Sentenza n. 60/1990
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 02/02/1990 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 29, 219 e 230,
comma terzo, del codice penale militare di pace e dell'art. 166 del
codice penale, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 30 marzo 1989 dal Tribunale militare di
Padova nel procedimento penale a carico di Ruggiero Lorenzo, iscritta
al n. 298 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno
1989;
2) ordinanza emessa il 6 giugno 1989 dal Tribunale militare di
Padova nel procedimento penale a carico di Purpiglia Pasquale,
iscritta al n. 410 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale,
dell'anno 1989;
3) ordinanza emessa l'8 giugno 1989 dal Tribunale militare di
Padova nel procedimento penale a carico di Lucchini Franco, iscritta
al n. 411 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno
1989.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 13 dicembre 1989 il Giudice
relatore Ettore Gallo.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza 30 marzo 1989, il Tribunale militare di Padova
sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt. 230,
comma terzo, codice penale militare di pace, e 166 codice penale, con
riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, della
Costituzione.
Riferiva il Tribunale nell'ordinanza che un finanziere si era
impossessato, al fine di trarne profitto, di una paletta segnaletica
in dotazione ad autovettura militare, sottraendola
all'Amministrazione militare che la deteneva.
Il finanziere, all'esito del dibattimento, doveva essere
riconosciuto colpevole e, in presenza di circostanze attenuanti,
condannato ad un mese di reclusione militare, così come richiesto
dal pubblico ministero. Inoltre, potendosi presumere che il
finanziere si sarebbe astenuto dal commettere ulteriori reati, a lui
dovrebbe essere anche concessa la sospensione condizionale della
pena. Ciononostante, al finanziere dovrebbe essere applicata, oltre
alla pena principale, anche quella accessoria della rimozione dal
grado, statuita ope legis ex art. 230, comma terzo, codice penale
militare di pace.
Dubita, però, il Tribunale della legittimità della rimozione di
diritto sulla base di quanto affermato dalla Corte Costituzionale
nella sentenza n. 971 del 1988. Ivi questa Corte, pronunziando sulla
destituzione di diritto prevista per gl'impiegati civili dello Stato
a seguito di condanna per taluni reati (art. 85, lett. a), D.P.R. 10
gennaio 1957, n. 3), ha rilevato la contraddizione dell'automatismo
di sanzioni penali e disciplinari con il principio di eguaglianza che
esige l'adeguamento del trattamento sanzionatorio alla concreta
gravità dell'illecito.
Ma allo stesso risultato - secondo il giudice a quo - dovrebbero
portare anche i principi di cui all'art. 27, primo e terzo comma,
della Costituzione.
Ritiene, infine, l'ordinanza che anche l'art. 166 del codice
penale sia incompatibile con gli stessi parametri, dato che,
nonostante la concessione della sospensione condizionale, quella
norma ne limita gli effetti alla pena principale. Conseguentemente
viene sottoposto a pena accessoria tanto chi non lascia sperare di
astenersi dal commettere ulteriori reati, quanto colui che ha dato
segni tali di ravvedimento da convincere il giudice che si asterrà
dalla commissione di ulteriori illeciti penali.
2. - Con due successive ordinanze del 6 e dell'8 giugno 1989, il
Tribunale militare di Padova sollevava ancora le stesse predette
questioni, e in riferimento agli stessi parametri. La prima ordinanza
concerneva il peculato militare di lire venticinquemila commesso da
un appuntato dei carabinieri ai danni dell'Amministrazione militare;
la seconda si riferiva al furto militare pluriaggravato di quattro
taniche di gasolio da litri 20 ciascuna, commesso da un Appuntato
scelto della Guardia di Finanza ai danni dell'Amministrazione
militare.
Quest'ultimo, tuttavia, doveva rispondere altresì di
disobbedienza continuata aggravata (art. 173 codice penale militare
di pace).
Per ambo i casi, però, pacifica la responsabilità a seguito
delle risultanze dibattimentali, si prospettava - secondo le
ordinanze - prevalenza di attenuanti in guisa da doversi ritenere,
sulla base dei criteri indicati nell'art. 133 codice penale, che la
pena da infliggere non supererà gli anni due di reclusione e che,
attesa la levità dei fatti e il ravvedimento dimostrato, potrà
essere concessa la sospensione condizionale della pena.
Di qui l'insorgenza delle stesse questioni sollevate con
l'ordinanza di cui al paragrafo che precede. Ad esse, però, le
ordinanze in esame aggiungono un'ulteriore subordinata questione,
concernente l'art. 29, secondo comma, codice penale militare di pace.
Fanno presente, infatti, le ordinanze che, a seguito
dell'auspicata delegittimazione dell'art. 230, terzo comma, codice
penale militare di pace, i due condannati incorrerebbero comunque,
nella stessa pena accessoria della rimozione de jure dal grado, in
forza del disposto di cui al citato secondo comma dell'art. 29 codice
penale militare di pace, per il quale la rimozione va in ogni caso
applicata se la pena riportata da un graduato di truppa supera l'anno
di reclusione.
Poiché, però, lo stesso articolo prevede, invece, che, per
ufficiali e sottufficiali, tale grave conseguenza si verifichi
soltanto quando la pena superi i tre anni di reclusione, denuncia il
Tribunale, ex art. 3 della Costituzione, la carenza di ogni
ragionevole giustificazione in siffatto divario del trattamento
sanzionatorio. Ché semmai la posizione di maggiore responsabilità
di questi ultimi, nell'ambito delle Forze Armate, avrebbe potuto
giustificare il contrario.
3. - Interveniva nei giudizi innanzi a questa Corte il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale
dello Stato.
Secondo l'Avvocatura le questioni sollevate non hanno fondamento.
La pena accessoria della rimozione de jure dal grado corrisponde
all'interdizione perpetua dai pubblici uffici prevista dal codice
penale comune per taluni delitti o in relazione alla quantità della
pena inflitta. Peraltro, è ragionevole che sia il legislatore stesso
a stabilire de jure quali siano le situazioni d'incompatibilità a
permanere in funzioni di comando di coloro che sono stati condannati
per reati infamanti o a pene molto gravi. Per queste stesse ragioni,
ma anche a cagione della natura diversa della pena accessoria, appare
ragionevole che la condanna condizionale si riferisca soltanto alla
pena principale. Considerato in diritto
1. - Poiché tutte le ordinanze sollevano sostanzialmente le
stesse questioni e si riferiscono agli stessi parametri
costituzionali, i giudizi possono essere riuniti per essere decisi
con unica sentenza.
2. - Lamenta il Tribunale militare di Padova che l'automaticità
della pena accessoria della rimozione dal grado, nei casi previsti
dalla legge militare, instauri un trattamento sanzionatorio eguale
per situazioni diverse, violando l'art. 3 della Costituzione.
Ben diversa, infatti, è la situazione di chi abbia mostrato
ravvedimento tale da indurre il giudice a sospendere condizionalmente
la pena inflitta con la condanna, rispetto a quella di chi, per il
suo comportamento o per la gravità dei precedenti penali, non abbia
potuto ottenere lo stesso beneficio.
Inoltre poi l'automaticità della sanzione accessoria priva il
giudice del potere-dovere di adeguare la pena al disvalore del fatto
e alle circostanze nelle quali si è realizzato, così vanificando
l'art. 27, primo e terzo comma, della Costituzione.
D'altra parte, l'inefficacia della sospensione condizionale della
pena in ordine alla pena accessoria sarebbe parimenti incompatibile
con l'art. 3 della Costituzione per le stesse cause più sopra
indicate; è, infatti, evidente che colui che abbia mostrato volontà
e capacità di recupero e quindi dato affidamento in ordine alla non
ulteriore commissione di reati, viene trattato alla stessa stregua di
chi tale non sia apparso al giudice, o comunque immeritevole si
presenti di fronte alla legge di godere del beneficio.
Infine, osservano altresì subordinatamente le ultime due
ordinanze che, qualora venisse a cadere l'automaticità della pena
accessoria, la Corte dovrebbe dichiarare anche l'illegittimità
dell'art. 29, secondo comma, codice penale militare di pace, per
violazione dell'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui
stabilisce la stessa automatica pena accessoria in ragione della
misura della pena: facendola, però, conseguire ad una pena superiore
ad un anno di reclusione per i graduati di truppa, e superiore a tre
anni invece per ufficiali e sott'ufficiali. Eguaglianza esige,
infatti, che non si tenga alcun conto di siffatte differenze, le
quali semmai dovrebbero comportare conseguenze inverse.
3. - La questione concernente la pena accessoria de jure, prevista
dall'art. 230, comma terzo, codice penale militare di pace, è già
stata risolta da questa Corte, negli stessi termini prospettati dalle
ordinanze in esame e in riferimento agli stessi parametri, con
sentenza 7 novembre 1989, n. 490, che l'ha dichiarata inammissibile.
Nessun nuovo profilo, o diverso argomento, essendo stato
prospettato dalle ordinanze de quibus, la questione dev'essere ora
dichiarata manifestamente inammissibile.
In tale dispositivo resta altresì assorbita la questione
subordinatamente sollevata in ordine all'art. 29 codice penale
militare di pace, per l'ipotesi in cui fosse stata accolta la prima
questione. Poiché questa viene, invece, disattesa, la questione
dell'art. 29 resta assorbita, dato che per tutte le ipotesi in esame
la pena accessoria dipende dalla specie dei reati e non dalla
quantità della pena.
4. - Per quanto si riferisce, infine, alla questione sollevata in
ordine all'art. 166 codice penale, pur riconoscendo la Corte che il
problema esiste, ritiene, tuttavia, che la sua risoluzione meglio
s'addica ai poteri discrezionali del legislatore a causa della
necessità di adottare provvedimenti conseguenti in ordine a
situazioni connesse (effetti penali della condanna, provvedimenti
riguardanti i minori), al diritto transitorio, e al necessario
coordinamento in relazione al nuovo codice di procedura penale.
Al che, del resto, il legislatore sembra seriamente intenzionato a
provvedere mediante il disegno di legge governativo, presentato dal
Ministro di Grazia e Giustizia (di concerto con il Ministro per la
Funzione pubblica) ed approvato, in sede legislativa, dalla
Commissione Giustizia della Camera dei deputati il 20 luglio 1988 e
di nuovo in discussione davanti alla stessa Commissione Giustizia
nella seduta del 15 novembre 1989.
Nel passaggio dall'una all'altra Commissione, l'articolo
concernente l'estensione alle pene accessorie degli effetti della
sospensione condizionale è sempre rimasto fermo ed unanimamente
approvato: nel disegno stesso è data sistemazione anche alle
situazioni transitorie, con possibilità di reintegrazione, a
domanda, del destituito, previo riesame della posizione in sede
disciplinare;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
dichiara manifestamente inammissibile la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 230, comma terzo, codice penale
militare di pace, con riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo
comma della Costituzione, sollevata dal Tribunale militare
territoriale di Padova con le ordinanze 30 marzo, 6 e 8 giugno 1989;
dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 166 codice penale, in riferimento agli artt.
3 e 27, primo e terzo comma della Costituzione, sollevata dal
Tribunale militare di Padova con tutte le ordinanze indicate in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 31 gennaio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:60 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte