Sentenza n. 66/1984
Questione dichiarata infondata · depositata il 14/03/1984 · relatore Alberto Malagugini
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 19legge 152/1975
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 80Codice della strada
- art. 6legge 575/1965
- art. 80legge 575/1965
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 19,
comma primo, legge 22 maggio 1975 n. 152, in relazione all'art. 6 legge
31 maggio 1965 n. 575 e all'art. 80 D.P.R. 15 giugno 1959 n. 393
(reato di guida senza patente commesso da persona sottoposta a misura
di prevenzione) promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 25 gennaio 1979 dal Pretore di Trapani nel
procedimento penale a carico di Errante Salvatore iscritta al n. 249
del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 147 dell'anno 1979;
2) ordinanza emessa il 4 ottobre 1979 dal Pretore di Trapani nel
procedimento penale a carico di Figuccio Francesco iscritta al n. 877
del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 36 dell'anno 1980;
3) ordinanza emessa il 21 maggio 1980 dal Tribunale di Trapani nel
procedimento penale a carico di Adamo Antonino iscritta al n. 84 del
registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 123 dell'anno 1981.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio dell'11 ottobre 1983 il Giudice
relatore Alberto Malagugini.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso di un procedimento penale a carico di Errante Salvatore,
imputato del reato di cui agli artt. 19, primo comma, L.22 maggio 1975,
n. 152 e 6 L.31 maggio 1965, n. 575 per aver circolato alla guida di
un'autovettura malgrado la sua patente di guida fosse stata revocata
dal prefetto in ragione della sua qualità di sorvegliato speciale di
P.S. il Pretore di Trapani, con ordinanza del 25 gennaio 1979 (r.o.
249/79) sollevava questione di legittimità costituzionale delle norme
predette - in quanto poste in relazione alla disposizione di cui
all'art. 80, tredicesimo comma, Cod. strad. - assumendone il contrasto
con l'art. 3 Cost..
Rilevato che il reato di guida senza patente, o con patente negata,
revocata o sospesa è punito - per il combinato disposto degli artt. 19
L. n. 152/75 e 6 L. n. 575/65 - con l'arresto da 6 mesi a 3 anni per
le persone sottoposte a misure di prevenzione (siano o meno indiziate
di appartenere ad associazioni mafiose) mentre per i sottoposti a
misure di sicurezza personale il medesimo reato è punito - in forza
della norma generale di cui all'art. 80 Cod. strad. - con l'arresto da
3 a 6 mesi, il Pretore riteneva tale differenza di trattamento
sanzionatorio priva di ogni razionale giustificazione e perciò in
contrasto col principio di cui all'art. 3 Cost..
Dopo aver osservato che il raffronto sopra prospettato attiene ad
un profilo sostanzialmente nuovo rispetto alla questione decisa da
questa Corte con l'ordinanza n. 66 del 1971 - che concerneva il
trattamento differenziato tra i sospetti di appartenenza alla mafia
sottoposti; a misure di prevenzione ed i cittadini socialmente non
pericolosi - il Pretore motivava il dubbio di costituzionalità
rilevando che entrambe le suddette misure - di sicurezza e di
prevenzione - sono applicate esclusivamente con provvedimento del
giudice, e che la pericolosità sociale del sottoposto a misura di
sicurezza personale (la quale è presupposto per l'applicazione della
misura medesima ex art. 202 c.p.) non può - a suo avviso - ritenersi
"né di specie diversa né di grado inferiore a quella dei sottoposti a
misure di prevenzione". "Quest'ultima - anzi - viene desunta, sovente,
in base a meri elementi indiziari, mentre l'accertamento della prima
consegue normalmente (eccezione fatta per quanto previsto dall'art.
202 cpv. c.p.) alla commissione di un fatto costituente reato".
2. - La medesima questione veniva altresì sollevata, con analoga
motivazione: a) dallo stesso Pretore di Trapani con ordinanza del 4
agosto 1979 (r.o. 877/79) emessa nel procedimento a carico di Figuccio
Francesco, imputato del reato di guida senza patente, che gli era stata
negata in quanto sottoposto a provvedimento di diffida; b) dal
Tribunale di Trapani con ordinanza del 21 maggio 1980 emessa nel
procedimento a carico di Adamo Antonino, imputato del medesimo reato,
cui la patente era stata revocata in quanto sottoposto a sorveglianza
speciale di P.S. (r.o. 84/81).
Le tre predette ordinanze ritualmente notificate e comunicate,
venivano pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale nn. 147
del 30 maggio 1979, 30 del 6 febbraio 1980 e 123 del 6 maggio 1981.
3. - Intervenendo con memorie di analogo tenore nei giudizi
promossi con le tre predette ordinanze, l'Avvocatura dello Stato
osservava che la questione, in quanto prospettata - a suo avviso - in
relazione alla mancata previsione di un aggravamento di pena rispetto
alla norma generale (anche) per i sottoposti a misura di sicurezza, è
inammissibile prima ancora che infondata, non essendo suscettibile di
controllo di costituzionalità - per consolidato orientamento della
Corte - la valutazione del legislatore ordinario circa la pericolosità
dei singoli reati e la conseguente graduazione delle rispettive pene.
D'altra parte, misure di prevenzione e misure di sicurezza - a parte la
diversità dei presupposti e dei criteri di collegamento ai singoli
soggetti - hanno una diversa disciplina sia sul piano sostanziale che
su quello del trattamento sanzionatorio: "basti pensare alla misura di
prevenzione costituita dall'obbligo di soggiorno in un determinato
Comune sanzionato penalmente, che ha contenuto certamente diverso e
più grave rispetto a quello della misura di sicurezza costituita dal
divieto di soggiorno in uno o più Comuni (art. 233 cod. pen.) alla cui
inosservanza non consegue alcuna sanzione penale".
Del resto - osservava ancora l'Avvocatura - l'impugnato art. 6
della legge n. 575 del 1965 non contiene la sola disposizione che
aggrava, nei confronti delle persone assoggettate a misure di
prevenzione, le pene previste in via generale per alcuni reati:
"inasprimenti di pena sono anche previsti per i reati di
favoreggiamento personale e reale, associazione per delinquere ed altri
delitti e contravvenzioni in materia di armi ed esplosivi".
"Pertanto di fronte a simile diversità non appare irragionevole, e
rientra comunque tra le scelte non censurabili dal legislatore, l'aver
voluto rafforzare, nei confronti delle persone assoggettate a misure di
prevenzione, il divieto di guida senza patente". Considerato in diritto :
1. - Le tre ordinanze di rimessione (due del Pretore ed una del
Tribunale di Trapani) propongono la stessa questione di legittimità
costituzionale.
I tre giudizi possono, quindi, essere riuniti e decisi con unica
sentenza.
2. - Invero, anche se i dispositivi delle tre ordinanze predette
sono diversamente formulati, risulta con chiarezza che gli incidenti
hanno per oggetto il combinato disposto degli artt. 6 della legge 31
maggio 1965 n. 575 e 19 della legge 22 maggio 1975 n. 152, mentre
l'art. 80 del codice della strada viene in rilievo unicamente come
tertium comparationis.
I giudici a quibus dubitano, cioè, che contrasti con il principio
di uguaglianza di cui all'art. 3, primo comma, Cost., l'art. 6 della
legge 31 maggio 1965 n. 575 (recante "disposizioni contro la mafia"),
in quanto ritenuto applicabile, in forza dell'art. 19 della legge 22
maggio 1975 n. 152 (emanata a "tutela dell'ordine pubblico"), "anche
alle persone indicate nell'art. 1, nn. 2, 3 e 4 della legge 27 dicembre
1956 n. 1423" (sulle "Misure di prevenzione nei confronti delle persone
pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità").
In base alle disposizioni di legge qui sopra richiamate, come
interpretate dai giudici a quibus, " nel caso di guida di un
autoveicolo o motoveicolo senza patente o dopo che la patente sia stata
negata, sospesa o revocata, ai sensi dell'art 82 e dell'art. 91,
secondo e terz'ultimo comma, n. 2, del D.P.R. 15 giugno 1959 n. 393",
le persone già sottoposte, " con provvedimento definitivo, a misure di
prevenzione" sono punite con pena (dell'arresto da sei mesi a tre anni)
sensibilmente più severa di quella (dell'arresto da tre a sei mesi)
comminata, per il reato di guida senza patente, dall'art. 80 del codice
della strada, in via generale e, quindi, anche a carico di soggetti
sottoposti a misura di sicurezza personale non detentiva.
Secondo i giudici rimettenti, questa differenza di trattamento
sanzionatorio, siccome riferita a situazioni giudicate sostanzialmente
uguali, - posto che, nelle due ipotesi a raffronto, la stessa condotta
è attribuita a soggetti (sottoposti a misura di prevenzione gli uni
ovvero a misura di sicurezza personale non detentiva gli altri) tutti
considerati socialmente pericolosi - sarebbe priva di ogni razionale
giustificazione, risultando, perciò, il combinato disposto dei
denunziati articoli di legge in contrasto con l'art. 3, primo comma,
Cost..
La questione non è fondata.
3. - Invero, tale questione si risolve nella denuncia del
trattamento sanzionatorio riservato dal citato art. 6 della legge n.
575 del 1965 alle persone - tra quelle indicate ai nn. 2, 3 e 4
dell'art. 1 della legge n. 1423 del 1956 oltre che a quelle di cui
all'art. 1 della legge n. 575 del 1965 nel testo sostituito dall'art.
13 della legge n. 646 del 1982 - già sottoposte, con provvedimento
definitivo, a misura di prevenzione che incorrano nella contravvenzione
di guida senza patente (o dopo che la patente sia stata negata, sospesa
o revocata); trattamento sanzionatorio valutato in riferimento a quello
previsto, in via generale dall'art. 80, tredicesimo comma, del codice
della strada, per tutti (gli altri) soggetti che commettono il reato di
guida senza patente.
Nel primo caso il legislatore ha ritenuto di dare specifico rilievo
ad una circostanza relativa alla persona del colpevole - al fatto cioè
che si tratti di persona rientrante in una delle citate categorie, già
sottoposta con provvedimento definitivo a misura di prevenzione (tra le
quali misure uno dei giudici a quibus - ord. 877 del 1978 - con
apprezzamento che non spetta alla Corte sindacare, ricomprende la
diffida), in conseguenza di che ha determinato la misura della pena in
modo indipendente da quella ordinaria del reato di guida senza patente,
previsto e punito, appunto, dall'art. 80, tredicesimo comma del codice
della strada; disposto di legge nel quale, invece, non viene in
considerazione alcuna circostanza soggettiva.
Ora, è principio costantemente affermato dalla Corte che la
configurazione delle fattispecie criminose e la determinazione per
ciascuna di esse della quantità e qualità della pena "rientrano
nell'ambito del potere discrezionale del legislatore, il cui esercizio
può essere censurato sotto il profilo della legittimità
costituzionale soltanto nei casi in cui non sia stato rispettato il
limite della ragionevolezza" (sent. n. 103 del 1982).
I disposti di legge denunziati non incorrono certo in un vizio del
genere, pur se si accetti la prospettazione dei giudici a quibus che,
isolando, tra la pluralità indeterminata delle persone che possono
incorrere nel reato di guida senza patente, quelle sole sottoposte a
misura personale di sicurezza non detentiva, pongono a raffronto la
situazione di queste ultime con la situazione dei soggetti sottoposti,
con provvedimento definitivo, a misure di prevenzione.
La Corte ha, infatti, già avuto occasione di sottolineare (da
ultimo con la sent. n. 126 del 1983) la disomogeneità di siffatte
situazioni: e questo è sufficiente a giustificare il diverso
trattamento che il legislatore ha ritenuto di dettare per condotte
materiali (nel caso, guida senza patente) indubbiamente uguali, ma
giudicate di differente gravità in ragione di una circostanza inerente
alla persona del colpevole.
Si tratta, dunque, di una non irragionevole scelta legislativa,
immune da vizi di incostituzionalità; scelta opinabile, come qualsiasi
altra, ma coerente all'ispirazione cui obbedisce il sistema delle
misure di prevenzione (previsto dalle leggi n. 1423 del 1956 e n. 575
del 1965, e successive modificazioni ed integrazioni) nell'ambito del
quale si collocano autonome figure di reato, che tendono a
sottolineare, anche per la ritenuta efficacia intimidatoria delle
sanzioni comminate, il fine perseguito, appunto, di prevenzione dei
reati.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 19, primo comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152, in
relazione agli artt. 6 legge 31 maggio 1965, n. 575 e 80 codice della
strada, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dal Pretore di
Trapani e dal Tribunale di Trapani con le ordinanze indicate in
epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO -
ALDO CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.
ECLI:IT:COST:1984:66 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte