Sentenza n. 624/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/06/1988 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 3, 10, 47 e 51
e tabella allegata C della legge della Regione Campania 17 marzo
1981, n. 12 ("Disposizioni sullo stato giuridico e sul trattamento
economico dei dipendenti regionali in attuazione del primo accordo
contrattuale per il personale delle Regioni a Statuto ordinario"),
promossi con ordinanze emesse il 15 gennaio 1985 e il 16 maggio 1986
dal T.a.r. per la Campania sui ricorsi proposti da Caruso Antonio ed
altri e da Marinelli Francesco contro la Regione Campania ed altra,
iscritte al n. 632 del registro ordinanze 1985 e al n. 818 del
registro ordinanze 1986 e pubblicate nella "Gazzetta ufficiale" della
Repubblica n. 7/1° serie speciale dell'anno 1986 e n. 5/1° serie
speciale dell'anno 1987.
Visto l'atto di costituzione di Ferrari Sergio ed altri;
Udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1988 il Giudice relatore
Aldo Corasaniti;
Uditi gli avvocati Giuseppe Abbamonte e Gerardo Marone per Ferrari
Sergio ed altri.
Motivazione
Ritenuto in fatto 1. Con distinti ricorsi proposti nel 1983 Antonio Caruso,
Francesco Scaringia, Sergio Ferrari, Bruno Parisi, Ugo Della Gatta,
Tommaso Maria Monti, Giuseppe Cioffi, Giuseppe Cannatello, Luigi
Nerone e Salvatore Strazzullo, tutti avvocati della Regione Campania,
impugnavano dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la
Campania i provvedimenti con i quali la Regione aveva disposto il
loro inquadramento nei livelli funzionali previsti dalla legge
regionale 17 marzo 1981, n. 12; essi erano stati inquadrati
all'ottavo ed ultimo livello, ad eccezione del Caruso, inquadrato al
settimo livello.
Riuniti i giudizi, con ordinanza del 15 gennaio 1983 (R.O. n.
632/1985), su eccezione dei ricorrenti, il giudice amministrativo ha
sollevato questione di costituzionalità degli artt. 3, 10, 47 e 51
della legge regionale n. 12 del 1981, nonché della tabella C) ad
essa allegata, per contrasto con gli artt. 3, 36, 38, 97 e 117 Cost.
La prima censura investe gli artt. 3 e 10 della legge regionale n.
12 del 1981, nonché la tabella C) ad essa allegata, in relazione
agli artt. 3, 36 e 97 Cost., per la mancata previsione, per gli
avvocati dipendenti dalla Regione, di un trattamento diversificato
rispetto a quello attribuito agli impiegati della carriera
amministrativa.
Premette il giudice remittente che l'art. 3 del R.D.L. 27 novembre
1933, n. 1578, affermata in linea generale l'incompatibilità
dell'esercizio della professione di avvocato e procuratore con
qualunque rapporto di impiego pubblico e privato, consente tuttavia
l'esercizio della professione, con contestuale iscrizione in un
elenco speciale annesso all'albo, ai soggetti che facciano parte di
uffici legali istituiti presso enti pubblici e svolgano
esclusivamente a favore di questi la loro attività professionale.
Rileva in proposito che tali soggetti cumulano il duplice status di
pubblici dipendenti da una parte e di professionisti iscritti
all'albo, tenuti come tali all'espletamento delle delicate funzioni
che l'esercizio dello ius postulandi dinanzi all'autorità
giudiziaria comporta, con la conseguente irriducibilità delle
funzioni svolte " a quelle dei normali dipendenti investiti di
funzioni burocratiche ed amministrative. Mentre questi ultimi
partecipano in varia misura alla formazione della volontà dell'ente,
i primi sono al contrario estranei all'apparato amministrativo
poiché la loro attività si risolve nell'assistenza tecnicogiuridica
in favore dell'Amministrazione davanti agli organi giurisdizionali,
con ampia autonomia decisionale sulle modalità tecniche di
conduzione della difesa.
La legge regionale 17 marzo 1981, n. 12, ad avviso del giudice a
quo, non tiene conto del particolare status degli avvocati e
procuratori dipendenti da enti pubblici ed addetti ai relativi uffici
legali, in quanto nell'allegata tabella C) fa unicamente riferimento,
fra le altre qualifiche comprese nel settimo livello, ai procuratori
legali privi di patrocinio; in tale livello, infatti, l'art. 10
include "le posizioni di lavoro che comportano attività di ricerca,
studio ed elaborazione per la predisposizione di provvedimenti o
interventi diretti all'attuazione di programmi di lavoro...",
parificando in sostanza l'attività del procuratore legale a quella,
strettamente burocratica, di istruttoria di pratiche legali svolte
dagli impiegati della carriera amministrativa. Tale parificazione,
rileva il T.a.r., è in contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto le
funzioni svolte dai soggetti inseriti nel servizio dell'Avvocatura
regionale, istituito dalla legge regionale 14 maggio 1975, n. 29,
sono del tutto diverse;
è ancora in contrasto con l'art. 36 Cost., in quanto sono
retribuite in modo identico prestazioni diverse sotto il profilo
qualitativo - per la specifica preparazione tecnica richiesta e la
necessaria iscrizione all'albo professionale - e quantitativo, non
essendo soggette le mansioni svolte dal personale in esame a limiti
temporali prestabiliti e segnatamente all'orario di ufficio fissato
per la generalità dei dipendenti dell'ente;
appare altresì in contrasto con l'art. 97 Cost. in quanto, con
l'appiattimento e l'unificazione delle funzioni operati dal
legislatore regionale senza logica giustificazione, non viene
assicurato il buon andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione.
1.2. - La seconda delle questioni sollevate dal T.a.r. Campania si
riferisce agli artt. 3 e 10 ed alla tabella C) allegata alla legge
regionale n. 12 del 1981, in relazione all'art. 117 Cost. ed agli
Osserva l'autorità remittente che l'art. 35 della legge 20 marzo
1975, n. 70, per le materie nelle quali la Regione non ha competenza
legislativa primaria, affida alla Regione medesima il compito di
dettare norme per gli enti pubblici sottoposti a vigilanza e
controllo, "nell'ambito dei princìpi fondamentali stabiliti" dalla
stessa legge. Tra questi, all'art. 15 vi è quello dell'istituzione
di un "ruolo professionale" distinto da quello amministrativo e
tecnico. Del princìpio si è tenuto conto nella disciplina dei
dipendenti degli enti parastatali di cui ai d.P.R. n. 411 del 1976 e
n. 509 del 1979 nonché per la disciplina dello stato giuridico del
personale delle U.S.L. dettata dal d.P.R. n. 761 del 1979 che,
all'art. 3, prevede che le categorie professionali, tra le quali gli
avvocati e procuratori, siano iscritte in distinte tabelle.
Parificando posizioni che la legge statale ha inteso
differenziare, le disposizioni denunciate, disattendendo le norme di
princìpio poste dalla legge statale, violano l'art. 117 Cost.
Un ulteriore profilo di illegittimità, rileva il giudice a quo,
emerge in relazione agli artt. 3 e 97 Cost., poiché appare
irrazionale stabilire posizioni differenziate per dipendenti di enti
regionali e dipendenti regionali che svolgano le medesime funzioni; la
mancata previsione di un ruolo differenziato si risolve, poi, in un
appiattimento della carriera e del trattamento economico con riflessi
negativi sulla efficienza dell'amministrazione.
1.3. - La terza questione investe, sotto altro profilo, gli artt.
3 e 10 e la tabella C) allegata alla legge regionale n. 12 del 1981
per contrasto con gli artt. 3 e 36 Cost., in quanto, mentre la
tariffa professionale degli avvocati e procuratori, disciplinata dal
D.M. 22 giugno 1982 (in esecuzione della legge 7 novembre 1957, n.
1051), prevede all'art. 8 che i procuratori hanno diritto
all'onorario degli avvocati ridotto della metà, in considerazione
della minore esperienza e preparazione professionale, le disposizioni
regionali collocano senza distinzioni avvocati e procuratori allo
stesso livello retributivo.
1.4. - Viene sollevata una quarta questione di costituzionalità.
Essa concerne l'art. 51 della legge regionale n. 12 del 1981 per
violazione degli artt. 3, 36, 38, 97 e 117 Cost.
Le norme contenute in tale articolo fissano i criteri di
inquadramento dei dipendenti regionali nella posizione
giuridico-economica individuale ed introducono il princìpio del
cosiddetto "maturato economico", in virtù del quale i dipendenti
vengono inseriti in una posizione economica che prescinde
dall'anzianità di servizio e tiene invece conto della retribuzione
goduta al 30 settembre 1978.
Il nuovo inquadramento, infatti, decorre dal primo ottobre 1978 e
la posizione economica del livello di inquadramento "è determinata
dallo stipendio in godimento al 30 settembre 1978 (comprensivo di
scatti o classi acquisite ed eventuali assegni personali
pensionabili) maggiorato degli importi appresso indicati..."; la
posizione giuridica di inquadramento è quella dello scatto o classe
della nuova progressione economica corrispondente alla posizione
economica individuale (maturato economico) determinata.
Il sistema, introdotto per i dipendenti dello Stato in termini
analoghi con la legge 11 luglio 1980, n. 312, incontrò una ampia
contestazione giudiziaria e sindacale cui pose fine il d.P.R. 9
giugno 1981, n. 310. Tale provvedimento, all'art. 2 introdusse nuovi
criteri di inquadramento nei livelli ancorati al princìpio del
riconoscimento della anzianità pregressa, princìpio poi esteso al
personale della scuola, ai ferrovieri, ai postelegrafonici e ai
dipendenti degli enti pubblici in genere.
Ad avviso del giudice a quo il sistema del "maturato economico"
conservato dal legislatore regionale è in contrasto con i princìpi
costituzionali in quanto:
a) ai ricorrenti e ad altri dipendenti aventi maggiore
anzianità è preclusa la possibilità di pervenire al massimo
stipendio previsto per il livello di appartenenza, pur prestando
servizio per il massimo numero di anni; tale conseguenza non si
produce per chi entri in servizio dopo l'entrata in vigore della
legge regionale n. 12 del 1981, il che comporta una ingiustificata
disparità di trattamento;
b) il personale proveniente dallo Stato o da altri enti pubblici
che venisse inquadrato presso la regione dopo il riconoscimento
dell'anzianità pregressa nella posizione di provenienza si vedrà
attribuire una retribuzione superiore a quella percepita, a parità
di anzianità, dagli attuali dipendenti regionali;
c) l'anzianità precedente il 1978 viene sostanzialmente
annullata in quanto la retribuzione è data dal maturato economico a
tale data e su di essa è basata la successiva progressione
economica;
d) la svalutazione delle pregresse anzianità produce ulteriori
effetti di sperequazione nella determinazione del trattamento di
quiescenza in quanto, essendo commisurato il trattamento
pensionistico al numero degli anni di servizio prestato, i dipendenti
oggi in possesso di rilevante anzianità si vedranno attribuire, una
volta collocati a riposo, una pensione inferiore, in proporzione, a
quella di un dipendente entrato in carriera successivamente;
e) il riconoscimento dell'anzianità pregressa operato dal
legislatore statale con il menzionato art. 2, d.P.R. 9 giugno 1981,
n. 310, costituisce norma di princìpio dal quale non può
discostarsi, in forza dell'art. 117 Cost., il legislatore regionale.
1.5. - Il T.a.r. denuncia, infine, l'art. 47 della legge regionale
n. 12 del 1981 per violazione degli artt. 3, 36, 97 Cost.
La disposizione, che ha introdotto il princìpio della
onnicomprensività, viene censurata nella parte in cui non prevede
che i componenti dell'Avvocatura regionale hanno diritto a percepire
gli onorari liquidati nei giudizi in cui la Regione si è costituita;
al contrario, negli ordinamenti dello Stato, dei Comuni e di altri
enti pubblici è previsto che al personale che svolge attività
forense siano corrisposti tali emolumenti ad integrazione della
retribuzione e quale corrispettivo delle prestazioni effettuate oltre
il normale orario di lavoro.
1.6. - Le cinque questioni sollevate, secondo l'autorità
remittente, sono rilevanti poiché, se accolte, i decreti di
inquadramento impugnati risulterebbero illegittimi e dovrebbero
essere annullati.
2. - Nel corso di un distinto analogo giudizio, promosso nel 1983
da Francesco Marinelli per l'annullamento dei provvedimenti con i
quali la Regione Campania aveva disposto il suo inquadramento, ai
sensi delle leggi regionali 17 marzo 1981, n. 12 e 7 luglio 1981, n.
41, nell'ottavo livello funzionale, il T.a.r. per la Campania, con
ordinanza 16 maggio 1986 (R.O. n. 818 del 1986) di pressoché
identico tenore, sollevava le cinque questioni di legittimità
costituzionale come prospettate dalla medesima autorità con la
ordinanza del 1985 (R.O. n. 632/1985).
3. - Si sono costituiti in giudizio dinanzi a questa Corte con
unica memoria Sergio Ferrari, Francesco Scaringia, Ugo della Gatta,
Tommaso Maria Monti, Giuseppe Cannatello, Luigi Nerone e Salvatore
Strazzullo, i quali, premessi alcuni cenni sull'organizzazione del
Servizio Avvocatura della Regione Campania, istituita con legge
regionale 14 maggio 1975, n. 29 (artt. 3 e segg), hanno chiesto siano
dichiarate fondate le questioni sollevate dal giudice remittente.
4. - La Regione Campania non è intervenuta né si è costituita. Considerato in diritto
1. - Le due ordinanze del T.a.r. della Campania (R.O. n. 632/1985
e n. 818/1986) denunciano, con motivazioni quasi sovrapponibili,
l'illegittimità costituzionale, in riferimento ai parametri appresso
indicati, degli artt. 3, 10, 47 e 51 della legge della Regione
Campania 17 marzo 1981, n. 12, nonché della tabella C ad essa
allegata. Pertanto i relativi giudizi vanno riuniti con unica
decisione.
2. - Tre distinte censure investono gli artt. 3 e 10, nonché la
tabella C allegata alla legge.
Tali disposizioni contrasterebbero:
a) con gli artt. 3, 36 e 97 Cost., in quanto non prevedono, per
gli avvocati e procuratori dipendenti dalla Regione Campania, un
trattamento giuridico ed economico diversificato, rispetto a quello
attribuito agli impiegati svolgenti compiti burocratici. Ciò
concreterebbe, sotto l'aspetto del trattamento giuridico, la
violazione dell'art. 3 per l'avvenuto inquadramento degli avvocati e
procuratori e di impiegati amministrativi negli stessi livelli
funzionali, e, sotto l'aspetto del trattamento economico, la
violazione dell'art. 36 Cost. per la connessa corresponsione di
eguale retribuzione in relazione ad attività differenziate quanto
alla qualità ed alla quantità. Inoltre ciò importerebbe la
violazione dell'art. 97 Cost., sotto l'aspetto di un'organizzazione
non idonea ad assicurare il buon andamento e l'imparzialità
dell'amministrazione;
b) con gli artt. 117 e ancora 3 e 97 Cost., perché in contrasto
con un princìpio fondamentale della legislazione statale desumibile
dagli artt. 35 e 15 della legge 20 marzo 1975, n. 70, che impone
l'istituzione di un "ruolo professionale" distinto da quelli
amministrativo e tecnico. L'omessa istituzione di un ruolo distinto
incorrerebbe inoltre nella violazione degli stessi precetti
costituzionali consumata con l'omesso conferimento di un trattamento
e di una posizione distinti;
c) con gli artt. 3 e 36 Cost., in quanto prevede lo stesso
trattamento per gli avvocati ed i procuratori, mentre al contrario la
tariffa professionale (d.m. 22 giugno 1982, art. 8) prevede che i
procuratori hanno diritto all'onorario degli avvocati ridotto a
metà.
Con una quarta censura è denunciata l'illegittimità
costituzionale dell'art. 51 della legge regionale n. 12 del 1981, in
relazione agli artt. 3, 36, 38, 97, 117 Cost., in quanto introduce,
ai fini dell'inquadramento, il sistema del "maturato economico", che
si risolverebbe in una disparità di trattamento tra i dipendenti
regionali con maggior anzianità ed i soggetti entrati nella
Amministrazione dopo il 1981 ovvero il personale proveniente dallo
Stato o da altri enti pubblici.
Con la quinta ed ultima censura è denunciato l'art. 47 della
legge regionale n. 12 del 1981, in relazione agli artt. 3, 36 e 97
Cost., in quanto, nel sancire il princìpio della onnicomprensività
del trattamento retributivo dei dipendenti regionali, non riconosce
il diritto dei componenti dell'Avvocatura regionale a percepire gli
onorari liquidati dai giudici.
3. - Le questioni sollevate non sono fondate.
Le prime tre censure (elencate sub a, b e c) possono essere
esaminate congiuntamente. Tutte presuppongono, infatti, l'idea di una
sostanziale identità fra la posizione degli esercenti attività
forense quali dipendenti e quella degli esercenti tale attività
quali liberi professionisti. Ma l'innegabile identità sostanziale
delle dette attività sotto il profilo oggettivo non importa
necessariamente che sia riconosciuto all'avvocato dipendente un
trattamento giuridico o un trattamento economico distinto nell'ambito
dell'organizzazione cui appartiene.
Sia sotto l'uno che sotto l'altro aspetto la pretesa di
individuare nello status giuridico ed economico dell'avvocato o
procuratore libero professionista un criterio per la differenziazione
di chi eserciti la professione alle dipendenze di un ente pubblico,
non tiene conto delle radicali differenze intercorrenti, invece, fra
lavoratore dipendente e lavoratore autonomo; libero, il secondo, da
qualsivoglia vincolo organizzativo ed esposto, correlativamente, al
rischio economico inerente ad una libera attività economica;
vincolato, il primo, dalla dipendenza e dalla appartenenza ad una
organizzazione ed esente, viceversa, dal rischio professionale. Il
tertium comparationis (posizione del libero professionista) non è,
dunque, omogeneo alla posizione asseritamente discriminata.
D'altra parte, non sembra ravvisabile nel nostro ordinamento un
princìpio che, attuando in qualche modo la ora esclusa
parificabilità, riservi a chi esercita la professione legale alle
dipendenze di un ente un trattamento diversificato rispetto a quello
previsto per gli impiegati della carriera amministrativa.
In particolare, diversamente da quanto prospettato nelle ordinanze
di rimessione, un siffatto princìpio non può essere rinvenuto
nell'art. 3, quarto comma, lett. b), del R.D.L. 27 novembre 1933, n.
1578, recante l'ordinamento delle professioni di avvocato e
procuratore, che si limita ad introdurre, nel sistema di
incompatibilità previsto per l'esercizio delle professioni di
avvocato e procuratore, una norma eccezionale per i componenti degli
uffici legali istituiti presso gli enti pubblici, "per quanto
concerne le cause e gli affari propri dell'ente presso il quale
prestano la loro opera". Viene, cioè, consentita l'ammissione
all'albo professionale di avvocati e procuratori dipendenti di enti
pubblici con l'iscrizione in un elenco speciale, a condizione che
svolgano la loro attività esclusivamente per l'amministrazione per
la quale prestano servizio. La norma disciplina, dunque, l'esercizio
dell'attività professionale e non è diretta a regolare il pubblico
impiego.
Del pari non pertinente appare il richiamo agli artt. 15 e 35
della legge 20 marzo 1975, n. 70, recante norme sul riordinamento
degli enti parastatali e sul rapporto di lavoro del personale
dipendente.
L'art. 15, infatti, stabilisce che il personale dipendente degli
enti pubblici di cui all'art. 2 della legge - elencati nella tabella
ad essa allegata - "viene inquadrato nei ruoli: amministrativo,
tecnico, professionale". All'art. 35, la legge citata dispone poi che
le Regioni disciplinano con proprie leggi, "nell'ambito dei princìpi
fondamentali stabiliti dalla presente legge, lo stato giuridico, il
trattamento economico e l'indennità di fine servizio del personale
degli enti pubblici sottoposti al loro controllo o alla loro
vigilanza". L'ambito di applicazione dell'art. 15, come si evince dal
tenore letterale della disposizione, non comprende, dunque, l'impiego
regionale ma è circoscritto agli enti dipendenti dalle regioni.
Certo, nulla vieta che nella disciplina delle qualifiche
funzionali dell'impiego regionale possa - e qualche legislazione
regionale lo ha fatto - attribuirsi autonomo rilievo alla "attività
professionale", ma ciò non costituisce né necessaria attuazione dei
precetti costituzionali invocati, né attuazione di un princìpio
rinvenibile nella legislazione statale in tema di impiego pubblico.
4. - Per quanto concerne, in particolare, la censura sub c, non
giova il richiamo all'art. 8 del d.m. 22 giugno 1982 - dettato in
esecuzione della legge 7 novembre 1957, n. 1051.
Si tratta, invero, di norma che attiene specificamente
all'organizzazione della professione libera, cui è pertinente la
distinzione tra figura del procuratore e quella dell'avvocato,
sicché non è consentito desumere dalla norma stessa un princìpio
valevole in materia di pubblico impiego.
5. - La quinta censura di incostituzionalità - della quarta,
relativa al sistema del "maturato economico", si dirà avanti -, pur
facendo riferimento all'art. 97 Cost., propone una questione di
legittimità sotto i due congiunti profili degli artt. 3 e 36 Cost.
per la mancata attribuzione agli avvocati e procuratori dipendenti
regionali - ad opera dell'art. 47 della legge regionale n. 12 del
1981, che sancisce l'onnicomprensività della retribuzione - del
trattamento assicurato agli avvocati e procuratori dello Stato,
nonché dei Comuni e di altri enti per quanto concerne gli "onorari"
liquidati dai giudici.
Deve ritenersi che le ordinanze di rimessione facciano in tal modo
riferimento alla ripartizione fra avvocati e procuratori dello Stato
- ai sensi dell'art. 21 del regio- decreto 30 ottobre 1933, n. 1611,
come modificato con la legge 3 aprile 1979, n. 103 - delle somme
esatte per competenze di avvocato e procuratore poste a carico delle
controparti.
Ora l'attribuzione dell'ulteriore trattamento qui rivendicato
rappresenta una forma di integrazione della retribuzione, sicché il
suo mancato riconoscimento, nel caso in esame, in tanto può essere
utilmente censurato per violazione del princìpio di eguaglianza, in
quanto si operi una comparazione fra il trattamento retributivo
complessivo praticato alle categorie assunte quali termini di
raffronto e quello praticato agli avvocati e procuratori della
Regione. Ma al fine di tale comparazione l'ordinanza non ha offerto
alcun elemento.
6. - La quarta censura si appunta, come detto, sul sistema del
"maturato economico", adottato, per i dipendenti della Regione
Campania, dall'art. 51 della legge regionale n. 12 del 1981,
deducendo anzitutto il contrasto con gli artt. 3, 36, 38 e 97 Cost..
In particolare, secondo le ordinanze di rimessione, l'adozione del
sistema suindicato, ancorata com'è ad un trattamento retributivo
determinato ad una data certa, con obliterazione della effettiva
anzianità di servizio, importerebbe:
- conseguenze negative connesse alla mancata considerazione
dell'anzianità, ivi comprese, di riflesso, quelle relative al
trattamento di fine rapporto;
- ingiustificata disparità di trattamento rispetto a coloro che,
entrati in servizio in un momento successivo, non avrebbero scontato
gli effetti della mancata considerazione dell'anzianità.
Ora questa Corte ha avuto occasione di occuparsi del criterio del
maturato economico come criterio per ipotesi di inquadramento
previste in relazione a qualifiche funzionali contestualmente
introdotte. E al riguardo ha osservato (sent. n. 296 del 1984,
concernente la legge regione Toscana 17 agosto 1979, n. 38; sent. n.
618 del 1987, concernente la legge 11 luglio 1980, n. 312) che un
siffatto inquadramento, e il passaggio, cui esso è collegato, da un
assetto all'altro del pubblico impiego - particolarmente, per i
dipendenti dallo Stato, il passaggio dall'ordinamento gerarchico
delle carriera a quello delle qualifiche funzionali secondo la legge
n. 310 del 1980 - implicano una riduzione a omogeneità di elementi
per sé stessi non omogenei (gli assetti in successione; i servizi
prestati nella vigenza di ciascuno di essi anche nell'ambito della
stessa organizzazione) e quindi una scelta di coefficienti da operare
con la più ampia discrezionalità.
Osservazioni, queste, che devono ritenersi valide anche nel caso,
restando così superati i rilievi come sopra prospettati, ivi
compreso quello formulato in riferimento all'art. 38 Cost., che
riguarda aspetti conseguenziali ai rilievi formulati in riferimento
all'art. 36 Cost. (cfr. sentenza n. 618 del 1987).
Il criterio del maturato economico viene poi censurato con
riferimento al d.P.R. n. 310 del 1981, deducendosi che tale decreto,
per gli impiegati statali, avrebbe abbandonato il criterio stesso, a
suo tempo introdotto dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, e adottato
in sua vece quello della valutazione dell'anzianità, così
esprimendo un princìpio fondamentale della materia. Al riguardo, è
espressamente lamentata la violazione, da parte della legge regionale
impugnata, dell'art. 117 Cost.
Senonché non ricorre, anzitutto, la ravvisata incompatibilità
fra le due normative statali ora indicate. Intanto la stessa legge n.
312 del 1980, mentre pone il criterio del maturato economico a base
dell'inquadramento per il passaggio da un assetto all'altro del
rapporto di impiego, per il diverso profilo della progressione
economica ulteriore fa riferimento, invece, al criterio
dell'anzianità (art. 51, comma secondo). Il d.P.R. n. 310 del 1981,
poi, prevedendo nuovi livelli stipendiali a decorrere dal 1° febbraio
1981 e l'"inquadramento" nei medesimi, concerne appunto il profilo
della ulteriore progressione economica.
Analogamente deve ritenersi per il rapporto fra la legge regionale
ora impugnata e il d.P.R. n. 310 del 1981. Solo la prima infatti -
peraltro, in armonia con la legge statale n. 312 del 1980,
introduttiva delle qualifiche funzionali - regola un inquadramento
per il passaggio da un assetto all'altro del rapporto di impiego in
riferimento ai livelli funzionali con essa istituiti (art. 51),
laddove, come dianzi è stato precisato, il d.P.R. n. 310 del 1981,
concerne soltanto l'ulteriore progressione economica.
Di qui l'impossibilità di utilizzare il detto d.P.R. n. 310 del
1981, tanto come espressione di un princìpio fondamentale della
materia, cui la legge regionale impugnata avrebbe dovuto attenersi,
quanto come tertium comparationis suscettivo di svelare un
particolare profilo di illegittimità ex art. 3 Cost. (cfr., per
analoga visuale, la sentenza di questa Corte n. 618 del 1987).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale:
degli artt. 3 e 10 della legge della Regione Campania 17 marzo
1981, n. 12 ("Disposizioni sullo stato giuridico e sul trattamento
economico dei dipendenti regionali in attuazione del primo accordo
contrattuale per il personale delle Regioni a Statuto ordinario"), e
della tabella C ad essa allegata, in riferimento agli artt. 3, 36, 97
e 117 Cost.;
dell'art. 51 della stessa legge, in riferimento agli artt. 3,
36, 38, 97 e 117 Cost.;
dell'art. 47 della stessa legge, in riferimento agli artt. 3, 36
e 97 Cost.;
sollevate dal Tribunale amministrativo regionale della Campania
con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 10 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:624 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte