Corte costituzionale

Ordinanza n. 64/1994

Questione dichiarata infondata · depositata il 24/02/1994 · relatore Antonio Baldassarre

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 555, 148,

terzo comma, e 168 del codice di procedura penale, promosso con

l'ordinanza emessa il 13 luglio 1992 dal Pretore di Pistoia nel

procedimento penale a carico di Flutra Velcani ed altra, iscritta al

n. 640 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno

1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 gennaio 1994 il Giudice

relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale a carico di due

cittadine albanesi, le quali erano risultate non in grado di

esprimersi correttamente in italiano, il Pretore di Pistoia ha

sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 555,

148, terzo comma, e 168 c.p.p., nella parte in cui non prevedono che

il decreto di citazione e la relata di notifica siano redatti in una

lingua comprensibile per l'imputato;

che, secondo il giudice a quo, le disposizioni impugnate

violerebbero:

a) l'art. 24 della Costituzione, in quanto non consentirebbero

all'imputato un reale esercizio del diritto di difesa;

b) l'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della

disparità di trattamento, in quanto comporterebbero una

discriminazione degli imputati stranieri in confronto agli imputati

italiani nell'uso della lingua;

c) l'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della

irragionevolezza, in quanto, mentre l'art. 5 del decreto-legge 30

dicembre 1989, n. 416, convertito nella legge 28 febbraio 1990, n.

39, prevede per gli atti amministrativi concernenti il soggiorno e

l'espulsione dello straniero la notifica dell'atto e la sua

traduzione in una lingua che l'interessato sia in grado di

comprendere, una simile disposizione non esiste per la notifica del

decreto di citazione a giudizio, nonostante il livello molto più

alto dei valori coinvolti nel processo penale;

d) gli artt. 10 e 11 della Costituzione, in relazione alla

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, firmata a Roma

il 14 novembre 1950 e ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848, in

quanto, non dando perfetta attuazione al disposto dell'art. 6, terzo

comma, lettera a), della citata Convenzione, il quale richiede che

l'accusato venga informato in una lingua a lui nota del contenuto

delle accuse che gli sono rivolte, non consentirebbero la

conformazione dell'ordinamento italiano alle norme di diritto

internazionale riconosciute e in particolare alle limitazioni della

sovranità derivanti dalla ratifica della Convenzione;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, il

quale, riportandosi a quanto dedotto in altro analogo giudizio, ha

chiesto che la questione sia dichiarata non fondata.

Considerato che questione analoga a quella oggetto del presente

giudizio, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e

76 della Costituzione, è stata già esaminata da questa Corte e

ritenuta non fondata, nei sensi di cui in motivazione, con la

sentenza n. 10 del 1993;

che, in particolare, in quella decisione questa Corte ha

affermato che la mancanza di un espresso obbligo di traduzione nella

lingua nota all'imputato straniero sia del decreto di citazione a

giudizio davanti al pretore (art. 555 c.p.p.), sia dell'avviso

contenuto nel decreto di giudizio immediato, concernente la facoltà

di richiedere il giudizio abbreviato (art. 456, secondo comma, e 458,

primo comma, c.p.p.), non può impedire la piena espansione della

garanzia assicurata dall'art. 143, primo comma, c.p.p., in

conformità ai diritti dell'imputato riconosciuti dalle convenzioni

internazionali ratificate in Italia e dall'art. 24, secondo comma,

della Costituzione, dovendosi, quindi, immediatamente procedere alla

nomina di un interprete o di un traduttore al verificarsi della

circostanza della mancata conoscenza della lingua italiana da parte

della persona nei cui confronti si procede;

che, peraltro, il diritto a farsi assistere gratuitamente da un

interprete - derivante dall'art. 143, primo comma, c.p.p.,

interpretato in connessione con l'art. 6, terzo comma, lettera a),

della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle

libertà fondamentali - comporta che l'attività di assistenza svolta

da quest'ultimo a favore dell'indagato ricomprende, fra l'altro, la

traduzione in tutti i suoi elementi costitutivi del decreto di

citazione a giudizio;

che l'ordinanza di rimessione, anche se prospetta la violazione

di parametri in parte diversi da quelli in riferimento ai quali la

questione di legittimità costituzionale delle disposizioni impugnate

è già stata esaminata - segnatamente quelli relativi agli artt. 10

e 11 della Costituzione - non contiene, tuttavia, argomenti ulteriori

rispetto a quelli già valutati da questa Corte nella sentenza n. 10

del 1993;

che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale

oggetto del presente giudizio, deve essere dichiarata manifestamente

infondata, in quanto già dichiarata non fondata, nei sensi di cui in

motivazione, con la citata sentenza n. 10 del 1993.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 555, 148, terzo comma, e 168 c.p.p.,

sollevata dal Pretore di Pistoia, con l'ordinanza indicata in

epigrafe, per violazione dell'art. 24, secondo comma, della

Costituzione, dell'art. 3 della Costituzione, anche in relazione

all'art. 5, primo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,

convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 39, e degli artt. 10 e 11

della Costituzione, in relazione all'art. 6, terzo comma, lettera a),

della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle

libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata

con legge 4 agosto 1955, n. 848.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 febbraio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

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