Sentenza n. 65/1966
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/06/1966 · relatore Aldo Sandulli
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 12 giugno
1962, n. 567, contenente norme in materia di affitto di fondi rustici,
promosso con ordinanza emessa il 18 luglio 1964 dal Tribunale di
Bologna nel procedimento civile vertente tra l'amministrazione del
ricovero di mendicità "Vittorio Emanuele II" ed Opere annesse di
Bologna e Montaguti Luigi e Pasquale, iscritta al n. 146 del Registro
ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 216 del 28 agosto 1965.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 4 maggio 1966 la relazione del
Giudice Aldo Sandulli;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna,
per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza pronunciata il 18 luglio e depositata il 1 agosto
1964, nel giudizio civile vertente tra l'amministrazione del ricovero
di mendicità "Vittorio Emanuele II" ed Opere annesse di Bologna e
Montaguti Luigi e Pasquale, il Tribunale di Bologna ha sottoposto a
questa Corte taluni dubbi sollevati dall'anzidetta Amministrazione
circa la legittimità costituzionale della intera legge 12 giugno 1962,
n. 567, la quale demanda a speciali Commissioni tecniche provinciali il
compito di determinare la misura annua minima e massima dei canoni cui
le parti sono tenute ad adeguarsi nei contratti di affitto di fondi
rustici.
L'ordinanza condivide l'osservazione formulata dall'Amministrazione
del ricovero di mendicità, secondo cui "esulano dalle limitazioni
imposte dalla contestata legge quelle peculiari finalità, come
l'utilità e la funzione sociale, in relazione alle quali soltanto la
Costituzione consente, agli artt. 41, primo e secondo capoverso, e 42,
primo capoverso, la limitazione della libertà dell'iniziativa
economica privata": se al legislatore è consentito di recar modifiche
alle clausole contrattuali quando queste si rivelino in contrasto con
l'utilità sociale, "nell'affitto di fondi rustici la comunità
nazionale non ha interesse alcuno a sindacare il canone locatizio di un
determinato podere, dalle parti contrattualmente prefissato"; ché, in
base alle ricordate disposizioni costituzionali e all'art. 44 della
Costituzione, può esser considerato "interesse dello Stato solo quello
rivolto a sindacare se la conduzione del fondo è attuata con criteri
conformi alla funzione sociale, cui la proprietà del suolo deve
assolvere per armonizzarsi con l'utilità sociale che la comunità ne
attende".
L'ordinanza è stata notificata al Presidente del Consiglio dei
Ministri soltanto il 12 gennaio 1965 e alle parti in causa soltanto il
1 maggio 1965. Essa era stata comunicata ai Presidenti dei due rami
del Parlamento il 7 gennaio 1965, ed è stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 28 agosto 1965 n. 216.
Innanzi a questa Corte si è costituito soltanto il Presidente del
Consiglio dei Ministri, a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato,
che ha depositato un atto di intervento il 27 febbraio 1965,
concludendo per la dichiarazione di infondatezza della questione
proposta dal Tribunale.
In esso si ricorda come con le sentenze nn. 7 e 8 del 1962 questa
Corte abbia riconosciuto la legittimità, ai sensi degli artt. 41 e 42
della Costituzione, degli interventi legislativi in materia di canoni
di affitto di fondi rustici; e si osserva che le ragioni di utilità
sociale che hanno suggerito la emanazione della legge denunciata dal
Tribunale di Bologna sono chiaramente indicate nell'art. 3 della legge
stessa, e che l'intervento in tal modo operato dal legislatore "si è
attuato nel più rigoroso rispetto delle norme e dei principi
enucleabili dagli artt. 41 e 42 della Costituzione mediante garanzie
che fanno considerare le modalità ed i limiti dell'intervento come del
tutto ragionevoli ed idonei al conseguimento dei fini indicati dalle
stesse norme costituzionali".
In data 21 aprile 1966 l'Avvocatura dello Stato ha depositato una
memoria nella quale le anzidette argomentazioni vengono ribadite con
espresso riferimento ai precedenti giurisprudenziali di questa Corte, e
particolarmente alle sentenze n. 7 del 1962 e n. 40 del 1964. Considerato in diritto :
L'affermazione su cui si basa la proposta questione di legittimità
costituzionale, secondo la quale le limitazioni imposte dalla legge 12
giugno 1962, n. 567, alla autonomia privata nella stipulazione e nella
applicazione dei contratti di affitto di fondi rustici - volte ad
assicurare l'equità delle prestazioni a carico dell'affittuario -
contrasterebbero con gli artt. 41 e 42 della Costituzione, in quanto
rimarrebbe ad esse estraneo ogni obbiettivo di utilità sociale, è
chiaramente infondata.
Nella ordinanza n. 87 del 1964 - intervenuta in un giudizio nel
quale era stata sollevata (unicamente ad altre, già risolte con la
sentenza n. 40 dello stesso anno) analoga questione di legittimità
costituzionale, pur limitata ai soli articoli 1 e 16 della medesima
legge -, fu già ricordato che questa Corte ha avuto numerose occasioni
di affermare che non contrasta con le regole in materia di rapporti
economici enunciate nella Costituzione - e precisamente negli artt. 41
e 42 - la limitazione dell'autonomia negoziale a fini di utilità
sociale (sentenze 118 del 1957, 7 del 1962, 30 del 1965).
È stato pure ripetutamente affermato che alla Corte non può esser
negato, ai fini del sindacato di legittimità di sua competenza - e nel
rispetto, quindi, delle valutazioni di merito di spettanza del
Parlamento -, il potere di verificare la effettiva sussistenza, nei
casi in cui singole leggi incidano limitativamente nel campo dei
diritti garantiti in materia economica, della utilità sociale, alla
quale la Costituzione condiziona la possibilità di incidere sui
diritti stessi (sentenze 11 e 59 del 1960 e 14 del 1964).
È stato altresì precisato, in varie occasioni, che, nella
disciplina legislativa dei rapporti economici costituiscono fini di
utilità sociale, da un lato, gli interessi della produzione (sentenze
45 e 54 del 1962 e 30 del 1965), dall'altro la protezione del
contraente più debole (sentenze 7 del 1962 e 30 del 1965).
Orbene, gli intenti ispiratori della legge in esame - chiaramente
risultanti dai lavori preparatori, espressamente enunciati nell'art. 3,
ed effettivamente perseguiti in concreto - furono quelli di assicurare,
da un canto, "una equa remunerazione per il lavoro dell'affittuario e
della sua famiglia", e, dall'altro, - anche con lo strumento della
prima -" la buona conduzione dei fondi" (inseparabile da quella, come
anche l'esperienza storica insegna): finalità entrambe strettamente
corrispondenti a quelle considerate di utilità sociale dalla
giurisprudenza or ora ricordata, che la Corte intende espressamente
confermare.
È da aggiungere che nella sentenza n. 40 del 1964 fu ampiamente
illustrata l'adeguatezza degli strumenti impiegati dalla legge in esame
per evitare la possibilità di ingerenze esorbitanti dei pubblici
poteri nel campo costituzionalmente garantito all'autonomia negoziale
in materia di affittanze agrarie.
La proposta questione di legittimità costituzionale va perciò
dichiarata non fondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale,
proposta con l'ordinanza indicata in epigrafe, nei confronti della
legge 12 giugno 1962, n. 567, contenente norme in materia di affitto di
fondi rustici, in riferimento agli artt. 41, secondo e terzo comma, e
42, secondo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1966.
GASPARE AMBROSINI - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
ECLI:IT:COST:1966:65 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte