Sentenza n. 63/1992
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 24/02/1992 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 3legge 152/1968
usata come parametro
- art. 6legge 69/1988
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma
secondo, lettera b), della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in
materia previdenziale per il personale degli Enti locali), in
relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 821 del 1988 e
dell'art. 6 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69 (Norme in materia
previdenziale, per il miglioramento degli enti portuali ed altre
disposizioni urgenti), convertito in legge 13 maggio 1988, n. 153,
promosso con ordinanza emessa il 5 agosto 1991 dal Pretore di Matera
nel procedimento civile vertente tra Bruno Giulia ed altra contro
I.N.A.D.E.L., iscritta al n. 620 del registro ordinanze 1991 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima
serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di costituzione di Bruno Giulia ed altra;
Udito nell'udienza pubblica del 21 gennaio 1992 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Udito l'avvocato Giuseppe Minieri per Bruno Giulia ed altra;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Bruno Giulia e Bruno Maria Teresa convenivano dinanzi al Pretore di Matera l'I.N.A.D.E.L., chiedendone la condanna a
corrispondere ad esse la indennità premio di servizio, quali figlie
superstiti maggiorenni, del Dr. Bruno Giuseppe deceduto in data 16
marzo 1982 in attività di servizio.
Il Pretore, su istanza delle attrici, con ordinanza del 5 agosto
1991 (r.o. n. 620 del 1991), ha sollevato:
A) questione di legittimità costituzionale dell'art. 3,
secondo comma, lett. b), della legge 8 marzo 1968, n. 152, in
riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale n. 821 del 1988,
nella parte in cui subordina il diritto dei figli dell'iscritto
all'I.N.A.D.E.L. alla erogazione della detta indennità nella forma
indiretta alla condizione di inabile permanentemente a proficuo
lavoro, nullatenente e vivente a carico dell'iscritto.
Risulterebbe violato l'art. 3 della Costituzione:
a) per la disparità di trattamento che si verificherebbe
rispetto alle analoghe categorie di superstiti dei dipendenti dello
Stato i quali, ai sensi dell'art. 8, n. 7 del d.P.R. n. 1034 del 1984
e dell'art. 7 della legge n. 177 del 1976, hanno diritto alla
indennità di buonuscita nella forma indiretta solo per la loro
qualità di fratello o sorella dell'iscritto deceduto anche se abili,
occupati e non conviventi;
b) per la disparità di trattamento rispetto alle analoghe
categorie di dipendenti statali che hanno diritto alla indennità di
buonuscita per la sola qualità di figlie del de cuius senza alcuna
altra condizione;
B) questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del
decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito con modificazioni, in
legge 13 maggio 1988, n. 153, nella parte in cui fa decorrere la
omogeneità tra la indennità premio di servizio e la indennità di
buonuscita di cui all'art. 22 del decreto-legge n. 359 del 1987,
convertito con modificazioni, in legge n. 440 del 1987, dal 3 maggio
1982, lasciando permanere la disomogeneità per il periodo anteriore,
per contrasto con gli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, per la
discriminazione che si verifica all'interno della stessa categoria in
ordine a un trattamento previdenziale che è retribuzione differita.
2. - L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
3. - Nel giudizio si sono costituite le parti private, le quali
hanno insistito sulle argomentazioni poste a base delle eccezioni di
incostituzionalità da esse sollevate e fatte proprie dal Pretore
remittente. Considerato in diritto
1. - La Corte è chiamata a verificare:
A) - a) se l'art. 3, secondo comma, lett. b), della legge 8
marzo 1968, n. 152, come integrato dalla sentenza della Corte
Costituzionale n. 821 del 1988, nella parte in cui subordina il
diritto dei figli dell'iscritto all'I.N.A.D.E.L. alla erogazione
della indennità premio di servizio nella forma indiretta alla loro
condizione di inabili permanentemente a proficuo lavoro, nullatenenti
e viventi a carico dell'iscritto stesso, violi l'art. 3 della
Costituzione per la disparità di trattamento che si verifica con le
omologhe categorie di superstiti di dipendenti dello Stato che hanno
diritto alla erogazione dell'indennità di buonuscita senza
limitazioni, nonché, per la stessa ragione, con i collaterali
dell'iscritto all'I.N.A.D.E.L.;
b) se lo stesso art. 3, secondo comma, lett. b), nella parte
in cui prevede per le figlie dell'iscritto all'I.N.A.D.E.L.
l'ulteriore condizione dello stato civile di nubile o di vedova,
violi l'art. 3 della Costituzione, per la disparità di trattamento
che si verifica con le omologhe categorie dei dipendenti statali per
i quali non è prevista nessuna condizione, ma solo quella di essere
figlie o figli;
B) se l'art. 6 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69,
convertito, con modificazioni, in legge 13 maggio 1988, n. 153, nella
parte in cui fa decorrere gli effetti della omogeneità tra
l'indennità premio di servizio e l'indennità di buonuscita,
disposta dall'art. 22 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359,
convertito, con modificazioni, in legge 29 ottobre 1987, n. 440, solo
dal 3 maggio 1982, violi gli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione,
lasciando permanere la disomogeneità tra i due trattamenti di fine
rapporto per il periodo anteriore a tale data.
2. - La questione sub A (a e b) è fondata.
L'art. 3, secondo comma, lett. b), della legge 8 marzo 1968, n.
152, prevede la corresponsione della indennità premio di servizio,
nella forma indiretta, a favore della prole maggiorenne solo se sia
permanentemente inabile a proficuo lavoro, nullatenente e a carico
dell'iscritto alla data del suo decesso e per le orfane la condizione
dello stato di nubile o di vedova.
L'art. 5 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, invece, per i
dipendenti statali in attività di servizio dispone che la indennità
di buonuscita, in caso di morte, compete, nella misura che sarebbe
spettata al dipendente, nell'ordine, al coniuge superstite, agli
orfani, ai genitori, ai fratelli e sorelle, che conseguono la
pensione di reversibilità senza alcuna condizione o limitazione.
Dalla diversa disciplina legislativa deriva una sostanziale
disparità di trattamento tra la prole maggiorenne dei dipendenti
degli enti locali e quella dei dipendenti statali che non trova
alcuna razionale e adeguata giustificazione perché, per effetto
delle sentenze di questa Corte (sentt. nn. 208 del 1986, 763 del 1988
e 471 del 1989) e per l'intervento del legislatore (artt. 6 e 9 della
legge n. 29 del 1979, 22 della legge n. 440 del 1987, di conversione
del decreto-legge n. 359 del 1987) sussiste ormai una sostanziale
equiparazione tra le due indennità.
La indennità premio di servizio appartiene alla categoria delle
indennità di fine rapporto per la sua natura retributiva,
previdenziale e assistenziale e per il suo carattere di trattamento
integrativo della pensione. Essa spetta al momento della cessazione
del servizio al dipendente degli enti locali, così come l'indennità
di buonuscita è erogata ai dipendenti statali all'atto del
collocamento a riposo.
Le norme che assoggettano la indennità premio di servizio, in
parte qua, ad un trattamento differente da quello della indennità di
buonuscita degli statali importano, quindi, la violazione dell'art. 3
della Costituzione.
Pertanto, la questione sollevata va accolta. Rimane assorbita la
questione di legittimità costituzionale sub B.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 3, secondo
comma, lett. b), della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in
materia previdenziale per il personale degli Enti locali), nella
parte in cui subordina il diritto della prole maggiorenne
dell'iscritto all'I.N.A.D.E.L. deceduto in attività di servizio alla
erogazione nella forma indiretta della indennità premio di servizio
alla condizione di essere permanentemente inabile a lavoro proficuo,
nullatenente e a carico dell'iscritto alla data del decesso del
medesimo; e per le orfane all'ulteriore condizione dello stato di
nubile o di vedova.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 24 febbraio 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA
ECLI:IT:COST:1992:63 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte