Sentenza n. 62/1977
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 20/04/1977 · relatore Luigi Oggioni
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 4legge 319/1975
- art. 9legge 319/1975
usata come parametro
citata
- art. 444legge 533/1973
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale della legge 22
luglio 1975, n. 319 e tabelle allegate A, B, C, E, F (Modifiche delle
norme riguardanti la previdenza e l'assistenza forense); e dell'art.
444, sub. 1, della legge 11 agosto 1973, n. 533, promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 3 febbraio 1976 dal pretore di Roma nel
procedimento civile vertente tra l'Associazione nazionale avvocati
pensionati e la Cassa nazionale previdenza ed assistenza avvocati e
procuratori legali, iscritta al n. 291 del registro ordinanze 1976 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 145 del 3
giugno 1976;
2) ordinanza emessa il 19 maggio 1976 dal pretore di Vercelli nel
procedimento civile vertente tra Bussi Marco ed altri e la Cassa
nazionale previdenza ed assistenza avvocati e procuratori legali,
iscritta al n. 531 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 253 del 22 settembre 1976;
3) ordinanza emessa il 30 giugno 1976 dal pretore di Trieste nel
procedimento civile vertente tra Toncic Francesco ed altri e la Cassa
nazionale previdenza ed assistenza avvocati e procuratori legali,
iscritta al n. 630 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 321 del 1 dicembre 1976;
4) ordinanza emessa il 22 giugno 1976 dal pretore di Pistoia nel
procedimento civile vertente tra Bartoletti Giancarlo ed altri e la
Cassa nazionale previdenza ed assistenza avvocati e procuratori legali,
iscritta al n. 641 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 321 del 1 dicembre 1976;
5) ordinanza emessa il 19 luglio 1976 dal pretore di Massa nel
procedimento civile vertente tra Firomini Severino ed altri e la Cassa
nazionale previdenza ed assistenza avvocati e procuratori legali,
iscritta al n. 665 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 340 del 22 dicembre 1976;
6) ordinanza emessa il 19 giugno 1976 dal pretore di Firenze nel
procedimento civile vertente tra Arizzi Franco ed altri e la Cassa
nazionale previdenza ed assistenza avvocati e procuratori legali,
iscritta al n. 678 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 340 del 22 dicembre 1976.
Visti gli atti di costituzione dell'Associazione nazionale avvocati
pensionati ed altri avvocati, di Grenga Marcello, di Lorenzi Francesco,
di Bussi Marco ed altri, di Toncic Francesco ed altri, di Bartoletti
Giancarlo, di Firomini Severino ed altri, di Arizzi Franco ed altri e
della Cassa nazionale previdenza avvocati, nonché gli atti
d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1977 il Giudice
relatore Luigi Oggioni;
uditi gli avvocati Filippo Ungaro ed Elio Fazzalari per
l'Associazione nazionale avvocati pensionati, l'avv. Elio Fazzalari per
Grenga Marcello, l'avv. Luigi Cavalieri per Bussi ed altri, l'avv.
Emanuele Flora per Toncic ed altri, gli avvocati Carlo Lessona e Aldo
Sandulli per Bartoletti, Firomini e Arizzi, l'avv. Mario Nigro per la
Cassa nazionale previdenza avvocati, ed il sostituto avvocato generale
dello Stato Giuseppe Angelini Rota, per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso di un procedimento civile promosso dall'Associazione
nazionale avvocati pensionati contro la Cassa nazionale di previdenza
per gli avvocati e procuratori, avente ad oggetto il trattamento
economico operato dalla Cassa mediante riduzione della pensione già
goduta (ciò in applicazione dell'art. 9 legge 22 luglio 1975, n. 319,
sulla previdenza e assistenza forense e dei numeri 2 e 3 della tabella
F allegata, secondo cui è prevista una decurtazione della pensione di
anzianità attribuita agli ultrasettantenni, ed anche di quella di
invalidità, qualora il pensionato conservi l'iscrizione all'albo) il
pretore di Roma, quale giudice del lavoro, con ordinanza 3 febbraio
1976 ha sollevato questione di legittimità delle predette norme,
adducendo la violazione degli artt. 3, primo e secondo comma, 4 e 38
della Costituzione.
La disciplina impugnata contrasterebbe con l'art. 3, primo comma,
perché creerebbe privilegio a favore di quei professionisti che godano
di altri redditi e possano quindi più facilmente rinunciare ad una
quota della pensione per restare iscritti nell'albo. Altra irrazionale
disparità di trattamento consisterebbe nell'essersi stabilito uguale
ammontare di pensione (L. 150.000) sia per i pensionati di età
inferiore ai 70 anni (n. 1 della tabella F) sia per i pensionati
maggiori dei 70 anni che conservino l'iscrizione agli albi,
presupponendo erroneamente che la capacità lavorativa degli
ultrasettantenni si conservi uguale a quella dei primi. La disciplina
impugnata contrasterebbe anche col secondo comma dell'art. 3 Cost.
perché, forzando i professionisti in questione ad abbandonare
l'esercizio della professione per evitare la decurtazione della
pensione, impedirebbe il pieno sviluppo della persona umana e
l'effettiva partecipazione all'organizzazione del Paese.
Evidente sarebbe anche il contrasto con l'art. 4 della Costituzione
in quanto, secondo il giudice a quo, la decurtazione della pensione a
danno degli iscritti all'albo professionale si tradurrebbe in un sicuro
incentivo alla cancellazione dall'albo e quindi in una remora al libero
esercizio del diritto al lavoro.
Anche il principio dettato dall'art. 38 della Costituzione, secondo
cui è diritto dei lavoratori che siano preveduti ed assicurati mezzi
adeguati alle loro esigenze di vita in caso di invalidità e vecchiaia,
sarebbe violato per effetto della riduzione della pensione imposta
dalle norme censurate. Invero, l'ammontare della pensione di L.
220.000 mensili, spettante al professionista che non conservi la
iscrizione all'albo, corrisponderebbe a quella già fissata a suo tempo
con la legge 24 dicembre 1969, n. 991, a favore di tutti i
professionisti anche se avessero conservato l'iscrizione all'albo, fin
da allora ritenuta appena sufficiente, tanto che ne era stata prevista
la perequazione in caso di aumento del costo della vita superiore al
10%. La riduzione attualmente disposta per il caso di conservazione
della iscrizione all'albo, unitamente all'aumentato costo della vita,
farebbe invece scendere il trattamento previdenziale al di sotto dei
livelli minimi sufficienti, come sopra considerati non riducibili dallo
stesso legislatore, e si porrebbe quindi in contrasto con la invocata
garanzia costituzionale.
Con ordinanza emessa il 30 giugno 1976 il pretore di Trieste ha
sollevato analoghe questioni, svolgendo argomentazioni sostanzialmente
coincidenti con quelle sopra richiamate. In questa causa si sono
costituite le parti private, rappresentate e difese dagli avvocati
Emanuele Flora e Giuseppe e Luigi Montesano, che hanno ribadito,
sviluppandole, le ragioni di illegittimità esposte nell'ordinanza.
Nella causa proveniente dal pretore di Roma si è costituita la
sopraddetta Associazione nazionale avvocati pensionati, in persona del
Presidente avv. Benedetto Guarini, il quale si è costituito anche in
proprio unitamente agli avvocati Gino Bacchiani, Ferruccio Cascioli,
Carlo Fumo, Bruno Ghisleni, Gino Lanzara, Arturo Gottardi, Francesco
Giuseppe Pascale, Antonio Ribon, Ottaviano Santelli e Pietro Sindici,
tutti rappresentati e difesi dall'avv. prof. Filippo Ungaro e dall'avv.
prof. Valente Simi, che hanno depositato le proprie deduzioni, con cui
ribadiscono le censure formulate dal giudice a quo, svolgendole
ampiamente. In particolare, la difesa osserva che il reddito del
professionista, che continua ad esercitare, sarebbe meramente
eventuale, onde è infondato voler giustificare la decurtazione della
pensione con la presunzione della conservazione di reddito
professionale. L'aleatorietà di tale reddito escluderebbe, altresì,
la possibilità di considerarlo come una sicura alternativa alla quota
di pensione perduta, ed evidenzierebbe ancor più la lamentata
violazione del diritto al lavoro derivante dalla norma impugnata.
Richiamandosi alla giurisprudenza di questa Corte, la difesa
esclude che il principio, ivi accolto, della legittimità del divieto
del cumulo fra retribuzione lavorativa e una quota della pensione di
vecchiaia possa ritenersi operante nel caso in esame, il quale,
diversamente dalle ipotesi cui la giurisprudenza stessa si riferirebbe,
riguarda non redditi di lavoro subordinato, bensì redditi di autonomo
lavoro professionale, di natura eventuale, e, come tali, non adatti a
garantire la convenienza della continuazione dell'attività
professionale di fronte alla perdita ex lege di una quota della
pensione.
La difesa pone, infine, in evidenza la irragionevolezza della
decurtazione censurata, che toglierebbe ai professionisti iscritti
all'albo una parte di quello che sarebbe loro spettato in base ai
contributi versati e contrasterebbe così, anche sotto questo profilo,
con l'art. 3, primo comma, della Costituzione.
Si è anche costituito l'avv. Marcello Grenga, quale fruente di
pensione di invalidità, rappresentato e difeso dall'avv. prof. Elio
Fazzalari che ha tempestivamente depositato deduzioni con cui aderisce
alle censure svolte nell'ordinanza di rinvio. Fuori termine si è
invece costituito l'avv. Francesco Lorenzi, rappresentato e difeso
dall'avv. Francesco Ciccotti.
Si è infine costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha
depositato nei termini le proprie deduzioni.
Nel contestare le tesi affermate nell'ordinanza, l'Avvocatura
osserva anzitutto che l'ammontare della pensione forense costituirebbe
il massimo consentito delle entrate stabilite per legge a favore della
Cassa nazionale, e consistenti nei contributi diretti e personali degli
avvocati (di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 22 luglio 1975,
n. 319) e nei contributi indiretti gravanti sugli atti di cui alle
tabelle C e D allegate alla stessa legge. Né sarebbe consentito il
raffronto fra la pensione forense e quella dei dipendenti pubblici e
privati, per i quali ultimi soltanto rappresenterebbe una retribuzione
differita, commisurata alla quantità e qualità del lavoro prestato,
mentre per gli avvocati e procuratori sarebbe soltanto il corrispettivo
dei contributi versati con riferimento non all'interesse di un singolo,
ma a quello dell'intera categoria, ed al cui ammontare sarebbe quindi
indissolubilmente legata. La limitazione della pensione di coloro che
continuano l'esercizio della professione rispetto alle L. 220.000
attribuite a coloro che invece cessano l'attività, apparirebbe in ogni
modo giustificata dalla percezione di un reddito professionale, ben
superiore alla riduzione della pensione, la cui applicazione, comunque,
sarebbe conseguente alla libera scelta dell'interessato.
L'Avvocatura esclude così che la censurata riduzione della
pensione possa costituire violazione del diritto al lavoro garantito
dall'art. 4 della Costituzione, giacché attuerebbe soltanto un
adeguamento della pensione alle esigenze di vita dei singoli
interessati, i quali resterebbero liberi di preferire la prosecuzione
del lavoro o l'acquisizione del trattamento completo di pensione.
Secondo l'Avvocatura, poi, le condizioni patrimoniali dei singoli
professionisti pensionati non potrebbero essere prese in considerazione
ai fini della comparazione dei relativi trattamenti che non potrebbero
ovviamente avere riguardo ad altro che all'attività lavorativa cui si
riferiscono, così come sarebbero irrilevanti le condizioni economiche
dei singoli rispetto all'ammontare di tutte le altre pensioni o
stipendi.
E neppure sussisterebbe la pretesa irrazionalità
dell'equiparazione fra gli avvocati pensionati nonostante la differenza
di età allorché essi conservino l'iscrizione all'albo, essendo logico
ritenere che se esercitano una professione e ne ricavano un reddito,
ciò giustifica la misura restrittiva in esame, indipendentemente
dall'età raggiunta.
Con ordinanza emessa il 19 maggio 1976 dal pretore di Vercelli nel
procedimento civile vertente tra l'avv. Bussi Marco ed altri e la Cassa
nazionale previdenza avvocati e procuratori, concernente la situazione
contributiva dei predetti professionisti per effetto dell'entrata in
vigore della legge 22 luglio 1975, n. 319, il giudice a quo ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'intera suddetta
legge sotto diversi profili.
Anzitutto, il sistema pensionistico ivi previsto violerebbe l'art.
3 Cost. perché, a fronte di posizioni contributive differenziate
porrebbe irrazionalmente un trattamento previdenziale fisso, cioè
corrisposto a tutti in eguale misura nonostante detta differenziazione
contributiva. Inoltre, la invariabilità della pensione violerebbe il
principio della proporzionalità della retribuzione garantito dall'art.
36 Cost. data la natura di retribuzione differita della pensione
stessa, ed il suo mancato adeguamento alla quantità e qualità del
lavoro prestato.
Apparirebbe anche violato il principio della capacità contributiva
fissato dall'art. 53 della Costituzione poiché la legge impugnata
prevede una forma di contribuzione indiretta, a mezzo marche, in misura
indifferenziata rispetto alle tariffe professionali, il che causerebbe
un pregiudizio evidente a danno sia dei professionisti che svolgono
prevalentemente attività contenziosa rispetto a quelli che svolgono
invece attività stragiudiziale, sia dei professionisti impegnati in
questioni di modesto valore economico rispetto a quelli che trattano
controversie di elevato valore.
Altro profilo di contrasto con l'art. 53 della Costituzione il
pretore ha ravvisato poi nel sistema di aliquote progressive introdotto
dalla legge impugnata per le contribuzioni dirette ivi pure previste a
carico dei professionisti (tabella A) che attuerebbe una falsa
applicazione del principio invocato, in virtù del quale il sistema
fiscale dovrebbe essere informato a criteri di progressività solo per
quanto concerne le imposte personali e non per quanto concerne le altre
imposte.
La legge impugnata, inoltre, anche per il pretore di Vercelli,
sarebbe in contrasto con l'art. 38 Cost. per motivi analoghi a quelli
svolti nella ordinanza del pretore di Roma, sopra menzionata, con la
precisazione che le esigenze di vita garantite dalla norma invocata,
dovrebbero essere rapportate allo status da ciascuno conseguito con il
proprio lavoro.
Infine, il giudice a quo denuncia il contrasto dell'art. 444 della
legge 11 agosto 1973, n. 533 (competenza territoriale del giudice del
lavoro), con gli artt. 3, primo comma, e 24 della Costituzione, senza
svolgere o indicare alcun argomento al riguardo.
In questa sede si sono ritualmente costituite le parti private,
rappresentate e difese dall'avv. Luigi Cavalieri che, nelle proprie
deduzioni, prospetta anche la pretesa illegittimità della normativa
impugnata per contrasto con l'art. 23 Cost. (non richiamato da alcuna
ordinanza) perché offrirebbe al potere esecutivo la facoltà di
imporre oneri ai contribuenti in violazione della riserva di legge
posta al riguardo dalla norma costituzionale.
Riguardo agli altri profili di incostituzionalità, la stessa
difesa ha svolto, sviluppandole, le argomentazioni contenute
nell'ordinanza di rinvio, estendendo i motivi prospettati con
riferimento alla assunta mancanza di proporzionalità fra prestazioni
previdenziali e contribuzioni anche alla pretesa illegittimità della
norma impugnata, per contrasto con la garanzia del diritto al lavoro
sancito dall'art. 4 Cost., che sarebbe leso per effetto del pesante
onere senza contropartita imposto ai professionisti.
Si è costituita la Cassa di previdenza avvocati, rappresentata e
difesa dagli avvocati proff. Giuseppe Chiarelli e Mario Nigro, i quali
hanno tempestivamente depositato le deduzioni difensive.
In sostanza, la difesa obbietta, quanto al denunziato contrasto
della legge impugnata con l'art. 3 Cost., che il sistema pensionistico
in discussione, di natura mutualistica, tenderebbe, come tale, ad
assicurare ad ogni componente della categoria, mediante i contributi di
tutti gli appartenenti, un determinato trattamento all'avverarsi delle
condizioni previste. Le differenti posizioni contributive individuali
si compenserebbero tra loro nell'attuazione del detto scopo comune e
non potrebbe quindi ravvisarsi, nella specie, violazione dell'invocata
garanzia costituzionale.
Infondato sarebbe anche il richiamo dell'art. 36 Cost., poiché,
nel rapporto previdenziale mutualistico in esame, il diritto alla
pensione non si configurerebbe come pretesa di una retribuzione
differita, relativa ad un rapporto di lavoro, ma troverebbe titolo in
una ragione creditoria fondata sullo stesso rapporto mutualistico.
Il richiamo all'art. 38 della Costituzione non sarebbe poi
pertinente, sempre in vista della precisata natura mutualistica del
rapporto, che escluderebbe l'applicabilità nella specie della invocata
garanzia.
Comunque, il riferimento contenuto nell'ordinanza alle esigenze di
vita da rapportare necessariamente allo status da ciascuno conseguito
col proprio lavoro sarebbe arbitrario perché la garanzia
costituzionale investirebbe le esigenze di vita in senso obbiettivo, e
non rapportate alla posizione di lavoro dell'interessato singolo.
Non avrebbero infine alcun fondamento i richiami all'art. 53 Cost.
essendo sufficiente osservare in proposito che, nella specie, sempre in
relazione alla ripetuta natura mutualistica del rapporto, si sarebbe
fuori del sistema tributario, cui invece la detta norma costituzionale
evidentemente si riferisce.
Anche in questa causa si è costituito il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato che ha depositato, peraltro fuori termine, le proprie deduzioni.
Con ordinanza emessa il 22 giugno 1976, nella causa vertente fra
Bartoletti Giancarlo e altri contro la Cassa nazionale suddetta, ed
avente ad oggetto la illegittimità delle contribuzioni imposte agli
attori a norma delle disposizioni di cui agli artt. 4, 7 e 9 della
legge 22 luglio 1975, n. 319, e delle allegate tabelle A, B, C, E, F,
il pretore di Pistoia ha sollevato questione di legittimità delle
dette norme per violazione degli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione,
adducendo motivi coincidenti sostanzialmente con quelli enunciati nella
citata ordinanza del pretore di Vercelli, con riguardo, inoltre, anche
alle contribuzioni imposte a carico degli avvocati pensionati che
proseguano l'attività professionale.
Si sono ritualmente costituite le parti private, rappresentate e
difese dagli avvocati Antonio Sorrentino e Carlo Lessona.
La difesa sviluppa argomentazioni a sostegno delle censure, ponendo
particolarmente in evidenza le pretese incongruità e sperequazioni del
sistema adottato dal legislatore per quanto riguarda la sproporzione
fra il momento contributivo ed il momento previdenziale del sistema
stesso specie per quanto riguarda casi estremi di forti divari di
reddito tra professionisti, che godono tuttavia di una pensione
identica, nonché le contribuzioni dirette o indirette, imposte ai
professionisti già pensionati, che non troverebbero rispondenza in
prestazioni previdenziali a loro favore.
La difesa svolge poi raffronti fra il sistema sancito dalla legge
del 1975, n. 319, e quelli accolti con riguardo alle pensioni INPS ed
ai trattamenti previdenziali di altre categorie di lavoratori autonomi,
per inferirne la singolarità del trattamento adottato per gli
avvocati, che non troverebbe ragionevole giustificazione e, quindi,
sarebbe in contrasto con l'art. 3 Cost. anche sotto questo profilo,
dovendosi escludere che la particolarità del sistema possa trovare
valide ragioni nelle generiche funzioni di solidarietà e mutualità
che potrebbero essergli attribuite.
Insistendo poi sul contrasto fra la normativa impugnata e gli artt.
36 e 38 Cost. la difesa pone particolarmente in luce l'applicabilità
di tali precetti costituzionali anche alle pensioni spettanti ai
lavoratori autonomi, dovendosi il principio generale di garanzia
previdenziale intendere esteso a tutte le pensioni di lavoro, e
dovendosene quindi rispettare la proporzionalità fra prestazione
previdenziale intesa come retribuzione differita e quantità e qualità
del lavoro prestato.
Il carattere mutualistico del sistema non potrebbe d'altra parte
indurre a negare la validità degli argomenti suddetti, poiché non
potrebbe in ogni caso escludere l'operatività del principio di
proporzionalità garantito dall'art. 36 Cost.
Si è anche costituito tempestivamente il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, che ha ribadito le tesi già svolte nella causa proveniente dal
pretore di Vercelli.
Con ordinanza emessa il 19 luglio 1976 nel procedimento cvle
vertente fra Firomini Severino ed altri e la Cassa nazionale suddetta,
ed avente ad oggetto questioni analoghe a quelle trattate nel giudizio
avanti al pretore di Pistoia dinanzi menzionato, il pretore di Massa ha
sollevato questioni di legittimità coincidenti con quelle sollevate
avanti al detto pretore di Pistoia, aggiungendovi peraltro anche la
pretesa violazione dell'art. 53 Cost. sotto profili analoghi a quelli
esposti nell'ordinanza del pretore di Vercelli sopra menzionata.
Si sono costituite in questa sede le parti private, rappresentate e
difese dagli avvocati Antonio Sorrentino e Carlo Lessona, che hanno
svolto argomentazioni difensive analoghe a quelle esposte nella causa
precedente e, in più, a proposito della pretesa violazione dell'art.
53 Cost., nello svolgere tesi sostanzialmente coincidenti con quelle
esposte in proposito nell'ordinanza del pretore di Vercelli, hanno
osservato, in particolare, che le marche da applicare a titolo di
contribuzioni indirette sarebbero irripetibili e costituirebbero una
prestazione imposta a carico del professionista senza riferimento
proporzionale alla sua complessiva capacità contributiva, aggiungendo
altresì che con riguardo alle aliquote contributive fissate
percentualmente sul reddito professionale, la falsa applicazione del
criterio di progressività sancito dall'art. 53 deriverebbe dal fatto
che non tutte le imposte si presterebbero all'applicazione di tale
principio, e segnatamente le contribuzioni in esame in funzione delle
quali la capacità contributiva dei soggetti verrebbe settorialmente
scomposta, tenendo conto solo del reddito professionale e non degli
altri eventuali redditi dello stesso soggetto.
La difesa ha anche prospettato autonomamente la pretesa violazione
dell'art. 53 Cost. sotto il profilo della assunta violazione della
proporzione fra prelievo fiscale e spesa pubblica che sarebbe postulata
dalla detta norma costituzionale, e che non sarebbe rispettata nella
specie per la esorbitanza della misura delle contribuzioni imposte
rispetto alla necessità della Cassa, che si tradurrebbe in una
singolare ipotesi di indebito arricchimento parafiscale in danno di una
particolare categoria di contribuenti.
Con ordinanza emessa il 19 giugno 1976 nel procedimento civile
vertente fra Arizzi Franco ed altri e la Cassa nazionale suddetta,
avente oggetto analogo a quella proveniente dal pretore di Pistoia, il
pretore di Firenze ha sollevato questioni corrispondenti a quelle di
cui alla ordinanza del predetto pretore.
Nell'ordinanza di rinvio sono diffusamente svolte le argomentazioni
a sostegno delle censure relative alla pretesa violazione degli artt.
3, 36, 38 e 53 Cost. come sopra sollevate con la riferita ordinanza.
Si aggiunge, inoltre, un espresso riferimento al raffronto fra il
sistema contributivo previsto dalla legge n. 319 del 1975 e quello
previsto da un lato dal sistema generale INPS e, dall'altro, dalle
Casse di previdenza di altre categorie professionali come gli ingegneri
ed architetti, i commercialisti ed i geometri, traendosene motivi di
illegittimità coincidenti con quelli esposti al riguardo nelle difese
delle parti private relative alla causa proveniente dal pretore di
Pistoia.
Per quanto riguarda la pretesa violazione degli artt. 36 e 38 della
Costituzione, nell'ordinanza sono contenute argomentazioni
corrispondenti a quelle contenute nelle riferite difese delle parti
private, ponendosi in evidenza che il carattere mutualistico del
sistema non apparirebbe fondatamente invocabile nella specie, data
l'attribuzione di minimi di pensione indipendentemente dallo stato di
effettivo bisogno dell'avente diritto e dalla proporzionalità con la
sua contribuzione. L'art. 38, poi, in particolare, sembrerebbe
applicabile nella specie per l'indubbia natura di garanzia di sicurezza
sociale del sistema pensionistico in esame e l'operatività
conseguenziale di detta norma costituzionale, che, appunto, sancisce
l'obbligatorietà di tale garanzia.
A proposito della pretesa violazione dell'art. 53 Cost.,
nell'ordinanza sono contenute considerazioni coincidenti con quelle
svolte in proposito dalla difesa delle parti private nella causa
proveniente dal pretore di Massa, salvo per quanto riguarda la pretesa
violazione della norma sotto il profilo del difetto di corrispondenza
fra prelievo tributario e spesa pubblica. Anche in questa causa si sono
costituite le parti private, rappresentate e difese dagli avvocati
Antonio Sorrentino e Carlo Lessona, che hanno ribadito tutte le tesi
difensive già svolte nei precedenti analoghi giudizi.
Nella causa proveniente dalla pretura di Roma, la difesa
dell'Associazione nazionale avvocati e procuratori ha depositato una
memoria illustrativa con cui svolge ulteriori argomentazioni a favore
delle tesi già sostenute, insistendo in particolare sulla pretesa
natura di minimo vitale di pensione che sarebbe stato riconosciuto
all'ammontare di L. 220.000 mensili dalla legge n. 991 del 1969 e che
pertanto, ai sensi dell'art. 38 Cost., non sarebbe suscettibile di
decurtazione. Osserva inoltre che le pensioni in esame sarebbero in
ogni caso indipendenti dal reddito professionale ed invariabili anche
in relazione alla contribuzione imposta al pensionato che seguiti a
lavorare, per cui dovrebbe escludersi in materia l'operatività di
criteri in base ai quali la giurisprudenza della Corte ha ritenuto la
ammissibilità del divieto di cumulo fra le pensioni dell'INPS e
retribuzione lavorativa, criteri che, appunto, sarebbero applicabili
solo alle pensioni sostitutive della retribuzione ed adeguate ad essa.
Anche la difesa dell'avv. Grenga ha depositato una memoria con cui
riprende le tesi già svolte; osserva che l'esigenza di rispettare
l'art. 38 Cost. sarebbe ancora più evidente ed inderogabile per i
professionisti titolari di pensione per invalidità che, di fronte alla
irrisorietà dell'assegno, sarebbero costretti, nonostante la
invalidità, ad industriarsi a proseguire un'attività professionale
per raggiungere un minimo vitale di reddito.
Propone poi ulteriori considerazioni circa la violazione dell'art.
3 Cost., che deriverebbe dalla parificazione, nell'ambito degli
avvocati pensionati, delle condizioni di quelli pensionati per
invalidità a quelli pensionati per vecchiaia, parificazione che non
terrebbe conto della necessità di trattare, invece, i primi in modo da
tenere conto della accertata riduzione della loro capacità lavorativa.
Nelle cause provenienti dalle preture di Vercelli, Firenze, Massa e
Pistoia, le difese delle parti private (avv.ti Cavalieri, Lessona,
Sandulli e Sorrentino) hanno presentato una memoria cumulativa con cui
insistono sulle tesi già svolte ed espongono critiche al sistema
contributivo de quo tendenti a riaffermare che esso finirebbe, in
alcuni casi, con l'incidere sui redditi professionali in misura
assolutamente sproporzionata rispetto alle prestazioni assicurate. Ciò
renderebbe evidente l'irrazionalità del sistema stesso, che
rappresenterebbe così un unicum nella nostra legislazione
previdenziale, differenziato in relazione tanto ai lavoratori
dipendenti che a quelli autonomi.
La difesa svolge poi un ampio ed analitico esame della
giurisprudenza della Corte in materia pensionistica, desumendone
particolarmente l'accoglimento del principio di proporzionalità della
pensione rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato ed
all'entità delle contribuzioni versate, nonché la necessità
dell'osservanza sia della garanzia della capacità contributiva con
riguardo alle imposizioni in esame, sia dei criteri di razionalità
nella strutturazione di ogni sistema pensionistico.
Nella causa proveniente dalla pretura di Vercelli, la Federazione
sindacati avvocati e procuratori, in persona del segretario generale
avv. Luigi Cavalieri, rappresentata e difesa dall'avv. Guido Cervati,
ha poi depositato il 10 febbraio 1977 una memoria con cui chiede di
essere ammessa, quale principale associazione di categoria dei detti
professionisti, ad intervenire in questa sede in adesione alle denunzie
di illegittimità costituzionale sollevate contro la legge 22 luglio
1975, n. 319, nel suo complesso e nelle sue specifiche disposizioni; ma
all'inizio di udienza la difesa ha dichiarato di non insistere
nell'intervento.
Nella causa proveniente dalla pretura di Trieste, la difesa delle
parti private ha pure depositato una memoria con cui richiama la
giurisprudenza della Corte in materia di cumulo della pensione con il
trattamento di attività lavorativa, desumendone il principio secondo
cui la pensione di vecchiaia è computabile con la retribuzione ed è
pertanto illegittimo qualsiasi divieto di cumulo.
Inoltre, riferendosi alle obbiezioni dell'Avvocatura circa la
corrispondenza del trattamento pensionistico in esame alla situazione
economica della Cassa, osserva che tali argomentazioni non sarebbero
conducenti, riflettendo una situazione di mero fatto, mentre le
questioni da risolvere attualmente hanno carattere strettamente
giuridico.
Insiste poi in particolare sulla inadeguatezza dell'ammontare della
pensione e sulla gravità dell'ostacolo posto dalle norme impugnate
alla libertà di lavoro dei professionisti. Considerato in diritto :
1. - Le sei ordinanze di cui in narrativa, sollevano, in ordine
alla stessa normativa, questioni identiche ovvero connesse e
riconducibili ad uguali principi: per cui è da disporne la riunione
onde pervenire a contestuale giudizio.
2. - Anzitutto, va considerata la questione, prospettata
particolarmente dalle ordinanze pretorili di Vercelli, Massa e Firenze,
secondo cui il sistema normativo in esame sarebbe, nella sua
fondamentale struttura, inficiato da illegittimità, secondo l'art. 3
primo comma Cost., in quanto, indipendentemente dalla diversità
quantitativa delle prestazioni contributive, la pensione viene, in
definitiva, ad essere, per ciascun soggetto, livellata, con la
conseguente irrazionale unicità di trattamento, nonostante la suddetta
diversità.
3. - La questione non è fondata.
Va rilevato che le fonti di finanziamento per l'erogazione delle
pensioni sono qui di origine e natura distinte. Tali fonti consistono:
1) in contributi personali annui da corrispondersi dagli iscritti alla
Cassa per scaglioni di reddito professionale (tabella A); 2) in
contributi non ripetibili dalle parti, da corrispondersi alla Cassa da
ogni avvocato o procuratore in relazione all'esercizio del proprio
ministero in qualsiasi procedimento giurisdizionale (tabella B); 3) in
contributi, definiti come "oggettivi" e ripetibili nei confronti della
parte soccombente, dovuti alla Cassa in relazione a "qualsiasi
provvedimento giurisdizionale" (tabella C); 4) in contributi, parimenti
definiti come "oggettivi" dovuti in relazione al rilascio di
certificati penali (tabella D); 5) in contributi relativi ad incarichi
retribuiti conferiti dall'Autorità giudiziaria (tabella E).
Ciò premesso, e riconosciuta in via di principio la differenza tra
pensioni cosiddette contributive e pensioni retributive, caratterizzate
queste ultime da un sistema di liquidazione che "prescinde
dall'ammontare delle contribuzioni accreditate sul conto individuale"
(sentenza n. 30 del 1976) va osservato che, nella situazione in esame,
si è dato luogo ad un sistema che ha abolito i conti individuali per
dar luogo ad una gestione collettiva. La natura di gestione collegata
meramente a individuali prestazioni contributive qui non ricorre, ove
si consideri che a costituire il fondo concorrono notevoli apporti,
mediante applicazione di marche, da parte di utenti del servizio
giudiziario per rilascio di certificati (tabella D) e, altresì, che,
per larga parte, si tratta di contributi ripetibili dalla parte
soccombente (tabella D). Pertanto, la pensione viene qui ad assumere
carattere di pensione di categoria, che rientra, nel fine e nei mezzi,
nel quadro generale dell'adempimento dei doveri di solidarietà
sociale, cui si richiama l'art. 2 della Costituzione.
La Cassa Nazionale di Previdenza Avvocati e Procuratori risponde a
questi fini generali nell'ambito della categoria, sicché per essa
resta superato il concetto stesso di semplice mutualità per
espandersi, appunto, in quello della previdenza. E questa Corte, con la
sentenza n. 146 del 1972 ha già precisato che "la previdenza sociale
unitariamente concepita abbraccia tutte le manifestazioni della
mutualità ed attua una collaborazione per la difesa contro
l'invalidità e la vecchiaia. Il contributo va a favore di tutti gli
iscritti".
Ne consegue che l'assunto di irrazionalità, ai sensi dell'art. 3
Cost., del sistema vigente per mancata proporzionale corrispondenza tra
oneri personali contributivi e misura della pensione, non è
accoglibile. Né, per ritenere il contrario, ha rilievo il paragone,
accennato particolarmente nella ordinanza del pretore di Firenze,
secondo cui altri sistemi previdenziali (I.N.P.S. - Casse di previdenze
per professionisti diversi) riconoscono proporzionalità tra
contribuzioni e pensioni. Difetta, invero, l'omogeneità tra sistema e
sistema. Per l'I.N.P.S. si è nel campo del lavoro subordinato e non di
quello autonomo. Per altre Casse possono sussistere e sussistono
diverse calcolazioni derivanti, sia dalle fonti di finanziamento, sia
dal numero e dall'età degli iscritti. Questa Corte, con sentenza n.
91 del 1972, proprio a proposito della Cassa Nazionale Avvocati e
Procuratori in relazione alle percentuali dovute per incarichi
retributivi conferiti dall'Autorità giudiziaria, ha statuito che ogni
valutazione vada ricondotta all'interno e non all'esterno della singola
categoria.
4. - Con le ordinanze dei pretori di Vercelli, Massa e Firenze,
sempre con riguardo al generale sistema normativo in esame, viene
sollevata sotto diversi profili altra questione di legittimità, in
riferimento all'art. 53 Cost. Sotto un primo profilo si assume che il
sistema di contribuzione indiretta, a mezzo marche, previsto dalla
legge in misura indifferenziata rispetto alle tariffe professionali,
darebbe luogo a pregiudizio per coloro che trattano cause di modesto
valore economico ed, invece, darebbe luogo a vantaggio per coloro che,
svolgendo prevalentemente attività stragiudiziale, sfuggirebbero al
pagamento delle marche, dovute soltanto per l'esercizio del ministero
difensivo davanti agli uffici giudiziari: ciò, quindi, senza che il
contributo venga ad essere corrisposto "in ragione della capacità
contributiva".
Al riguardo, va ricordato, anzitutto, che, secondo la
giurisprudenza di questa Corte, i tributi "lato sensu" giudiziari
gravanti su soggetti che fruiscono divisibilmente (cioè in modo
misurabile per ogni singolo atto) del servizio giudiziario in rapporto
o all'esercizio del proprio ministero davanti ad organi giurisdizionali
o all'emanazione di provvedimenti giurisdizionali, sono stati ritenuti
esclusi dall'assoggettamento al principio della capacità contributiva,
che ha appunto riguardo soltanto alle contribuzioni relative a
prestazioni di servizi il cui costo non si può determinare
divisibilmente (sent. n. 23 del 1968, relativa al versamento delle
marche cosiddette Cicerone e n. 91 del 1972 relativa al versamento alla
Cassa avvocati di percentuali progressive sulle singole retribuzioni di
incarichi conferiti dall'Autorità giudiziaria). Sono state invece
ritenute incluse nella garanzia del citato art. 53 Cost. quelle
prestazioni contributive che sono caratterizzate dal conseguimento di
finalità generali distinte da quelle particolari relative al
compimento di singoli atti.
La censura sollevata investe le contribuzioni dovute dai
professionisti in relazione alla prestazione della loro attività
professionale, mediante l'applicazione di marche di valore
proporzionale ai diversi gradi di giurisdizione e per ogni grado di
giurisdizione. È chiaro quindi che, nella specie, ci si trova di
fronte ad una contribuzione richiesta in relazione alla prestazione di
un servizio, identificabile in ogni grado della giurisdizione adita, il
cui costo giudiziario viene determinato divisibilmente, in funzione
dell'intervento del singolo professionista. Si è pertanto fuori
dell'ambito di applicazione della invocata garanzia costituzionale,
alla stregua della ricordata giurisprudenza di questa Corte.
Sotto un diverso profilo, si lamenta la violazione dello stesso
art. 53 Cost. perché questa norma esigerebbe il rispetto della
progressività dell'imposizione solo per quanto riguarda le imposte
personali, di carattere globale, e non già per le altre imposte, tra
cui bisognerebbe annoverare la contribuzione diretta, proporzionale al
reddito professionale, così come prevista dalla tabella A allegata
alla legge.
Secondo i criteri già chiariti dalla giurisprudenza di questa
Corte (citata sentenza n. 91 del 1972) questa imposizione, di indubbia
natura tributaria è certamente soggetta alla regola dell'art. 53,
nella quale rientra, osservandola, ed inquadrandosi nel sistema
previdenziale stabilito dalla legge, caratterizzato dal conseguimento
di finalità generali, distinte da quelle particolari (come si è
detto, divisibili), relative al compimento di singoli atti o serie di
atti, e rivestendo così quel carattere di indivisibilità che è stato
ritenuto presupposto necessario per l'operatività del principio di
proporzionalità contributiva sancito dalla Costituzione. Tale
principio, come ha costantemente affermato la giurisprudenza di questa
Corte, riflette il necessario collegamento proporzionale di qualsiasi
forma di imposizione, purché di natura tributaria, con la idoneità
del soggetto passivo all'obbligazione tributaria (sent. nn. 45 del
1964; 16 del 1965; 89 del 1966; 97 del 1968; 91 del 1972) desumibile
dalla concreta esistenza del presupposto economico relativo.
D'altra parte, quest'ultimo è identificabile con qualsiasi indice
concretamente rivelatore di ricchezza (Corte cost. sent. nn. 91, 120,
144 del 1972 e numerose altre) senza che spetti al giudice di
legittimità delle leggi valutare l'entità e la proporzionalità
dell'onere tributario, trattandosi di compito riservato al legislatore,
salvo il controllo sotto il profilo dell'arbitrarietà delle norme. La
pretesa sproporzione fra contribuzione e reddito che deriverebbe dalla
scomposizione settoriale dei proventi del professionista, operata
commisurando le aliquote progressive sul reddito professionale,
indipendentemente dalla considerazione di altri redditi eventuali, non
urta contro i criteri sopra enunciati, trattandosi in ogni caso, di
contribuzioni commisurate progressivamente ad una fonte di ricchezza
concretamente esistente. L'eventuale considerazione globale degli altri
redditi rientra nella valutazione discrezionale del legislatore circa
l'entità e la proporzionalità dell'imposizione che, d'altra parte,
nella specie, come è evidente, non riveste i denunciati caratteri di
arbitrarietà.
5. - Secondo le ordinanze dei pretori di Vercelli, Massa, Pistoia e
Firenze il sistema in esame sarebbe, comunque, in contrasto con l'art.
36 Cost. dando luogo a pensioni al di sotto della sufficienza. Ma a
parte che sia discutibile l'operatività dell'art. 36 fuori dei casi di
lavoro dipendente e fuori dell'ambito concettuale di una retribuzione
differita, quanto si è sopra ritenuto circa il carattere
socio-previdenziale, diffuso, unitario e compensativo della pensione de
qua realizzata a seguito di concorrenti calcoli attuariali, basta a far
ritenere assorbita nel già detto la presente questione. Ciò non senza
rilevare che l'art. 21 della legge in esame consente l'aumento
proporzionale delle quote di pensione, in relazione all'indice di
variazione del costo generale della vita.
Lo stesso deve dirsi a proposito della censura di inadeguatezza del
trattamento per invalidità e vecchiaia parimenti proposta da tutte le
ordinanze in riferimento all'art. 38 secondo comma Cost. Valgono, per
essa, gli uguali motivi d'ordine sistematico sopra delineati.
6. - Altro oggetto di censura, particolarmente formulato nelle
ordinanze dei pretori di Roma e di Trieste, ha riferimento alla
normativa che riguarda sia le pensioni di anzianità attribuite agli
utrasettantenni, sia le pensioni di invalidità, le quali pensioni, se
sia conservata l'iscrizione agli albi, subiscono una decurtazione
(tabella F, nn. 2 e 3): da ciò conseguirebbe la violazione degli artt.
3, primo e secondo comma, Cost. e dell'art. 4, oltre che, di riflesso,
dell'art. 38, secondo comma.
La Corte non ritiene fondato il primo argomento prospettato
nell'ordinanza del pretore di Roma, secondo cui si darebbe luogo a
disparità di trattamento (primo comma art. 3 Cost.) in quanto, per
l'avvocato abbiente e provvisto di altri mezzi di sussistenza, sarebbe
indifferente rinunciare all'esercizio della professione pur di
conservare integra la pensione, a differenza di chi viva esclusivamente
dei propri redditi professionali. Invero, si verrebbe qui ad estendere
la censura oltre i limiti del rapporto pensionistico, con riferimento a
situazioni di mero fatto, soggettive e variabili.
Parimenti non fondato si ravvisa l'altro argomento sottoposto in
relazione all'art. 3, comma secondo, e all'art. 4 Cost. secondo cui la
particolare normativa in esame, scoraggiando gli ultrasettantenni dal
persistere nell'iscrizione all'albo, ostacolerebbe l'estrinsecazione
della libertà del cittadino di partecipare, col proprio lavoro, allo
sviluppo della società. Anche qui si può rispondere che si tratta di
scelte personali e contingenti, che non intaccano i principi contenuti
nelle suindicate norme di natura programmatica.
7. - Con l'ordinanza del pretore di Roma viene sottoposto altro
profilo di illegittimità, con riferimento all'art. 3 Cost. e in
relazione alla normativa che impone la riduzione della pensione di
anzianità qualora il professionista ultrasettantenne mantenga
l'iscrizione all'albo. Si assume che, mentre, da un lato, è stabilita
"a priori" una pensione maggiore per gli ultrasettantenni, in confronto
a quella degli infrasettantenni (che siano iscritti o non iscritti
all'albo), viceversa viene poi equiparato il trattamento pensionistico
degli uni e degli altri (L. 150.000 mensili) qualora perduri per gli
ultrasettantenni l'iscrizione all'albo, presupponendo irrazionalmente
per questi ultimi la conservazione di pari capacità lavorativa
(confronto tra i numeri 1 e 3 della tabella F).
La questione è fondata.
A situazioni, già dapprima riconosciute diseguali per diversità
di età e, come tali, incidenti sulla misura della pensione di base
(rispettivamente, L. 150.000 e L. 220.000) si fa poi seguire un
trattamento inferiore livellato, contrastante con la premessa di una
differente capacità di lavoro produttivo, dovuta al naturale regresso
di questa capacità per l'avanzare dell'età. Il dato esteriore
dell'iscrizione o meno all'albo, privo di per sé solo, di importanza
sintomatica, non può eliminare la suaccennata differenza di base. Né
va trascurato, nel calcolo complessivo tra ricavi ed oneri, la
circostanza che rimane intatto, per l'ultrasettantenne iscritto,
l'obbligo di versare alla Cassa i corrispettivi contributi.
Ciò dà luogo ad una discrasia ed all'alterazione di presupposti
di interna coerenza tra l'una e l'altra disposizione di confronto.
Sicché risulta violato l'art. 3 Cost. sotto il profilo di una non
ammissibile parità di trattamento nonostante situazioni diseguali.
Parimenti risulta di riflesso, violato, in questo caso, secondo in
proposito già prospettato, anche l'art. 38 Cost. in quanto
l'irrazionale abbassamento, per decurtazione, del livello normale della
pensione, viene ad alterare i confini della congruità e
dell'adeguatezza. anche da rilevare che la precedente legge n. 991 del
1969 sull'adeguamento delle pensioni degli avvocati e procuratori non
conteneva alcuna distinzione conseguente, per gli ultrasettantenni,
alle ipotesi di iscrizione o meno agli albi. La differenza di
trattamento disposta dalla successiva legge n. 319 del 1975 non trova
appagante giustificazione negli atti dei lavori parlamentari dai quali
risulta essersi soltanto ritenuto, a sostegno, che il compimento degli
anni settanta costituirebbe sostanzialmente il limite biologico
all'esercizio della attività professionale lavorativa.
Le considerazioni e le conseguenze suesposte valgono ugualmente,
stante l'identità di motivi, per quanto riguarda le pensioni
d'invalidità espressamente richiamate e anch'esse dalla legge
condizionate, nell'ammontare, alla iscrizione o meno negli albi.
8. - Infine, va rilevato che l'ordinanza del pretore di Vercelli
solleva questione di legittimità dell'art. 444 della legge n. 533 del
1973 sulla disciplina delle controversie di lavoro e di assistenza e
previdenza obbligatorie. Ma poiché nei riguardi di questa
disposizione, attributiva di competenza funzionale e territoriale al
pretore quale giudice del lavoro, l'ordinanza non prospetta, né
esplicitamente né implicitamente, alcun motivo, la questione va
dichiarata inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara inammissibile la questione di legittimità dell'art.
444 legge 11 agosto 1973, n. 533 (disciplina delle controversie di
lavoro e delle controversie in materia di assistenza e previdenza
obbligatorie), sollevata con l'ordinanza in epigrafe dal pretore di
Vercelli in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24 della
Costituzione;
b) dichiara non fondata la questione di legittimità dell'intera
legge 22 luglio 1975, n. 319 (Modifiche delle norme riguardanti la
previdenza e l'assistenza forense, e tabelle annesse, questione
sollevata con le ordinanze in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 4,
36, 38 e 53 della Costituzione;
c) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt.4 e 9 della
predetta legge 22 luglio 1975, n. 319, in relazione alla tabella F
allegata (nn. 2 e 3), nella parte in cui, per le pensioni di anzianità
agli ultrasettantenni e per le pensioni di invalidità, è stabilita
una decurtazione di pensione per coloro che conservano l'iscrizione
agli albi.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO
- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN
- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1977:62 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte