Corte costituzionale

Ordinanza n. 64/1964

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/06/1964 · relatore Giuseppe Branca

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 82 e 83 del

D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, promosso con deliberazione emessa il 30

dicembre 1963 dal Consiglio comunale di Pizzo su ricorsi di Vinci

Francesco ed altri contro Antonetti Domenico ed altri, iscritta al n.

39 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica, n. 73 del 21 marzo 1964.

Udita nella camera di consiglio del 9 giugno 1964 la relazione del

Giudice Giuseppe Branca;

Ritenuto che il Consiglio comunale di Pizzo, con deliberazione del

30 dicembre 1963, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

degli artt. 82 e 83 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, in riferimento

agli artt. 24, secondo comma, e 25, primo comma, della Costituzione;

che non c'e stata costituzione di parti;

Considerato che questa Corte con sentenza n. 92 del 1962 ha

dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 82 e 83 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, in riferimento

agli artt. 102,103, 104 e 130 della Costituzione, con motivazione che

si riferisce espressamente al diritto di difesa consacrato nell'art. 24

della Costituzione;

che questa Corte con ordinanza n. 8 del 1964 ha inoltre dichiarato

manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale

degli stessi artt. 82 e 83 del D. P. R. 16 maggio 1960, n. 570, in

riferimento all'art. 25 della Costituzione;

che motivi analoghi a quelli proposti dal Consiglio comunale di

Pizzo sono stati prospettati ed esaminati nelle cause conclusesi con le

predette decisioni;

che pertanto non sussistono ragioni per discostarsi dalle

precedenti decisioni;

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integra per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 82 e 83 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570,

T. U. sulla composizione e la elezione delle amministrazioni comunali,

proposta, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 25, primo

comma, della Costituzione, con la deliberazione 30 dicembre 1963 del

Consiglio comunale di Pizzo.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1964.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1964:64 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte