Sentenza n. 64/1973
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/05/1973 · relatore Luigi Oggioni
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 51
del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (disposizioni per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro), promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 5 dicembre 1970 dal tribunale di Savona nel
procedimento civile vertente tra l'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e il fallimento Besio
Domenico, iscritta al n. 15 del registro ordinanze 1971 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49 del 24 febbraio 1971;
2) ordinanza emessa il 12 novembre 1970 dal tribunale di Bari nel
procedimento civile vertente tra Germinario Antonio e l'INAIL, iscritta
al n. 95 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 106 del 28 aprile 1971;
3) ordinanza emessa il 1 giugno 1971 dal tribunale di Bologna nel
procedimento civile vertente tra la società Metalmeccanica del Lavino
e l'INAIL, iscritta al n. 314 del registro ordinanze 1971 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 273 del 27 ottobre 1971;
4) ordinanza emessa il 29 ottobre 1971 dal tribunale di Busto
Arsizio nel procedimento civile vertente tra la società Autoservizi
bustesi Rimoldi Attilio e l'INAIL, iscritta al n. 17 del registro
ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 65 dell'8 marzo 1972;
5) ordinanza emessa il 14 aprile 1972 dal tribunale di Bologna nel
procedimento civile vertente tra la società F.lli Malaguti e l'INAIL,
iscritta al n. 201 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 165 del 28 giugno 1972.
Visti gli atti di costituzione delle società Metalmeccanica del
Lavino e F.lli Malaguti e dell'INAIL, nonché l'atto d'intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 4 aprile 1973 il Giudice relatore
Luigi Oggioni;
uditi l'avv. Raffaele Poggeschi, per la società Metalmeccanica del
Lavino, l'avv. Angiola Sbaiz, per la società F.lli Malaguti, l'avv.
Tommaso Fontana, per l'INAIL, ed il sostituto avvocato generale dello
Stato Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel procedimento civile promosso ai sensi dell'art. 101 del r.d. 16
marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare) dall'INAIL contro il fallimento
Besio Domenico, per ottenere l'ammissione al passivo del fallimento
stesso del proprio credito di L. 3.083.564 che assumeva dovuto, in
forza degli artt. 33 e 51 del t.u. 30 giugno 1965, n. 1124, quale
valore capitale della rendita per infortunio sul lavoro liquidata ad un
dipendente della ditta fallita, resasi inadempiente agli obblighi
dell'assicurazione contro gli infortuni, il tribunale di Savona, con
ordinanza del 5 dicembre 1970, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale del citato art. 51 del t.u. n. 1124 del 1965, per
presunto contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione.
Il giudice a quo osserva nell'ordinanza che la norma impugnata
dispone che "i datori di lavoro, i quali, dopo essere incorsi in una
inadempienza prevista nell'articolo precedente, incorrano nella
medesima inadempienza, sono tenuti, oltre ad eseguire i versamenti
disposti dall'articolo medesimo, a rimborsare all'Istituto assicuratore
l'ammontare delle prestazioni liquidate per infortuni avvenuti durante
il periodo dell'inadempienza ai propri dipendenti". Si porrebbe così
una sanzione collegata esclusivamente al verificarsi dell'infortunio ed
alla sua gravità e non alla inadempienza, rimettendo in sostanza
l'applicazione e la misura della sanzione stessa a circostanze del
tutto aleatorie ed indipendenti dalla volontà dell'obbligato, con la
conseguenza di colpire i datori di lavoro, tutti egualmente
inadempienti, in modo differenziato in funzione del caso concreto, ed
in contrasto quindi col principio di eguaglianza costituzionalmente
garantito.
Egualmente, secondo l'ordinanza, la norma impugnata si porrebbe in
contrasto con il principio della capacità contributiva stabilito
dall'art. 53 Cost., perché la denunciata aleatorietà della sanzione
prescinderebbe dall'effettiva rispondenza della stessa alla
proporzionalità dell'obbligo di concorrere alle spese pubbliche,
sancite appunto dalla menzionata norma costituzionale.
Questioni analoghe sono state sollevate altresì con l'ordinanza
del tribunale di Bari emessa il 12 novembre 1970 nel procedimento di
opposizione all'ingiunzione intimata dallo INAIL a Germinario Antonio
per il pagamento di una penale di L. 1.082.395 ai sensi del citato art.
51 tu. 1124 del 1965; con l'ordinanza del tribunale di Busto Arsizio
emessa il 29 ottobre 1971 in similare procedimento di opposizione
all'ingiunzione intimata dall'INAIL alla S.p.a. "Autoservizi Bustesi A.
Rimoldi" per il pagamento di L.18.172.102 allo stesso titolo, e con
l'ordinanza emessa il 14 aprile 1972 dal tribunale di Bologna in
analogo procedimento per il pagamento di L. 10.605.465 a carico della
società in nome collettivo "F.lli Malaguti e C. corrente in S. Lazzaro
di Savona.
Inoltre con l'ordinanza emessa il 1 giugno 1971 dal tribunale di
Bologna sempre in procedimento di opposizione ad ingiunzione intimata
dall'INAIL al titolo suddetto, per ottenere questa volta il pagamento
di L. 688.515 dalla S.p.a. "Metalmeccanica del Lavino", oltre ai già
illustrati profili di illegittimità costituzionale dell'art. 51
citato, è stato anche prospettato il contrasto della disposizione
stessa con l'art. 38 Cost., in quanto tenderebbe a trasferire sul
datore di lavoro il peso economico delle prestazioni automaticamente
dovute dall'Ente all'assicurato, in contrasto con il principio della
obbligatorietà a carico dell'ente mutualistico delle prestazioni
stesse, che sarebbe appunto sancito dall'invocata norma costituzionale
con esclusione della possibilità di chiamare comunque il datore di
lavoro a rilevare l'ente dalle proprie responsabilità.
Le suddette ordinanze, debitamente comunicate e notificate, sono
state pubblicate: nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 24 febbraio 1971
quella emessa dal tribunale di Savona; nella Gazzetta Ufficiale n. 106
del 28 aprile 1971 quella emessa dal tribunale di Bari; nella Gazzetta
Ufficiale n. 273 del 27 ottobre 1971 quella emessa dal tribunale di
Bologna il 1 giugno 1971; nella Gazzetta Ufficiale n. 65 dell'8 marzo
1972 quella emessa dal tribunale di Busto Arsizio, ed infine nella
Gazzetta Ufficiale n. 165 del 28 giugno 1972 quella emessa dal
tribunale di Bologna il 14 aprile 1972.
Avanti alla Corte costituzionale si è costituita nel giudizio
relativo all'ordinanza 1 giugno 1971 del tribunale di Bologna la
società per azioni "Metalmeccanica del Lavino", in persona del
Consigliere delegato comm. Ugo Patini, rappresentato e difeso dagli
avvocati Raffaele Poggeschi e Vincenzo Mesiano, i quali hanno
depositato tempestivamente le proprie deduzioni difensive, con cui si
associano sostanzialmente alle censure svolte nell'ordinanza di rinvio.
Si è altresi costituita nel giudizio relativo alla ordinanza
emessa dal tribunale di Bologna il 14 aprile 1972 la società in nome
collettivo "F.lli Malaguti", in persona del suo legale rappresentante
Learco Malaguti, difeso dagli avvocati Angiola Sbaiz e Giannetto
Cavasola che, nelle loro deduzioni tempestivamente depositate,
ribadiscono le ragioni esposte nell'ordinanza di rinvio.
In tutti i giudizi sopra indicati si è poi costituito l'INAIL, in
persona del Presidente dott. Mario Andreis rappresentato e difeso dagli
avvocati Valerio Flamini e Tommaso Fontana, che hanno depositato nei
termini deduzioni difensive con cui contestano la fondatezza delle
questioni sollevate.
In particolare, la difesa dell'Istituto osserva che le norme di cui
agli artt. 50 e 51 del t.u. approvato con d.P.R. n. 1124 del 1965
prevedono penalità che avrebbero natura di sanzioni civili, con la
funzione sia di rafforzare gli obblighi che la legge impone ai datori
di lavoro, sia di provvedere all'eventuale risarcimento del danno
provocato all'Istituto dall'inadempienza, operando verso tutti i datori
di lavoro responsabili, senza alcuna ingiustificata differenziazione ed
in piena aderenza alla oggettiva identità della loro situazione
illecita, di fronte alla quale la legge prescriverebbe una sanzione
uguale per tutti, cioè appunto la interruzione della operatività
dell'esonero del datore di lavoro dal debito di risarcimento del danno
da infortunio sul lavoro, gravante originariamente su di lui e
trasferito sull'Istituto in virtù dell'assicurazione obbligatoria. Né
la diversa giustificazione in concreto della entità della sanzione
potrebbe comunque realizzare la lamentata violazione del principio di
eguaglianza poiché tale diversificazione perderebbe rilevanza davanti
alla cennata unitarietà della sanzione.
Anche infondata sarebbe la censura concernente la pretesa
violazione dell'art. 53 Cost., che si riferirebbe alle tasse ed alle
imposte, dalle quali si differenzierebbero totalmente i premi
assicurativi, commisurati esclusivamente alla pericolosità delle
lavorazioni ed alle retribuzioni relative.
Per quanto riguarda infine la pretesa violazione dell'articolo 38
Cost., la difesa osserva che trattasi di un precetto costituzionale
tendente sostanzialmente alla tutela del diritto dei lavoratori a che
siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita
in caso di infortunio ed altri eventi, attraverso organi ed istituti
predisposti od integrati dallo Stato. Non sarebbe pertanto
configurabile un contrasto fra tale principio e la norma impugnata che
attiene alla regolamentazione concreta delle fonti di finanziamento
dell'INAIL, e tende a rafforzare gli obblighi del datore di lavoro al
riguardo, in vista di garantire, appunto, l'assolvimento dei compiti
istituzionali di assistenza dell'Istituto medesimo.
Nel giudizio relativo all'ordinanza emessa dal tribunale di Savona
è infine intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso come per legge dall'Avvocatura generale dello
Stato, che ha depositato nei termini le proprie deduzioni.
La difesa della società Metalmeccanica del Lavino ha depositato
una memoria illustrativa con cui, nel contestare le tesi difensive
dell'INAIL, insiste in particolare sulla pretesa indipendenza della
sanzione in esame dalla gravità degli inadempimenti, sulla
irrazionalità del sistema e sulla conseguente violazione dell'art 3
della Costituzione.
Anche la difesa della società F.lli Malaguti ha depositato una
memoria illustrativa con cui ripropone le proprie tesi e obbietta a
quanto affermato dall'INAIL che la sanzione in esame non inciderebbe
sul rapporto assicurativo perché la norma impugnata prevederebbe
testualmente solo un rimborso a favore dell'INAIL dell'ammontare delle
prestazioni già eseguite. Fuor di luogo sarebbe quindi
l'identificazione del contenuto della sanzione nella privazione del
beneficio della copertura assicurativa, tanto più che l'accertamento
della recidiva avverrebbe dopo l'erogazione della prestazione da parte
dell'Istituto, e quindi in relazione ad un rapporto assicurativo in
pieno corso di svolgimento.
Infine, anche la difesa dell'INAIL ha depositato una memoria con
cui ribadisce e svolge ampiamente le proprie ragioni circa la funzione
interruttiva della garanzia assicurativa e ad un tempo di tutela delle
esigenze di assistenza a favore dei lavoratori infortunati che dovrebbe
riconoscersi nella previsione della norma impugnata, ed afferma essere
giusto e logico, nei casi più gravi, sancire l'obbligo del datore di
lavoro di pagare in proprio l'importo delle prestazioni assicurative,
traducendosi il tutto in un esborso proporzionato alla gravità del
danno subito dalla gestione dell'INAIL. Secondo la difesa, poi,
dovrebbe conseguentemente anche escludersi che le somme così versate
dal datore di lavoro abbiano vera e propria funzione di diretta
sanzione civile, o di premio assicurativo, potendosi meglio definire
quali puro e semplice risarcimento di danno, e anche da ciò dovrebbe
desumersi l'infondatezza della censura sollevata sotto il profilo
dell'art. 53 della Costituzione.
Per il resto, riprende e sviluppa le tesi già svolte per
respingere le censure contenute nelle ordinanze di rinvio. Considerato in diritto :
1. - Le cinque ordinanze di cui in epigrafe, emesse,
rispettivamente, dai tribunali di Savona, Bari, Busto Arsizio e
Bologna, riguardano la questione di costituzionalità della stessa
norma di legge per motivi in gran parte comuni. Ne consegue
l'opportunità che alla contemporanea discussione faccia seguito la
riunione dei giudizi onde pervenire ad unica decisione.
2. - Tutte le ordinanze assumono che l'art. 51 del testo unico n.
1124 del 1965, disponendo che alla reiterazione, da parte dei datori di
lavoro, delle inadempienze previste nell'articolo precedente, consegue
l'obbligo, a loro carico, di rimborsare all'istituto assicuratore
l'ammontare delle prestazioni liquidate per infortuni, accaduti nel
periodo di inadempienza, violerebbe l'art. 3 della Costituzione, per
irrazionalità del trattamento più oneroso riservato a quei datori di
lavoro, i cui dipendenti subiscono occasionalmente un infortunio, nei
confronti degli altri datori di lavoro che, ugualmente inadempienti,
non annoverino nell'ambito della loro impresa infortuni da
indennizzare.
Le ordinanze dei tribunali di Savona, Bari e Bologna (quest'ultimo
nell'ordinanza 1 giugno 1971) prospettano anche la violazione dell'art.
53 della Costituzione in quanto la disparità di trattamento si
risolverebbe in violazione del principio di rispondenza dell'onere alle
singole capacità contributive. La predetta ordinanza del tribunale di
Bologna aggiunge che potrebbe dirsi violato anche l'art. 38 Cost. che
fissa i principi della protezione infortunistica.
3. - Le questioni non sono fondate.
Non è, in primo luogo, fondata la dedotta violazione dell'art. 3
della Costituzione.
Va tenuto presente che, nel sistema della legge vigente (testo
unico d.P.R. n. 1124 del 1965), la norma impugnata fa seguito e si
riallaccia al precedente art. 50 che prevede sanzioni pecuniarie
(ammenda) e, indipendentemente dal procedimento penale, prevede quote
supplementari di premio a carico di coloro che non adempiano
all'obbligo della denuncia del lavoro esercitato ed altresì prevede il
versamento di quote supplementari nei casi di morosità e di denuncie
infedeli o incomplete o inesatte.
L'art. 51 prevede poi la particolare ipotesi di una successiva
infrazione agli stessi obblighi suindicati, comminando, in aggiunta ai
versamenti da eseguire come sopra, l'obbligo per l'inadempiente di
rimborsare l'istituto assicuratore dell'ammontare delle prestazioni
liquidate all'infortunato ai sensi dell'art. 67 del citato testo unico.
Aggiungasi che con legge 21 aprile 1967, n. 272, l'obbligo del
rimborso integrale è stato attenuato nella misura quantitativa,
consentendo una graduazione dell'onere, disposta da parte dei Consigli
di amministrazione degli istituti assicuratori, tenuto conto, caso per
caso, della gravità dell'inadempienza, della buona fede e
dell'avvenuta spontanea regolarizzazione dell'inadempienza: il tutto
entro limiti massimi stabiliti sulla base di criteri di carattere
generale da approvarsi dal Ministero del lavoro e della previdenza
sociale.
Ciò posto, la Corte osserva che, per quanto attiene alla
definizione dell'onere come sopra addossato al datore di lavoro
reiteratamente inadempiente, non sia necessario né decisivo estendere
l'esame al punto se trattisi di sanzione amministrativa in senso
proprio, alla stessa stregua ed in analogia a quanto sotto altro verso
ritenuto da questa Corte con sentenza n. 76 del 1966 a proposito delle
"somme aggiuntive" dovute dagli inadempienti al pagamento dei
contributi all'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Nella situazione in esame, il giudizio deriva da considerazioni che
prescindono in certo senso dal formale richiamo al concetto di sanzioni
ed attengono alla natura e modalità del peculiare sistema
dell'assicurazione infortuni in forma mutualistica.
Trattasi di assicurazione obbligatoria (art. 1 citato t.u. del
1965) che ha per effetto, non solo di esonerare il datore di lavoro
dalla responsabilità civile (art. 10, primo comma, salvo le eccezioni
di cui ai successivi commi), ma anche "in conseguenza del favor voluto
accordare al lavoratore, di addossare all'Istituto le prestazioni
previdenziali, in ogni caso: cioè, tanto nel caso in cui ricorra un
comportamento colpevole del datore di lavoro, quanto nel caso in cui
ciò non ricorra, costituendo il versamento dei contributi la
contropartita delle erogazioni a carico dell'INAIL per ogni altra
specie di rischio inerente all'attività imprenditoriale
dell'assicurato, per il quale non ricorra il suo comportamento
colpevole" (sentenza n. 134 del 1971, in relazione agli artt. 10 e 11
del testo unico).
Il sistema legislativo, nella sua peculiarità e specificità (già
rilevate nella sentenza ora citata), risulta, pertanto, basato su due
dati: da un lato, il dato costante dell'automaticità della prestazione
da parte dell'istituto assicurativo onde garantire sempre il diritto
del lavoratore alla tutela previdenziale sancita dall'art. 38 Cost.:
dall'altro, il dato costituito dall'apporto dovuto dal datore di
lavoro, mediante puntuali adempimenti, sia informativi di situazioni di
fatto, sia di versamento di contributi a titolo di premio, e sia di
assunzione di spese dell'assicurazione, le quali sono "ad esclusivo
carico del datore di lavoro" (art. 27 t.u.). Il datore di lavoro, che a
tutto cio si sottragga, eludendo gli oneri relativi, viene a perdere il
beneficio della propria copertura assicurativa, che va sempre esclusa,
in via di principio comune, quando l'infortunio si verifichi durante il
periodo di inadempienza. Siffatta sospensione di copertura, che non
esonera l'INAIL dal liquidare le prestazioni dovute all'infortunato,
giustifica tuttavia il diritto al rimborso eventualmente soltanto
parziale, secondo il temperamento suaccennato, come razionale diretta
conseguenza, anche in considerazione che "il recupero delle somme
erogate fornisce all'istituto assicuratore una delle fonti di
finanziamento e quindi delle stesse possibilità operative
dell'istituto stesso" (sentenza n. 78 del 1972). Aggiungasi che, per
discrezionale valutazione legislativa, il diritto al rimborso viene
fatto incidere sull'ipotesi di maggiore gravità soggettiva, costituita
dalla reiterazione di inadempienza.
4. - Ciò premesso a necessaria precisazione della situazione
normativa, la Corte osserva che non sussiste alcuna delle dedotte
violazioni al principio della uguaglianza di trattamento.
L'art. 51 impugnato commina uguali conseguenze risarcitorie per
tutti coloro, che siano da comprendere nella stessa categoria degli
inadempienti reiterati.
Tali conseguenze sono oggettivamente identiche per tutti gli
inadempienti e le differenti conseguenze quantitative seguono la
variabilità degli accadimenti umani e, proporzionandosi ad essi, non
intaccano la validità e l'operatività del cennato principio, basato
sull'assunzione aprioristica del rischio, globalmente considerato, nel
suo accidentale verificarsi.
5. - Parimenti, non è fondata la questione circa la contrarietà
della norma impugnata all'art. 38 della Costituzione, sollevata con la
prima ordinanza del tribunale di Bologna. Si assume che, addossando
interamente sul datore di lavoro inadempiente reiterato, oltre il
versamento di somme aggiuntive ed interessi, il peso economico delle
prestazioni assicurative, si verrebbero ad alterare i principi di
mutualità e di automaticità delle prestazioni dettati nell'art. 38.
La Corte osserva che questo articolo, derivato del principio
generale, posto dall'art. 35, della "tutela del lavoro in tutte le sue
forme ed applicazioni" sta al di fuori e al di sopra della questione in
esame. Il sistema della legge infortunistica garantisce in ogni caso i
diritti del lavoratore e non è giustificata la pretesa del datore di
lavoro inadempiente di invocare anche per se una tutela che per primo
ha contribuito ad eludere, esponendosi volontariamente alle conseguenze
di rigore esposte al numero precedente.
6. - Si assume, infine, che il porre a carico del datore di lavoro
la prestazione assicurativa, nel caso di avvenuto infortunio, qualunque
sia l'importo, maggiore o minore, di detto onere, violerebbe il
principio della proporzione e della gradualità con la capacità
contributiva, di cui all'art. 53 della Costituzione.
Anche questo assunto non è fondato. Esso presuppone che il
suaccennato onere vada ricondotto nell'ambito del sistema tributario,
mentre si è dimostrato che ne prescinde per diversità di titolo e per
autonome ragioni, che attengono alla sospensione degli effetti della
garanzia assicurativa. L'onere tributario va tenuto distinto da quello
che, invece, attiene all'adempimento delle prestazioni fondamentali e
comuni imposte a tutti i datori di lavoro per finalità di preminente
interesse generale in materia di infortunistica.
Si tratta qui di conseguenze giuridiche, a carattere indirettamente
sanzionatorio, basate su fatti obiettivi e non adeguabili, nella loro
valutazione pecuniaria, a rispettive posizioni contributive.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124 (testo unico delle disposizioni per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali),
sollevate con le ordinanze di cui in epigrafe, in riferimento agli
artt. 3, 38 e 53 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1973:64 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte