Sentenza n. 62/1999
Questione dichiarata infondata · depositata il 05/03/1999 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 413/1989
- art. 5legge 37/1990
- art. 2legge 37/1990
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 36Costituzione
- art. 38Costituzione
- art. 1legge 216/1992
citata
- art. 1legge 21/1991
- art. 2legge 21/1991
- art. 3legge 5/1992
- art. 4legge 5/1992
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1,
(recte: 2) del d.-l. 27 dicembre 1989, n. 413 (Disposizioni urgenti
in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle
categorie ad essi equiparate, nonché in materia di pubblico
impiego), convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 37, dell'art. 2
(recte: 5) del d.-l. 24 novembre 1990, n. 344 (Corresponsione ai
pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi
al periodo contrattuale 19881990, nonché disposizioni urgenti in
materia di pubblico impiego), convertito in legge, con modifiche,
dall'art. 1, comma 1, della legge 23 gennaio 1991, n. 21, e degli
artt. 2, 3 e 4 del d.-l. 7 gennaio 1992, n. 5 (Autorizzazione di
spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali
dell'arma dei Carabinieri in relazione alla sentenza della Corte
costituzionale n. 277 del 3 12 giugno 1991 e all'esecuzione di
giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al
personale delle corrispondenti categorie delle altre forze di
polizia), convertito in legge, con modifiche, dall'art. 1 della legge
6 marzo 1992, n. 216, promosso con ordinanza emessa il 24 giugno
1997 dalla Corte dei conti sul ricorso proposto Droghini Roberto
contro il Ministero della difesa, iscritta al n. 867 del registro
ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 53, prima serie speciale, dell'anno 1997;
Visti l'atto di costituzione di Droghini Roberto nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 26 gennaio 1999 il giudice relatore
Fernando Santosuosso;
Uditi l'avv. Filippo de Jorio per Droghini Roberto e l'Avvocato
dello Stato Luigi Mazzella per il Presidente del Consiglio dei
Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso del giudizio promosso dal colonnello Roberto
Droghini, collocato a riposo in data 15 marzo 1983, per la
riliquidazione del proprio trattamento pensionistico sulla base degli
aumenti retributivi corrisposti a favore del personale dirigenziale
in servizio, la Corte dei conti, Sezione seconda centrale, ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, del
d.-l. 27 dicembre 1989, n. 413 (Disposizioni urgenti in materia di
trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad
essi equiparate, nonché in materia di pubblico impiego), convertito
in legge 28 febbraio 1990, n. 37, dell'art. 2 del d.-l. 24 novembre
1990, n. 344 (Corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui
miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 19881990,
nonché disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego),
convertito in legge, con modifiche, dall'art. 1, comma 1, della legge
23 gennaio 1991, n. 21, e degli artt. 2, 3 e 4 del d.-l. 7 gennaio
1992, n. 5 (Autorizzazione di spesa per la perequazione del
trattamento economico dei sottufficiali dell'arma dei Carabinieri in
relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3 12
giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei
trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti
categorie delle altre forze di polizia), convertito in legge, con
modifiche, dall'art. 1 della legge 6 marzo 1992, n. 216.
Il giudice a quo premette che una questione analoga alla presente
è stata dichiarata inammissibile con la sentenza n. 178 del 1995;
tale pronuncia, peraltro, essendo fondata sulla genericità della
prospettazione (erano impugnati i testi integrali dei tre
decreti-legge), non può avere alcun effetto preclusivo in sede
odierna, ove le norme sono puntualmente indicate.
Ciò posto la Corte rimettente sottolinea che, in conseguenza dei
miglioramenti economici introdotti dalle norme impugnate per gli
stipendi dei dipendenti in servizio, si è venuta a creare in danno
dei pensionati una sperequazione così grave da essere in tutto
assimilabile a quella corretta dalla Corte costituzionale con la
sentenza n. 1 del 1991.
Tenuto conto della natura di retribuzione differita che la
giurisprudenza costituzionale riconosce alla pensione, questa deve
essere in grado, secondo l'art. 36 Cost., di assicurare all'ex
dipendente ed alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa; e
ciò è possibile solo se sussiste una ragionevole corrispondenza tra
gli incrementi stipendiali e quelli pensionistici. D'altra parte,
secondo quanto ribadito dalle sentenze nn. 42 e 226 del 1993 di
questa Corte, la proporzionalità e l'adeguatezza del trattamento di
quiescenza devono esistere non solo al momento della cessazione dal
servizio, ma anche in seguito.
Nel caso in esame, invece, l'obiettivo di perequazione delle
pensioni contenuto nel d.-l. 16 settembre 1987, n. 379, convertito in
legge 14 novembre 1987, n. 468 è stato totalmente vanificato dalle
norme oggi sospettate di incostituzionalità, le quali hanno
incrementato le retribuzioni rispettivamente del 15%, del 15% e del
9%, determinando così una divaricazione tra queste e le pensioni di
circa il 47%. Pur essendo indubbio che il legislatore gode di ampia
discrezionalità nella fissazione dei rapporti tra incrementi
stipendiali ed incrementi pensionistici, è paradossale che due
dirigenti di pari grado, con identica attività di servizio, vengano
a ricevere trattamenti di quiescenza sensibilmente diversi sulla base
del solo fattore temporale, con sicuro danno per il dipendente più
anziano, che solitamente è anche quello con maggiori necessità.
Il giudice rimettente, quindi, conclude chiedendo che le norme
impugnate vengano dichiarate costituzionalmente illegittime nella
parte in cui non prevedono l'estensione dei benefici ivi contemplati
al personale già collocato a riposo.
2. - Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si è
costituito il colonnello Droghini, chiedendo l'accoglimento della
questione.
Nella articolata memoria la parte privata fa propri i passaggi
logici dell'ordinanza di rimessione, sottolineando la palese
irrazionalità di una normativa che, obliterando il contenuto delle
sentenze n. 1 del 1991 e n. 501 del 1988 della Corte costituzionale,
crea notevolissime differenze tra pensionati e lavoratori in
servizio, oltre che tra pensionati e pensionati, sulla base del solo
dato temporale (c.d. pensioni d'annata). D'altra parte la
giurisprudenza costituzionale ha ribadito in subiecta materia i
principi della proporzionalità e della necessità del continuo
adeguamento dei trattamenti di quiescenza a quelli dei dipendenti in
servizio, esigendo che vi sia sempre quella ragionevole
corrispondenza che, pur non traducendosi in assoluta identità,
garantisce pur sempre che siano rispettati i parametri di cui agli
artt. 36 e 38 della Carta fondamentale.
3. - Nel giudizio è intervenuto anche il Presidente del Consiglio
dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile
ovvero infondata.
La difesa erariale osserva che la normativa da scrutinare è immune
dai lamentati vizi, poiché il legislatore ha il potere di disporre
precisi limiti temporali per l'applicabilità delle norme nuove,
tanto più che il tempo è un fondamentale elemento di
diversificazione delle situazioni giuridiche. Considerato in diritto
1. - La Corte dei conti, Sezione seconda centrale, ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, del d.-l. 27
dicembre 1989, n. 413 (Disposizioni urgenti in materia di trattamento
economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi
equiparate, nonché in materia di pubblico impiego), convertito in
legge 28 febbraio 1990, n. 37, dell'art. 2 del d.-l. 24 novembre
1990, n. 344 (Corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui
miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 19881990,
nonché disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego),
convertito in legge, con modifiche, dall'art. 1, comma 1, della legge
23 gennaio 1991, n. 21, e degli artt. 2, 3 e 4 del d.-l. 7 gennaio
1992, n. 5 (Autorizzazione di spesa per la perequazione del
trattamento economico dei sottufficiali dell'arma dei Carabinieri in
relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3 12
giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei
trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti
categorie delle altre forze di polizia), convertito in legge, con
modifiche, dall'art. 1 della legge 6 marzo 1992, n. 216.
2. - Va preliminarmente osservato che il giudice a quo volendo
sottoporre allo scrutinio di questa Corte le norme che hanno disposto
incrementi degli stipendi, ha invece indicato articoli diversi da
quelli che specificamente prevedono detti aumenti stipendiali (e
cioè più esattamente: l'art. 1, comma 2, del d.-l. 27 dicembre
1989, n. 413, convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 37, e l'art.
5 del d.-l. 24 novembre 1990, n. 344, convertito in legge, con
modifiche, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 gennaio 1991, n. 21).
Tuttavia, la questione delineata in termini sostanziali
sufficientemente chiari nell'ordinanza di rimessione, può essere
ugualmente decisa, previa correzione di detto errore.
3. - Nel merito la questione non è fondata.
Le norme impugnate si limitano, secondo quanto rilevato dallo
stesso giudice a quo a disporre incrementi degli stipendi per il
personale dirigenziale in servizio, senza che vi sia alcuna
previsione riguardante il personale in quiescenza. Tale omissione
legislativa, osserva l'ordinanza di rimessione, non rispettando
l'esigenza del necessariocostante adeguamento della dinamica
pensionistica a quella stipendiale, avrebbe determinato una eccessiva
divaricazione tra gli emolumenti percepiti dal personale in servizio
e quelli dei colleghi di pari grado collocati a riposo in data
antecedente all'entrata in vigore delle norme contestate. Si chiede
pertanto nel dispositivo la declaratoria di incostituzionalità delle
disposizioni relative agli aumenti stipendiali "nella parte in cui
non prevedono l'estensione dei benefici da essi contemplati al
personale collocato in quiescenza".
4. - Nei termini della questione, così come impostata
dall'ordinanza, è decisivo rilevare in questa sede che la costante
giurisprudenza di questa Corte (v. le sentenze n. 409 del 1995, n.
226 e n. 42 del 1993, n. 119 del 1991, n. 20 del 1991 e n. 173 del
1986) ha sempre ribadito contrariamente a quanto prospetta il giudice
rimettente che non vi è un principio costituzionale che imponga
l'automatico adeguamento delle pensioni agli stipendi.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1, comma 2, del d.-l. 27 dicembre 1989, n. 413
(Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei
dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonché
in materia di pubblico impiego), convertito in legge 28 febbraio
1990, n. 37, dell'art. 5 del d.-l. 24 novembre 1990, n. 344
(Corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti
economici relativi al periodo contrattuale 19881990, nonché
disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego), convertito in
legge, con modifiche, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 gennaio
1991, n. 21, e degli artt. 2, 3 e 4 del d.-l. 7 gennaio 1992, n. 5
(Autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento
economico dei sottufficiali dell'arma dei Carabinieri in relazione
alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3 12 giugno 1991
e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti
economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle
altre forze di polizia), convertito in legge, con modifiche,
dall'art. 1 della legge 6 marzo 1992, n. 216, sollevata, in
riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, dalla Corte dei
conti, Sezione seconda centrale, con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 5 marzo 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:62 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte