Sentenza n. 63/1986
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/03/1986 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 500 del
codice di procedura penale, in riferimento all'art. 507 stesso codice,
promosso con ordinanza emessa il 12 luglio 1978 dal pretore di
Borgomanero nel procedimento penale a carico di Comolli Edoardo
iscritta al n. 627 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52 dell'anno 1979.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 4 febbraio 1986 il Giudice
relatore Aldo Corasaniti.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso di procedimento per incidente di esecuzione promosso da
Comolli Edoardo, il pretore di Borgomanero, con ordinanza emessa il 12
luglio 1978, ha sollevato, su istanza di parte, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 500 c.p.p., in riferimento
all'art. 24, secondo comma, Cost., e, congiuntamente e disgiuntamente,
agli artt. 507 c.p.p. e 3, secondo comma, Cost..
Espone il giudice a quo che Comolli Edoardo a seguito di notifica,
avvenuta il 27 aprile 1978, ai sensi dell'art. 169 c.p.p.,
dell'estratto della sentenza contumaciale emessa nei suoi confronti dal
medesimo pretore il 18 maggio 1977 e recante condanna per
contravvenzione, aveva proposto, con atto pervenuto all'ufficio
giudicante il 19 maggio 1978, impugnazione, che assumeva solo
apparentemente tardiva, ed incidente di esecuzione, contestando
l'esecutività della sentenza; aveva successivamente sollevato, in
memoria, questione di legittimità costituzionale del combinato
disposto degli artt. 500, 199, secondo comma, e 151 c.p.p., in
relazione all'art. 24 Cost., nella parte in cui le norme predette non
prevedono l'avviso ad un difensore dell'inizio del decorso del termine
per l'utile proposizione del gravame da parte del condannato in
contumacia.
Osserva il pretore che la questione di legittimità appare
rilevante, poiché, qualora la doglianza Così esposta fosse fondata,
non si potrebbe ritenere che la sentenza è passata in giudicato.
La questione appare inoltre - ad avviso del giudice a quo - non
manifestamente infondata, atteso che l'effettività della tutela del
diritto all'impugnazione del condannato in contumacia, imposta dagli
artt. 24, secondo comma, e 3, secondo comma, Cost., non sembra
adeguatamente assicurata dall'art. 500 c.p.p.. Invero il condannato in
contumacia, ricevuta la notificazione dell'estratto della sentenza,
normalmente non è a conoscenza dell'esistenza di un termine per
proporre impugnazione, né delle modalità di esercizio di tale
diritto, e può avere difficoltà nel procurarsi tempestivamente
adeguata assistenza tecnica. A tal riguardo non appare invocabile il
principio vigilantibus iura succurrunt ed appare leso l'art. 24,
secondo comma, Cost., e ciò:
a) sia in dipendenza della mancata previsione dell'obbligo di dare
avviso al difensore dell'avvenuta notifica dell'estratto della sentenza
contumaciale al condannato, anche quando questo sia avvenuto (come
nella specie) ai sensi dell'art. 169 c.p.p.;
b) sia, e soprattutto, sotto il profilo, che rafforza il sospetto
dell'illegittimità dell'art. 500 c.p.p. in relazione all'art. 24
Cost., ed introduce un secondo ed autonomo dubbio di legittimità, alla
stregua dell'art. 3 Cost., per il trattamento irrazionalmente diseguale
che il suddetto art. 500 c.p.p. riserva al condannato in contumacia
rispetto al condannato per decreto penale, dal momento che non prevede
che nell'estratto della sentenza contumaciale sia contenuta
l'indicazione della facoltà di proporre impugnazione, a pena di
decadenza, nel termine di tre giorni dalla notifica, a differenza di
quanto prevede l'art. 507 c.p.p., in base al quale nel decreto penale
notificato all'imputato deve essere contenuto l'avvertimento che ha
facoltà di proporre opposizione nel termine di cinque giorni dalla
notificazione.
Non vi è stata costituzione della parte privata.
È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha contestato la
fondatezza della questione.
Osserva l'interveniente che, avendo previsto il legislatore che il
termine per l'impugnazione della sentenza contumaciale decorre dal
giorno della notificazione dell'estratto (artt. 500 e 199, primo comma,
ultima parte, c.p.p.), non è fondato lamentare l'incisione della sfera
costituzionalmente protetta dall'art. 24 Cost. ove in tale termine
l'imputato condannato non eserciti il diritto di impugnazione per sua
incuria, in quanto anche il più perfetto sistema di garanzia non può
non fare affidamento su di un minimo di diligenza, la cui omissione non
certo può ascriversi o imputarsi ad una imperfezione della norma o,
tanto meno, ad un contrasto di questa con norme e principi
costituzionali. Del resto, l'effettività dell'assistenza
tecnico-professionale è pienamente assicurata nel giudizio
contumaciale, nel quale l'imputato è rappresentato a tutti gli effetti
dal difensore (art. 499, ultimo comma, c.p.p.) - a nulla rilevando che
sia difensore di fiducia o di ufficio - che ha il potere di interporre
impugnazione (art. 192, ultimo comma, c.p.p.) anche con riserva di
motivi, da depositarsi entro venti giorni dall'avviso di cui agli artt.
151 e 201 c.p.p..
Né può ritenersi violato l'art. 3 Cost. - rileva ancora
l'interveniente - in quanto la situazione processuale relativa alla
opposizione avverso il decreto penale di condanna non a proposito viene
posta sullo stesso piano del regime delle impugnazioni contumaciali,
dal momento che la specialità del procedimento monitorio, ove il
dibattimento segue la condanna, non determina quella parità di
situazioni che è l'unico presupposto di una parità di trattamento. Considerato in diritto :
1. - Il pretore di Borgomanero dubita che sia costituzionalmente
legittimo, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 3, secondo
comma, Cost., l'art. 500 c.p.p.
La norma stabilisce, in riferimento al giudizio contumaciale, che
la sentenza è notificata per estratto all'imputato ed è soggetta alle
impugnazioni previste per le sentenze pronunciate in contraddittorio,
con decorrenza del termine di tre giorni per la dichiarazione di
impugnazione a partire dal giorno della notifica (art. 199, secondo
comma, c.p.p., richiamato nel detto art. 500).
Ora - sul presupposto che l'imputato contumace è normalmente
ignaro della sussistenza del termine suindicato e delle preclusioni ad
esso correlate - il sospetto di illegittimità formulato dal giudice a
quo si articola nei seguenti rilievi:
a) l'art. 500 c.p.p. non prevede l'obbligo di dare avviso ad un
difensore dell'avvenuta notifica (ex art. 169 c.p.p., cioè non col
rito degli irreperibili) dell'estratto di sentenza all'imputato,
affinché il primo renda edotto quest'ultimo delle modalità di
esercizio del suo diritto di impugnazione, Così assicurandone
l'effettività (artt. 24, secondo comma, e 3, secondo comma, Cost.);
b) la disposizione impugnata non prevede che con l'estratto della
sentenza contumaciale sia notificato l'avvertimento circa il rimedio
proponibile in un dato termine, analogamente a quanto avviene per il
decreto di condanna (art. 507 c.p.p.), operandosi in tal modo una
ingiustificato discriminazione (artt. 24 e 3 Cost.) in danno del
condannato in contumacia rispetto al condannato per decreto.
2. - La questione non è fondata in alcuno degli aspetti sotto i
quali è sollevata.
Quanto al primo, a voler prescindere dai dubbi circa
l'ammissibilità di una integrazione, che non sarebbe l'unica
ipotizzabile al fine di adeguare in senso garantistico la disciplina
delle impugnazioni del contumace, è da osservare che tale adeguamento
non è indispensabile, né è utilmente perseguibile con l'integrazione
in parola.
Questa Corte ha infatti altra volta ritenuto che la disciplina di
cui trattasi non è lesiva del diritto di difesa (sentenza n. 265 del
1976). E lo stesso giudice a quo ha riconosciuto che l'ulteriore
notifica dell'estratto della sentenza al condannato contumace (ma non
irreperibile) è da ritenere "superflua", se effettuata al difensore
del dibattimento, che in tale sede ha conoscenza della sentenza nel
momento in cui è pronunciata, ed è in grado pertanto di proporre
l'impugnazione prevista dall'art. 192, terzo comma, c.p.p., o di
"scarsa utilità", se rivolta a difensore appositamente nominato
d'ufficio, non essendo sempre agevole, per un nuovo difensore
d'ufficio, avvicinare il condannato contumace e prestargli utile
assistenza tecnica ai fini avuti di mira (la consapevole deliberazione
di proporre impugnazione e la proposizione di essa entro i termini di
legge).
Quanto al secondo aspetto, va premesso che il giudice a quo muove
dall'asserita eguaglianza di posizione tra il condannato in contumacia
ed il condannato per decreto penale.
Ma al riguardo è sufficiente rilevare che questa Corte ha già
escluso la comparabilità delle due posizioni, in ragione della
particolarità del procedimento per decreto penale (cfr. sent. n. 265
del 1976, nonché le sentt. n. 170 del 1963, n. 27 del 1966 e n. 119
del 1969 e l'ord. n. 125 del 1973, ivi richiamate), e sottolineare che
l'opposizione del condannato per decreto penale è un mezzo per
introdurre il contraddittorio, mentre l'impugnazione del contumace è
un rimedio dato a colui che è stato parte di un giudizio.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 500 c.p.p. sollevata, in riferimento agli artt. 24, secondo
comma, e 3, secondo comma, Cost., dal pretore di Borgomanero con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -
GABRIELE PESCATORE.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:63 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte