Sentenza n. 6/1966
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 20/01/1966 · relatore Antonino Papaldo
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 3legge 1849/1932
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo
comma, della legge 20 dicembre 1932, n. 1849, promosso con ordinanza
emessa il 27 gennaio 1964 dalla Corte suprema di cassazione - Sezione I
civile - nel procedimento civile vertente tra Cometti Carlo Cesare ed
il Ministero della difesa-esercito, iscritta al n. 135 del Registro
ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 212 del 29 agosto 1964.
Visti gli atti di costituzione del Cometti e del Ministero della
difesa;
udita nell'udienza pubblica del 27 ottobre 1965 la relazione del
Giudice Antonino Papaldo;
uditi l'avv. Giuseppe Trabucchi, per il Cometti, ed il sostituto
avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna, per il Ministero della
difesa.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con manifesto in data 12 marzo 1958 il Comando Militare
Territoriale della Regione N. E. di Padova - a mente dell'art. 2 della
legge 20 dicembre 1932, n. 1849 - sottoponeva una vasta zona di terreno
sita nel Comune di Grazzana ad una serie di limitazioni, tutte a
contenuto negativo, oltre ad un generico divieto di transito e di sosta
a persone, veicoli animali, su vie, spiazzi, mulattiere, sentieri, ecc.
da determinarsi in futuro con ordinanza militare.
Uno dei proprietari gravati da tali limitazioni, il sig. Carlo
Cesare Cometti, ritenendo di avere diritto ad un indennizzo per la
soppressione dei pieni diritti di godimento della sua proprietà, con
citazione del 9 dicembre 1959, conveniva il Ministero della difesa-
esercito innanzi al Tribunale di Venezia, chiedendo la liquidazione di
tale indennità, ed invocando a fondamento della domanda l'art. 46
della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per pubblica
utilità, e l'art. 42 della Costituzione, previo eventuale giudizio
sulla legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della
citata legge del 1932, n. 1849.
Il Tribunale e la Corte d'appello respingevano la domanda. Ma la
Corte di cassazione, con ordinanza 27 gennaio 1964, ritenuta la non
manifesta infondatezza della proposta questione di legittimità
costituzionale, in relazione all'art. 42, terzo comma, della
Costituzione, dell'art. 3, secondo comma, della legge 20 dicembre 1932,
n. 1849, nella parte in cui per implicito è prevista la imposizione di
dette servitù senza indennizzo, e giudicatane la rilevanza ai fini
della decisione di merito, ha sospeso il giudizio, ordinando la
trasmissione degli atti a questa Corte.
La Corte di cassazione ha osservato che l'art. 3, secondo comma,
della legge del 1932 prevede l'indennizzo soltanto per l'ipotesi che la
cosiddetta servitù militare sia positiva, e cioè consista in un
facere (modifica dello stato delle cose, demolizione, ecc.), e perciò
quando non ricorra tale ipotesi, ma quella diversa di una servitù
negativa, ossia di un non facere (non aprire strade, non edificare,
ecc.) l'indennizzo, in base alla legge ordinaria, non è dovuto.
Posto ciò la Cassazione ritiene che tanto se si attribuisca alle
servitù militari il carattere tipico della servitù in senso tecnico,
ossia della servitù prediale su fondo privato a profitto di un bene
pubblico, quanto se si riconosca ad esse la figura di semplice limite
di diritto pubblico al diritto di privata proprietà, in ogni caso
sarebbe configurabile un contrasto della norma in esame con l'art. 42,
terzo comma, della Costituzione, giacche nel primo caso vi sarebbe una
costituzione di servitù (anche temporanea) imposta discrezionalmente
dall'Autorità amministrativa senza indennizzo, e se si tratta, invece,
di limite, il contrasto sempre sussisterebbe dato che la legge non
prevede criteri obiettivi di qualificazione che valgano a differenziare
il limite da un'effettiva parziale espropriazione del bene, rimessa
all'Amministrazione senza corresponsione dell'indennizzo.
L'ordinanza è stata ritualmente notificata al Presidente del
Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del
Parlamento.
In questa sede si è costituito il sig. Cometti la cui difesa ha
depositato le deduzioni il 1 agosto 1964.
Partendo dall'elencazione delle numerose limitazioni imposte alla
sua proprietà dal manifesto dell'Autorità militare, per il Cometti si
rileva che della sua proprietà non gli resterebbe altro che un merum
nomen.
Si osserva come la disciplina delle servitù militari introdotta
con la legge del 1932, n. 1849, abbia subito un sostanziale mutamento
rispetto a quella contenuta nel T.U. approvato con R.D. 16 maggio 1900.
Con detto T.U., infatti, erano state determinate preventivamente, in
modo preciso, con misure massime le zone circostanti le fortificazioni
militari, ed entro tali zone poligonali erano proibite certe
costruzioni o piantagioni da parte dei proprietari dei terreni
viciniori. Di qui la teoria che le cosiddette servitù militari non
erano delle vere e proprie servitù ma più esattamente dei limiti alla
proprietà, giacché la costruzione di una fortificazione o di un
complesso di opere importava de jure la compressione del diritto del
proprietario di usare della res sua.
Con la legge 20 dicembre 1932, n. 1849, invece, la costruzione
dell'opera militare, non fa sorgere, di diritto, alcuna servitù, non
implica nessun vincolo, ma rappresenta soltanto il presupposto perché
l'Autorità amministrativa si avvalga della potestà di imporre la
servitù, facoltà che si appalesa di apprezzabile ampiezza.
Passando poi ad esaminare il secondo ed il terzo comma dell'art. 42
della Costituzione, si sostiene che il legislatore costituente abbia
considerato due ipotesi, quella dei limiti, da imporre con norme
universali, e cioè dalla legge, al libero godimento della proprietà
per assicurarne la funzione sociale e per renderla accessibile a tutti
(secondo comma) e quella dell'espropriazione per motivi di interesse
generale, salvo indennizzo (terzo comma).
Ora, le servitù militari non pongono limiti destinati ad
assicurare la funzione sociale della proprietà o a renderla
accessibile a tutti, ma piuttosto si risolvono in parziali
espropriazioni, imponendo gravissime limitazioni ai proprietari. Onde
ad esse devesi ritenere applicabile il terzo comma dell'art. 42 della
Costituzione, e, pertanto, alle servitù imposte ai terreni del
deducente deve corrispondere un giusto indennizzo.
Si è costituito il Ministero della difesa-esercito, nel cui
interesse l'Avvocatura generale dello Stato, con deduzioni depositate
il 29 luglio 1964, ha sostenuto che il contrasto denunziato dalla
Cassazione non sussiste.
Le servitù militari, disciplinate dalla legge 20 dicembre 1932, n.
1849, e dal regolamento 4 maggio 1936, n. 1388, sono da annoverare,
secondo la dottrina più autorevole, tra le "limitazioni poste al
diritto di proprietà nel pubblico interesse" e precisamente
nell'interesse della difesa militare. I vincoli costituiti dalle
servitù militari, che traggono origine, in base alla legge, dal
rapporto di vicinanza della proprietà privata con il demanio militare,
si concretano normalmente in divieti rivolti al proprietario di far uso
di determinate facoltà, peraltro senza che queste si trasferiscano
alla pubblica Amministrazione. Le limitazioni sono sancite nella legge
e sono concretamente determinate con atto amministrativo soggetto agli
ordinari rimedi giurisdizionali ed amministrativi.
Il campo delle limitazioni poste nell'interesse pubblico, nel
nostro ordinamento, è vastissimo. Si va, infatti, dalle limitazioni
che attengono al rapporto di vicinanza della proprietà privata con la
proprietà demaniale, come quelle in esame, ai limiti derivanti dai
piani regolatori edilizi, a quelli della legge sulla tutela delle cose
di interesse storico e artistico, delle leggi sulla tutela delle
bellezze naturali.
Più particolarmente, si indicano, poi, i numerosi esempi di
limitazioni derivanti dal rapporto di vicinanza con la proprietà
demaniale: l'Avvocatura ne fa una vasta elencazione.
Si mette in rilievo che dette limitazioni concettualmente
concorrono a definire, in tutti gli ordinamenti, compreso quello
italiano, il contenuto del diritto di proprietà che va esercitato
tenuti presenti "i limiti e l'osservanza degli obblighi stabiliti
nell'ordinamento giuridico" (art. 832 del Codice civile).
Ma tali limitazioni non importano alcun trasferimento di facoltà
dal privato proprietario alla pubblica Amministrazione, cosa che,
invece, si verifica nelle servitù vere e proprie di diritto pubblico o
servitù prediali pubbliche (servitù di via alzaia o di marciapiedi
sui beni laterali ai fiumi, servitù di scolo delle acque sui terreni
laterali alle strade) le quali costituiscono uno jus in re a favore
dell'Amministrazione. E tuttavia ad eccezione degli unici due casi di
servitù di acquedotto e di elettrodotto, in rapporto alle quali si
costituisce uno speciale jus in re aliena, per le servitù prediali,
come per le limitazioni poste nel pubblico interesse, il vincolo non
importa alcun indennizzo.
Passando poi ad illustrare tale sistema alla luce dell'art. 42
della Costituzione, l'Avvocatura sostiene che la legge può, in base
alla norma costituzionale, determinare, oltre i modi di acquisto, anche
i "modi di godimento" nonché i "limiti" della proprietà privata allo
scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a
tutti.
Detta norma costituzionale concerne direttamente anche i limiti
menzionati nella definizione del contenuto della proprietà dell'art.
832 del Codice civile quali restrizioni alla facoltà di godere e di
disporre da parte del proprietario, e tali limiti previsti in
connessione al raggiungimento dello scopo della funzione sociale della
privata proprietà, incidono sui "modi di godimento" della proprietà
stessa.
Ora, per la determinazione legislativa dei "modi di godimento"
della proprietà privata e per la imposizione dei limiti, in funzione
gli uni e gli altri dell'interesse sociale, la Costituzione non ha
previsto alcun indennizzo; il che è conforme alla natura e all'essenza
di tali vincoli che definiscono in concreto la proprietà privata, ed
è conforme altresi al sistema della legislazione ordinaria, sopra
delineato, secondo cui, tranne qualche eccezione, l'indennizzo è
escluso sia nei casi di limitazioni di diritto pubblico vere e proprie
che nei casi di servitù di diritto pubblico.
L'espropriazione è istituto che non ha alcun rapporto col
contenuto e con la definizione del diritto di proprietà, ma incide
sulle possibilità che tale diritto continui ad esistere nello stesso
proprietario. Correlativamente il terzo comma dell'art. 42 della
Costituzione non ha considerato questa o quella restrizione dettata,
nel pubblico interesse, al "modo o facoltà di godimento", ma soltanto
i casi di "trasferimento coattivo" ed effettivo della proprietà per
motivi di interesse generale.
L'Avvocatura conclude che non esiste alcun contrasto tra le norme
contenute nella legge del 1932, n. 1849 e la norma costituzionale,
giacché, in primo luogo, le servitù militari sono da inquadrare tra
le limitazioni e non tra le servitù vere e proprie di diritto pubblico
e, in secondo luogo, non si attua alcuna espropriazione, cioè alcun
trasferimento coattivo ne del diritto di proprietà né di alcuna delle
facoltà comprese nel diritto stesso, dal proprietario alla pubblica
Amministrazione.
D'altra parte anche se si trattasse di vere e proprie servitù di
diritto pubblico la conclusione sarebbe identica in rapporto alla
costituzionalità della mancata previsione dell'indennizzo, giacché si
tratterebbe sempre di vincolo a contenuto negativo che non importa, a
favore dell'Amministrazione, alcun trapasso coattivo delle facoltà di
usare e di godere parzialmente della cosa.
Con la memoria depositata il 14 ottobre 1965 l'Avvocatura sviluppa
le proprie argomentazioni insistendo in primo luogo sulla
qualificazione giuridica delle servitù militari che, nonostante la
dizione legislativa, sono da collocare tra le limitazioni al diritto di
proprietà privata poste nell'interesse pubblico, e, in secondo luogo,
sul problema fondamentale della interpretazione delle norme
costituzionali contenute nell'art. 42. Problema che, come già
sostenuto nelle deduzioni, viene risolto nel senso che il termine
"espropriazione", di cui al terzo comma, ha un solo e preciso
significato che è quello tradizionale tecnico giuridico e non può
dilatarsi fino a comprendere l'indennizzabilità di qualsiasi
diminuzione patrimoniale o di qualsiasi limite e che, pertanto, il
Costituente ha inteso garantire l'indennizzo solo nel caso di esproprio
e non dei semplici limiti di cui al secondo comma. Considerato in diritto :
1. - La norma denunziata è contenuta nel secondo comma dell'art. 3
della legge 20 dicembre 1932, dal cui testo si evince, per omissione,
l'esclusione di ogni indennizzo fuori dei casi di modificazione dello
stato delle cose ai sensi del primo comma dello stesso articolo.
Per giudicare se tale esclusione sia in contrasto con l'art. 42,
terzo comma, della Costituzione occorre vedere se le "servitù"
indicate nell'art. 1 e specificate nell'art. 2 di tale legge
comportino, in tutto o in parte, una espropriazione ai sensi della
invocata norma costituzionale.
La difesa della parte privata sostiene che le servitù militari non
pongono meri limiti al libero godimento della proprietà, ma si
risolvono in parziali espropriazioni, alle quali deve corrispondere un
giusto indennizzo. Nella specie, le limitazioni sarebbero tali da
ridurre il diritto del proprietario ad un merum nomen.
L'Avvocatura dello Stato, nel presupposto che non si abbia
espropriazione se non nel caso di trasferimento coattivo di un diritto
dello espropriato allo espropriante, nega che possa par tarsi di
espropriazione e quindi di indennizzabilità rispetto all'imposizione
di limitazioni, tranne che ricorra un danno permanente che produca la
definitiva soppressione del diritto.
2. - È da premettere che questa Corte non è chiamata a risolvere
la questione se spetti o no all'attore nel giudizio a quo un indennizzo
a causa delle "servitù" imposte nella sua proprietà: in questa sede
si giudica della legittimità delle norme, non dell'applicazione di
esse ai casi concreti.
È altresì da premettere che per risolvere la questione di
legittimità costituzionale non gioverebbe far ricorso ad un'altra
questione: quella del carattere delle cosiddette servitù militari. Che
trattisi di servitù o di limiti non ha influenza decisiva, come ha
messo bene in luce l'ordinanza della Corte di cassazione; tanto più
che, non essendo chiarito a sufficienza nella legislazione, nella
giurisprudenza e nella dottrina il significato dei due termini
"servitù" e "limiti" (assunti come sinonimi ed intercambiabili i due
termini "limiti" e "limitazioni", le cui differenze di significato, se
pure esistono, non hanno rilievo ai fini della questione in esame),
specialmente in rapporto alle servitù militari, il tentativo di una
definizione di tale significato in questa sede non partirebbe da una
base sicura e difficilmente approderebbe ad una sicura soluzione.
Ma anche se fosse possibile giungere ad una appagante
discriminazione, rispetto alle predette "servitù", dei due concetti di
servitù e di limite, ciò non offrirebbe un criterio valevole per
identificare i casi in cui sussista espropriazione e quindi diritto
all'indennizzo. Difatti, non sarebbe esatto affermare che si abbia
sempre espropriazione nei casi di servitù e non si abbia mai
espropriazione nei casi di limiti, giacché possono esserci imposizioni
di servitù che non importano espropriazione e imposizioni di limiti
che hanno carattere di espropriazione, secondo la natura, l'incidenza,
l'entità del sacrificio che deriva dalla imposizione.
3. - Giova, anzitutto, affermare che la nozione di espropriazione
enunciata nell'art. 42, terzo comma, della Costituzione non può essere
ristretta al concetto di trasferimento coattivo nè l'obbligo della
indennizzabilità può essere ricondotto esclusivamente a tale
concetto.
Già nel periodo anteriore alla Costituzione vigente era pacifica
l'indennizzabilità in alcuni casi nei quali non si aveva
trasferimento, fossero o no tali casi classificabili sotto il concetto
di espropriazione: si ricordino i casi di requisizione in uso, di
occupazioni temporanee, di danno permanente conseguente all'esecuzione
di opere pubbliche; la imposizione di talune servitù; la eliminazione
di servitù senza il trasferimento della servitù stessa ad altri. Del
resto anche nel caso previsto dall'art. 3, primo comma, della legge
denunziata la legge stessa prevede il diritto ad indennità anche se
non si verificano trasferimenti.
Ora, se è vero che il Costituente nel parlare di espropriazione si
è riferito a questo istituto quale risultava dalla tradizione in atto,
è pure certo, da un canto, che la tradizione conosceva espropriazioni
non traslative e, dall'altro, che con l'art. 42, terzo comma, non fu
esclusa l'indennizzabilità per i casi in cui il diritto vigente
ammetteva - ed ammette - l'indennizzabilità anche se non sussista
trasferimento di diritti.
Lo Statuto albertino, mentre dichiarava inviolabile la proprietà,
permetteva, dato il suo carattere di flessibilità, che la legge
ordinaria limitasse o addirittura sottraesse il diritto all'indennizzo.
All'opposto, la Costituzione vigente, per un verso, accorda una minore
tutela, ma, per l'altro, stante il suo carattere rigido, non ammette la
legittimità di una legge ordinaria che disponendo o autorizzando
misure espropriative, neghi l'indennizzo.
Che cosa debba intendersi per espropriazione ai sensi del terzo
comma dell'art. 42 risulta dal confronto di questa norma con i due
commi precedenti dello stesso articolo. Con il primo comma e con la
prima parte del secondo comma, si afferma, in correlazione con altri
articoli, quali precipuamente il 41, il 43 ed il 44, il principio che
l'istituto della proprietà privata è garantito; con la seconda parte
del secondo comma si enuncia che la legge ne determina i modi di
acquisto, di godimento e i limiti; nel terzo comma si prevede che la
proprietà può essere espropriata, salvo indennizzo. Ciò comporta
che la determinazione dei modi di acquisto e di godimento e dei limiti,
volta, come deve essere, a regolare l'istituto della proprietà
privata, a stabilirne, cioè, la configurazione nell'ordinamento
positivo, non può violare la garanzia accordata dalla Costituzione al
diritto di proprietà, sopprimendo l'istituto della proprietà privata
o negando ovvero comprimendo singoli diritti senza indennizzo. La
logica del sistema impone di considerare che la violazione della
garanzia si avrebbe non soltanto nei casi in cui fosse posta in essere
una traslazione totale o parziale del diritto, ma anche nei casi in
cui, pur restando intatta la titolarità, il diritto di proprietà
venisse annullato o menomato senza indennizzo.
4. - Trattandosi di materia non regolata, in via generale, dal
legislatore e ancora in elaborazione da parte della dottrina e della
giurisprudenza, non è possibile fissare criteri sicuri, valevoli a
comprendere tutti i casi e a chiarire tutte le situazioni.
Tuttavia, si può affermare che la legge può non disporre
indennizzi quando i modi ed i limiti che essa segna, nell'ambito della
garanzia accordata dalla Costituzione, attengano al regime di
appartenenza o ai modi di godimento dei beni in generale o di intere
categorie di beni ovvero quando essa regoli la situazione che i beni
stessi abbiano rispetto a beni o a interessi della pubblica
Amministrazione; sempre che, la legge, sia destinata alla generalità
dei soggetti i cui beni si trovino nelle accennate situazioni, salva la
possibilità di accertare con singoli atti amministrativi l'esistenza
di tali situazioni rispetto a singoli soggetti ed a singoli beni. Per
questo può anche dirsi che le imposizioni devono avere carattere
obbiettivo, nel senso che devono scaturire da disposizioni che
imprimano, per così dire, un certo carattere a determinate categorie
di beni, identificabili a priori per caratteristiche intrinseche.
Se le imposizioni non abbiano questo carattere generale ed
obbiettivo, in quanto comportino un sacrificio per singoli soggetti o
gruppi di soggetti rispetto a beni che non si trovino nelle condizioni
suindicate, allora sorge il problema dell'indennizzabilità. In questi
casi può dirsi che si ha espropriazione quando il godimento del bene
(nel senso di utilizzazione e di disposizione) sia in tutto o in parte
sottratto al titolare del diritto, essendo senza decisiva importanza il
fatto che titolare ne resti o no il proprietario. Né ha importanza il
fatto che il sacrificio sia imposto direttamente dalla legge o con atto
amministrativo in base alla legge, perché non è la forma dell'atto di
imposizione quella che dà all'atto stesso la sua caratteristica come
atto di espropriazione.
È, pertanto, da considerarsi come di carattere espropriativo anche
l'atto che, pur non disponendo una traslazione totale o parziale di
diritti, imponga limitazioni tali da svuotare di contenuto il diritto
di proprietà incidendo sul godimento del bene tanto profondamente da
renderlo inutilizzabile in rapporto alla destinazione inerente alla
natura del bene stesso o determinando il venir meno o una penetrante
incisione del suo valore di scambio. È altresì da considerare come di
carattere espropriativo l'atto che costituisca servitù o imponga
limiti a carico della proprietà, quando gli uni e gli altri siano di
entità apprezzabile, anche se non tali da svuotare di contenuto il
diritto del proprietario.
Non si può negare che nei criteri esposti ha parte notevole un
elemento quantitativo, nel senso che il carattere espropriativo è
fatto dipendere anche dalla maggiore o minore incidenza che il
sacrificio imposto ha sul contenuto del diritto. Ma questo è un
elemento insopprimibile del concetto di espropriazione, intesa non
soltanto come trasferimento ma anche come sottrazione o menomazione del
godimento del diritto: sottrazione o menomazione che deve essere
prevista ed accertata anche in rapporto alla concretezza del sacrificio
imposto.
5. - Sulla base dei criteri enunciati, occorre ora tornare
all'esame dell'art. 2 della legge denunziata.
In primo luogo, è da dire che non trattasi di limitazioni (si
qualifichino servitù o limiti) aventi carattere generale ed obbiettivo
nei sensi sopra indicati. Trattasi di imposizioni da disporsi, in base
alla legge, con atti amministrativi, improntati a criteri di larga
discrezionalità ed aventi contenuto svariato.
È, tuttavia, da notare che nessuna delle previsioni contenute
nell'art. 2 rappresenta, isolatamente considerata, un caso di
espropriazione. Anche le prescrizioni che appaiono più impegnative -
come quella di non impiantare linee elettriche o condotte di acqua o di
gas o quella di non tenere fucine o altri impianti provvisti di
focolare o quella di non fabbricare muri o edifici o quella, purché
temporanea, di non transitare o non sostare - non sono idonee, da sole
ed in astratto, a costituire atti di espropriazione: tali sarebbero se,
per fare due soli esempi, dalla imposizione di uno o più limiti
risultasse impedita la coltivazione della terra e la raccolta dei
frutti in un fondo agricolo o la possibilità di abitazione (soggiorno,
preparazione e consumazione dei pasti, ecc.) in un edificio a ciò
destinato.
Ciò posto, mentre non si può dichiarare l'illegittimità della
norma denunziata in quanto nega l'indennizzo in relazione all'uno o
all'altro dei sacrifici previsti dalla legge, tale dichiarazione si
deve emettere in relazione ai casi in cui per effetto di uno o più di
tali sacrifici si abbia espropriazione nel senso delineato nella
motivazione di questa sentenza.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, secondo
comma, della legge 20 dicembre 1932, n. 1849, sulle servitù militari,
in riferimento all'art. 42, terzo comma, della Costituzione, in quanto
non prevede indennizzo per limitazioni della proprietà privata di
natura espropriativa nei sensi di cui in motivazione
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 gennaio 1966.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO
MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE
BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO
MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI -
GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA
BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO.
ECLI:IT:COST:1966:6 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte