Corte costituzionale

Ordinanza n. 62/1976

Questione dichiarata infondata · depositata il 25/03/1976 · relatore Vincenzo Trimarchi

Norme in gioco

applicata al caso

citata

  • art. 24d.P.R. 104/1974
  • art. 45legge 27/1951
  • art. 7legge 724/1975

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale della legge 17

luglio 1942, n. 907 e successive modifiche contenute nella legge 3

gennaio 1951, n. 27, relative al mopolio di Stato sui tabacchi;

dell'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (norme generali per la

repressione della violazione delle leggi finanziarie); e del d.l. 20

aprile 1974, n. 104 (modifica dell'art. 538 del codice di procedura

penale), convertito in legge 18 giugno 1974, n. 226, promossi con le

ordinanze emesse:

1) dalla Corte suprema di cassazione - sezione III penale - il 28

gennaio 1974 e dal tribunale di Verona il 18 aprile 1974, iscritte ai

nn. 251 e 271 del registro ordinanze 1974 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica nn. 187 e 231 dell'anno 1974;

2) dalla Corte suprema di cassazione - sezione III penale - il 24

maggio, 21 marzo, 8 marzo, 10 maggio, 18 marzo, 7 ottobre e 11 novembre

1974, e dal tribunale di Forlì il 13 dicembre 1974, iscritte ai nn.

17, 19, 20, 22, 27, 108, 188 e 243 del registro ordinanze 1975 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 55, 41, 126,

174 e 195 dell'anno 1975.

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 28 gennaio 1976 il Giudice relatore

Vincenzo Michele Trimarchi;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe sono state

sollevate le questioni che di seguito si indicano e precisamente:

a) con tutte le ordinanze: la questione di legittimità

costituzionale della legge 17 agosto 1942, n. 907, ovvero di alcuni

articoli di detta legge e precisamente degli artt. 45 e seguenti; e

successive modifiche e cioè della legge 3 gennaio 1951, n. 27, per

contrasto con gli artt. 41 e 43 della Costituzione;

b) con le ordinanze nn. 251 e 271/1974 e 17, 19, 20, 22, 27, 108,

188 e 243/1975: la questione di legittimità costituzionale dell'art.

20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, in relazione all'art. 2 del codice

penale, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione;

c) con le ordinanze nn. 17 e 22/1975: la questione di legittimità

costituzionale dell'articolo unico del d.P.R. 20 aprile 1974, n. 104,

per contrasto con gli artt. 24, comma secondo, 102, comma primo, e 111,

comma secondo, della Costituzione;

che l'Avvocatura generale dello Stato, in rappresentanza del

Presidente del Consiglio dei ministri, ha chiesto che le dette

questioni siano dichiarate inammissibili e comunque infondate, ed in

particolare, in ordine alla prima questione, ha eccepito

l'inammissibilità di essa per difetto di rilevanza sotto vari profili

e per diverse ragioni e, in memoria, anche e definitivamente a seguito

dell'entrata in vigore della legge 10 dicembre 1975, n. 724, e in

dipendenza del disposto del secondo comma (in relazione al primo)

dell'art. 7 di detta legge; ed in ordine alle altre due questioni, si

è tra l'altro riportata alle sentenze di questa Corte nn. 164 e 184

del 1974, con cui codeste questioni sono state rispettivamente

dichiarate non fondate;

che i giudizi, avendo ad oggetto, in tutto o in parte, le stesse

questioni, possono essere riuniti.

Considerato che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 724

del 1975 ed in dipendenza di quanto disposto dall'art. 7 di detta

legge, si appalesa necessario che i giudici che hanno sollevato la

prima questione accertino se sussista tuttora la rilevanza della

ripetuta questione, così come da ciascuno di essi prospettata;

che questa Corte ha già esaminato le altre due questioni e con le

sopraricordate sentenze le ha ritenute non fondate (e con le ordinanze

nn. 279 del 1974, 89, 182 e 245 del 1975 e nn. 144 e 249 del 1975,

rispettivamente, ne ha dichiarata la manifesta infondatezza) e che

nelle ordinanze sopraddette non vengono addotti nuovi argomenti e

prospettati nuovi profili per cui la Corte debba o possa mutare avviso;

che, conseguentemente, non possono non essere riconosciute

manifestamente infondate la seconda e la terza delle indicate

questioni;

e che, del pari conseguentemente, gli atti dei giudizi in cui è

stata sollevata la prima questione debbono essere restituiti ai giudici

a quibus.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza:

a) della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20

della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (Norme generali per la repressione

delle violazioni delle leggi finanziarie) in relazione all'art. 2 del

codice penale, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

con le ordinanze indicate in epigrafe, dai tribunali di Verona e di

Forlì e dalla Corte suprema di cassazione;

b) della questione di legittimità costituzionale dell'articolo

unico del d.P.R. 20 aprile 1974, n. 104 (modifica dell'art. 538 del

codice di procedura penale) sollevata, in riferimento agli artt. 24,

comma secondo, 102, comma primo, e 111, comma secondo, della

Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe, dalla Corte

suprema di cassazione;

ordina che gli atti relativi alle ordinanze indicate in epigrafe

vengano restituiti ai tribunali di Verona e di Forlì ed alla Corte

suprema di cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 marzo 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:62 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte