Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Contratti bancari - Requisiti di validità - Art. 117, comma 7, lett. a), t.u.b. - Contratti stipulati anteriormente - Applicabilità - Fondamento.
In tema di contratti bancari, l'art. 117, comma 7, lett. a), del d.lgs. n. 385 del 1993, come modificato dal d.lgs. n. 141 del 2010, si applica anche ai contratti stipulati anteriormente, poiché disciplina il regolamento negoziale derivante dal contratto - prevedendo l'applicazione dei tassi sostitutivi emessi nei dodici mesi precedenti l'operazione, se più favorevoli al cliente - e non la fattispecie negoziale in sé.
Cass. civ. n. 2426/2026Sez. 1Rv. 677594-01
Riguarda ancheart. 1284 Codice civileart. 1339 Codice civileart. 117 Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
Precedenti: 656441-01
FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Contratto di fideiussione concluso dal de cuius - Clausola di solidarietà debitoria tra i coeredi - Violazione del divieto di patto successorio e interferenza col principio di relatività degli effetti del contratto - Esclusione - Ragioni.
In tema di contratto di fideiussione, la clausola che prevede che gli eredi del garante siano solidalmente obbligati per il debito contratto non viola il divieto di patto successorio di cui all'art. 458 c.c., in quanto non è volta ad incidere sulla delazione ereditaria ma conserva la funzione tipica di garanzia del contratto cui accede, né si pone in contrasto col principio, sotteso all'art. 1372 c.c., di relatività degli effetti del contratto, dal momento che, alla luce della disciplina generale in tema di successioni (in particolare degli artt. 470 e 484 c.c.), agli eredi è sempre concessa la facoltà di sottrarsi al vincolo, rinunciando all'eredità o accettandola con beneficio di inventario, nonostante qualunque divieto del testatore.
Cass. civ. n. 292/2026Sez. 3Rv. 677568-01
Riguarda ancheart. 458 Codice civileart. 752 Codice civileart. 484 Codice civileart. 1295 Codice civileart. 1936 Codice civileart. 470 Codice civile
Precedenti: 645219-02, 661331-01
RESPONSABILITA' CIVILE - FATTO DANNOSO DELL'INCAPACE - RESPONSABILITA' DELL'OBBLIGATO ALLA SORVEGLIANZA - IN GENERE Ricovero ospedaliero - Obbligo di sorveglianza del paziente - Contenuto predeterminato - Esclusione - Commisurazione alle condizioni subiettive e oggettive del paziente - Necessità - Fattispecie in tema di neonato affidato dopo il parto alla madre in regime di rooming in. · RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA In genere.
In tema di responsabilità della struttura sanitaria conseguente a ricovero ospedaliero, l'obbligo di sorveglianza delle persone di menomata o mancante autotutela, per le quali detta protezione costituisce parte essenziale della cura, non ha un contenuto predeterminato in astratto nella sua intensità e nella sua estensione, dovendo essere espletato, in relazione alle circostanze del caso concreto, in modo adeguato e coerente rispetto alle specifiche condizioni psico-fisiche del paziente e alla condizione oggettiva in cui questi si trovi nell'ambito della struttura sanitaria, in 95 <!-- pag. 96 --> funzione della prevenzione del rischio, rientrante nello spettro della prevedibilità, che il degente possa causare danni a terzi o subirne. (Nella specie, in relazione ad un caso in cui un neonato era stato rapito mentre era affidato, in regime di cd. rooming in, all'assistenza della madre - persona di giovane età perfettamente compos sui, a sua volta assistita dalla propria sorella -, la S.C. ha escluso la responsabilità della struttura sanitaria, in ragione dell'inesigibilità, da parte di quest'ultima, di un servizio di sorveglianza continua nei confronti del minore e dell'imprevedibilità dell'evento dannoso, interamente ascrivibile alla condotta illecita del terzo autore del rapimento, idonea ad interrompere il nesso causale).
Cass. civ. n. 31998/2025Sez. 3Rv. 677171-01
Riguarda ancheart. 1176 Codice civileart. 1218 Codice civileart. 1374 Codice civileart. 1375 Codice civile
Precedenti: 454927-01, 260072-01, 667589-02
PROCEDIMENTO CIVILE - AZIONE - PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO Sentenza fondata su questione mista, di fatto e di diritto, rilevata d'ufficio - Omessa sottoposizione della stessa al contraddittorio delle parti - Nullità della sentenza - Sussistenza - Fondamento - Deduzione di specifico pregiudizio - Necessità - Esclusione - Fattispecie. · PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - IN GENERE In genere.
La parte che impugni la sentenza, deducendone la nullità per non aver potuto esporre le proprie difese in relazione ad una questione mista, di fatto e di diritto, rilevata d'ufficio e sulla quale si sia fondata la decisione, non ha alcun onere di dedurre uno specifico pregiudizio, poiché la mancata assegnazione dei termini per il deposito di memorie comporta, di per sé, la nullità della sentenza, come sanzione posta a garanzia del principio costituzionale del giusto processo. (Nella specie, la S.C. ha annullato la sentenza di appello che, in relazione all'infortunio occorso ad un paziente ricoverato presso una struttura ospedaliera, aveva rigettato la domanda di manleva formulata dal nosocomio nei confronti della società assicuratrice, sulla base della questione dell'intervenuta risoluzione consensuale del contratto, rilevata d'ufficio e non indicata alle parti, che in tal modo erano state private del potere di allegazione e prova sulla stessa).
Cass. civ. n. 27754/2025Sez. 3Rv. 676591-01
Riguarda ancheart. 24 Costituzioneart. 101 Codice di procedura civileart. 156 Codice di procedura civileart. 157 Codice di procedura civileart. 159 Codice di procedura civileart. 161 Codice di procedura civile
Precedenti: 668202-01, 666867-01, 610517-01, 663244-01
RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - APPALTO Contratto di appalto - Danni procurati a terzi nell'esecuzione dell'opera - Clausola contrattuale di esonero da responsabilità del committente - Opponibilità al terzo danneggiato - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Posizione dell'assicuratore surrogatosi nei diritti del danneggiato - Contenuto.
In tema di appalto, la clausola che pone a esclusivo carico dell'appaltatore i danni subiti dai terzi, esonerando il committente, non può essere invocata da quest'ultimo per escludere la propria responsabilità verso il terzo danneggiato, poiché opera soltanto nei rapporti inter partes ai sensi dell'art. 1372 c.c., sicché, verso i terzi, opera la responsabilità solidale ex art. 2055 c.c. di committente-progettista, direttore dei lavori e appaltatore quando i rispettivi inadempimenti abbiano concorso a cagionare il danno, restando valida nei rapporti interni la manleva, mentre l'assicuratore che abbia indennizzato i danneggiati e si sia surrogato ai sensi dell'art. 1916 c.c. subentra nella loro identica posizione di terzo rispetto al contratto e le clausole di esonero non gli sono opponibili.
Cass. civ. n. 26529/2025Sez. 2Rv. 676927-01
Riguarda ancheart. 2055 Codice civileart. 1916 Codice civileart. 2043 Codice civileart. 1229 Codice civile
Precedenti: 665172-01
LOCAZIONE - DISDETTA Disdetta in vista della scadenza del contratto - Successiva risoluzione consensuale - Incompatibilità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Prelazione in favore del conduttore - Spettanza - Esclusione. · LOCAZIONE - TRASFERIMENTO A TITOLO PARTICOLARE DELLA COSA LOCATA (ALIENAZIONE) - IN GENERE In genere.
In tema di locazione di immobili ad uso abitativo, non sussiste incompatibilità tra la disdetta in vista della futura scadenza e la successiva risoluzione consensuale del contratto anteriore a tale scadenza, con la conseguenza che, in tale ultima ipotesi, al conduttore non spetta il diritto di prelazione previsto per il caso di sua mancata rinnovazione automatica, essendo venuto meno il contratto non per tale ragione, bensì in conseguenza della richiamata risoluzione consensuale.
Cass. civ. n. 22193/2025Sez. 3Rv. 676204-01
Riguarda ancheart. 28 Legge sull’equo canoneart. 38 Legge sull’equo canone
Precedenti: 642981-01
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - PER MUTUO CONSENSO DIMISSIONI Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro o dimissioni - Procedura di convalida ex art. 4 della l. n. 92 del 2012 - Necessità - Omissione - Conseguenze.
L'efficacia della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro (convenuta tra le parti espressamente o per facta concludentia), al pari delle dimissioni, è sottoposta alla condizione sospensiva della procedura prevista dall'art. 4 della l. n. 92 del 2012, la cui mancata osservanza pone il rapporto di lavoro in uno stato di quiescenza.
Cass. civ. n. 15006/2025Sez. LRv. 675644-01
Riguarda ancheart. 4 legge 92/2012
Precedenti: 654999-01
CONSORZI - INDUSTRIALI (PER IL COORDINAMENTO DELLA PRODUZIONE E DEGLI SCAMBI) - CON ATTIVITA' ESTERNA - IN GENERE Appalti pubblici - Consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro - Affidamento - Responsabilità per le obbligazioni assunte - Responsabilità solidali - Fondamento - Fattispecie. · OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE In genere.
In materia di appalti pubblici, i consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, costituiti ai sensi della l. n. 422 del 1909 e partecipanti alle procedure di affidamento, sono responsabili per le obbligazioni assunte dalle cooperative consorziate versi i terzi, poiché, ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 163 del 2006, l'offerta dei concorrenti associati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione, delle imprese subappaltanti e dei fornitori, salvo che si tratti di lavori scorporabili, in cui essa è limitata all'esecuzione dei lavori di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del consorzio mandatario o capogruppo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia impugnata, che aveva riconosciuto, ex art. 37 del d.lgs. n. 163 del 2006, la responsabilità solidale del consorzio, capogruppo di un'ATI, per il pagamento dei crediti del subappaltatore, indipendentemente dall'instaurazione di un rapporto contrattuale diretto, sorto solo con la consorziata assegnataria dei lavori).
Cass. civ. n. 12131/2025Sez. 1Rv. 674720-01
Riguarda ancheart. 10 legge 109/1994art. 34 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.art. 37 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.art. 2165 Codice civile
Precedenti: 673364-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).