Sentenza n. 618/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/12/1987 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 46legge 312/1980
- art. 51legge 312/1980
- art. 152legge 312/1980
- art. 160legge 312/1980
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 46, 51, 152 e
160 della legge 11 luglio 1980, n. 312 ("Nuovo assetto
retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato"),
promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 12 febbraio 1981 dal Tribunale
amministrativo regionale per il Molise sul ricorso proposto da
Martino Sandro ed altri contro il Ministero della pubblica istruzione
ed altri, iscritta al n. 471 del registro ordinanze 1981 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 297 dell'anno 1981;
2) n. 2 ordinanze emesse il 2 dicembre 1981 e l'11 gennaio 1984
dal Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, sede di
Bologna, sui ricorsi proposti da Mistroni Mauro e Benini Diana ed
altri contro il Ministero della pubblica istruzione ed altri,
rispettivamente iscritte al n. 713 del registro ordinanze 1982 e n.
433 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 67 dell'anno 1983 e n. 273 dell'anno 1984;
3) ordinanza emessa il 23 giugno 1986 dal Tribunale
amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, sede di Parma, sui
ricorsi riuniti proposti da Procopio Francesca ed altri contro il
Ministero della pubblica istruzione ed altri, iscritta al n. 670 del
registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 56, prima Serie speciale, dell'anno 1986;
Visti gli atti di costituzione di Gargano Giacomo, di Mistroni
Mauro e Raccamarich Bruno, di Masi Galli Liliana ed altri e di
Baldoni Giovanni ed altri nonché gli atti di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 13 ottobre 1987 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Uditi gli avvocati Mario Sanino per Mistroni Mauro e Raccamarich
Bruno, Mario Angelici per Masi Galli Liliana ed altri e per Baldoni
Giovanni ed altri e l'Avvocato dello Stato Mario Imponente per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1.1. - Con ordinanza del 12 febbraio 1981 il Tribunale
amministrativo regionale per il Molise (r.o. n. 471/1981), sul
ricorso proposto dal prof. Martino Sandro ed altri docenti di
istituti di istruzione secondaria del Molise, contro il Ministero
della pubblica istruzione ed altri, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo
comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, degli artt. 46,
ultimo comma, e 51, primo, secondo e quinto comma, della legge 11
luglio 1980, n. 312, nella parte in cui prevedono, ai fini economici,
una valutazione delle anzianità maturate dagli insegnanti degli
istituti di istruzione secondaria anteriormente al 1° giugno 1977
diversa da quella stabilita per le anzianità maturate a far tempo da
tale data.
Secondo il giudice a quo, la differente valutazione delle
anzianità opererebbe una discriminazione illogica e ingiustificata
per due ragioni: in primo luogo perché nel pubblico impiego la
carriera è determinata soprattutto dall'anzianità di servizio e in
secondo luogo perché col sistema della legge n. 312 del 1980 si
verifica l'appiattimento, al di fuori di ogni criterio di
proporzionalità, del trattamento economico spettante al docente con
una maggiore anzianità di servizio rispetto al trattamento del
docente con minore anzianità: quest'ultimo non risente (qualora sia
entrato in carriera dopo il 31 maggio 1977) o, se nominato prima di
questa data, risente in misura minore quella "falcidia nella
valutazione degli effetti economici del servizio svolto" che il
docente più anziano subisce avendo una più estesa prestazione di
servizio compresa in epoca anteriore al 1° giugno 1977.
L'ulteriore sospetto di illegittimità costituzionale della
normativa in questione con il secondo comma dell'art. 38 della
Costituzione è quindi sostenuto dal giudice a quo mediante il
rilievo che l'illogica decurtazione del trattamento economico di
attività di taluni docenti, operata nelle norme impugnate, si
riflette in modo automatico sulla entità del trattamento
pensionistico, commisurato all'importo del trattamento in servizio e
spettante al momento del collocamento a riposo. Tale riduzione,
argomenta il giudice a quo, incide negativamente sulla "adeguatezza"
dei mezzi finanziari che il costituente ha inteso garantire al
lavoratore per fronteggiare le esigenze di vita, nei casi di
invalidità e vecchiaia.
1.2. - Intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio
dei ministri, l'Avvocatura dello Stato, osserva che il trattamento
economico di cui alla legge n. 312 del 1980 è scaturito dagli
accordi con le organizzazioni sindacali come previsto dall'art. 9
della legge n. 382 del 1975 e quindi sulla base del "principio che il
trattamento economico può essere fissato per contratto e può,
quindi, variare a seconda dei criteri emergenti nella contrattazione
senza regole rigide per tutti i lavoratori dipendenti, non
modificabili nel tempo", tant'è che il nuovo contratto sindacale
stipulato il 16 gennaio 1981 coi sindacati della scuola "prevede
meccanismi di inquadramento diversi dal maturato economico", che
danno "peso più diretto alle anzianità di servizio secondo il
principio enunciato nell'art. 152 della legge 312/1980".
L'Avvocatura rileva inoltre che per il triennio 1976-1979, alla
cui contrattazione si riferisce la legge n. 312 del 1980,
l'inquadramento per "maturato economico" ha inteso trasferire nel
nuovo ordinamento le varie posizioni precedentemente maturate per
cercare di garantire "un uguale aumento retributivo per tutti come
entità monetaria ed evitare tra i più giovani e i più anziani
divaricazioni, che sarebbero derivate dall'effetto moltiplicatore
della valutazione delle anzianità nel nuovo ordinamento". In altri
termini, argomenta l'Avvocatura, la legge n. 312 del 1980 non ha
modificato l'anzianità ai fini del trattamento di quiescenza e
previdenza, anche se "può risultare che il criterio adottato ha
rallentato e compresso per fasce le precedenti progressioni".
Del resto, osserva l'Avvocatura, un effetto automatico delle
anzianità non vigeva neppure anteriormente alla legge n. 312 del
1980: raggiunto il parametro terminale vi era luogo solo all'aumento
periodico biennale dello stipendio iniziale del parametro in
godimento, in misura spesso molto inferiore alle differenze tra
parametri. D'altronde, che l'anzianità abbia avuto un riconoscimento
assai limitato è dimostrato dalla valutazione solo parziale del
servizio preruolo anche nella legislazione concernente il personale
della scuola. Senza dire che il legislatore, nell'ambito della sua
discrezionalità può, oltre tutto d'accordo con le organizzazioni
sindacali, introdurre un sistema che ritenga più conforme alle
esigenze particolari di un certo momento storico.
Quanto al preteso contrasto con l'art. 3 della Costituzione,
l'Avvocatura non vede alcuna disparità di trattamento, in quanto
l'anzianità, precedente o successiva al giugno 1977 è soggetta ad
uguale disciplina per tutti coloro che versano nella stessa
condizione: "non vi è un'anzianità che - con i medesimi presupposti
- sia valutata più di un'altra, ma vi è, invece, un'anzianità che
- a parità di presupposti - è trattata in maniera uniforme.
Circa l'asserito contrasto degli artt. 46 e 51 della legge n. 312
del 1980 con il secondo comma dell'art. 38 della Costituzione, nega
l'Avvocatura che la riduzione degli effetti dell'anzianità anteriore
al giugno 1977 incida negativamente sull'adeguatezza dei mezzi
finanziari garantiti costituzionalmente al lavoratore per le esigenze
di vita nei casi di invalidità e vecchiaia. Infatti, se si pensa che
le norme in questione hanno arrecato vantaggi economici per tutti, in
maggiore o minore misura, è chiaro che l'incidenza sul trattamento
pensionistico e previdenziale è decisamente migliorativa. A maggior
ragione, il giudizio sull'adeguatezza del trattamento di quiescenza
alle singole esigenze della vita si può legare al trattamento
economico e non al computo di una maggiore o minore anzianità: la
pretesa dei ricorrenti, cioè, - conclude l'Avvocatura chiedendo
declaratoria di infondatezza della questione di legittimità
costituzionale - riguarda l'ipotetica violazione dell'art. 3 della
Costituzione e non la tutela del lavoratore a rapporto cessato.
1.3. - Nell'interesse del ricorrente, il prof. Abbamonte nelle sue
deduzioni insiste per la declaratoria di illegittimità
costituzionale degli artt. 46 e 51 della legge n. 312 del 1980: per
violazione dell'art. 3 della Costituzione sotto il duplice profilo
dell'eguaglianza di trattamento di situazioni diseguali e della
irragionevolezza e incoerenza legislativa, nonché per contrasto col
combinato disposto degli artt. 3, 36 e 38, secondo comma, della
Costituzione.
2.1. - Il Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna,
sede di Bologna, con ordinanza del 2 dicembre 1981 (r.o. n.
713/1982), sul ricorso proposto dal prof. Mistroni Mauro contro il
Ministero della pubblica istruzione ed altri, ha sollevato questione
di legittimità costituzionale, con riferimento all'art. 3, primo
comma, della Costituzione, degli artt. 51, primo, secondo e quinto
comma, e 152 della legge 11 luglio 1980, n. 312, nei limiti in cui
essi prevedono, ai fini economici, una valutazione delle anzianità
maturate dagli insegnanti degli istituti di istruzione secondaria
anteriormente al 1° giugno 1977, diversa da quella stabilita per le
anzianità maturate a far tempo da tale data.
Tale normativa, comportante un appiattimento degli stipendi,
contraddice l'art. 50 della stessa legge n. 312 del 1980, che
stabilisce il trattamento economico delle varie qualifiche nel
rigoroso rispetto del principio dell'anzianità di servizio,
prevedendo classi e aumenti periodici di stipendio in relazione
all'anzianità. L'appiattimento retributivo derivante
dall'applicazione del sistema del "maturato economico" violerebbe il
principio dell'equa retribuzione in rapporto alla quantità e
qualità del lavoro svolto essendo l'anzianità pregressa essa stessa
quantità di lavoro che, attraverso l'esperienza acquisita dal
docente, influirebbe sulla stessa qualità delle prestazioni.
Inoltre il sistema del "maturato economico" produrrebbe
discriminazioni anche nell'ambito del personale che ha già maturato
anzianità alla data del 1° giugno 1977, in quanto si determinerebbe
una perdita di anzianità variante da fascia a fascia di
inquadramento ed anche in relazione alle singole anzianità. Infine
se il trattamento di quiescenza è commisurato all'ultimo stipendio
percepito, calcolato sulla base dell'anzianità di servizio, accade
che, in base al sistema convenzionale di anzianità di cui all'art.
51, il personale al quale è stata decurtata l'effettiva anzianità
di servizio otterrà una posizione notevolmente ed ingiustamente
inferiore a quella che otterrà il personale entrato in servizio
successivamente al 1° giugno 1977. Questa disparità di trattamento
è ribadita dall'art. 152 che, pur rimediando in parte alla
distorsione operata dal sistema introdotto dall'art. 51 (con la
previsione di una futura disciplina dell'eventuale maggiore
anzianità rispetto a quella conferita in livelli retributivi a
termini della legge n. 312), si limita irrazionalmente a
salvaguardare l'anzianità solo per il personale entrato in servizio
dopo il 1° giugno 1977, mentre, per il personale in servizio a tale
data è assicurata una nuova disciplina a partire dal triennio
1979-1981.
Né, ad avviso del giudice a quo il problema appare risolto
dall'entrata in vigore del d.P.R. 271 del 1981, la cui operatività
non si estende al periodo anteriore al 1° febbraio 1981.
2.2. - Intervenuta in giudizio in rappresentanza e difesa del
Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura dello Stato
reitera le argomentazioni in diritto già svolte avverso l'ordinanza
del Tribunale amministrativo regionale per il Molise (su cui v.
retro, n. 1. 2).
2.3. - Nelle deduzioni di costituzione la difesa della parte
ricorrente insiste nel chiedere la declaratoria di illegittimità
costituzionale delle norme impugnate sia in riferimento all'art. 3
della Costituzione (nel senso accolto nell'ordinanza del giudice a
quo), sia in riferimento agli artt. 36, primo comma, e 38, secondo
comma, della Costituzione (profilo, quest'ultimo, escluso
dall'ordinanza del giudice remittente).
3.1. - Con ordinanza dell'11 gennaio 1984, il Tribunale
amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, sede di Bologna (r.o.
n. 433/1984), sui ricorsi riuniti proposti da Benini Diana ed altri
contro il Ministero della pubblica istruzione ed altri, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt.
3, primo comma, 36, primo comma, 38, secondo comma, e 97, primo
comma, della Costituzione, degli artt. 46, 51, 152 e 160 della legge
11 luglio 1980, n. 312, nei limiti in cui prevedono, ai fini
economici, una valutazione delle anzianità maturate dagli insegnanti
delle scuole statali anteriormente al 1° giugno 1977 diversa da
quella stabilita per le anzianità maturate successivamente. E ciò
soprattutto per i riflessi che il sistema instaurato dalle indicate
norme comporta per il trattamento di quiescenza del personale
collocato a riposo nel periodo tra il 1° giugno 1977 e il 1° aprile
1979.
Il giudice a quo condivide i dubbi di costituzionalità già
espressi con le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale per
il Molise (r.o. 471/1981: v. retro, n. 1) e del Tribunale
amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, sede di Bologna (r.o.
713/1982: v. retro, n. 2), ma ne estende la portata affermandone
altresì il contrasto con l'art. 36, primo comma, e con l'art. 38,
secondo comma, della Costituzione, ritenendo che il meccanismo
retributivo introdotto dalla legge n. 312 del 1980 ha contraddetto
notevolmente il principio sancito nell'art. 36 della Costituzione,
per cui il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata
alla quantità e alla qualità del suo lavoro, qualità su cui non
può non incidere l'anzianità del lavoratore stesso che con gli anni
affina la sua capacità lavorativa e grazie all'esperienza acquisita
migliora il livello delle sue prestazioni. Del resto - argomenta il
giudice a quo - ciò da sempre è stato riconosciuto nel quadro dei
principi che reggono l'impiego pubblico ove non solo sono previste
con carattere di generalità progressioni economiche connesse
esclusivamente al progredire dell'anzianità nel servizio, ma è
stata anche riconosciuta preminenza nella funzione al lavoratore
anziano, quindi maggior rilievo della di lui prestazione nei
confronti della prestazione degli altri lavoratori addetti allo
stesso servizio. Tali distorsioni della legge n. 312 sono state
peraltro denunciate, ad avviso del giudice a quo, dalla stessa legge
che illogicamente all'art. 152 afferma che l'eventuale anzianità
rispetto ai livelli retributivi sarà disciplinata successivamente, a
partire dal triennio 1979-1981.
Riaffermato, aderendo sostanzialmente alle argomentazioni
dell'ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per il Molise
(retro, n. 1), il contrasto delle norme denunciate col secondo comma
dell'art. 38 della Costituzione, il giudice a quo solleva quindi il
rilievo di contrasto delle medesime norme con l'art. 97 della
Costituzione, dal cui dettato discende che la pubblica
Amministrazione non può senza validi motivi sacrificare interessi di
singoli o di ristretti gruppi sociali.
La Corte costituzionale (sent. n. 161 del 21 luglio 1982) ha
insegnato - argomenta il giudice a quo - che, tra le norme occorrenti
ad assicurare il buon andamento e l'imparzialità
dell'Amministrazione vanno ricomprese anche quelle relative al
trattamento economico dei pubblici dipendenti: quest'ultimo conclude
il giudice a quo richiamando l'art. 97 della Costituzione nel nostro
sistema determina direttamente il trattamento di quiescenza dei
pensionati della pubblica Amministrazione.
3.2. - L'Avvocatura dello Stato, intervenendo in rappresentanza e
difesa del Presidente del Consiglio dei ministri, fa richiamo alle
cosiderazioni giuridiche già svolte nei giudizi di cui alle
ordinanze del Tribunale amministrativo regionale per il Molise e del
Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, sede di
Bologna (r.o. 471/1981 e 713/1982, di cui retro nn. 1 e 2),
limitandosi a precisare che l'asserzione del giudice a quo
dell'irragionevolezza dell'art. 51 della legge n. 312 del 1980 per
negato riconoscimento dell'anzianità pregressa è apodittica; vero
è - secondo l'Avvocatura - che l'anzianità ha una sua rilevanza,
sia pure limitata, anche nel sistema della legge n. 312 del 1980.
Circa l'asserita violazione degli artt. 36 e 38 della Costituzione,
l'Avvocatura si richiama alle argomentazioni delle precedenti
ordinanze di rimessione che esclusero che la legge n. 312 del 1980,
non riconoscendo l'anzianità pregressa, contrastasse con le suddette
norme costituzionali.
Quanto al richiamo dell'art. 97 della Costituzione, l'Avvocatura
ritiene impossibile collegare il buon andamento dell'Amministrazione
a un più accentuato riconoscimento degli effetti economici.
3.3. - Sono state presentate varie deduzioni di costituzione
nell'interesse dei ricorrenti.
4.1. - Con ordinanza del 23 giugno 1986, il Tribunale
amministrativo regionale per l'Emilia- Romagna, sede di Parma (r.o.
n. 670/1986), ha sollevato sui ricorsi riuniti proposti da Procopio
Francesca ed altri numerosi docenti e non docenti di scuole delle
province di Parma e Reggio Emilia, contro il Ministero della pubblica
istruzione ed altri, questione di legittimità costituzionale, con
riferimento agli artt. 3, primo comma, 36, primo comma, e 38,
secondo comma, della Costituzione, degli artt. 51, primo, secondo e
quinto comma, e 152 della legge 11 luglio 1980, n. 312, nei limiti in
cui prevedono, ai fini economici e pensionistici, una valutazione
delle anzianità maturate dal personale insegnante e non insegnante
della scuola e degli istituti di istruzione statale anteriormente al
1° giugno 1977 diversa da quella stabilita per le anzianità a far
tempo da tale data.
L'ordinanza sostanzialmente ricalca le precedenti ordinanze (v.
supra, nn. 1, 2 e 3).
4.2. - L'Avvocatura dello Stato, intervenuta in rappresentanza e
difesa del Presidente del Consiglio dei ministri, fa riferimento agli
interventi relativi alle altre ordinanze, per chiedere che sia
dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale. Considerato in diritto
1. - Le quattro ordinanze - del Tribunale amministrativo regionale
per il Molise del 12 febbraio 1981, del Tribunale amministrativo
regionale per l'Emilia-Romagna, sede di Bologna, del 2 dicembre 1981
e dell'11 gennaio 1984, del Tribunale amministrativo regionale per
l'Emilia-Romagna, sede di Parma, del 23 giugno 1986 - pongono
identiche questioni, che vengono decise con unica sentenza.
2. - Viene chiesto a questa Corte se contrastino con gli artt. 3,
primo comma, 36, primo comma, 38, secondo comma, e 97, primo comma,
della Costituzione, gli artt. 46, 51, primo, secondo e quinto comma,
152 e 160 della legge 11 luglio 1980, n. 312, nella parte in cui
prevedono, ai fini economici, una valutazione delle anzianità
maturate dagli insegnanti delle scuole statali anteriormente al 1°
giugno 1977 diversa da quella stabilita per le anzianità maturate
successivamente a tale data, applicandosi per le prime il criterio
cosiddetto del "maturato economico", per le seconde il computo
dell'anzianità effettiva; per gli effetti che siffatto sistema
instaurato dalle norme denunciate comporterebbe per il trattamento di
quiescenza del personale collocato a riposo nel periodo tra il 1°
giugno 1977 e il 1° aprile 1979.
3. - I giudici a quibus ritengono che il principio di eguaglianza
di cui all'art. 3, primo comma, della Costituzione, sia violato in
entrambi i precetti in esso contenuti, vale a dire di trattare in
modo eguale l'eguale, e in modo diverso il diseguale.
Infatti, sotto il primo profilo dell'eguaglianza trattata in
maniera diseguale, gli insegnanti, che non hanno carriera ma solo
progressione per anzianità, permanendo per tutta la durata del
servizio nella qualifica funzionale conseguita mediante la nomina al
tipo di scuola prescelto, sarebbero dal legislatore discriminati
irragionevolmente con una diversa valutazione delle loro anzianità,
a seconda che esse maturino prima o dopo il dies del 31 maggio 1977.
Sotto il secondo profilo, del trattamento non proporzionato a
situazioni diseguali, il docente dotato di maggiore anzianità,
maturata prima del 31 maggio 1977, verrebbe a trovarsi in situazione
deteriore rispetto al docente con minore anzianità, ma entrato in
carriera dopo o poco tempo prima la data anzidetta, dal momento che
il legislatore, negandogli il computo dell'anzianità effettiva, per
applicargli il criterio del maturato economico, gli falcidia il tempo
del servizio prestato.
4. - La questione non è fondata.
Il trattamento economico previsto dalla legge 11 luglio 1980, n.
312 ("Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e
militare dello Stato") è stabilito sulla base di accordi formati con
le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su scala
nazionale, secondo il disposto dell'art. 9, primo comma, della legge
22 luglio 1975, n. 382 ("Norme sull'ordinamento regionale e sulla
organizzazione della pubblica amministrazione").
Questa contrattazione - per l'ampiezza ed articolazione dei
contenuti - limita la discrezionalità del legislatore ed esclude in
linea generale che questa siasi esercitata arbitrariamente e al di
fuori di quella ragionevolezza che è richiesta dal valore
costituzionale di eguaglianza, di cui all'art. 3, primo comma, della
Costituzione.
Quanto alle differenziazioni rilevabili sul piano temporale nella
specie: prima e dopo il dies del 31 maggio 1977 - è insegnamento
costante di questa Corte che "non può contrastare con il principio
di uguaglianza un differenziato trattamento applicato alla stessa
categoria di soggetti, ma in momenti diversi nel tempo, perché lo
stesso fluire di questo costituisce di per sé un elemento
diversificatore" (sentt. Corte cost. nn. 57/1973, 92/1975, 138/1977,
65/1979, 138/1979, 122/1980).
È stato altra volta utilizzato da questa Corte l'argomento ad
absurdum che, essendo connaturale alla generalità delle leggi una
demarcazione temporale, "potrebbe dubitarsi della legittimità
costituzionale di ciascuna di esse perché la data di entrata in
vigore, fissata dal legislatore secondo la specifica previsione
costituzionale (art. 73, ultimo comma, Cost.), discrimina tra
situazioni identiche o semplicemente analoghe in ragione del mero
dato cronologico" (sent. n. 322/1985).
La diversa valutazione delle anzianità per il discrimine
temporale fissato dal legislatore nello impugnato art. 46 della legge
n. 312 del 1980, convenzionale prima del dies, effettiva dopo, non
appare pertanto confligere con il principio costituzionale di
eguaglianza.
Questa Corte ha già osservato, proprio in tema di uso da parte
del legislatore del criterio c.d. del "maturato economico", che il
passaggio da un sistema ad un altro di progressione economica del
pubblico impiego - nella specie: dall'ordinamento gerarchico delle
carriere a quello delle qualifiche funzionali - "in quanto importa
una 'riduzione a omogeneità' di elementi per sé stessi non omogenei
(quali sono appunto sia i sistemi in successione, sia i servizi
prestati nella vigenza di ciascuno di essi anche nell'ambito della
stessa organizzazione), implica una scelta di coefficienti da operare
sulla base di numerose variabili, ivi comprese le disponibilità
finanziarie, e quindi con ampia discrezionalità".
Né si può "postulare l'illegittimità di qualsiasi
regolamentazione transitoria che non si limitasse alla conservazione
del trattamento precedente 'ad esaurimento' o alla pura e semplice
applicazione illimitatamente retroattiva del trattamento nuovo:
soluzioni, certo, possibili, ma non imposte dal precetto
costituzionale in argomento" (sent. n. 296/1984).
5. - Questa Corte ritiene che la valutazione di risultati utili o
dannosi per categorie di soggetti diversificate dalla disciplina del
nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare
dello Stato non valga a censurare scelte discrezionali del
legislatore, nella insussistenza di tertia comparationis. Non possono
infatti essere considerati modelli di riferimento opponibili
all'adottato criterio del "maturato economico" le disposizioni: a)
dell'art. 51, secondo comma, della legge n. 312 del 1980, che
assicura "la ulteriore progressione economica per maturata
anzianità"; b) dell'art. 152 della stessa legge, sulla disciplina
dell'eventuale maggiore anzianità rispetto a quella conferita nei
livelli retributivi con l'inquadramento effettuato; c) dell'art. 3
del d.P.R. 2 giugno 1981, n. 271, circa il riconoscimento
dell'anzianità al personale in servizio alla data del 1° febbraio
1981; d) dell'art. 25 del decreto-legge n. 283 del 1981, convertito
in legge n. 432 del 1981, sulla liquidazione della pensione, per il
personale collocato a riposo con decorrenza successiva al 1° febbraio
1981, sulla base dell'intero beneficio derivante dai nuovi stipendi,
col riconoscimento delle anzianità; e) dell'art. 26 dello stesso
decreto-legge per quanto concerne l'anzianità maturata dal personale
della scuola cessato dal servizio dal 1° aprile 1979; dato che
risultano tutti espressione di puntuali ponderazioni del legislatore
non generalizzabili né comparabili.
6. - Va invece sottolineato che l'art. 7 della legge 17 aprile
1985, n. 141, disponendo la riliquidazione del trattamento di
quiescenza del personale inquadrato a norma degli articoli 4, 46, 101
e 140 della legge n. 312 del 1980, avente titolo al riconoscimento
della valutazione dell'intera anzianità pregressa a norma dell'art.
152 della stessa legge, non è ius superveniens che rimuove l'intero
sistema della impugnata legge n. 312 del 1980, proprio perché questo
permane per la decorrenza dei suoi effetti dal 1° aprile 1979, mentre
quello fa datare i benefici in esso previsti in ragione del 50 per
cento a decorrere dal 1° gennaio 1986 ed interamente dal 1° gennaio
1987. Trattasi dunque di una normativa che non smentisce il criterio
del "maturato economico" adottato dalla legge n. 312 del 1980 ma
prosegue coerentemente quella progressiva disciplina del
riconoscimento dell'anzianità ai fini del trattamento di quiescenza
con la gradualità preannunciata nell'art. 152 di quella stessa
legge.
7. - I profili delineati nelle ordinanze di rimessione in
relazione agli artt. 36, primo comma, 38, secondo comma, e 97, primo
comma, della Costituzione sono da considerarsi collegati in
subordinazione a quello primario riferito all'art. 3, primo comma,
della Costituzione. La non fondatezza della questione sollevata in
ordine al principio di eguaglianza è assorbente rispetto agli altri
parametri costituzionali invocati.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 46, 51, primo, secondo e quinto comma, 152
e 160 della legge 11 luglio 1980, n. 312 ("Nuovo assetto
retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato"),
sollevata con ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per il
Molise, del 12 febbraio 1981, del Tribunale amministrativo regionale
per l'Emilia-Romagna, sede di Bologna, del 2 dicembre 1981, del
Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, sede di
Bologna, dell'11 gennaio 1984, del Tribunale amministrativo regionale
per l'Emilia-Romagna, sede di Parma, del 23 giugno 1986, in
riferimento agli artt. 3, primo comma, 36, primo comma, 38, secondo
comma, 97, primo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:618 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte