Sentenza n. 6/1969
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/02/1969 · relatore Francesco Paolo Bonifacio
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 47legge 703/1952
- art. 51legge 703/1952
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 47
e 51 della legge 2 luglio 1952, n. 703 (disposizioni in materia di
finanza locale), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 7 novembre 1966 dal tribunale di Ravenna nel
procedimento civile vertente tra Minguzzi Adriano, il Comune e la Cassa
di risparmio di Ravenna, iscritta al n. 18 del Registro ordinanze 1967
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 64 dell'11
marzo 1967;
2) ordinanza emessa il 12 giugno 1967 dal tribunale di Bassano del
Grappa nel procedimento civile vertente tra Giacobbe Silvio e Tessari
Luigi ed altri, iscritta al n. 219 del Registro ordinanze 1967 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 282 dell'11
novembre 1967;
3) ordinanza emessa il 1 agosto 1967 dalla Commissione comunale per
i tributi locali di Montecatini Terme sul ricorso di Berardi Mario
contro il Comune di Montecatini Terme, iscritta al n. 223 del Registro
ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 282 dell'11 novembre 1967;
4) ordinanza emessa il 9 settembre 1967 dalla Commissione comunale
per i tributi locali di Torchiara sul ricorso di Russo Raffaele contro
il Comune di Torchiara, iscritta al n. 239 del Registro ordinanze 1967
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 307 del 9
dicembre 1967.
Visti gli atti di costituzione di Minguzzi Adriano e del Comune di
Ravenna, e di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 6 novembre 1968 la relazione del
Giudice Francesco Paolo Bonifacio;
uditi l'avv. Gian Marco Dallari, per il Minguzzi, ed il sostituto
avvocato generale dello Stato Francesco Agrò, per il Presidente del
Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza emessa il 7 novembre 1966 nel procedimento
pendente fra il signor Minguzzi Adriano, il Comune e la Cassa di
risparmio di Ravenna il tribunale locale, pronunciandosi su
un'eccezione proposta dall'attore, ha ritenuto rilevanti e non
manifestamente infondate alcune questioni di legittimità
costituzionale concernenti gli artt. 47 e 51 della legge 2 luglio 1952,
n. 703.
Nell'ordinanza si osserva che il citato art. 47 - che, fra l'altro,
dispone che i due terzi dei componenti della Commissione comunale dei
tributi locali sono nominati dal Consiglio comunale - appare
illegittimo sotto diversi profili: a) la disposizione non fissa alcun
criterio direttivo e limitativo per la nomina dei membri della
Commissione, e ciò a differenza di quanto avviene per le Commissioni
tributarie erariali, ritenute legittime dalla Corte (sent. n. 103 del
1964) proprio in presenza di criteri di nomina stabiliti dal
legislatore; b) la statuizione relativa alla decadenza dei componenti
che abbiano contestazioni pendenti per tributi da essi dovuti e la
brevità del periodo della durata in carica, fissato in due anni, danno
luogo ad una disciplina che influenza negativamente la garanzia di
inamovibilità e di indipendenza; c) in via di principio la neutralità
della funzione giurisdizionale è assicurata, anzitutto, dalla
"neutralità ed estraneità della nomina dell'organo giudicante": ed
invece la legge in esame - ancora una volta a differenza del regime
relativo alle Commissioni erariali, per le quali l'Intendente di
finanza deve scegliere i componenti nell'ambito di designazioni fatte
da altri soggetti - affida la nomina dei due terzi alla libera scelta
dell'amministrazione comunale e, per di più consente che la
Commissione possa funzionare in composizione variabilissima, fino al
numero minimo di tre componenti, senza alcuna proporzione in
riferimento alla loro provenienza e senza che esistano disposizioni che
regolino la supplenza.
La stessa ordinanza, come si è già detto, impugna anche l'art. 51
della legge n. 703 del 1952, secondo il quale possono essere
provvisoriamente iscritte a ruolo le partite contestate, dopo la
decisione di prima istanza e nel limite massimo dei due terzi
dell'imponibile determinato dalla Commissione. Tale disposizione, ad
avviso del giudice a quo, consente al Comune, che è parte in causa, di
rendere provvisoriamente e parzialmente esecutive le decisioni di primo
grado, senza che siano fissati criteri direttivi ed anche in mancanza
di quei presupposti che a norma dell'art. 282 del Cod. proc. civile
condizionano l'analogo potere del giudice civile. Escluso che la
fattispecie possa inquadrarsi nel paradigma dell'esecutorietà
dell'atto amministrativo, la circostanza che la disposizione in esame
rimette all'arbitrio di una delle parti in causa la determinazione
della concreta forza giuridica della decisione ne rivela la
illegittimità per violazione dell'eguaglianza fra le parti e della
neutralità della funzione giurisdizionale; la stessa disposizione, in
quanto consente al Comune di usare o di non usare la descritta
facoltà, appare anche in contrasto con i principi di eguaglianza fra i
soggetti e di adeguamento del prelievo tributario alla reale capacità
contributiva.
Il tribunale, dopo aver messo in evidenza i motivi che dimostrano
la rilevanza delle proposte questioni, rimette alla Corte l'esame delle
citate disposizioni in riferimento agli articoli 3, 24, 53, 102, 104 e
108 della Costituzione.
2. - L'ordinanza, ritualmente notificata alle parti ed al
Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei
due rami del Parlamento, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 64 dell'11 marzo 1967.
Nel presente giudizio si sono costituiti il signor Minguzzi Adriano
(atto depositato il 28 marzo 1967) ed il Comune di Ravenna (atto
depositato il 23 marzo 1967); è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello
Stato (atto depositato il 16 marzo 1967).
3. - La difesa del signor Minguzzi, dopo aver messo in rilievo che
le Commissioni tributarie, secondo una costante giurisprudenza, hanno
carattere giurisdizionale e che le disposizioni impugnate sono
posteriori alla Costituzione, sostiene che l'illegittimità del modo di
composizione delle Commissioni per i tributi locali risulta evidente se
si tengono presenti i principi affermati da questa Corte in molteplici
occasioni: la sentenza n. 103 del 1964 escluse l'illegittimità delle
Commissioni erariali in quanto la legge ad esse relativa contiene la
prefissione dei criteri per la scelta dei componenti, prefissione che,
tranne l'onnicomprensivo rinvio ai requisiti per l'elezione a
consigliere comunale, è del tutto assente nella disposizione
denunciata dal tribunale di Ravenna; la sentenza n. 93 del 1965 ha
dichiarato l'illegittimità di norme sul contenzioso elettorale in
considerazione del difetto delle garanzie di imparzialità dell'organo
giudicante, per un vizio, cioè, che inficia anche la disciplina in
esame sia perché il Comune può provocare la decadenza dei componenti
della Commissione sia perché, a causa della brevità della durata
della carica, non vengono assicurate l'inamovibilità e l'indipendenza
del giudice; in base alle regole enunciate nella già citata sentenza
n. 103 del 1964 bisogna riconoscere che l'art. 47 non garantisce
l'imparzialità e l'estraneità della nomina dei componenti delle
Commissioni; se la sentenza n. 92 del 1962 affermò che l'esigenza che
gli organi giurisdizionali collegiali siano almeno in parte costituiti
da giudici ordinari e siano sempre collegi perfetti non si può
riferire agli organi anteriori alla Costituzione, è vero che
l'impugnato art. 47 è a questa posteriore e che comunque la Corte,
successivamente alla ricordata sentenza, ha riconosciuto che i principi
di cui si discorre sono applicabili anche ai collegi preesistenti;
infine, secondo quanto si ricava dalla motivazione della ricordata
sentenza n. 103 del 1964, anche la mancanza di disposizioni sulla
supplenza e ricusazione e la circostanza che la composizione delle
Commissioni e sotto commissioni viene rimessa all'arbitrio del Comune
costituiscono vizi di legittimità costituzionale.
Quanto alla questione concernente l'art. 51 della stessa legge, la
difesa del Minguzzi ribadisce l'esattezza di tutti i rilievi
prospettati dal giudice a quo.
4. - L'infondatezza di tutte le questioni in esame viene invece
sostenuta sia dal Comune di Ravenna che dall'Avvocatura dello Stato.
La difesa del Comune, pur riconoscendo che la giurisprudenza segue
un opposto orientamento, mette anzitutto in evidenza che molteplici
ragioni concorrono a dimostrare che le Commissioni comunali per i
tributi locali sono organi amministrativi, non giurisdizionali. E,
tuttavia, anche se si vuol ritenere che si tratti di una vera e propria
giurisdizione speciale, nessun precetto costituzionale risulta violato:
il modo di nomina dei due terzi dei componenti della Commissione è un
sistema elettivo, che esclude ogni dipendenza dell'eletto (esso, anzi,
risulta più riguardoso di tale esigenza di quanto non fosse il
precedente meccanismo, che dava prevalenza alla designazione delle
varie categorie economiche, indirettamente interessate alla decisione
delle liti tributarie); l'autonomia della Commissione, riconosciuta da
una decisione della Commissione centrale (n. 82974 del 22 aprile 1966)
che dichiarò manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale, è assicurata per il fatto che gli eletti non sono
soggetti ad un vincolo di gerarchia e di dipendenza rispetto all'organo
che provvede alla nomina, giacché il sistema è rigorosamente ancorato
al divieto di mandato imperativo, né esiste alcun parametro per
ritenere non congruo il biennio di durata in carica; infine la
decadenza dei componenti per sopravvenuta incompatibilità opera ex
lege e non per dichiarazione dell'amministrazione comunale e perciò
l'imparzialità e l'indipendenza del giudicante è qui garantita meglio
di quanto non accada per i componenti delle Commissioni erariali, la
cui decadenza è pronunciata dall'Intendente di finanza. Del pari
infondata, secondo la difesa del Comune, è la questione concernente
l'art. 51 della legge. Il procedimento tributario, infatti, non può
essere regolato dalle stesse norme del processo civile, perché esso
ubbidisce ad esigenze particolari, e la particolare forma riconosciuta
alle decisioni della Commissione comunale è predisposta al fine di
consentire l'indefettibile funzionamento della pubblica
amministrazione, evidentemente compromessa se l'esazione si dovesse
arrestare fino alla definitiva decisione dei ricorsi tributari: ed in
effetti la norma in esame deve essere interpretata nel senso che è
proprio la legge, e non già la volontà della Giunta comunale, a
conferire quella particolare forza alla decisione, nell'ambito di un
sistema che assicura al contribuente ogni possibile garanzia. La
difesa, infine, tornando al problema relativo alla composizione delle
Commissioni, richiama le ragioni poste dalla Corte a fondamento della
sentenza n. 1 del 1967 e pone in rilievo che occorre distinguere fra
funzioni amministrative e funzioni rappresentative del Consiglio
comunale: è nell'esercizio delle seconde, e non delle prime, che il
Consiglio procede a varie nomine e fra queste a quella dei componenti
della Commissione tributaria, che non assume una rappresentanza
organica del Comune. ma è del tutto indipendente.
L'Avvocatura dello Stato conclude, a sua volta, chiedendo che le
questioni sollevate dal tribunale di Ravenna vengano dichiarate non
fondate. Nell'atto di costituzione ed in una memoria depositata il 24
ottobre 1968 si osserva che i vari profili sotto i quali il giudice a
quo ha ritenuto sussistano i dubbi di costituzionalità dell'art. 47
sono tutti da disattendere: i criteri da seguire nella scelta dei
componenti della Commissione sono sufficienti a garantirne l'idoneità;
la decadenza dall'ufficio per incompatibilità derivante dalla pendenza
nei loro confronti di una contestazione tributaria garantisce la
neutralità del giudice, perché esclude dall'esercizio della funzione
giurisdizionale le persone portatrici di un interesse personale,
inconciliabile con la distaccata obiettività che deve essere propria
di chi giudica; la durata in carica per un biennio non è incongrua,
come immotivatamente assume il giudice a quo; per la parte in cui
derivano dalla nomina consiliare, le Commissioni appaiono come organi
elettivi, e la nomina elettiva, quale espressione fondamentale di
democrazia, assicura automaticamente l'indipendenza e l'inamovibilità
del giudice; la variabilità della composizione del collegio non dà
luogo a vizio di costituzionalità sia per le ragioni che precedono sia
perché nella specie non si è in presenza di una rappresentanza di
interessi settoriali. Sui singoli punti l'Avvocatura richiama i
principi desumibili dalla giurisprudenza di questa Corte ed assume che
nessuna delle supposte violazioni costituzionali appare sussistere: le
norme relative alla composizione ed al funzionamento della Commissione
non toccano in alcun modo il diritto di agire in giudizio garantito
dall'art. 24 della Costituzione: alla luce della giurisprudenza
costituzionale in argomento è da escludere ogni contrasto con l'art.
102 della Costituzione; in riferimento agli artt. 104 e 108 della
Costituzione l'impugnato art. 47 appare immune da ogni vizio, perché
determina i principi necessari per il regolare funzionamento
dell'organo giurisdizionale, fissa il numero, i requisiti e le
modalità di elezione dei componenti della Commissione e, in quanto
demanda al Consiglio comunale il potere di eleggere i due terzi di
essi, pone il presupposto di una maggiore garanzia di imparzialità e
di neutralità del giudice, non diminuita né dalla norma sulla
decadenza né da quella sulla durata in carica né infine dalla
possibilità che la Commissione possa deliberare anche con la presenza
di tre soli membri.
Passando alla questione concernente l'art. 51, l'Avvocatura mette
in evidenza che l'iscrizione provvisoria a ruolo, mentre da un canto
nulla ha a che vedere col principio del solve et repete e non viola
l'art. 24 della Costituzione, non incide sulla neutralità della
funzione giurisdizionale, perché la Giunta comunale, adottando il
relativo provvedimento, esercita una funzione amministrativa nel
rispetto dei criteri di obiettività, correttezza ed adeguatezza ai
fini pubblici. La ratio della disposizione è da ricercarsi
nell'interesse generale alla riscossione dei tributi, che condiziona la
vita dell'ente pubblico e che perciò risulta garantita dalla
Costituzione, ed il potere conferito alla Giunta non viola né l'art. 3
Cost. né l'art. 53 Cost.: non il primo, perché la provvisoria
iscrizione a ruolo riguarda tutte le decisioni di primo grado e la
facoltà relativa è rimessa al prudente apprezzamento della pubblica
amministrazione, non al suo incontrollato arbitrio; non il secondo,
perché il principio della capacità contributiva deve porsi in
relazione con il presupposto dell'obbligazione tributaria e perché la
provvisorietà del prelievo, giustificata dalla presunzione di
giustizia che assiste la decisione, non esclude la possibilità del
rimborso nel caso in cui la decisione impugnata venga riformata.
5. - Analoghe questioni di legittimità costituzionale dell'art. 47
della legge 2 luglio 1952, n. 703, sono state sollevate dal tribunale
di Bassano del Grappa con ordinanza 12 giugno 1967, emessa nel
procedimento pendente fra Giacobbe Silvio e Tessari Luigi ed altri;
dalla Commissione comunale per i tributi locali di Montecatini Terme
con ordinanza 1 agosto 1967, emessa nel procedimento tra Berardi Mario
ed il Comune di Montecatini Terme; e dalla Commissione comunale dei
tributi locali di Torchiara con ordinanza 9 settembre 1967, emessa nel
procedimento tra Russo Raffaele ed il Comune di Torchiara.
Il tribunale di Bassano del Grappa, accogliendo l'eccezione
sollevata da uno dei convenuti, ha ritenuto che l'art. 47 citato violi
gli artt. 101 e 108 della Costituzione per il fatto che i due terzi dei
componenti della Commissione comunale per i tributi locali non si
trovano in condizione di indipendenza verso il Consiglio comunale dal
quale derivano la nomina e che la disposizione impugnata crea una
situazione giuridica analoga a quella che indusse la Corte a dichiarare
l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 del d.l. 12 aprile 1965, n.
203 (sent. n. 30 del 1967).
Secondo la Commissione comunale di Montecatini Terme non è
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 47 citato in riferimento agli artt. 102 e 108 della
Costituzione: la disposizione, infatti, non fissa limiti o criteri per
la scelta dei componenti di nomina comunale, non garantisce l'autonomia
della Commissione a causa dell'ipotesi di decadenza prevista nel
penultimo comma e, perciò, influisce negativamente sull'inamovibilità
ed indipendenza del giudice, necessarie per assicurarne
l'imparzialità. Gli stessi argomenti e quello relativo alla
circostanza che la nomina dei due terzi dei componenti è devoluta
all'amministrazione comunale, che nelle liti tributarie è parte in
causa, sono infine addotti dalla Commissione comunale di Torchiara per
dichiarare non manifestamente infondata la questione in riferimento
agli artt. 3, 24, 53, 104 e 108 della Costituzione.
Le ordinanze sono state ritualmente notificate alle parti in causa
ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, comunicate ai Presidenti
dei due rami del Parlamento, e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale:
l'ordinanza del tribunale di Bassano del Grappa nel n. 282 dell'11
novembre 1967; l'ordinanza della Commissione comunale tributi locali di
Montecatini Terme nel n. 282 dell'11 novembre 1967; l'ordinanza della
Commissione comunale tributi locali di Torchiara nel n. 307 del 9
dicembre 1967. Innanzi a questa Corte nessuno si è costituito.
6. - Nella discussione orale la difesa del signor Minguzzi ha
preliminarmente eccepito l'inammissibilità della costituzione
dell'Avvocatura generale dello Stato. Dopo la replica di quest'ultima
la Corte ha pronunciato un'ordinanza con la quale ha disposto il
prosieguo del dibattimento, nel corso del quale la difesa del Minguzzi
e l'Avvocatura hanno insistito nelle rispettive tesi e conclusioni. Considerato in diritto :
1. - Le quattro ordinanze indicate in epigrafe - salvo quanto si
dirà al n. 7 - propongono identiche questioni di legittimità
costituzionale e pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti e
decisi con unica sentenza.
2. - In sede di discussione orale la difesa del sig. Adriano
Minguzzi, parte nel giudizio promosso dall'ordinanza del tribunale di
Ravenna, ha eccepito l'inammissibilità della costituzione
dell'Avvocatura generale dello Stato, rilevando la mancanza di ogni
atto dal quale risulti la determinazione del Governo di intervenire nel
presente giudizio.
L'eccezione è infondata. Ai sensi del terzo comma dell'art. 20
della legge 11 marzo 1953, n. 87, il Governo, quando intervenga innanzi
alla Corte costituzionale in persona del Presidente del Consiglio, è
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato o da un suo
sostituto, ed in forza dell'art. 1 del T. U. 30 ottobre 1933, n. 1611,
delle leggi sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato non
è richiesta, per la rituale sua costituzione, l'esibizione di un
mandato. L'attribuzione all'Avvocatura, ope legis, dell'ius postulandi
non significa, ovviamente, che essa possa di sua iniziativa procedere
alla costituzione in giudizio, giacché la legge conferisce il relativo
potere al Presidente del Consiglio dei Ministri (art. 25, ultimo comma,
legge n. 87 del 1953), che ne assume la responsabilità politica:
tuttavia, poiché l'Avvocatura è posta alle dirette dipendenze del
Presidente stesso - art. 17 del citato T. U. - non è necessario che la
volontà di questi risulti da uno specifico atto.
La difesa del Minguzzi ha prospettato altresì il dubbio che
l'intervento del Presidente del Consiglio debba essere autorizzato da
una deliberazione del Consiglio dei Ministri. Anche sotto questo
secondo profilo l'eccezione è infondata. All'uopo è sufficiente
rilevare che la citata legge del 1953 - art. 31, secondo comma -
prevede la necessità di tale deliberazione solo nell'ipotesi in cui
debba essere promossa in via principale una questione di legittimità
costituzionale di una legge regionale, e ciò in conformità
dell'ultimo comma dell'art. 127 della Costituzione, che affida al
Governo della Repubblica l'iniziativa in proposito (cfr. Corte cost.
sent. n. 119 del 1966): sicché è da ritenere che quando la stessa
legge - art. 25, ultimo comma - prevede l'intervento del Presidente del
Consiglio nei giudizi incidentali essa attribuisca direttamente a lui
il relativo potere.
3. - Tutte le ordinanze di rimessione impugnano l'art. 47 della
legge 2 luglio 1952, n. 703 - che sostituisce il testo dell'art. 278
del T. U. per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175 - nella
parte in cui viene affidata ai Consigli comunali la nomina dei due
terzi dei componenti delle Commissioni comunali per i tributi locali.
Le varie censure e le argomentazioni che le sorreggono si riassumono
sostanzialmente nella denunzia della mancanza di indipendenza di tali
componenti, determinata sia dal sistema di nomina sia dalla disciplina
giuridica della posizione che essi conseguono dopo la nomina: nella
denunzia, cioè, della violazione di un fondamentale principio
costituzionale, che deve essere osservato nei riguardi di ogni giudice,
ordinario o speciale che sia, e che, secondo la costante giurisprudenza
di questa Corte, è operante anche per quei giudici speciali che,
preesistendo alla Costituzione, dovranno essere oggetto di revisione ai
sensi della VI disposizione transitoria.
La questione di legittimità costituzionale così definita muove
dall'implicita premessa che le Commissioni comunali per i tributi
locali siano organi giurisdizionali. La Corte ritiene di dover portare
il suo esame preliminare sulla fondatezza di tale presupposto,
contestato dalla difesa del Comune di Ravenna, atteso che esso, come è
del tutto evidente, condiziona la pronunzia di merito sulla questione
sollevata dal tribunale di Ravenna e dal tribunale di Bassano del
Grappa e l'ammissibilità della medesima questione proposta dalle
Commissioni di Montecatini Terme e di Torchiara.
4. - La natura amministrativa o giurisdizionale delle competenze
attribuite alle Commissioni comunali per i tributi locali è tuttora
oggetto di gravi incertezze, ed è noto che mentre la giurisprudenza,
modificando il suo primitivo orientamento, negli ultimi tempi ha
risolto l'alternativa nel secondo senso, parte notevole della dottrina
continua a ritenere che ci si trovi di fronte ad attività
amministrative: si deve convenire, perciò, che nella complessiva
esperienza giuridica contemporanea la soluzione del problema non può
essere considerata pacifica e la giurisdizionalità delle Commissioni
non può essere assunta come dato incontroverso.
Nel riprendere l'esame del tema la Corte ritiene che nessuno dei
singoli argomenti che sono stati o possono essere addotti in favore
dell'una o dell'altra tesi abbia di per sé valore decisivo, ma che,
tuttavia, se ci si attiene ai dati offerti dall'ordinamento positivo e
se questi vengono valutati nel loro complesso, è possibile individuare
nel sistema del contenzioso tributario locale una fase propriamente
amministrativa ed una fase tipicamente giurisdizionale.
Giova in proposito osservare che alla frequente qualificazione
delle Commissioni come organi comunali non può essere riconosciuta una
incidenza risolutiva sulla definizione delle loro funzioni. La Corte ha
già avuto modo di rilevare (cfr. sent. n. 42 del 1961) che anche se
tale qualificazione fosse esatta ed anche se si dovesse consentire
sulla giurisdizionalità delle attribuzioni conferite alle Commissioni,
le due cose non riuscirebbero inconciliabili: l'accoglimento della
prima ipotesi, pertanto, non sarebbe sufficiente a dimostrare la non
validità della seconda. Ma va subito aggiunto che ciò non esclude che
alcuni elementi attinenti al modo di composizione delle Commissioni (e
qui viene in evidenza proprio la norma denunziata), alla sua
organizzazione, da valutarsi, appunto, anche in connessione con quella
composizione (ad es. l'affidamento della segreteria al segretario o ad
altro impiegato comunale: cfr. art. 278, quinto comma, del T.U.), ed
alla mancanza di previsione di incompatibilità con carichi ed uffici
dell'amministrazione interessata debbano essere presi in considerazione
come seri ed univoci indizi della natura amministrativa delle
competenze in esame, tanto più che ad essi corrispondono concorrenti
argomenti desumibili dai poteri conferiti alle Commissioni, dalle
modalità del loro funzionamento e dalle conseguenze che l'ordinamento
collega ai casi di disfunzione. In quest'ambito appaiono
particolarmente significativi almeno tre punti: a) in sede di esame del
ricorso proposto dal contribuente la Commissione (art. 280 del T.U.) ha
il potere di aumentare ex officio la base imponibile accertata, con il
che si chiude il procedimento instaurato dal ricorso del contribuente,
giacché quest'ultimo contro il nuovo accertamento deve adire
nuovamente la stessa Commissione: e questa disciplina, mentre contrasta
con regole che nel nostro ordinamento sono comuni a tutte le
giurisdizioni (principio della domanda, principio della impossibilità
per i giudici di tornare sui propri pronunciati salvo nei casi in cui
viene ammessa la revocazione), appare connaturale alla funzione
amministrativa; b) la Commissione o le sottocommissioni decidono
validamente con la presenza di almeno metà dei componenti (art. 279
del T.U.), secondo una regola che è propria dei collegi amministrativi
e che non trova riscontro nei principi vigenti per gli organi
sicuramente giurisdizionali; c) il potere di scioglimento della
Commissione e di nomina di un commissario, attribuito al Prefetto
dall'art. 291 del T.U., è sicuramente incompatibile con la pretesa
natura giurisdizionale dell'organo e delle sue funzioni e, di contro,
è perfettamente corrispondente al potere di controllo sostitutivo che
ha per destinatari organi amministrativi e per oggetto attività
amministrative.
5. - Dall'esame complessivo degli indici di valutazione offerti
dalla disciplina relativa alla composizione, ai poteri ed al
funzionamento delle Commissioni risulta, dunque, che tutti gli
argomenti deducibili dalle norme positive concorrono a convalidare la
qualifica amministrativa con la quale la stessa legge definisce quegli
organi (cfr. l'ultimo comma dell'art. 285 del T.U.); e, d'altro canto,
è agevole rilevare che altri elementi di carattere procedurale (come i
termini "ricorso", "appello", "decisioni"; il contraddittorio, sia pur
semplificato; l'obbligo della motivazione) sono pienamente conciliabili
col carattere amministrativo di un'attività che è pur sempre
contenziosa.
La conclusione così raggiunta trova, ad avviso della Corte, una
decisiva conferma se l'esame dell'interprete si volge a considerare, su
un piano più generale, l'intero sistema relativo alla tutela delle
situazioni soggettive che formano oggetto del contenzioso tributario
locale.
In proposito la Corte osserva che la natura amministrativa della
fase che si sta esaminando è convalidata dal fatto che, dopo
l'esaurimento di essa, nei suoi vari stadi, si svolge davanti ai
giudici ordinari, nei normali gradi, un procedimento sicuramente
giurisdizionale. Infatti la legge (art. 285 del T.U.) attribuisce alla
parte interessata, dopo l'ultima decisione delle Commissioni
"amministrative", il potere di adire il giudice ordinario e di
percorrere i vari gradi di giurisdizione a tutela dei suoi diritti. Non
si può non riconoscere che la predisposizione di una duplice tutela
giurisdizionale, ciascuna articolata in tre gradi, sarebbe estremamente
singolare: e la singolarità del fenomeno (che non trova riscontro
fuori della materia tributaria) sarebbe accentuata dall'autonomia che
secondo l'orientamento della giurisprudenza e la prevalente opinione
dottrinale caratterizza il ricorso ex art. 285 T.U. La Corte ritiene,
perciò, che l'esistenza, nell'ambito del contenzioso tributario, di
una fase indubbiamente giurisdizionale contribuisca anch'essa in modo
sicuro alla conclusione che la fase precedente ha natura
amministrativa: solo in tal modo l'intero sistema viene ricondotto in
un quadro logico e coerente con le normali strutture dell'ordinamento.
Va aggiunto che la Corte non sottovaluta la circostanza che la
legge (art. 285, primo comma, del T.U.) sottrae alla competenza
dell'autorità giudiziaria ogni questione che si riferisca "ad
estimazione di redditi o ad accertamenti di fatto relativi alla materia
imponibile". Osserva però che, una volta esclusa la natura
giurisdizionale del contenzioso che precede il ricorso al giudice,
quella limitazione - risalente ad una epoca nella quale la tutela
giurisdizionale non trovava piena e completa attuazione - suscita
problemi di altra natura, dei quali la Corte non deve occuparsi in
questa sede.
6. - Stante la natura amministrativa delle Commissioni o della loro
attività deve essere dichiarata non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 47 della legge 2 luglio 1952, n.
703, proposta dal tribunale di Ravenna e dal tribunale di Bassano del
Grappa; a causa della mancanza dei presupposti richiesti dall'art. 1
della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, deve essere
dichiarata inammissibile la stessa questione sollevata dalle
Commissioni comunali di Montecatini Terme e di Torchiara.
7. - L'ordinanza del tribunale di Ravenna denunzia anche
l'illegittimità costituzionale dell'art. 51 della legge 2 luglio 1952,
n. 703 - che modifica l'art. 286 del T.U. per la finanza locale - nella
parte in cui si consente alla Giunta comunale di disporre, dopo la
decisione di prima istanza e nel limite massimo dei due terzi
dell'imponibile determinato dalla Commissione, la provvisoria
iscrizione a ruolo delle partite contestate.
Successivamente all'ordinanza è stata emanata la legge 18 maggio
1967, n. 388, che ha ulteriormente modificato l'art. 286 del T.U.,
stabilendo, nella parte che qui interessa, che le partite contestate,
sempre nei limiti dei due terzi dell'imponibile fissato dalla
Commissione, "debbono" essere iscritte provvisoriamente a ruolo. La
Corte ritiene, tuttavia, di non dover disporre la restituzione degli
atti al giudice a quo per un nuovo esame di rilevanza. Dall'ordinanza
di rimessione, infatti, risulta che il tribunale è stato chiamato a
valutare la legittimità di una iscrizione provvisoria disposta dalla
Giunta comunale dall'allora vigente art. 51 della legge n. 703 del
1952, ed è perciò indubitabile che questa sia la disposizione da
applicare al caso concreto e che permanga di conseguenza la rilevanza
della questione sottoposta a questa Corte.
8. - Nel merito la questione non è fondata. Una parte delle
censure che il tribunale muove alla disposizione impugnata -
l'illegittimità, cioè, del conferimento ad una delle parti in causa
del potere di rendere esecutiva la decisione del giudice - presuppone
la natura giurisdizionale della pronunzia della Commissione comunale, e
per essa valgono le considerazioni svolte nei numeri precedenti. Per
quanto attiene, invece, alla supposta violazione degli artt. 3 e 53
della Costituzione, la Corte osserva che la legge non attribuisce alla
Giunta comunale un potere arbitrario che possa mettere in pericolo la
eguaglianza dei cittadini, ma, come esattamente mette in luce
l'Avvocatura dello Stato, le conferisce una facoltà che deve essere
esercitata in base a valutazioni discrezionali e sempre in vista del
soddisfacimento del pubblico interesse; rileva altresì che la
provvisoria iscrizione a ruolo non risulta lesiva del principio della
capacità contributiva, perché essa trova la sua legittima spiegazione
nella imperatività degli atti della pubblica amministrazione (cfr.
sent. n. 30 del 1961) ed è consentita in ipotesi ed in limiti che le
danno sicuro fondamento di razionalità.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 47 della legge 2 luglio 1952, n. 703,
contenente "disposizioni in materia di finanza locale", sollevata dalla
Commissione comunale per i tributi locali di Montecatini Terme in
riferimento agli artt. 102 e 108 della Costituzione e dalla Commissione
comunale per i tributi locali di Torchiara in riferimento agli artt. 3,
24, 104 e 108 della Costituzione;
b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 47 e dell'art. 51 della stessa legge, sollevata dal tribunale
di Ravenna in riferimento agli artt. 3, 24, 53, 102, 104 e 108 della
Costituzione;
c) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 47 della stessa legge, sollevata dal tribunale di Bassano del
Grappa in riferimento agli artt. 101 e 108 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 29 gennaio 1969.
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE.
ECLI:IT:COST:1969:6 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte