Corte costituzionale

Ordinanza n. 63/2001

Questione dichiarata infondata · depositata il 13/03/2001 · relatore Franco Bile

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 425 del codice

di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 14 aprile 2000

dal giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Imperia,

nel procedimento penale a carico di Nazzareno Sirci ed altri,

iscritta al n. 403 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica, 1a serie speciale, n. 29

dell'anno 2000.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 gennaio 2001 il giudice

relatore Franco Bile.

Ritenuto che, con ordinanza del 14 aprile 2000, pervenuta alla

Corte il 7 giugno 2000, il giudice per l'udienza preliminare presso

il Tribunale di Imperia ha sollevato, in riferimento agli articoli 3

e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 425 del codice di procedura penale, nella parte in cui non

prevede che il giudice, nel pronunciare sentenza di non luogo a

procedere, possa condannare l'imputato al pagamento delle spese

processuali in favore della parte civile - salvo che ritenga di

disporne la compensazione totale o parziale per giusti motivi -

qualora la mancata decisione sull'azione civile in sede penale,

conseguente alla pronuncia di detta sentenza, non si ricolleghi ad

una determinazione del danneggiato o non sia al medesimo

addebitabile;

che la questione è stata sollevata, in sede di udienza

preliminare, in un procedimento penale per un reato di falsa

testimonianza, nel quale il pubblico ministero, a seguito di

ritrattazione da parte degli imputati ex art. 376 del codice penale,

aveva chiesto la pronuncia di sentenza di non luogo a procedere con

declaratoria dell'intervenuta causa di non punibilità, la difesa

degli imputati si era associata a tale richiesta e la parte civile

aveva chiesto invece, in via principale, il rinvio a giudizio (nel

presupposto dell'incompletezza della ritrattazione) ed in via

subordinata, per il caso di pronuncia della suddetta sentenza, la

condanna degli imputati al risarcimento del danno e alla rifusione

delle spese di costituzione di parte civile;

che il rimettente - premesso di dovere, a seguito della

ritrattazione, pronunciare sentenza di non luogo a procedere ai sensi

dell'art. 425 cod. proc. pen. - esclude di potersi pronunciare sulle

questioni civili, in quanto la possibilità che il giudice penale

decida su di esse è ristretta al caso in cui pronunci sentenza di

condanna in sede dibattimentale o in sede di giudizio abbreviato, ove

tale rito sia stato accettato dalla parte privata, laddove la

sentenza ex art. 425 cod. proc. pen. non sarebbe sentenza di condanna

(anche perché revocabile ex art. 434 cod. proc. pen.), sarebbe

inoppugnabile per la parte civile e non spiegherebbe effetti

sull'azione civile;

che siffatta conclusione sarebbe, del resto, rafforzata da

quanto questa Corte ha ritenuto con la sentenza n. 443 del 1990, che

dichiarò infondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 444 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedeva che

il giudice, nell'applicare una pena su richiesta delle parti, potesse

decidere sull'azione civile per le restituzioni ed i danni;

che, viceversa, secondo il rimettente, la medesima sentenza

n. 443 del 1990 - laddove ha dichiarato l'illegittimità

costituzionale dello stesso art. 444 cod. proc. pen., nella parte in

cui non prevedeva che il giudice penale, nell'applicare una pena su

richiesta delle parti, potesse condannare l'imputato alla rifusione

delle spese processuali in favore della parte civile - comporterebbe

la conclusione che anche in sede di pronuncia della sentenza ex

art. 425 cod. proc. pen. sarebbe giustificabile la condanna

dell'imputato alla rifusione delle spese giudiziali sostenute dalla

parte civile;

che, infatti, anche nel caso della pronuncia della sentenza

ex art. 425 cod. proc. pen., varrebbero le affermazioni fatte da

questa Corte nella citata sentenza, sia quanto alla mancanza di

necessario collegamento fra la condanna nelle spese processuali e la

sentenza di condanna per responsabilità civile, sia quanto al

rilievo che, laddove la mancata decisione sull'azione civile in sede

penale non sia ricollegata né ad una determinazione del danneggiato

(come nella mancata accettazione del giudizio abbreviato) né "a

qualcosa a lui comunque addebitabile", sarebbe "evidente il

pregiudizio nel lasciare a carico della parte civile "le spese

incontrate per iniziative o attività rivelatesi determinanti per le

decisioni dell'imputato";

che tali affermazioni - ad avviso del rimettente - sarebbero

adeguate anche in relazione al caso di specie, in quanto il

"pregiudizio della parte civile ... pare assolutamente evidente

laddove si rilevi che proprio l'attività della parte civile ha

condotto gli imputati alla ritrattazione solo pochi giorni prima

della data fissata per l'udienza preliminare";

che, sulla base di tali argomenti, il rimettente ha sollevato

l'indicata questione di legittimità costituzionale;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio

dei ministri, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, sostenendo

genericamente l'inammissibilità e comunque l'infondatezza della

questione.

Considerato che il rimettente ha motivato la prospettata

questione esclusivamente con riferimento al tertium comparationis

costituito dall'ipotesi della pronuncia della sentenza di

applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi

dell'art. 444 cod. proc. pen., nella disciplina risultante dalla

sentenza di questa Corte n. 443 del 1990, testualmente riproponendo

le motivazioni sulla base delle quali l'articolo citato fu dichiarato

illegittimo nella parte in cui non prevedeva la possibilità della

condanna nelle spese processuali a favore della parte civile;

che, pertanto, l'ordinanza di rimessione, ancorché deduca la

violazione sia dell'art. 3 che dell'art. 24 della Costituzione, è in

realtà motivata con esclusivo riferimento al primo, nel senso che,

secondo il rimettente, per la sentenza di cui all'art. 425 cod. proc.

pen. ricorrerebbero le medesime ragioni per le quali questa Corte,

con la citata decisione, ha dichiarato l'illegittimità

costituzionale dell'art. 444 del codice di procedura penale;

che, dunque, la Corte deve limitarsi ad accertare se la

mancata previsione da parte dell'art. 425 del codice di procedura

penale della possibilità della condanna nelle spese processuali in

favore della parte civile determini una lesione del principio di

eguaglianza, in quanto realizzi un trattamento differenziato di

situazioni identiche o talmente simili da richiederne uno eguale;

che, sotto tale profilo, il tertium comparationis invocato,

cioè l'ipotesi della sentenza applicativa della pena su richiesta

delle parti, presenta evidenti diversità rispetto a quella della

sentenza ex art. 425 cod. proc. pen., in quanto - mentre la prima,

pur non potendo essere identificata come vera e propria sentenza di

condanna, è tuttavia a questa "equiparata", salvo che la legge

disponga diversamente, dall'ultimo inciso del primo comma dell'art.

445 cod. proc. pen. -- viceversa la sentenza ex art. 425 cod. proc.

pen. in nessun caso - nonostante la diversità delle fattispecie in

relazione alle quali può essere pronunciata - è equiparata ad una

sentenza di condanna, come del resto riconosce lo stesso rimettente;

che, pertanto, risulta invocato un tertium comparationis

inidoneo, non diversamente da quanto accadde nel caso deciso da

questa Corte con l'ordinanza n. 73 del 1993, nel quale il tertium

scrutinato dalla sentenza n. 443 del 1990 era stato invocato a

proposito dell'art. 162 del codice penale, per la mancata previsione

della condanna nelle spese processuali in favore della parte civile,

in ipotesi di sentenza di non doversi procedere per estinzione del

reato per oblazione;

che, del resto, analogamente a quanto allora ritenuto, anche

nella fattispecie della sentenza di non luogo a procedere ex art. 425

del codice di procedura penale il danneggiato dal reato, costituitosi

parte civile, ben può far valere la pretesa alla rifusione delle

spese processuali sostenute in relazione allo svolgimento del

procedimento conclusosi con tale sentenza, nell'ambito di un

successivo giudizio di risarcimento del danno avanti al giudice

civile, configurandosi l'esborso per le spese come una componente del

danno da reato;

che, conclusivamente, la questione deve essere dichiarata

manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 425 del codice di procedura

penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della

Costituzione, dal giudice per l'udienza preliminare presso il

Tribunale di Imperia, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 marzo 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Bile

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 13 marzo 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:63 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte