di ritenere che "la sensibile materia dei poteri
legislativi regionali potrà subire ancora assestamenti al fine di
trovare un indirizzo che se da un lato non tolga alla Regione di
realizzare più concretamente le aspirazioni autonomistiche, non crei
dall'altro, come sembra possa avvenire in Sicilia, un turbamento di
fondamentali principi di diritto positivo privatistico, con una
graduale sostituzione delle norme del Codice civile".
Dal canto suo il patrocinio della Regione nel suo atto di
intervento si riferiva esso pure alle sentenze pronunciate in materia
dalla Corte costituzionale, e concludeva pertanto che venissero
ritenute costituzionalmente legittime le leggi siciliane impugnate e
venisse quindi dichiarata non fondata la questione di legittimità
costituzionale. A sostegno adduceva il testo dell'art. 14, lett. a,
dello Statuto siciliano e il rilievo che in tale lettera a non era
cenno della riserva circa la disciplina dei rapporti privati, riserva
che figurava invece nella lett. d dello stesso articolo, in riguardo
alla materia dell'industria e commercio.
Aggiungeva poi che non si comprenderebbe come la Regione potesse
legiferare in materia di agricoltura senza incidere sui rapporti
privati di cui l'economia agraria è intessuta.
Infine lo stesso patrocinio osservava che in Sicilia il rapporto di
mezzadria ha una particolare configurazione e che, ad ogni modo, si
tratta di una disciplina essenzialmente pubblicistica diretta a
promuovere lo sviluppo dell'economia agraria siciliana e al fine di
conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi
rapporti sociali, a tenore dell'art. 44 della Costituzione. Considerato in diritto :
1. - La Corte, essendo unica la questione proposta, decide con
un'unica sentenza le due cause indicate in epigrafe, che già sono
state riunite in udienza dal Presidente per essere congiuntamente
discusse.
2. - Le cause riguardano alcune leggi della Regione siciliana, le
quali regolano la ripartizione dei prodotti fra concedente e coloni in
casi di colonia parziaria. Il Tribunale ha chiesto alla Corte di
decidere se tali leggi siano costituzionalmente legittime; si ripropone
cioè il quesito della facoltà della Regione siciliana di legiferare
sui rapporti privati, specie in materia di agricoltura.
La Corte ha avuto occasione di pronunciarsi ripetutamente in
proposito e basterà qui ricordare la più recente sentenza n. 109 del
1957. Dalle direttive già tracciate non vi sono ragioni per
discostarsi.
3. - La Corte deve perciò riaffermare anzitutto il principio che,
in via normale, la disciplina dei rapporti contrattuali e, in generale,
delle materie di diritto privato va riservata alla legislazione
statale. Soltanto lo Stato può, con sue leggi, derogare al principio
fondamentale dell'autonomia contrattuale e della libertà negoziale
(artt. 1322 e 1372 Cod. civ.). Anche se l'art. 5 della Costituzione,
che proclama l'unità e l'indivisibilità della Repubblica, si
riferisce precipuamente all'unità politica, non può negarsi che tale
unità postuli o renda opportuna l'unicità di regime giuridico,
giacché l'unità politica potrebbe venire turbata quando l'attività
privata dei cittadini ed i rapporti fra di loro fossero regolati da
norme giuridiche differenti da luogo a luogo.
4. - A questo principio generale la Corte peraltro non ha escluso
che talune deroghe siano eccezionalmente ammissibili - e proprio nella
materia di "agricoltura e foreste" alla quale si riferisce la facoltà
legislativa esclusiva che è attribuita alla Regione siciliana dalla
lettera a dell'art. 14 dello Statuto regionale -, indicando pure limiti
e condizioni i quali siffatte deroghe possono consentire.
Questi sono:
a) Eccezionalità di situazioni locali. La semplice temporaneità
delle leggi non basta; la temporaneità può valere soltanto come
indice della situazione eccezionale che abbia dato causa alle leggi,
situazione la quale, appunto se e perché eccezionale, non può essere
che temporanea.
b) Lo scopo delle leggi deve avere di mira il soddisfacimento di
interessi pubblici.
c) Le leggi non devono, d'altra parte, essere in contrasto con i
criteri informatori della legislazione statale in materia, della quale
devono anzi rappresentare un adattamento alle particolari situazioni
ambientali.
La Corte ritiene che nella specie ricorrano le circostanze che, in
base ai suindicati criteri, fanno giudicare legittime le leggi in
discussione.
5. - Prima di scendere alla relativa dimostrazione concreta, è
opportuno dare cenno di due rilievi prospettati durante la disputa sul
tema oggetto della causa; sebbene tali rilievi siano stati presi in
esame anche da precedenti sentenze di questa Corte.
Da un canto fu osservato che la potestà legislativa attribuita
alle Regioni in materia agraria riguarda soltanto il settore tecnico,
non mai la regolamentazione dei contratti, che non ha influenza sulla
produzione. La tesi non è fondata. Infatti, se anche si ritenga, come
già in precedenti sentenze la Corte ha ritenuto, che, in via di
massima, devesi aver riguardo alle finalità per cui l'ente regione è
stato creato, e che il decentramento regionale è in funzione del
soddisfacimento di interessi pubblici, cosicché la competenza
legislativa della Regione deve limitarsi alla disciplina della materia
dell'agricoltura solo per quanto attiene a detti interessi;
quand'anche, ripetesi, si debba ritenere tutto ciò, non si può
escludere che anche il regolamento di rapporti privati in materia
agraria possa in certi casi avere influenza sulla situazione generale
economica, sull'incremento della produzione agricola e sulla pace
sociale nelle campagne, cose tutte delle quali non si può contestare
che rappresentino un interesse pubblico.
Dall'altro canto, la Regione ha addotto invece, quale argomento
principale e decisivo della sua illimitata facoltà legislativa in
materia, il fatto che, mentre l'art. 14 dello Statuto siciliano alla
lett. d, relativa all'industria e commercio, fa esplicitamente "salva
la disciplina dei rapporti privati", la lettera a, relativa
all'agricoltura e foreste, non contiene nessuna esclusione.
L'argomentazione non è accettabile, perché la diversità può
significare soltanto che mentre per l'industria e commercio la
disciplina dei rapporti privati è esclusa in via assoluta, in materia
di agricoltura invece la Regione può in via eccezionale disciplinare
anche quei rapporti; beninteso nei limiti sopra indicati.
6. - Tornando alla specie, la Corte osserva che dal testo delle
leggi di cui è causa, dall'esame della legislazione statale in materia
di contratti agrari e, soprattutto, dai verbali dell'ampia discussione
avvenuta in seno all'Assemblea regionale siciliana, risultano
chiaramente le seguenti circostanze. Le leggi del 1947 e successive
furono motivate dall'accertamento che in materia di colonia parziaria
si verificavano degli squilibri, delle sfasature nella ripartizione dei
prodotti fra concedenti e coloni, inconvenienti ai quali si volle porre
rimedio nell'interesse dell'economia agraria. La legislazione statale
aveva già promulgato varie leggi precisamente sul punto della
ripartizione dei prodotti, e la Regione aveva anche per vario tempo
applicato il basilare D.L.L. 19 ottobre 1944, n. 311 (cosiddetto
decreto Gullo); il quale però aveva dato luogo in Sicilia a varie
difficoltà. La Regione si propose di interpretare tale decreto e di
adattarlo alle particolari situazioni ambientali. Le differenze con le
analoghe leggi dello Stato hanno del resto un carattere più che altro
strumentale, come risulta dal loro testo e dalle discussioni svoltesi
nell'Assemblea regionale. Ad es., essendosi constatato che il deferire
alle Commissioni la misura del riparto dei prodotti dava luogo a
numerosissime controversie, si stabilì un criterio materiale di
ripartizione uniforme, a percentuali fisse; inoltre, anziché della
circostanza, non facile da accertare, della produttività dei singoli
terreni, si tenne conto della quantità dei prodotti ricavati.
Indice della natura contingente della situazione che ha dato causa
alle leggi di cui trattasi è anche la loro temporaneità. Infatti la
prima legge del 22 settembre 1947, n. 11, ha l'esplicita durata di un
solo anno; le successive ricorrenti proroghe non fanno che dimostrare
il permanere delle particolari situazioni. La proroga contenuta nella
legge 26 giugno 1952, n. 16, "fino alla entrata in vigore della legge
sulla riforma dei contratti agrari", mostrerebbe inoltre la volontà
della Regione di uniformarsi alla futura, e sembra imminente. legge
statale sui contratti agrari.
7. - Concludendo, le leggi di cui è causa rientrano nei limiti
entro i quali la Corte ritiene che Ia Regione possa, in materia agraria
legiferare anche in tema di rapporti privati.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
pronunciando con unica sentenza nelle cause riunite di cui in
epigrafe:
dichiara non fondata la questione proposta dal Tribunale di Catania
con le ordinanze del 18 dicembre 1956, relativa alla legittimità
costituzionale dell'art. 1 della legge regionale siciliana 22 settembre
1947, n. 11, prorogata con leggi successive.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 1958.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
ANTONINO PAPALDO - MARIO BRACCI -
NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO -
BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI.
ECLI:IT:COST:1958:6 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte