Sentenza n. 64/1957
Questione dichiarata infondata · depositata il 25/05/1957 · relatore Nicola Jaeger
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dei decreti del
Presidente della Repubblica 29 novembre 1952, nn. 3043 e 3042, promossi
con due ordinanze 8 giugno 1956 del Tribunale di Brindisi, pronunciate
nei procedimento civili promossi l'uno dal dott. Ugo Granafei e l'altro
dai germani Ugo e Giuseppina Granafei contro la Sezione speciale per la
riforma fondiaria dell'Ente Puglia e Lucania, pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 213 del 25 agosto 1956 ed iscritte ai nn.
249 e 250 del Registro ordinanze 1956.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 27 marzo 1957 la relazione del
Giudice Nicola Jaeger;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con atto di citazione notificato il 13 marzo 1953 il dott. Ugo
Granafei convenne davanti al Tribunale di Brindisi la Sezione speciale
per la riforma fondiaria dell'Ente per lo sviluppo della irrigazione e
la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, esponendo che mediante
decreto del Presidente della Repubblica in data 29 novembre 1952, n.
3043 (pubblicato nel supplemento della Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13
gennaio 1953), era stato disposto il trasferimento in proprietà
dell'Ente di complessivi ha. 531.54.04 di terreni in Comune di
Brindisi, di proprietà di esso dott. Granafei.
L'attore chiedeva che fosse dichiarata la illegittimità del
decreto presidenziale e che l'Ente fosse riconosciuto tenuto a
restituire i terreni espropriati e a risarcire i danni in caso di
mancata osservanza del giudicato.
Il Tribunale riteneva che non fossero da considerare manifestamente
infondate le denunciate violazioni dirette di specifiche disposizioni
costituzionali:
a) dell'art. 3 della Costituzione, da parte della legge 21 ottobre
1950, n. 841, sotto il profilo della disuguaglianza di trattamento dei
cittadini davanti alla legge;
b) dell'art. 44 della Costituzione, da parte dell'art. 4 della
stessa legge, per violazione dei criteri e dei mezzi e dei fini fissati
nell'art. 44, nonché del principio che rapporta l'indennizzo al giusto
prezzo;
c) degli artt. 76 e 77 della Costituzione da parte della legge 21
ottobre 1950, per mancanza della "determinazione dei principi e dei
"criteri direttivi";
d) da parte del decreto presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67, per
violazione dell'art. 44 della Costituzione, che prevede la limitazione
della proprietà terriera secondo le regioni e le zone, e anche per
violazione diretta e indiretta degli artt. 76 e 77 della Costituzione,
per essere stato emanato senza la prefissione di principi e criteri
direttivi, non potendosi ritenere integratore della legge e avente
forza di legge l'ordine del giorno Ruini- Paratore, che risulta accolto
come "raccomandazione", ma non assunto nel testo e nella volontà
normativa delegata.
Analogamente riteneva il Tribunale che non fossero manifestamente
infondate le violazioni dirette e indirette degli artt. 76 e 77 della
Costituzione denunciate nei confronti del decreto presidenziale 29
novembre 1952, n. 3043:
a) per avere ecceduto i limiti della delega contenuti nell'articolo
4 della legge 21 ottobre 1950 per errata applicazione dei principi
relativi alla determinazione del reddito dominicale e al calcolo della
quota di espropriazione;
b) per avere ecceduto i limiti della delega contenuti nel suddetto
art. 4 per avere espropriato fabbricati rurali;
e) per avere ecceduto i limiti della delega contenuti nella stessa
legge 21 ottobre 1950 non avendo previsto alcun indennizzo per
fabbricati rurali, strade, cisterne, e differenze tra le culture in
catasto e quelle in atto nelle zone espropriate;
d) per avere ecceduto i limiti della delega avendo trasferito
superfici diverse per un reddito dominicale diverso.
Altre questioni di illegittimità pure rinviate dal Tribunale al
giudizio della Corte costituzionale riguardano:
e) la inclusione nel compendio espropriato del Rio Apani, un fiume
privato non incluso nell'elenco delle acque pubbliche;
f) la mancanza della specificazione delle zone costituenti il terzo
residuo e della comunicazione delle direttive per le opere di
trasformazione, con conseguente impedimento dell'esercizio concreto
della facoltà contenuta nell'art. 9.
Conseguentemente il Tribunale di Brindisi, con ordinanza in data 8
giugno 1956, sospendeva il giudizio in corso e rimetteva gli atti alla
Corte costituzionale per la decisione su tutte le questioni indicate.
L'ordinanza era regolarmente notificata e comunicata ai soggetti e
agli organi indicati dalla legge e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica del 25 agosto 1956.
Davanti a questa Corte si è costituito tempestivamente,
depositando deduzioni e memoria, l'Ente Puglia e Lucania ed ha fatto
intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri.
L'Avvocatura dello Stato, nell'interesse dell'Ente e del Presidente
del Consiglio, eccepisce anzitutto l'irricevibilità delle questioni e,
subordinatamente, nel merito, chiede che le stesse siano dichiarate
infondate per i seguenti motivi:
Le leggi Sila e stralcio tendono a realizzare un primo passo sulla
via della riforma agraria, nell'ambito dell'art. 44 della
Costituzione. La scelta dei tempi, per l'attuazione della riforma, era
compito del legislatore ordinario. Il sistema adottato è stato quello
di cominciare a colpire la proprietà meno coltivata.
E il criterio direttivo, per la scelta dei territori in cui dare
inizio alla riforma, era appunto quello della "suscettibilità" di
trasformazione. Con questo criterio, la concreta identificazione dei
territori ben poteva essere delegata al Governo. Né il Governo doveva
attenersi all'ordine del giorno Ruini-Paratore, perché la volontà
legislativa è indipendente dallo svolgimento dei lavori preparatori.
Quanto alla determinazione dell'indennizzo, l'art. 44 della
Costituzione tace al riguardo, perché ha voluto lasciarla al criterio
politico-discrezionale del legislatore ordinario.
Non sussistono, infine, i denunziati eccessi di delega, in quanto:
le quote di scorporo sono state determinate in base al reddito
dominicale medio dell'intera proprietà, ai sensi dell'art. 4 della
legge stralcio e dell'articolo unico della legge n. 1206 del 1952, e si
sono tenute a calcolo le superfici coperte dai fabbricati rurali,
perché questi incidono sulle operazioni di qualificazione dei terreni;
gli stessi fabbricati, le cisterne, i corsi di acqua privati,
essendo privi di autonomia funzionale, andavano espropriati insieme con
i terreni e senza un particolare indennizzo;
le superfici espropriate corrispondono alle percentuali di reddito,
coi decreti di esproprio sono stati rettificati solo alcuni errori
materiali dei piani, né si doveva tenere conto di variazioni catastali
successive alla compilazione dei piani stessi;
l'adempimento delle formalità prescritte dagli artt. 8 e 9 della
legge stralcio, da parte degli Enti di riforma, era subordinato alla
presentazione di apposita istanza degli interessati.
2. - Con un altro distinto atto di citazione notificato il 13 marzo
1953 i germani Ugo e Giuseppina Granafei convennero davanti al
Tribunale di Brindisi la Sezione speciale per la riforma fondiaria
dell'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione
fondiaria in Puglia e Lucania, esponendo che mediante decreto del
Presidente della Repubblica in data 29 novembre 1952, n. 3042
(pubblicato nel supplemento della Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13
gennaio 1953), era stato disposto il trasferimento in proprietà
dell'Ente di complessivi ha. 453.42.79 di terreno, in Comune di
Brindisi, di proprietà di essi germani Granafei.
Gli attori chiedevano che fosse dichiarata la illegittimità del
decreto presidenziale e che l'Ente fosse riconosciuto tenuto a
restituire i terreni espropriati ed a risarcire i danni in caso di
mancata osservanza del giudicato.
Anche in questo giudizio venivano proposte e discusse questioni
analoghe a quelle dibattute nell'altro giudizio sopra riferito (nel
quale era attore il dott. Ugo Granafei) ed il Tribunale di Brindisi
pronunciava una ordinanza di sospensione del giudizio e di rinvio degli
atti alla Corte costituzionale per la decisione sulle stesse questioni,
esclusa quella relativa alla espropriazione del Rio Apani e inclusa
invece la questione sulla espropriabilità di cave di pietra.
L'ordinanza, pronunciata in data 8 giugno 1956, era regolarmente
comunicata, notificata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica del 25 agosto 1956.
Si costituiva tempestivamente l'Ente Puglia e Lucania e interveniva
il Presidente del Consiglio dei Ministri; e l'Avvocatura generale dello
Stato, in rappresentanza di entrambi, formulava le stesse conclusioni
proposte nella causa Granafei dott. Ugo, in base alle stesse
argomentazioni, aggiungendo ad esse alcune considerazioni su una
ulteriore questione in tema di efficacia di certi trasferimenti che
sarebbero stati fatti ai sensi della legge per la costituzione della
piccola proprietà contadina, la quale questione peraltro non risulta
sottoposta al giudizio della Corte dalla ordinanza del Tribunale di
Brindisi. Considerato in diritto :
3. - La Corte ritiene opportuno che le due cause descritte in
narrativa, le quali hanno comuni pressoché tutte le questioni, siano
decise con unica sentenza.
4. - Relativamente alla eccezione pregiudiziale proposta dalla
Avvocatura generale dello Stato si debbono richiamare le considerazioni
già ampiamente svolte nella sentenza n. 59 del 13 maggio 1957, in base
alle quali la Corte ha già ripetutamente pronunciato nel senso di
respingere la eccezione stessa.
5. - In merito alle numerose violazioni dirette e indirette della
Costituzione prospettate, si deve ricordare che il giudizio della Corte
costituzionale può avere ad oggetto solo le questioni proposte
dall'ordinanza di rinvio, senza che sia consentito seguire le parti nei
loro sviluppi ed amplificazioni, come è stato già più volte deciso
dalla Corte.
Ciò premesso, si rileva che alcune delle questioni proposte sono
comuni ad altre cause analoghe, e che quindi per quanto riguarda sia la
soluzione adottata, sia i motivi che la sorreggono, si può fare
riferimento alle relative sentenze: così per le questioni concernenti
la legittimità della delegazione, decise con la sentenza n. 60 del 13
maggio 1957; per la questione concernente la misura dell'indennizzo,
decisa con la sentenza n. 61 del 13 maggio 1957; per le questioni
concernenti la mancanza della specificazione delle zone costituenti il
terzo residuo e di direttive all'uopo, decise con la sentenza n. 63 del
13 maggio 1957.
Le questioni proprie ed esclusive del presente giudizio sono quelle
che riguardano la legittimità della legge stralcio e del decreto
presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67, in riferimento alle norme
contenute negli artt. 3 e 44 della Costituzione, e quelle concernenti i
decreti presidenziali di esproprio nn. 3042 e 3043 del 29 novembre
1952, per aver incluso nel compendio espropriato beni che non sarebbero
stati assoggettabili ad espropriazione.
6. - Per quanto riguarda la asserita violazione della norma
contenuta nel primo comma dell'art. 3 della Costituzione, è opportuno
tener presente che l'intento del legislatore, reso palese dalla stessa
formulazione delle leggi emanate, è stato quello di procedere ad una
trasformazione parziale e graduale del regime economico e giuridico
della proprietà terriera. I motivi che sono stati addotti per
giustificare la scelta di questo metodo, e che vanno dalla limitatezza
dei mezzi disponibili alle preoccupazioni di ordine tecnico, sociale e
politico, e all'intento di procedere sperimentalmente, sono ben noti e
sfuggono alla competenza della Corte costituzionale, la quale potrebbe
e dovrebbe dichiarare la illegittimità del metodo prescelto soltanto
se ritenesse di desumere dalla lettera e dallo spirito della
Costituzione il divieto di seguirlo.
Un principio di questo contenuto non si rinviene nella Carta
costituzionale, né nell'art. 3, il cui secondo comma postula proprio
l'adozione di misure legislative, che, in quanto dirette ad attuare la
eguaglianza dei cittadini, non potrebbero operare se non modificando,
mediante trattamenti adeguati, le loro situazioni in atto; né
nell'art. 44, che svolge lo stesso principio in materia di riforma
agraria e fondiaria, additandone i fini e di "conseguire il razionale
sfruttamento del suolo" e di "stabilire equi rapporti sociali", e che
prevede esplicitamente un diverso trattamento da zona a zona.
Anche le espressioni successivamente usate nello stesso art. 44
debbono essere interpretate logicamente, in funzione dei fini
enunciati; né si può sostenere che la fissazione dei limiti alla
estensione della proprietà terriera sia cosa del tutto diversa dalla
ammissione di provvedimenti di espropriazione, posto che non è facile
immaginare in quali altri modi si potrebbe ottenere il risultato di
limitare una proprietà più estesa di quanto sia consentito dalla
legge.
Se poi fosse vero, quantunque non risulti chiaramente dal testo
delle ordinanze di rinvio, che una ulteriore violazione dell'art. 44
della Costituzione dovrebbe essere ravvisata nel fatto che l'art. 4
della legge stralcio, interpretato dalla legge 16 agosto 1952, n. 1206,
determina la quota di espropriazione in funzione del reddito dominicale
dell'intera proprietà di cui è titolare il soggetto espropriando, in
tutto il territorio della Repubblica, laddove la norma costituzionale
prevede i limiti della estensione della proprietà secondo le regioni e
zone agrarie, si dovrebbe riaffermare che il criterio ivi richiamato ha
carattere essenzialmente tecnico, riferendosi ai tipi di culture propri
delle diverse zone, i quali possono suggerire varie misure di
estensione della proprietà come le più adeguate al fine del razionale
sfruttamento del suolo, mentre il criterio seguito dal legislatore per
la determinazione delle quote di espropriazione, tanto più oneroso
quanto più le proprietà sono estese e meno proficuamente coltivate,
contempera quel fine con l'altro di stabilire equi rapporti sociali.
7. - Le questioni riflettenti vizi di eccesso di delega esclusive
alle cause in esame riguardano la inclusione nel patrimonio espropriato
di un fiume e di una cava di pietra.
In quanto al primo, si legge negli scritti difensivi dell'attore
che esso (Rio Apani) dalla sorgente fino allo sbocco nell'Adriatico
correva in proprietà Granafei e che era pacifico trattarsi di acqua
privata di esclusivo godimento del proprietario del fondo in cui esso
scorreva; e già nella comparsa conclusionale davanti al Tribunale si
affermava trattarsi di un fiume privato e non compreso nell'elenco
delle acque pubbliche, che nasce e muore nella proprietà espropriata.
Se questo è vero, però, proprio per questo esso doveva essere
considerato pertinenza dei fondi, al cui servizio le sue acque potevano
essere utilizzate (artt. 817, 909 e 910 Cod. civ.), e, in quanto
pertinenza, seguiva la sorte della cosa principale, mentre non sarebbe
neppure facile intendere quale valore potesse presentare considerato a
sé, indipendentemente dai terreni attraversati.
8. - In quanto alla cava, negli scritti difensivi degli attori si
trova osservato che essa, comeché utilizzata privatamente dai
proprietari, aveva avuto in catasto, in mancanza di una apposita voce
della classifica, la classifica di "pascolo" (e tale risulta nel foglio
63, particella 3). Ne risulta che la utilizzazione della cava non
costituiva oggetto di impresa autonoma e che il pietrame ricavato da
essa doveva servire per lavori edilizi e stradali interessanti le
stesse aziende agricole degli espropriati, molto estese e descritte in
atti come dotate di molti fabbricati e di ampie strade. Queste
constatazioni rendono più facile intendere e giustificare la
inclusione della stessa cava fra le pertinenze del patrimonio
espropriato, mentre essa non sarebbe stata legittima ove si fosse
trattato di una impresa estrattiva indipendente dalla azienda agricola.
Deve essere poi rilevato, in linea generale, che la legge si è
anche preoccupata di assicurare "la continuità territoriale degli
appezzamenti espropriati" e a questo fine ha concesso agli Enti di
riforma la facoltà di espropriare persino "limitate superfici boschive
soggette al vincolo idrogeologico", espressamente derogando ad un
principio precedentemente stabilito (art. 7 della legge 18 maggio 1951,
n. 333).
Altre questioni, riguardanti le indennità per la espropriazione
dei fabbricati rurali e di altre pertinenze dei fondi, sono state
risolte con la sentenza n. 62 del 13 maggio 1957, né la Corte ravvisa
ragioni per modificare nella specie il proprio convincimento.
Infine, le ordinanze del Tribunale di Brindisi rimettono alla Corte
costituzionale il giudizio su altre questioni di legittimità dei
decreti di esproprio, concernenti la determinazione del reddito
dominicale e le differenze tra le culture in catasto e quelle in atto
nelle zone espropriate; ma le spiegazioni e i calcoli contenuti nelle
deduzioni dell'Avvocatura generale dello Stato su tutti questi punti
sono pienamente convincenti e dimostrano esaurientemente che nei
decreti stessi si è fatta una applicazione corretta delle disposizioni
della legge di delegazione. Anche su questi punti, in definitiva, le
censure si dirigono piuttosto ad inconvenienti derivanti dal sistema
adottato dal legislatore che a violazioni dirette o indirette di
precetti costituzionali.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
pronunciando con unica sentenza sui due giudizi riuniti indicati in
epigrafe,
respinta la eccezione pregiudiziale proposta dall'Avvocatura
generale dello Stato,
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e del decreto del Presidente della
Repubblica 7 febbraio 1951, n. 67, in riferimento alle norme contenute
negli artt. 3, 44, 76 e 77, primo comma, della Costituzione, nonché
dei decreti del Presidente della Repubblica del 29 novembre 1952, nn.
3043 e 3042, in riferimento alle norme contenute negli artt. 76 e 77,
primo comma, della Costituzione e nella legge 21 ottobre 1950, n. 841,
proposte con ordinanza 8 giugno 1956 del Tribunale di Brindisi,
pronunciata nella causa civile vertente fra il dott. Ugo Granafei e la
Sezione speciale per la riforma fondiaria dell'Ente Puglia e Lucania, e
con altra ordinanza 8 giugno 1956 dello stesso Tribunale di Brindisi,
pronunciata nella causa civile vertente fra i germani Ugo e Giuseppina
Granafei e la Sezione stessa dell'Ente Puglia e Lucania.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 maggio 1957.
GAETANO AZZARITI - TOMASO PERASSI -
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO
BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA.
ECLI:IT:COST:1957:64 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte