Art. 202 c.p. — Applicabilita' delle misure di sicurezza
[1]Le misure di sicurezza possono essere applicate soltanto alle persone socialmente pericolose, che abbiano commesso un fatto preveduto dalla legge come reato.
[2]La legge penale determina i casi nei quali a persone socialmente pericolose possono essere applicate misure di sicurezza per un fatto non preveduto dalla legge come reato.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva