Sentenza n. 66/1973
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/05/1973 · relatore Edoardo Volterra
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 27d.P.R. 481/1962
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo unico del
d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 481, nella parte in cui rende efficace erga
omnes l'art. 27 del contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno
1958 per il personale dipendente da aziende commerciali, promosso con
ordinanza emessa il 22 gennaio 1971 dal pretore di Milano nel
procedimento civile vertente tra Bancone Ripalta e la società Disco
Music, iscritta al n. 97 del registro ordinanze 1971 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 112 del 5 maggio 1971.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 17 aprile 1973 il Giudice relatore
Edoardo Volterra;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso del procedimento civile vertente tra Bancone Ripalta e la
società Disco Music, il pretore di Milano, con ordinanza emessa il 22
gennaio 1971, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 27 del contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno
1958 per gli addetti alle imprese commerciali, reso efficace erga omnes
con d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 481, in riferimento agli artt. 36 e 37
della Costituzione.
La norma denunziata - a parere del giudice a quo - presenta la
particolare caratteristica di valutare preventivamente, e con portata
generale, il periodo di tempo (tre anni) per cui può estendersi il
rapporto di apprendistato, qualora le prove di idoneità da essa stessa
previste non siano state compiute. Secondo il pretore questa fissazione
a priori della durata del tirocinio, indipendentemente dalla
considerazione della maggiore o minore difficoltà del lavoro svolto,
della maggiore o minore abilità dimostrata dal prestatore di lavoro,
della maggiore o minore rapidità di apprendimento da parte di
quest'ultimo, sembra idonea a dar vita a situazioni contrarie al
dettato costituzionale.
Assoggettare minori ad un rapporto di lavoro, qualificato come di
apprendistato, per la durata di tre anni, quando, nella quasi totalità
dei casi, l'abilità lavorativa può ritenersi raggiunga livelli di
operatività normali dopo una o due settimane, pare infatti al giudice
a quo in contrasto sia con l'art. 36 della Costituzione, secondo cui la
retribuzione deve essere sempre proporzionata alla quantità ed alla
qualità del lavoro, sia con l'art. 37 della stessa, secondo cui la
Repubblica garantisce ai minori, a parità di lavoro, il diritto alla
parità di retribuzione.
Il pretore di Milano assume di non ignorare la esistenza di una
certa giurisprudenza secondo cui indipendentemente dalla qualificazione
data dalle parti al rapporto, debbano in ogni caso essere tenute
presenti soltanto le caratteristiche che questo abbia effettualmente
presentato, e ritiene la stessa pienamente giustificata e
condivisibile. La sua applicazione, tuttavia, al rapporto di
apprendistato e l'esclusione di questo ogni qualvolta non vi sia la
prova che il rapporto ne rispecchi tutti gli aspetti, così come
definiti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 - a suo parere - presenta
alcuni, sia pur lievi, margini di incertezza, dovuti alla esistenza
dell'art. 27 ed alla sua valutazione a priori della durata del periodo
di tirocinio.
L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Dinanzi alla Corte costituzionale
è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato per svolgere le seguenti
deduzioni.
Secondo l'Avvocatura la norma dell'art. 27 del c.c.n.l. fissando
un periodo massimo di tre anni, si limita ad operare, in termini
temporali, una valutazione della idoneità delle varie qualifiche atte
a giustificare il protrarsi del rapporto di apprendistato. Ciò in
analogia alla norma dell'art. 18 della legge 1955, n. 25 cit., la
quale, nel caso in cui addestramento pratico e insegnamento
complementare non possano considerarsi conclusi, dispone che
l'apprendistato possa protrarsi per due anni e oltre, fino al
raggiungimento del 18 anno da parte dell'apprendista.
La valutazione operata dal legislatore ordinario sembra trovare la
sua giustificazione in esigenze di uniformità, semplicità e certezza
del rapporto, e si concreta nell'emanazione di norme precise e rigorose
a tutela degli apprendisti, tra cui quella del limite temporale massimo
di durata della qualifica.
Non sembra quindi fondata l'assenta violazione dell'articolo 36
della Costituzione perché il corrispettivo in denaro durante il
rapporto di apprendistato va apprezzato, di volta in volta, in termini
di congruità rispetto alla misura normale, tenendo conto che alla
minor retribuzione si contrappongono quei benefici connessi alla
qualifica, come le maggiori ferie e il minor orario di lavoro, etc.
Da ciò consegue anche la insussistenza della censura di violazione
dell'art. 37 della Costituzione, perché anche se è esatto che il
minore, in caso di rapporto di apprendistato, svolga lo stesso lavoro
del non minore, con una retribuzione necessariamente inferiore, ciò è
in funzione di una particolare situazione in cui lo pone tale rapporto
e che è disciplinata e tutelata da norme speciali, che la Costituzione
stessa prevede, e che rendono costituzionalmente legittimo il diverso
trattamento economico. Considerato in diritto :
1. - L'ordinanza pretorile, partendo dalla considerazione che in
forza del combinato disposto degli artt. 16 e 6 del contratto c.n.l. 28
giugno 1958, reso efficace erga omnes con d.P.R. 2 gennaio 1962, n.
481, è configurabile un rapporto di apprendistato anche per l'aiuto
commesso, solleva il dubbio di legittimità costituzionale riguardo
all'art. 27 del contratto citato, il quale stabilisce che il rapporto
di apprendistato si estingue con l'esito positivo delle prove di
idoneità, previste dall'art. 18 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e,
comunque, con la scadenza del termine di anni tre di complessiva durata
del periodo di tirocinio.
Questo articolo, secondo l'assunto dell'ordinanza, presenterebbe la
particolarità di valutare preventivamente e con portata generale il
periodo di tempo per cui può estendersi il rapporto di apprendistato,
qualora le prove di cui alla legge richiamata non siano state adempiute
e pertanto sarebbe idoneo a dar vita a situazioni in contrasto con gli
artt. 36 e 37 della Costituzione. L'esistenza di tale articolo, sempre
secondo l'ordinanza, creerebbe "margini di incertezza"
nell'applicazione al rapporto di apprendistato della giurisprudenza
secondo cui, indipendentemente dalla qualificazione data dalle parti ad
un rapporto di lavoro, devono in ogni caso essere tenute presenti
soltanto le caratteristiche che questo abbia effettualmente presentato.
In particolare questi "margini di incertezza" sussisterebbero anche per
l'esclusione di un rapporto di apprendistato ogni qualvolta non vi sia
la prova che il rapporto ne presenti tutti gli aspetti.
2. - La questione è infondata.
Invero il giudice a quo, nel sollevare l'eccezione
dell'incostituzionalità dell'art. 27 del c.c.n.l. 28 giugno 1958,
parte da un'interpretazione sostanzialmente inesatta di questo. Tale
articolo, stabilendo che il rapporto di apprendistato si estingue nei
due casi indicati (esito positivo delle prove di idoneità e comunque
scadenza del termine di tre anni), si riferisce esclusivamente ai
rapporti di apprendistato effettivamente esistenti:
deve pertanto intendersi applicabile solo quando l'esistenza di
siffatti rapporti sia concretamente accertata. È di palmare evidenza
che detto articolo non esclude in alcun modo che il giudice, in base ad
elementi di fatto, quali, precipuamente, la natura delle mansioni
affidate dal datore di lavoro e l'utilità che questi consegue o si
ripromette dalle prestazioni relative, l'insegnamento impartito e la
sua rilevanza, abbia il potere di valutare il rapporto di lavoro nel
suo effettivo contenuto e qualificarlo, indipendentemente dalla
denominazione data dalle parti al rapporto medesimo, nonché di
accertare se un determinato rapporto iniziato quale apprendistato si
sia di fatto trasformato successivamente in rapporto di lavoro
subordinato.
La esposta interpretazione, che corrisponde alla più autorevole
consolidata giurisprudenza, dell'articolo denunziato, induce a
sicuramente escludere l'esistenza di quei "margini d'incertezza" di cui
parla l'ordinanza di rinvio per ritenere che il giudice, anche rispetto
ad un rapporto affermato di apprendistato, abbia il pieno potere di
desumere dall'attività effettivamente prestata la concreta natura di
esso e conseguentemente di qualificarlo in conformità della sua reale
esistenza, applicando le norme proprie del rapporto accertato.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata, in riferimento agli artt. 36 e 37 della
Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo
unico del d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 481, nella parte in cui è stato
reso efficace erga omnes l'art. 27 del contratto collettivo nazionale
di lavoro 28 giugno 1958 per i dipendenti del settore commercio,
sollevata dal pretore di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO
AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1973:66 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte