Sentenza n. 60/1968
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/06/1968 · relatore Costantino Mortati
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale delle leggi
regionali siciliane 16 marzo 1964, n. 4, e 3 giugno 1966, n. 13,
concernenti la ripartizione del prodotti agricoli, promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 27 ottobre 1966 dal pretore di Noto nel
procedimento civile vertente tra Bruno Corradina e Rustico Salvatore,
iscritta al n. 239 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 del 28 gennaio 1967 e nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 4 del 28 gennaio 1967;
2) ordinanze emesse il 16 gennaio 1967 dal pretore di Mazara del
Vallo in tre procedimenti civili vertenti tra Adragna Nicola e Zizzo
Giovanni Battista ed altri, iscritta ai nn. 19, 20 e 21 del Registro
ordinanze 1967 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 51 del 25 febbraio 1967 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 9 del 25 febbraio 1967;
3) ordinanza emessa il 28 novembre 1966 dal pretore di Lentini nel
procedimento civile vertente tra Paternò Ettore e Puglisi Sebastiano
Alfio, iscritta al n. 53 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 89 dell'8 aprile 1967 e nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 13 del 25 marzo 1967;
4) ordinanza emessa il 3 marzo 1967 dal giudice conciliatore di
Alcamo nel procedimento civile vertente tra Di Giovanni Giuseppe e
Impellizzeri Giuseppe, iscritta al n. 78 del Registro ordinanze 1967 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 132 del 27
maggio 1967 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 21
del 6 maggio 1967;
5) ordinanza emessa il 2 aprile 1967 dal pretore di Partanna nel
procedimento civile vertente tra Adragna Agostino e Chiaramonte Andrea
ed altri, iscritta al n. 207 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 282 dell'11 novembre 1967
e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 43 del 30
settembre 1967;
6) ordinanze emesse il 25 settembre 1967 dal Tribunale di Siracusa
in quattro procedimenti civili vertenti tra Consiglio Fortunata e
Carpinteri Pasquale contro Musco Gregorio, Alfio, Cirino, ed altri,
iscritte ai nn. 3, 4, 5 e 6 del Registro ordinanze 1968 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50 del 24 febbraio 1968 e
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 7 del 17 febbraio
1968.
Visti gli atti di costituzione di Paternò Ettore, Consiglio
Fortunata, Carpinteri Pasquale, Puglisi Sebastiano Alfio, Musco
Gregorio, Alfio e Cirino, e gli atti di intervento del Presidente della
Regione siciliana;
udita nell'udienza pubblica del 22 aprile 1968 la relazione del
Giudice Costantino Mortati;
uditi l'avv. Paolo Torrisi, per Paternò, Carpinteri e Consiglio,
l'avv. Angelo Stella, per Puglisi e Musco, nonché l'avv. Camillo
Ausiello Orlando ed il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe
Guglielmi, per il Presidente della Regione siciliana.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso di un giudizio promosso avanti il pretore di Noto da
Bruno Corradina vedova Modica contro Rustico Salvatore ed avente ad
oggetto la ripartizione del prodotti di un fondo dell'attrice, condotto
a colonia parziaria dal convenuto, per l'annata agraria 1963 - 64,
nonché la convalida del sequestro della percentuale di tali prodotti,
si discuteva se la causa dovesse essere decisa in base alla legge
regionale 16 marzo 1964, n. 4, oppure ai sensi dell'art. 10 della legge
statale 15 settembre 1964, n. 756.
Nell'ordinanza 27 ottobre 1966, il pretore, disposta la riunione
della causa. ad altra analoga proposta dalla stessa attrice contro tale
Mizzi Pietro, presa in considerazione la questione sollevata
dall'attrice circa la legittimità costituzionale della legge
regionale, ed in particolare del suo art. 4, con riferimento agli artt.
3, 39, 41 e 117 della Costituzione, esaminava diffusamente la rilevanza
della questione stessa per la risoluzione della controversia e
ritenutala sussistente, osservava che non fosse manifestamente
infondata. Infatti l'intera legge dovrebbe considerarsi
incostituzionale, in primo luogo perché con essa la Regione ha
legiferato in materia di rapporti di diritto privato senza che la
disciplina adottata presentasse quei requisiti di eccezionalità e di
temporaneità che soli avrebbero potuto giustificarla, sulla base della
giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 6 del 1958).
In secondo luogo, l'intera legge determinerebbe una violazione
dell'art. 3 della Costituzione perché, introducendo a tempo
indeterminato un vincolo al diritto di proprietà del concedente ed
alla sua libera iniziativa economica, cagionerebbe uno squilibrio fra
la categoria del concedenti e quella dei mezzadri e coloni. Altra
ragione di incostituzionalità dell'intera legge deriverebbe dalla
lesione del principio dell'autonomia contrattuale garantita dall'art.
41 della Costituzione. Sotto altro profilo, poi, sarebbe in contrasto
con l'art. 3 della Costituzione l'art. 4, secondo comma, della legge:
stabilendo infatti che al colono spetta in ogni caso una quota non
inferiore al 50 per cento dell'intera produzione, tale norma verrebbe a
dettare una disciplina uniforme per situazioni diverse che scaturiscono
dalla diversità delle regolamentazioni contrattuali. Altro motivo di
incostituzionalità per violazione dell'art. 39 discenderebbe dal fatto
che la legge impugnata ha disciplinato rapporti soggetti, per loro
natura, esclusivamente a regolamentazione collettiva. Finalmente la
legge sarebbe in contrasto con l'art. 117 della costituzione per il
fatto di non avere rispettato i principi generali stabiliti dalle leggi
dello Stato, che, nella specie, risulterebbero dagli artt. 2141- 2169
del Codice civile, ed in base ai quali nella mezzadria e nella colonia
parziaria gli utili vanno divisi a metà, ed in ogni caso devono essere
seguiti criteri di equilibrio e proporzionalità nella ripartizione del
guadagni.
L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 del 28
gennaio 1967 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 4
del medesimo giorno.
Si è costituito innanzi alla Corte costituzionale il solo
Presidente della Regione, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, la quale, nell'atto di intervento del 16 dicembre
1966, richiama innanzi tutto le sentenze della Corte n. 6 del 1958 e n.
53 del 1962, con cui erano state dichiarate infondate analoghe
questioni sollevate nei confronti delle leggi siciliane 22 settembre
1947, n. 11, e 26 giugno 1952, n. 16, per dedurne l'infondatezza di
quelle attualmente in esame. La difesa della Regione contesta che i
limiti della competenza legislativa siano stati oltrepassati, poiché
nella specie ricorrirebbe il requisito della eccezionalità e della
temporaneità della disciplina, la quale sarebbe stata destinata a
perdere efficacia con l'intervento della legge statale di riforma del
contratti agrari (identificabile, secondo l'Avvocatura, nella legge
statale n. 756 del 1964). Né sussisterebbe la violazione dell'art. 39
della Costituzione, poiché l'art. 3 della legge impugnata fa
espressamente salve le disposizioni derivanti da contratti individuali
o collettivi più favorevoli al colono e lascia così ampio margine
all'autonomia contrattuale, individuale e sindacale, la quale peraltro
può espandersi soltanto nei limiti della legge statale e regionale
(sentenza n. 106 del 1962). Infondata sarebbe altresì la censura
attinente all'art. 3 della Costituzione, poiché la legge regionale,
mentre non senza ragione equipara le categorie del mezzadri, del coloni
e dei compartecipanti distingue invece le culture cerealicole dalle
arboree e quelle di pianura dalle montane. In particolare, attua e non
viola il principio di eguaglianza l'ultimo comma dell'art. 4 che
assicura una partecipazione minima del 50 per cento per tutte le
ipotesi di compartecipazione nelle culture arboree, ortive e
industriali. Insussistente sarebbe infine la violazione degli artt. 41
e 42 della Costituzione perché, se è vero che essa garantisce la
libertà dell'iniziativa economica privata, è anche vero che consente
e, sotto certi profili, impone al legislatore di assicurare la funzione
sociale della proprietà e dell'iniziativa economica privata medesima
(sentenze n. 7 del 1956, nn. 35, 36 e 103 del 1957, n. 6 del 1958, nn.
7, 8,34 e 53 del 1962).
In una memoria depositata il 16 gennaio 1968 l'Avvocatura ha
ulteriormente svolto tali argomenti. Circa la censura riguardante
l'incompetenza del legislatore siciliano, fa osservare, per quanto
attiene al carattere temporaneo della legge impugnata, che esso risulta
dall'espressa volontà di limitarne l'efficacia fino all'attuazione
della riforma agraria, mentre non assume rilievo al riguardo la
successiva legge regionale del 1966, dato che l'art. 1 della legge
statale n. 756 fa salve le disposizioni più favorevoli pel colono,
quali risultano appunto dalle disposizioni regionali. La mancanza del
requisito della temporaneità potrebbe affermarsi solo nell'ipotesi,
insussistente, che si accertasse l'assoluta impossibilità di
emanazione della legge di riforma, o il suo rinvio sine die.
Anche l'altro requisito della eccezionalità, cui la giurisprudenza
della Corte subordina la competenza regionale in materia, è da
ritenere sussistente, o almeno non manifestamente insussistente, ciò
che è sufficiente a sottrarre la legge alla censura di
incostituzionalità, mentre un sindacato più penetrante verrebbe ad
incidere sull'apprezzamento discrezionale del legislatore.
Circa la dedotta violazione dell'art. 3 riafferma che la disparità
di trattamento praticata alle due categorie di contraenti è
giustificata dalla esigenza, costituzionalmente sanzionata, di ridurne
ad equità i rapporti, proteggendo il contraente più debole.
Richiamati gli argomenti già svolti che inducono a far ritenere
infondati i motivi d'incostituzionalità relativi agli artt. 39 e 41,
esamina infine quello attinente alla pretesa violazione dell'art. 117,
osservando che essa non sia neppure ipotizzabile, trattandosi di norma
applicabile soltanto alle regioni a statuto ordinario. In ogni caso si
tratterebbe di vedere se sia stato violato il limite dei rapporti
privati, il che non può dirsi avvenuto.
2. - Altra questione sorgeva nel corso del giudizio, di consimile
oggetto, promosso avanti il pretore di Mazara del Vallo di Adragna
Nicola contro Zizzo Giovambattista, controvertendosi circa
l'applicabilità al rapporto della nuova legge regionale n. 13 del
1966, ed in via subordinata l'attore sollevava la questione della sua
legittimità costituzionale.
Nell'esaminare la rilevanza della dedotta eccezione il pretore
osservava che, se si fossero dovute ritenere esatte, in linea di fatto,
le deduzioni dell'attore, si sarebbe dovuto pervenire alla conclusione
che al colono dovesse spettare la quota del 55 per cento tanto ove si
applicasse la legislazione siciliana, quanto quella nazionale. Ciò
nondimeno dichiarava di non potersi pronunciare, in questa fase del
giudizio, su quelli che sono i presupposti di fatto che consentono di
accogliere o respingere tale assunto, giacché, a suo parere, una
simile decisione potrebbe essere adottata soltanto con la sentenza
definitiva. E poiché, in astratto, l'applicazione dell'una e
dell'altra legge porterebbe a ripartire il prodotto in misura diversa,
ritornava rilevante la soluzione della questione. Nel merito osservava
che la legge siciliana del 1966, emanata quando era già sopravvenuta
la legge nazionale di riforma agraria, è venuta a perdere il carattere
di transitorietà proprio delle leggi anteriori, che costituiva il
requisito necessario secondo la giurisprudenza della Corte, a
giustificare una disciplina regionale dei rapporti di diritto privato e
che altresì nella legge suddetta non è contenuto alcun accenno ad
eccezionali situazioni locali, o ad esigenze dettate da pubblici
interessi, e pertanto risulta violato l'art. 14 lett. a dello statuto
siciliano, in relazione agli artt. 41 e 42 della Costituzione. Che se
poi il legislatore regionale avesse inteso con detta legge adeguare
alle esigenze locali la legislazione nazionale in virtù di
un'interpretazione estensiva dell'art. 117, ultima parte, della
Costituzione, si sarebbe verificata, in relazione a quest'ultimo, altra
violazione dell'art. 14 dello statuto. Infatti fanno difetto i
presupposti necessari a legittimare tale interpretazione, sia pel fatto
che l'art. 15 della legge statale non contiene alcuna delega ad
adeguare alle esigenze locali la legislazione regionale, sia perché
tale legge detta disposizioni incompatibili con quelle della legge
regionale, mentre, d'altra parte, la successiva legge del 1966, ha
valore costitutivo ponendo norme nuove rispetto a quelle statali,
sicché non potrebbe trovare la sua fonte di validità nell'art. 117.
L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51 del 25
febbraio 1967 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 9
del 25 febbraio 1967.
Avanti la Corte costituzionale si è costituito il solo Presidente
della Regione siciliana, patrocinato dall'avv. Camillo Ausiello
Orlando, il quale in data 15 marzo 1967 ha depositato deduzioni
tendenti a dimostrare pregiudizialmente l'irricevibilità derivante dal
fatto che, ove risultassero dimostrate le deduzioni dell'attore secondo
le quali la ripartizione del prodotto dovrebbe avvenire in una stessa
misura, quale che fosse la norma da applicare, verrebbe a mancare del
tutto ogni rilevanza. E poiché di ciò dà atto la stessa ordinanza di
rimessione, la Corte potrebbe constatare l'errore contenuto nel
ragionamento secondo cui non potevano essere valutati in quella sede,
della delibazione della questione di costituzionalità, la fondatezza
della menzionata deduzione in fatto per dichiarare appunto
l'irricevibilità della questione stessa per difetto di rilevanza.
In via subordinata deduce l'infondatezza della medesima in base
alla considerazione che la legislazione regionale, fissando i criteri
legali di ripartizione del prodotti agricoli, si è proposto il fine,
espressamente dichiarato, dell'adeguamento del criteri stessi alla
ricorrente necessità di soddisfare l'interesse pubblico alla
ricomposizione del turbato equilibrio del fattori essenziali all'ordine
economico, indispensabile all'economia agricola di una zona meno
favorita dalle altre. Pertanto essa risulta legittima anche sulla base
del principi affermati dalla Corte costituzionale. Si contesta in
particolare l'affermazione che la legge siciliana del 1966, pel fatto
di avere adoperato l'espressione "continuano ad applicarsi" abbia
inteso sostituire una disciplina definitiva ad una temporanea e
transitoria, trattandosi invece, ora come in precedenza, di una
regolamentazione eccezionale, giustificata dalle particolarità della
situazione siciliana. Si contesta altresì che la legge statale n. 756
abbia tolto valore alla legge regionale del 1964, così da rendere
necessaria una nuova normativa con efficacia retroattiva. Ciò si
sarebbe potuto verificare solo nell'ipotesi che essa avesse apportato
una modifica dei principi fondamentali della legislazione in materia,
ciò che non è avvenuto. Persistendo la serie delle condizioni
particolari che ebbero a richiedere un determinato regolamento del
rapporti privati, in quanto influenti sulla situazione economica
generale, sull'incremento della produzione agricola e sulla pace
sociale delle campagne, deve ritenersi legittimo l'uso del potere
normativo proprio della Regione, senza che si possano far valere, in
contrario, scadenze temporali rigide. Fuori posto è infine ritenuto il
richiamo all'ultima parte dell'art. 117 della Costituzione che non può
trovare applicazione per le regioni a statuto speciale.
3. - In altre due cause promosse dallo stesso Adragna Nicola contro
altri suoi coloni ed aventi svolgimento parallelo alla precedente, il
pretore di Mazara del Vallo ha pronunciato altre due ordinanze di
rimessione identiche a quella testé esaminata. Dopo che esse sono
state regolarmente sottoposte a notificazione, comunicazione e
pubblicazione negli stessi numeri del periodici ufficiali sopra
indicati, è intervenuto nel giudizio avanti la Corte costituzionale il
Presidente della Regione siciliana rappresentato dallo stesso avv.
Ausiello Orlando il quale ha svolto deduzioni identiche a quelle viste
in relazione alla causa predetta.
4. - Altra questione di legittimità costituzionale delle leggi
regionali è sorta nel corso di una causa promossa avanti il pretore di
Lentini da Paternò Ettore contro Puglisi Sebastiano Alfio.
Nella sua ordinanza del 28 novembre 1966, dopo avere ricordato il
suo precedente provvedimento del 31 luglio 1964, che aveva dato luogo
alla decisione della Corte costituzionale consacrata nell'ordinanza n.
20 del 1965, di restituzione degli atti per il riesame della rilevanza
alla luce dello jus superveniens costituito dalla legge statale n. 756
del 1964, il pretore osserva innanzi tutto che la rilevanza risulta ora
dalla sopraggiunta legge regionale 3 giugno 1966, n. 13, la quale ha
espressamente disposto che in Sicilia debbono continuare a valere le
norme contenute nella legge regionale che era stata allora impugnata.
Nel merito, egli indica come motivi d'incostituzionalità delle due
leggi siciliane l'incompetenza della Regione a disciplinare rapporti di
diritto privato, con conseguente violazione dell'art. 14 dello statuto
siciliano, incompetenza tanto più evidente dopo l'emanazione della
seconda, che ha disposto in via non già temporanea ma definitiva.
Allega inoltre la violazione dell'art. 39 della Costituzione che
riconosce ai sindacati il diritto di stipulare contratti collettivi,
nonché la violazione del principio di eguaglianza per ingiustificata
equiparazione di situazioni diverse, quali sono quelle relative ai
contratti di mezzadria rispetto agli altri di colonia parziaria, e nel
seno stesso di questi ultimi. Ed infine la violazione dell'art. 116
della Costituzione.
L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 89 dell'8
aprile 1967 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 13
del 25 marzo 1967. Avanti la Corte costituzionale si sono costituite
ambedue le parti private ed è intervenuto il Presidente della Regione
siciliana.
L'avv. Paolo Torrisi, nelle deduzioni in data 7 gennaio 1967,
svolge per il Paternò i motivi d'incostituzionalità della legge
enunciati nell'ordinanza del pretore, segnalando la carenza di
situazioni di eccezionalità e temporaneità che possano giustificare
le leggi impugnate (come risulta anche dal tenore dell'ultima di esse),
la sottrazione alle associazioni sindacali di ogni potere contrattuale
relativo alla materia in questione, ed il trattamento
ingiustificatamente paritario praticato alle diverse categorie del
coloni e del mezzadri, nonché ai rapporti relativi a terreni ed a
culture notevolmente diversi. Fa osservare che la legge statale (invece
di stabilire, come fa la regionale, che la quota del colono non possa
essere mai inferiore al 50 per cento dell'intera produzione) tiene
conto della diversità delle culture e si limita a disporre solo un
aumento in relazione alle quote di riparto esistenti in precedenza.
Conclude chiedendo che venga dichiarata la illegittimità
costituzionale delle due leggi, o in subordinata quella dell'art. 4
della legge n. 4 del 1964.
A sostegno di questi argomenti produce il "Patto Generale di
Colonia Parziaria per la conduzione del fondi rustici della Provincia
di Catania", ratificato dalla Confederazione nazionale fascista degli
agricoltori il 5 maggio 1934 e dalla Confederazione nazionale sindacati
fascisti dell'agricoltura il 30 aprile 1934 e pubblicato nel Foglio
degli Annunzi Legali della Provincia di Catania n. 94 del 25 maggio
1934, nonché alcuni contratti di colonia intervenuti fra parti
diverse.
L'avv. Angelo Stella, per il Puglisi, afferma invece nelle
deduzioni presentate il 25 marzo 1967, che le questioni proposte sono
infondate. A dimostrazione di ciò ricorda che la Regione siciliana ha
potestà legislativa esclusiva in materia di agricoltura, ai sensi
dell'art. 14, lett. a, ed ha altresì competenza legislativa in materia
di rapporti di lavoro e di legislazione sociale, ai sensi dell'art. 17,
lett. f, dello Statuto, nei quali possono farsi rientrare quelli
relativi alla colonia migliorataria; mette in rilievo che la legge
statale n. 756 del 1964 non può essere considerata legge definitiva
sui contratti agrari, per cui le leggi siciliane conserverebbero il
carattere di eccezionalità e di temporaneità che ne giustifica la
conformità alla Costituzione; osserva che le leggi regionali suddette
suppliscono alla mancata attuazione dell'art. 39 della Costituzione,
che avrebbe consentito la stipulazione, in via di contrattazione
collettiva, di condizioni più favorevoli ai coloni; afferma che l'art.
3 della Costituzione è attuato e non violato dall'art. 4, ultimo
comma, della legge regionale n. 4 del 1964, per effetto
dell'eliminazione delle cosiddette rendite differenziali. In linea
subordinata afferma che le leggi regionali possono essere considerate
come norme di natura regolamentare destinate ad attuare la legge
statale n. 756 del 1964, nel qual caso le une e le altre dovrebbero
essere interpretate in modo da realizzarne la reciproca integrazione.
A sostegno di questi argomenti la difesa del Puglisi produce
anch'essa il "Patto Generale" per la Provincia di Catania sopra
ricordato, nonché il "Patto Generale di colonia migliorataria per le
provincie della Sicilia", stipulato a Roma il 28 febbraio 1938 fra la
Confederazione fascista proprietari ed affittuari conduttori, la
Confederazione fascista del lavoratori dell'agricoltura e la
Federazione nazionale fascista del coloni e mezzadri.
Si è costituito anche il Presidente della Regione siciliana,
rappresentato dall'avv. Camillo Ausiello Orlando che, nelle sue
deduzioni presentate il 29 marzo 1967, conclude per l'infondatezza
della questione, sottolineando, con gli stessi argomenti già visti in
relazione alla causa precedente, l'eccezionalità della situazione
dell'agricoltura siciliana. Fa rilevare che l'art. 15 della legge n.
756 afferma il carattere generale attribuibile al criterio del favor
verso il concessionario del fondo sicché deve avere applicazione anche
quando trovi la sua fonte in leggi regionali. La legge n. 13 del 1966,
nel dichiarare il mantenimento delle norme del 1964, ne ha voluto
riaffermare il carattere eccezionale loro proprio, sicché infondate
sono le censure di violazione degli artt. 116 della Costituzione e 14
dello Statuto. Dopo avere affermato che ugualmente infondate sono le
altre violazioni dell'art. 39 (dato che esso non importa una riserva
di potestà normativa alle associazioni sindacali) e dell'art. 3 (dato
che nella specie l'assoggettamento ad un regolamento minimo
inderogabile relativo a situazioni di fatto non in tutto identiche
trova giustificazione nelle ragioni sociali connesse all'eccezionale
situazione ambientale) chiede che siano dichiarate non fondate le
questioni prospettate.
In una memoria depositata il 25 gennaio 1968 l'avv. Torrisi svolge
ulteriormente gli argomenti favorevoli alla tesi
dell'incostituzionalità, ed in particolare insiste sulla mancanza
della situazione di eccezionalità che dovrebbe giustificare la deroga
al limite dei rapporti privati, e sulla violazione dell'art. 3 della
Costituzione che sarebbe realizzata dal secondo comma dell'art. 4 della
legge n. 4 del 1964, secondo il quale a in ogni caso la quota del
colono non può essere inferiore al 50 per cento dell'intera
produzione".
Sul primo punto fa rilevare come non sussistano differenze notevoli
fra le condizioni dell'agricoltura siciliana e quella delle altre
regioni italiane, giacché le differenze sussistono, dovunque, soltanto
fra le aree montagnose, quelle collinose, quelle di pianura, ecc.
Afferma inoltre che uno stato di eccezionalità, quale richiesto per
far sorgere la competenza regionale, secondo i principi costantemente
affermati da questa Corte, con le sentenze n. 6 del 1958 e n. 53 del
1962, non può ammettersi quando ad essa si fa richiamo da oltre venti
anni, essendovi evidente contraddizione fra tale durata e l'allegata
straordinarietà della situazione. E che tale eccezionalità non
sussista risulterebbe anche dalla mancanza di ogni riferimento ad essa
nel corso del lavori preparatori. Ciò è confermato dalla legge del
1966 che si richiama alle finalità dell'art. 1 della legge nazionale
fatte consistere nel conseguimento di equi rapporti sociali, finalità
cioè uniforme in tutto il territorio dello Stato, senza che per essa
possa ricorrere alcun limite temporale di validità.
Sul secondo punto fa presente come la situazione contrattuale
relativa agli agrumeti presenti in Sicilia una notevole varietà, e
come alla diversità delle quote dei prodotti attribuite ai coloni
corrisponda una analoga diversità delle quote di spese attribuite ai
proprietari: in virtù della legge impugnata, invece, mentre le quote
coloniche sarebbero elevate tutte al 50 per cento, gli oneri
contrattualmente assunti dai concedenti, in vista della maggiore quota
ad essi spettante, rimarrebbero immutati a loro carico, con conseguente
ingiustificata discriminazione a danno di questi ultimi ed in contrasto
con quanto era disposto dai precedenti contratti collettivi del 1934 e
1938, che consentivano la revisione dell'assunzione totale del
principali oneri di gestione convenuti contrattualmente dal concedente:
mentre la legge regionale non contiene alcuna disposizione in ordine
alla ripartizione delle spese. Risulta così violato il criterio
interpretativo fissato da questa Corte, secondo cui a situazioni
diverse non può essere imposta una medesima disciplina legislativa
(sentenza n. 53 del 1958). Fa osservare come precedenti leggi in
materia disponevano con criteri meglio corrispondenti alla varietà
delle situazioni, mentre una garanzia minima in misura rigida del 50
per cento come quella ora disposta, era prevista solo nell'ipotesi di
nudo terreno.
Nella memoria depositata in data 6 aprile 1968 dalla difesa del
Puglisi si svolgono invece gli argomenti favorevoli all'affermazione
dell'infondatezza delle questioni, ed in primo luogo si dichiara di non
rinunziare alle tesi della competenza esclusiva della Regione siciliana
nella materia dell'agricoltura, intesa come comprensiva del rapporti
privati. A questo scopo viene analiticamente esaminato che cosa debba
intendersi contenuto in tale materia e si perviene alla conclusione che
i contratti agrari vi sono compresi. Si aggiunge poi che tali rapporti
sarebbero comunque compresi nella materia "legislazione sociale",
prevista nell'art. 17, lett. f, dello Statuto, ed a conclusione della
dettagliata indagine, estesa anche all'aspetto economico della
questione, si conclude che le leggi impugnate, ove considerate emanate
nell'esercizio di questa competenza, potrebbero essere ritenute
illegittime soltanto in mancanza di condizioni particolari proprie
della Sicilia che le giustificassero. Ove la Corte entrasse in questo
ordine di idee, però, dovrebbe disporre le indagini necessarie per
stabilire se tali condizioni particolari sussistano o meno.
Dopo avere argomentato per dimostrare che la legge statale n. 756
del 1964 non è la legge definitiva sui patti agrari, ma una "legge
ponte", e che pertanto non si è ancora realizzato il termine finale,
previsto per la propria efficacia dalla legge n. 4 del 1964 (come
interpretativamente chiarito con la legge n. 13 del 1966), la difesa
del Puglisi svolge un'ulteriore amplissima argomentazione per
dimostrare come siano stati comunque applicati nella specie i principi
di cui alla sentenza della Corte n. 6 del 1958.
Esclusa per questi motivi l'incostituzionalità della legge n. 4
del 1964, si afferma a questo punto che, una volta ciò stabilito, la
Corte dovrebbe decidere se tale legge continui ad avere vigore ai sensi
dell'art. 15 della legge statale: se così fosse, infatti, la legge n.
13 del 1966 potrebbe essere ritenuta superflua, ma non
incostituzionale. In contrario non potrebbe d'altronde argomentarsi
dalle ordinanze della Corte n. 19 e 20 del 1965, che non avrebbero come
loro presupposto la cessazione di efficacia della legge regionale
impugnata, ma costituirebbero un mero atto di sensibilità verso i
giudici di merito, ritenuto opportuno in seguito alla modificazione
della situazione normativa.
La memoria si conclude con le argomentazioni dirette a dimostrare
l'infondatezza delle dedotte violazioni degli artt. 3 e 39 della
Costituzione, in relazione alle quali vengono sviluppati i concetti
già enunciati nelle deduzioni.
5. - Una simile questione di legittimità costituzionale sorgeva
altresì nel corso di una controversia avanti il giudice conciliatore
di Alcamo, sezione di Bagolino, tra il proprietario Giuseppe Di
Giovanni ed il colono Giuseppe Impellizzeri. In questo giudizio, il 3
marzo 1967, il giudice conciliatore pronunciava una sentenza non
definitiva, con la quale respingeva una eccezione di incompetenza, ed
una separata ordinanza con la quale rimetteva alla Corte la questione
di legittimità costituzionale delle due leggi regionali.
L'ordinanza non contiene una vera e propria motivazione circa la
rilevanza della questione, mentre una pur succinta motivazione sul
punto si trova nella coeva sentenza non definitiva. Circa la non
manifesta infondatezza della questione, l'ordinanza denuncia la
violazione del principio di eguaglianza che conseguirebbe alla mancata
fissazione della durata dell'efficacia delle predette leggi; la
violazione degli artt. 41 e 42 della Costituzione derivante dalla norma
che ripartisce i prodotti in maniera diversa da quanto
convenzionalmente stabilito, e la violazione degli artt. 117 della
Costituzione e 14 dello Statuto siciliano, inerente al fatto che il
legislatore regionale ha disciplinato rapporti di diritto privato, e
per di più in modo contrastante con i principi generali stabiliti
dalle leggi dello Stato.
L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 132 del 27
maggio 1967 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 21
del 6 maggio 1967. Nessuno si è costituito, né è intervenuto nel
giudizio avanti la Corte costituzionale.
6. - Le leggi siciliane sulla ripartizione dei prodotti agricoli
venivano poi denunziate anche durante una controversia pendente tra
Adragna Agostino e Chiaromonte Andrea (ed altri) avanti il pretore di
Partanna ed avente ad oggetto la ripartizione del prodotti di un fonda
di proprietà dell'attore e coltivato dall'attore e coltivato dai
convenuti, nonché la convalida del sequestro della percentuale del
frutti dell'annata agraria 1964 - 65 che era in contestazione.
Nell'ordinanza in data 2 aprile 1967 il pretore osservava innanzi
tutto che la legge regionale n. 13 del 1966 è applicabile nella
fattispecie; ciò che vale a conferire rilevanza alla questione.
Il pretore ne illustra la non manifesta infondatezza svolgendo
l'argomento già utilizzato anche nelle ordinanze precedentemente
esaminate e relativo alla carenza di quelle condizioni particolari che
potrebbero consentire alla Regione siciliana di disciplinare rapporti
di diritto privato. Escludendo, d'altronde, che la legge n. 13 del
1966 possa essere considerata come diretta ad attuare l'art. 15 della
legge statale n.756 del 1964, il pretore solleva la questione di
legittimità di tale legge per violazione degli artt. 41 e 42 della
Costituzione, in relazione all'art. 14, lett. a, dello Statuto
siciliano.
L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 282 dell'11
novembre 1967 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 43
del 30 settembre 1967. Nessuno si è costituito avanti la Corte.
7. - Infine, nel corso di quattro cause vertenti fra Consiglio
Fortunata e Carpinteri Pasquale, da un lato, e Musco Gregorio, Cirino
ed Alfio e Santocono Cirino, dall'altro lato, ed aventi oggetti
analoghi a quelli fin qui esaminati, il Tribunale di Siracusa
pronunciava il 25 settembre 1967 quattro ordinanze identiche con le
quali denunciava le due leggi regionali per violazione degli artt. 14,
lett. a, dello Statuto siciliano e 3,42 e 44 della Costituzione.
Nel provvedimento si mette in rilievo, con argomenti analoghi a
quelli contenuti nelle ordinanze precedentemente ricordate, come la
legislazione regionale possa interferire nei rapporti privati soltanto
in circostanze di provvisorietà e di eccezionalità che non ricorrono
nel caso delle leggi n. 4 del 1964 e n. 13 del 1966, le quali sono al
tempo stesso definitive e contrastanti con la legislazione statale.
Dopo avere diffusamente motivato intorno a questa principale ragione
d'incostituzionalità delle due leggi regionali, il Tribunale accenna
altresì alla violazione degli artt. 3, 42 e 44 della Costituzione che
esse realizzerebbero, quanto al primo, per il fatto di dettare una
disciplina che contrasta in modo stridente con quella stabilita dalla
legge nazionale e, quanto agli altri due, per il fatto di non essere
informate al fine di assicurare il razionale sfruttamento del suolo ed
equi rapporti sociali.
Le ordinanze sono state regolarmente notificate, comunicate e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50 del 24
febbraio 1968 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 7
del 17 febbraio 1968. In una soltanto delle quattro cause si sono
costituite davanti alla Corte le due parti private ed è intervenuto il
Presidente della Regione siciliana.
L'avv. Paolo Torrisi, per il Carpinteri e la Consiglio, richiama
nelle deduzioni presentate il 12 febbraio 1968, i termini della
questione e chiede che la Corte dichiari l'illegittimità
costituzionale delle due leggi siciliane pel difetto di competenza
della Regione, o, quanto, meno, del solo art. 4 della legge n. 4 del
1964 pel contrasto con l'art. 3 della Costituzione e con gli artt. 42
e 44 della Costituzione, in difformità con la legislazione statale.
L'avv. Angelo Stella, per i convenuti, nelle deduzioni presentate
il 22 gennaio 1968, svolge argomentazioni analoghe a quelle viste in
relazione al giudizio promosso dall'ordinanza del pretore di Lentini,
aggiungendo che la legge regionale del 1964 costituisee applicazione
dell'art. 3 della legge statale n. 311 del 1944, ed estensione ai fondi
a cultura ad agrumeto o ortiva o industriale della legge regionale n.
11 del 1947. Nega poi ogni fondamento anche al motivo addotto dal
Tribunale circa la violazione degli artt. 42 e 44 della Costituzione. A
sostegno delle proprie deduzioni produce copia fotostatica del
contratto stipulato fra il Carpintero ed il dante causa del convenuti
il 1 novembre 1934 e, con successiva produzione del 13 marzo 1968,
sottopone altresì alla Corte alcuni contratti analoghi stipulati fra
parti estranee alla causa, nonché una lettera del Ministero
dell'agricoltura in data 12 dicembre 1964, indirizzata a tale Cirino
Risuglia da Lentini nella quale si esprime parere favorevole alla
prevalenza della legge regionale sulla statale.
Infine l'avv. Ausiello Orlando per il Presidente della Regione
siciliana ha presentato anch'egli il 27 febbraio 1968, proprie
deduzioni, nelle quali conclude per l'infondatezza della questione e
svolge argomentazioni parzialmente identiche a quelle viste in
relazione ai giudizi promossi dalle ordinanze del pretore di Mira del
Valle e del pretore di Lentini. Sviluppando più ampiamente l'argomento
fondato sull'esistenza di una situazione di "ricorrente"
eccezionalità, la difesa della Regione osserva che l'apprezzamento
circa il perdurare dell'eccezionalità della situazione ambientale
involge una valutazione di esigenze economiche e sociali che inerisce
all'attività politica dell'organo legislativo, non sindacabile in sede
di controllo di legittimità costituzionale (sentenza n. 45 del 1966).
La legge regionale n. 13 del 1966, d'altronde, non contrasterebbe con
la legge statale n. 756 del 1964: anche quest'ultima infatti è
formata al criterio del favor verso il concessionario del fondo
(dichiarato nella relazione ministeriale e posto in rilievo
nell'articolo iniziale a guisa di preambolo della legge) il quale si
esplica nella norma contenuta nello stesso art. 1, che fa salvi i
rapporti derivanti da contratti individuali o collettivi più
favorevoli al mezzadro o colono, nonché le norme ad essi più
favorevoli risultanti dagli usi o dalle consuetudini. Ne consegue che
tale criterio deve indurre l'interprete ad escludere una applicazione
irrazionalmente restrittiva di tale norma alle sole ipotesi di
situazioni di maggior favore aventi fonte negoziale o fonte normativa
non scripta, e che il carattere generale della legge statale consente
di interpretare l'art. 15 nel senso di far salva la speciale normativa
regionale esistente, sempreché conforme ai principi fondamentali della
prima, e con la sola riserva già menzionata della salvezza delle
situazioni di maggior favore verso il concessionario del fondo. E
poiché nella specie tali condizioni si verificano, la legge regionale
n. 13 del 1966 può intendersi come diretta soltanto a chiarire la
permanenza del vigore della precedente legge n. 4 del 1964 senza per
nulla innovare sulla sua natura eccezionale, collegata alla persistenza
della situazione ambientale che aveva dato luogo alla sua emanazione.
Circa la dedotta violazione degli artt. 42 e 44 della Costituzione,
infine afferma che non riesce a comprendersi il richiamo, giacché è
proprio alla instaurazione di equi rapporti sociali tra i concedenti
della terra e coloro che a diverso titolo esplicano nella terra la loro
attività che sono dirette le norme in questione (diverso risultando
perciò il caso in esame da quello deciso con la sentenza n. 78 del
1958 della Corte, richiamata nell'ordinanza). Conclude insistendo nella
richiesta di dichiarazione di infondatezza.
In data 9 aprile 1968 l'avv. Torrisi ha depositato altre note
difensive per Carpinteri Pasquale, ed in esse fa considerare come la
recente sentenza di questa Corte n. 16 del 1968, pur non avendo preso
posizione sul punto se la legge n. 756 abbia effettivamente attuata la
riforma del contratti agrari, ha tuttavia riconosciuto che essa ha
comunque posto in essere un nuovo regime del contratti medesimi. E
poiché la legge regionale del 1964 aveva dettato disposizioni valide
fino a quando non fosse intervenuta a una legge di riforma", questa non
può non essere la n. 756, definitiva o meno che sia.
Donde la conclusione che il termine di efficacia della prima legge
impugnata è scaduto e che è venuto meno, in relazione alla seconda,
il requisito della temporaneità, dato che essa è di per sé priva di
una corrispondente indicazione.
Anche la difesa del fratelli Musco ha in data 8 aprile 1968
presentato altra memoria nella quale si riporta agli argomenti esposti
nella causa promossa avanti al pretore di Lentini ed aggiunge che la
recentissima sentenza della Corte conferma che la legge n. 756 del 1964
non è quella definitiva sui contratti agrari, il che risulta altresì
da alcuni discorsi di personalità politiche e da un progetto di legge
che il Governo avrebbe intenzione di presentare all'inizio della
prossima legislatura.
Inoltre la difesa stessa confuta le argomentazioni di parte avversa
circa la dedotta violazione dell'art. 3 della Costituzione, citando
casi di applicazione per legge di un minimo garantito a favore del
mezzadri, e facendo rilevare come l'attribuzione del carico delle spese
al concedente, in misura maggiore o anche totale, non sia
ingiustificato. Considerato in diritto :
1. - Le undici cause, vertendo sullo stesso oggetto e
congiuntamente trattate nell'udienza pubblica, vanno riunite e decise
con unica sentenza.
2. - Occorre far precedere l'esame delle censure, comuni a tutte le
ordinanze, riguardanti le leggi regionali nel loro complesso, in
quanto, se esatte, assorbirebbero le altre. La prima fra esse denuncia
la violazione dell'art. 14, lett. a, della legge costituzionale n. 2
del 1948, di conversione in legge dello Statuto della Regione
siciliana, in cui la legge regionale 16 marzo 1964, n. 4, sarebbe
incorsa per avere disciplinato materia relativa a rapporti di diritto
privato senza che ricorressero gli estremi della temporaneità e della
eccezionalità della situazione ambientale cui essa intese provvedere,
e la cui presenza, a tenore della giurisprudenza di questa Corte
condiziona lo spostamento della competenza legislativa dallo Stato, cui
spetta in via normale, alla Regione. La censura, se riferita al momento
dell'emanazione della legge, non è fondata dato che questa ha disposto
in via temporanea, come testualmente risulta dall'art. 1 che ne limita
in modo preciso la durata "fino a quando non sarà emanata una legge di
riforma del contratti agrari", cioè con previsione di un termine
finale identico a quello già impiegato nella precedente legge
regionale 26 giugno 1952, n. 16, che la Corte, con la sentenza n. 6
del 1958, ebbe a ritenere idoneo a conferirle il richiesto carattere di
temporaneità. Ad analoga conclusione deve giungersi anche per quanto
riguarda l'altro requisito della eccezionalità. La sentenza prima
ricordata, emessa sulla questione di legittimità costituzionale della
legge regionale n. 11 del 1947 nonché delle successive che ebbero a
prorogare la durata della prima, e che regolavano, sia pure con
modalità in parte diverse, gli stessi rapporti oggi in discussione,
relativi alla ripartizione del prodotti fra concedenti e coloni nei
contratti di colonia parziaria, statuì nel senso che la particolare
disciplina introdotta dalle leggi in parola trovava giustificazione
negli squilibri esistenti nell'Isola in ordine ai rapporti stessi, che
avrebbero reso inadeguata l'applicazione della legislazione statale,
con effetti dannosi per la situazione generale economica, per
l'incremento della produzione agricola e per la pace sociale nelle
campagne. La Corte non ha ragione di discostarsi dal precedente
orientamento e ritiene infondate tanto le deduzioni del difensore del
coloni, nelle cause promosse con le ordinanze del pretore di Lentini e
del Tribunale di Siracusa, argomentate dall'assolutezza che sarebbe da
assegnare alla competenza regionale anche in materia di contratti
agrari, quanto quelle della opposta difesa dei concedenti, nel senso
che non sarebbe da considerare temporanea una disciplina, quale quella
in oggetto, che perdura da circa un ventennio. Infatti, il requisito
della temporaneità (obiettivamente risultante dalla apposizione del
termine ricordato, certus an, anche se incertus quando) non è da
apprezzare in astratto bensì con riferimento ad un concreto stato di
cose che presenti caratteri abnormi, ritenuti tuttavia soggetti di uri
processo di trasformazione dal cui compimento se ne attende la
eliminazione (come è stato confermato dalla Corte anche con la
sentenza n. 53 del 1962). Poiché non risulta che all'atto di entrata
in vigore della legge in esame la situazione che aveva dato luogo alle
anteriori proroghe abbia subito del mutamenti apprezzabili, non può
non essere confermato il giudizio di legittimità espresso in occasione
delle precedenti statuizioni, di analogo contenuto. Non varrebbe
opporre che anche nei riguardi dell'economia agraria delle restanti
parti dello Stato sia in atto un analogo processo, poiché tale
circostanza non toglie che il suo svolgimento incontri, in via di
fatto, più gravi ostacoli in una zona, come la Sicilia, nella quale
operano fattori ritardatari, d'indole geografica, climatica,
demografica, tradizionalistica, tali da giustificare interventi più
specificamente rivolti ad attenuarne la portata.
3. - Poiché, come si è ricordato, la legge denunciata aveva
previsto, quale evento risolutore della propria efficacia, l'emanazione
di una legge di riforma del contratti agrari, è da ritenere che il
sopravvenire della legge statale 15 settembre 1964 abbia determinato la
cessazione del suo vigore. Non vale, per giungere a diversa
conclusione, invocare la sentenza di questa Corte n. 16 del 1968
secondo cui la citata legge n. 756, se ha posto in essere un nuovo
regime dei contratti agrari, non ha escluso, ed anzi ha implicitamente
ammesso la non definitività della disciplina della medesima apportata.
Infatti la legge siciliana conteneva una precisa manifestazione di
volontà intesa a subordinarne la vigenza al sopravvenire di "una legge
di riforma", e nessun dubbio può sorgere sul punto che la legge n.
756, in considerazione sia del titolo che la contrassegna e sia della
materia regolata, possegga tale carattere (secondo ha ammesso anche la
difesa della Regione, nelle sue deduzioni del dicembre 1966,
sull'ordinanza del pretore di Noto).
4. - Per potere poi valutare la fondatezza delle censure in esame
con riferimento alla situazione successiva al 7 ottobre 1964, data di
entrata in vigore della legge n. 756, che assume rilievo per le cause
nelle quali vengono in considerazione rapporti relativi ad annate
agrarie successive all'autunno del 1964, si deve accertare quale
normazione sia ad essa applicabile.
Con l'emanazione della menzionata legge n. 756 il legislatore
nazionale, pur riservandosi una più compiuta disciplina del limiti
entro cui contenere l'autonomia privata in materia di contratti agrari,
ha tuttavia dato vita ad un'ampia riforma rivolta al fine di elevare le
condizioni di vita del mezzadri e coloni, realizzando così più equi
rapporti sociali nell'esercizio dell'agricoltura. L'intento di
conferire la massima ampiezza alla riforma stessa, e nello stesso tempo
di adeguarne le modalità alle situazioni particolari che fossero state
in passato oggetto di apposita disciplina ha evidentemente ispirato la
disposizione dell'art. 15, che, con formulazione ampia, ha disposto
l'applicabilità ai contratti agrari delle disposizioni legislative
vigenti in materia, in quanto non incompatibili con le nuove norme che
venivano emanate, né interamente regolate da queste. Non sembra dubbio
che fra tali disposizioni siano da includere anche quelle della legge
regionale, che appunto vigeva al momento in cui l'art. 15 è
sopravvenuto. Sarebbe infatti del tutto ingiustificato non comprendervi
proprio quelle in essa contenute, le quali costituivano, fra tutte le
altre, il gruppo più rilevante, ed in ordine alle quali si presentava
più pressante l'esigenza di decidere circa la loro sorte, dipendente
com'era dall'intervento della nuova disciplina statale. Appare chiaro
dalla sua stessa formulazione che funzione dell'art. 15 non è stata
quella di operare una recezione delle disposizioni della legge
regionale n. 4 del 1964 (sicché si può prescindere da ogni indagine
circa la ammissibilità nella specie di tale figura) bensì solo di
consentire la loro permanenza nel tempo pur dopo la sua emanazione. La
manifestazione di volontà del legislatore ordinario in questo senso in
tanto può ritenersi valida, in quanto risulti contenuta nell'ambito
della Costituzione, tale quindi da non determinare alcuno spostamento
nell'ordine delle competenze rispettive, dello Stato e della Regione,
il che si sarebbe verificato se il citato articolo avesse inteso
mantenere in vita sine die e incondizionatamente le norme regionali in
materia di rapporti fra privati. In realtà il prolungamento della
vigenza della legge regionale n. 4 deve intendersi effettuata nel
presupposto del mantenimento del caratteri che originariamente la
contrassegnavano e la rendevano valida, non solo di eccezionalità, ma
anche di temporaneità, nel senso cioè di condizionarne la durata in
limiti analoghi a quelli stabiliti dall'art. 14 per la proroga del
contratti in corso, e cioè "fino a nuova disposizione"; limiti
ritenuti sufficientemente determinati dalla sentenza n. 16 del 1968,
già ricordata.
5. - Nessun mutamento in ordine alla situazione normativa così
voluta realizzare allo scopo di mantenere in vita, senza soluzione di
continuità, le speciali disposizioni di maggior favore per i
lavoratori, ha sopportato la Regione, con la legge n. 13, sopravvenuta
dopo più di un anno e mezzo dalla n. 756, con cui si dispone la
continuazione del vigore, nel suo territorio, della precedente legge n.
4 del 1964 "in applicazione dell'art. 15, ed in relazione alle
finalità ed ai principi stabiliti nell'art. 1" (della stessa legge n.
756). Nessun altro carattere le si può attribuire che non sia quello
meramente dichiarativo di effetti già verificatisi all'infuori di
essa, e ad essa in nessun modo collegati. Mancando quindi alla legge
una sua propria operatività, non sorge neppure la questione della
efficacia retroattiva di tale operatività, sicché non occorre
indagare se un'efficacia di tal genere possa essere assunta dalle leggi
regionali.
Non vale, a contestare l'esattezza dell'interpretazione così data
all'art. 15, l'obiezione che la difesa del concedenti crede poter
desumere dalla parte di detta disposizione che limita la prevista
applicazione delle leggi vigenti solo "per quanto non espressamente
previsto dalla presente legge" e che pertanto non potrebbe effettuarsi
nei confronti degli artt. 2 e 4 della legge regionale n. 4, dato che la
legge n. 756 ha già, negli artt. 9 e 10, regolato la materia stessa.
In contrario, è da osservare che un'espressa previsione quest'ultima
legge non contiene per quanto riguarda il punto che è oggetto
specifico di uno dei motivi di impugnativa, che sarà appresso
esaminato, ossia l'assicurazione alla quota del colono di un minimo
irriducibile (disponendo la legge statale solo per quanto riguarda il
massimo attribuibile alla quota stessa). Tanto meno esatta deve poi
ritenersi la tesi dell'inapplicabilità dell'art. 15 per il difetto
dell'altra condizione da esso posta, dell'essere le disposizioni
suscettibili di venire mantenute in vigore solo se non incompatibili
con la legge statale. Se l'articolo stesso si interpreti, come si deve,
in armonia con le finalità generali della legge di cui fa parte,
enunciate dal citato art. 1 (che, del resto, non fa che riprodurre il
principio del maggior favore per il contraente meno favorito, che è
comune a tutto il diritto riguardante i rapporti di lavoro), appare
evidente che esso, lungi dal risultare incompatibile con le norme
statali, ne svolge il motivo ispiratore, adeguandolo alle situazioni
particolari dell'Isola.
La considerazione enunciata per ultimo induce a ritenere che la
conclusione dell'infondatezza dei motivo esaminato, alla quale si è
prima pervenuti, potrebbe essere raggiunta anche all'infuori della
applicazione dell'art. 15, prescindendo cioè dalla sua presenza,
bastando muovere dalla considerazione dell'art. 1 della legge n. 756
ora richiamato, nella parte in cui fa salvi i rapporti derivanti da
contratti collettivi, e da norme consuetudinarie, in quanto dispongano
in modo più favorevole pel colono. Infatti, posto che alla legge è
consentito, oltreché fissare i limiti dell'autonomia collettiva
mediante l'emanazione di norme inderogabili, supplire in via temporanea
ed eccezionale alla attuale carenza della contrattazione ad opera delle
contrapposte categorie dei datori di lavoro e del lavoratori, dovuta
alla mancata applicazione dell'art. 39 della Costituzione (secondo ha
ritenuto la Corte con la sentenza n. 106 del 1962) può attribuirsi
alla disciplina regionale del rapporti di colonia parziaria, in quanto
ispirata a maggior favore per i coloni, efficacia equiparabile a quella
delle altre fonti menzionate dall'art. 1.
6. - Si devono ora prendere in esame le altre questioni di
legittimità costituzionale, le quali, come le precedenti, attengono
alla legge nel suo complesso. In ordine a quelle fra esse con cui si
denuncia la violazione dell'art. 39 della Costituzione, è sufficiente,
a mostrarne l'infondatezza, richiamare le considerazioni poco prima
enunciate, per quanto riguarda non solo la non avvenuta attuazione
dell'ordinamento sindacale, al quale, secondo l'articolo stesso, è
collegata la contrattazione collettiva di diritto pubblico, efficace
erga omnes, ma soprattutto la potestà, propria della legge, al fine
della tutela di superiori interessi generali, affidata alla valutazione
degli organi politici, di limitare l'ambito della contrattazione stessa
con norme da questa non derogabili.
Infondate, altresì, devono ritenersi le censure di violazione
dell'art. 41 (formulate dai pretori di Noto e di Mazara del Vallo, e
dal conciliatore di Alcamo), e dell'art. 42 (risultanti dalle ordinanze
del predetti pretore di Noto e conciliatore di Alcamo, nonché del
Tribunale di Siracusa) ed altresì dell'art. 44 (denunciate da
quest'ultimo giudice). Infatti la Corte ha ripetutamente avuto
occasione di affermare che non sono in contrasto con il principio
dell'autonomia contrattuale, quale può farsi discendere dall'art. 41,
primo comma, i limiti che ad essa la legge apponga allo scopo di
eliminarne le manifestazioni contrastanti con l'utilità sociale
(sentenza n. 4 e 7 del 1962, n. 30 del 1965); utilità cui, nella
specie, devono ritenersi corrispondenti le statuizioni impugnate,
secondo quanto si è in precedenza fatto rilevare. Ad analoga
conclusione deve giungersi in confronto alla dedotta violazione
dell'art. 42, il cui secondo comma consente alla legge di disciplinare
il godimento della proprietà dei privati in modo da assicurarne la
funzione sociale. Anche in ordine all'art. 44 è da rilevare come
esso, oltre a riaffermare, in confronto alla proprietà terriera, i
limiti già previsti in modo più generale dai due precedenti articoli,
ammette che a carico della medesima siano imposti vincoli ed obblighi
con lo specifico scopo di ricondurre ad equità i rapporti fra le parti
che intervengono nell'attività produttiva, ed altresì prevede
l'adeguamento della sua disciplina alle esigenze particolari delle
varie "regioni agrarie"; adeguamento che, se pure specificamente
riferito ai limiti di estensione delle proprietà, sembra altresì
effettuabile allorché sussistano situazioni d'ordine locale atte a
giustificare differenziazioni di disciplina contrattuale.
Ancora minore fondamento hanno poi i motivi dedotti dall'art. 116
della Costituzione, richiamato dal pretore di Lentini, riguardante il
conferimento di forme speciali di autonomia ad alcune Regioni, e quindi
del tutto estraneo alla presente fattispecie, e dall'art. 117 della
Costituzione, che riguarda solo le Regioni a statuto ordinario e non
trova applicazione nei confronti della Regione siciliana, né delle
altre a statuto speciale (vedi sentenza n. 24 del 1958 e n. 11 del
1959).
Le ordinanze del pretore di Noto e del conciliatore di Alcamo
denunciano la illegittimità costituzionale dell'intera legge regionale
anche sotto l'aspetto della violazione dell'art. 3 della Costituzione,
ma in termini estremamente generici (mettendo in rilievo l'incidenza
che la incertezza circa la durata della legge regionale esercita sullo
svolgimento dell'iniziativa economica privata e sul godimento della
proprietà, ed altresì lo squilibrio, non meglio precisato, che si
verrebbe a determinare fra le due categorie, dei concedenti e del
coloni): in termini tali cioè da ricondurre il motivo stesso o a
quelli già esaminati, riguardanti la violazione degli artt. 41 e 42,
oppure all'altro, che sarà oggetto di successivo esame, con cui si fa
valere il contrasto con il principio di eguaglianza in modo specifico,
con riferimento cioè a singole disposizioni regolanti i rapporti
controversi.
7. - Di tal fatta è la censura che si rivolge all'art. 4, secondo
comma, della legge del 1964, ritenuto contrastante con l'art. 3 della
Costituzione dalle ordinanze del pretori di Noto e di Lentini, del
conciliatore di Alcamo e del Tribunale di Siracusa, tutte relative a
controversie aventi ad oggetto ripartizione di prodotti di fondi a
culture arboree o arbustive. L'articolo predetto, innovando agli artt.
11 legge regionale n. 4 e n. 11 del 1947; 1 legge regionale n. 44 del
1949; 1 legge regionale n. 44 del 1950; 1 e 2 legge regionale n. 43 del
1951; 3 legge regionale n. 16 del 1952; 1 legge regionale n. 13 del
1963, ha stabilito per i rapporti di colonia relativi a tali culture,
oltre all'aumento del 5 per cento della quota pattuita a favore del
colono, l'obbligo, in ogni caso, di determinare quest'ultima in misura
non inferiore al 50 per cento dell'intera produzione; estendendo così
alle culture ad agrumi lo stesso minimo già previsto per le altre
culture arboree dalla menzionata legge regionale n. 11 del 1947. La
violazione del principio di eguaglianza è fatta consistere
nell'uniformità del trattamento disposto per situazioni fra loro
diseguali, quali deriverebbero dalla diversità delle condizioni
stabilite con i singoli contratti individuali, in base ai quali l'onere
delle spese di cultura è diversamente distribuito fra le parti
contraenti, dalla differente feracità delle zone agrarie, e la
differente misura degli investimenti pel miglioramento della
produzione. La censura non è fondata. Infatti la disposizione in
oggetto, mentre ha tenuto conto della diversità delle situazioni
statuendo un aumento del 5 per cento della misura di ripartizione
stabilita contrattualmente, ha poi voluto eliminare quelle fra le
situazioni stesse caratterizzate da una ripartizione della quota del
colono manifestamente inadeguata (come per es. quella risultante dal
rapporto Carpinteri - Musco, portato avanti al Tribunale di Siracusa,
che prevede pel colono la quota solo di un terzo del prodotto, pur
risultando addossate a questi alcune delle spese). Il fatto che il
colono meno avvantaggiato, in conseguenza di pattuizioni per lui
particolarmente sfavorevoli, ottenga un trattamento superiore a quello
dell'altro, originariamente più favorito, non contrasta ma anzi fa
applicazione del principio di eguaglianza. Né a diverso avviso può
giungersi in considerazione della circostanza, fatta valere dai
ricorrenti, della diversa feracità del suolo perché essa non è, di
per sé sola, in quanto dovuta a fatti naturali, sufficiente a
giustificare la diversità nella ripartizione del prodotto, che se ne
vorrebbe far derivare. Neppure decisivo è l'argomento desunto dalla
distribuzione dell'onere delle spese, nel senso che l'elevamento della
quota del colono è fonte di sperequazioni perché è determinato in
misura sempre eguale, anche quando l'onere predetto grava solo sul
concedente. A parte la considerazione che alcuni di tali oneri sono
contrattualmente addossati al colono, o in tutto o in parti
proporzionali alle rispettive quote, è da osservare che non è
irragionevole attribuire al colono la metà del prodotto a titolo di
retribuzione delle sue prestazioni lavorative, che, specie per gli
agrumeti, assumono carattere di notevole impegno, per la loro
continuità e per l'accuratezza che richiedono. Risulta del resto
provato che i contratti collettivi che vigevano in Sicilia, o nelle sue
parti più feraci, prevedevano, come criterio normale di ripartizione,
il 50 per cento, pur addossandosi al colono oneri diversi da quelli
della pure prestazione di attività lavorativa; sicché la legge che ne
riafferma ed estende l'applicazione, lungi dal ritenersi aberrante,
come sostiene la difesa del concedenti, appare contenuta nei limiti
della ragionevolezza; limiti al cui rispetto deve essere circoscritto
il sindacato di legittimità costituzionale (v. la più recente
sentenza n. 30 del 1966). È stato opportunamente osservato che l'art.
10 della legge n. 756, di cui pure si lamenta la non applicazione alla
Sicilia, per effetto della deroga ad essa apportata dal secondo comma
dell'art. 4 in esame, se non contiene prescrizione di minimi a favore
del coloni, tiene conto di pattuizioni così favorevoli per costoro da
esigere l'apposizione, nei loro confronti, di un limite inverso, cioè
di un massimo non sorpassabile, fissato nella misura del 90 per cento.
Esigenza evidentemente non verificabile in Sicilia, per la presenza
delle menzionate particolarità ambientali, che importano una minore
valorizzazione della mano d'opera. Nessun elemento di dubbio sulla
pronuncia di infondatezza può trarsi poi dalla sentenza di questa
Corte n. 53 del 1958, richiamata dalla difesa del concedenti, poiché
la violazione dell'art. 3, nel caso allora deciso, venne fatta
consistere nel contrasto risultante dallo stesso testo della legge,
che, mentre presupponeva una diversa determinazione del canoni, pel
fatto che alcuni erano stati sottoposti all'accertamento della loro
equità ed altri non lo erano stati, disponeva poi,
contraddittoriamente, una loro riduzione in misura uguale per tutti;
ipotesi che nella specie non ricorre.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
delle leggi della Regione siciliana 16 marzo 1964, n. 4, e 3 giugno
1966, n. 13, concernenti ripartizione di prodotti agricoli, proposta
con le ordinanze indicate in epigrafe, in riferimento all'art. 14,
lett. a, dello Statuto regionale siciliano convertito con legge
costituzionale n. 2 del 1948, ed agli artt. 3, 39, 41, 42, 44, 116 e
117 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1968.
ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI.
ECLI:IT:COST:1968:60 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte