Corte costituzionale

Ordinanza n. 64/1978

Questione dichiarata infondata · depositata il 10/05/1978 · relatore Arnaldo Maccarone

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 414, 416,

secondo e terzo comma, 418, primo comma, 420, primo e quinto comma,

421, secondo comma, 423, secondo comma, 431, primo e ultimo comma, del

codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 21 giugno

1975 dal pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Teodori

Giuseppe e la Banca Nazionale dell'Agricoltura, iscritta al n. 451 del

registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 306 del 19 novembre 1975.

Visto l'atto di costituzione della Banca Nazionale della

Agricoltura;

udito nella camera di consiglio del 9 marzo 1978 il Giudice

relatore Arnaldo Maccarone.

Ritenuto che con ordinanza 21 giugno 1975 il pretore di Roma ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., questioni di

legittimità costituzionale aventi ad oggetto:

1) gli artt. 414, 416, commi secondo e terzo, 418, comma primo,

cod. proc. civ., come modificati dall'art. 1 legge 11 agosto 1973, n.

533 (Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle

controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatoria),

sotto il profilo che essi determinerebbero una irragionevole disparità

di trattamento delle parti sul piano processuale del convenuto e non

anche per quella dell'attore in relazione: a) alla proposizione della

domanda riconvenzionale e delle eccezioni non rilevabili di ufficio; b)

all'indicazione specifica dei mezzi di prova e al contestuale deposito

dei documenti; c) all'istanza di modifica dell'originario decreto di

fissazione della udienza;

2) l'art. 420, commi primo e quinto, cod. proc. civ., come

modificato dall'art. 1 legge n. 533 del 1973, sotto il profilo che

detta norma, attribuendo solo all'attore nuovi poteri quali l'emendatio

libelli e la proposizione di nuove prove, determinerebbe una situazione

di disparità tra le parti, priva di ragionevole giustificazione;

3) l'art. 421, secondo comma, cod. proc. civ. (il quale prevede che

il giudice possa disporre d'ufficio in qualsiasi momento l'ammissione

di ogni mezzo di prova) sotto il profilo che la norma, non consentendo

alla parte interessata la possibilità di formulare prova contraria, ne

pregiudicherebbe le possibilità di difesa;

4) l'art. 423, secondo comma, cod. proc. civ. (il quale prevede la

possibilità di emettere su istanza del lavoratore un'ordinanza per il

pagamento di somme, a titolo provvisorio, "quando il giudice ritenga il

diritto accertato e nei limiti per cui ritiene già raggiunta la

prova") e l'art. 431 stesso codice (il quale dispone l'immediata

esecutorietà delle sentenze di condanna in favore del lavoratore

prevedendo, altresì, la possibilità di eseguire la sentenza con il

solo dispositivo) sotto il profilo che dette norme darebbero luogo ad

una situazione di irragionevole disparità tra le parti del processo;

che nel giudizio si è costituita la Banca Nazionale

dell'Agricoltura chiedendo che le questioni proposte relativamente agli

artt. 416, terzo comma, 423, secondo e terzo comma e 420 cod. proc.

civ. siano dichiarate fondate.

Considerato che le questioni sub 1) e 2), concernenti gli artt.

414, 416, 418 e 420 cod. proc. civ., sono identiche ad altre questioni

dichiarate non fondate da questa Corte con la sentenza n. 13 del 1977,

successiva all'ordinanza in epigrafe; che le questioni riguardanti gli

artt. 421, 423 appaiono manifestamente prive di ogni carattere di

pregiudizialità, e quindi di rilevanza in quanto nel giudizio a quo

non era stata disposta d'ufficio l'ammissione di mezzi di prova né

alcuna delle parti aveva proposto domanda per ottenere la

provvisionale;

che questa Corte ha già dichiarato inammissibili - per difetto di

rilevanza - questioni di legittimità costituzionale concernenti l'art.

431 cod. proc. civ. proposte, come quella sollevata con l'ordinanza in

epigrafe, nel corso di un giudizio di primo grado (sent. nn. 16 e 17

del 1977);

che non sono prospettati profili nuovi né sono addotti motivi che

possano indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara manifestamente inammissibili le questioni di

legittimità costituzionale degli artt. 421, 423 e 431 cod. proc. civ.

sollevate dal pretore di Roma con l'ordinanza in epigrafe;

b) dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 414, 416, 418 e 420 cod. proc. civ.

sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. dal pretore di Roma

con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1978.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1978:64 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte