Corte costituzionale

Ordinanza n. 61/1982

Altra decisione · depositata il 25/03/1982 · relatore Virgilio Andrioli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 38

d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle

norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e

militari dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 12 maggio 1981

dal Pretore di Caltanissetta nel procedimento civile vertente tra

Scalia Giuseppe e l'ENPAS, iscritta al n. 451 del registro ordinanze

1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 290 del

21 ottobre 1981.

Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1982 il Giudice

relatore Virgilio Andrioli;

ritenuto che:

1. - Provvedendo su ricorso depositato il 27 giugno

1978, con cui Scalia Giuseppe aveva chiesto condannarsi l'ENPAS al

pagamento in suo favore della differenza del 20% dell'indennità di

buonuscita previa declaratoria d'incostituzionalità degli artt. 3 e 38

t.u. delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei

dipendenti civili e militari dello Stato, appr. con d.P.R. 29 dicembre

1973, n. 1032, l'adito Pretore di Caltanissetta, in funzione di giudice

del lavoro, senza farsi carico dell'eccezione di improponibilità (o di

inammissibilità) della domanda, basata dall'Avvocatura distrettuale

dello Stato, costituitasi nell'interesse dell'Istituto mediante memoria

depositata il 26 settembre 1978, sugli articoli 25 e 28 dello stesso

d.P.R. (nonché della sopravvenuta l. 20 marzo 1980, n. 75), giudicò

non manifestamente infondata la proposta questione in riferimento

all'art. 3 Cost., con ordinanza 12 maggio 1981, notificata il 22 e

comunicata il 29 dello stesso mese, pubblicata nella G.U. n. 290 del 21

ottobre 1981 e iscritta al n. 451 R.O. 1981;

che:

2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita né

ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri;

considerato che:

3. - Difetta la verifica della rilevanza della

proposta questione per non avere il giudice a quo preso in esame

l'eccezione di improponibilità (o di inammissibilità) della domanda

di merito sollevata dall'ENPAS; omissione di esame che impone la

restituzione degli atti al Pretore di Caltanissetta in funzione di

giudice del lavoro.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Pretore di Caltanissetta, in

funzione di giudice del lavoro, che ha sollevato questione di

legittimità costituzionale degli artt. 3 e 38 d.P.R. 29 dicembre 1973,

n. 1032 con ordinanza 12 maggio 1981 in riferimento all'art. 3 Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 marzo 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:61 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte