Sentenza n. 66/1990
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 08/02/1990 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 247 del decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), e degli
artt. 438, primo comma, e 440, primo comma, del codice di procedura
penale del 1988, in relazione all'art. 442, secondo comma, dello
stesso codice, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 9 novembre 1989 dal Tribunale di Roma nel
procedimento penale a carico di Issaa El Sayed Ali ed altri, iscritta
al n. 646 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno
1989;
2) ordinanza emessa il 20 novembre 1989 dal Tribunale di Roma
nel procedimento penale a carico di Zaccagnini Ivan ed altri,
iscritta al n. 648 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale,
dell'anno 1989;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 17 gennaio 1990 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Udito l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del
Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso delle formalità di apertura del dibattimento a
carico di Issaa El Sayed Ali ed altri il Tribunale di Roma - rilevato
che gli imputati avevano tempestivamente richiesto il giudizio
abbreviato, ma che il pubblico ministero aveva negato il suo consenso
- con ordinanza del 9 novembre 1989, ha sollevato, in riferimento
agli artt. 3, 24 e 101, secondo comma, della Costituzione, questione
di legittimità dell'art. 247 del decreto legislativo 28 luglio 1989,
n. 271, "in quanto l'insindacabile rifiuto di aderire al rito
abbreviato da parte del Pubblico Ministero si pone come un
insuperabile ostacolo sia per la difesa sia per il giudice,
all'applicabilità della diminuente" prevista dall'art. 442, secondo
comma, del codice di procedura penale del 1988, "mentre analogo
ostacolo non si ravvisa nell'analogo procedimento dell'applicazione
della pena su richiesta delle parti" previsto dall'art. 448 dello
stesso codice, richiamato dall'art. 248 del decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271.
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49, prima serie speciale, del
1989.
È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,
chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.
Quanto alla dedotta violazione del principio di eguaglianza,
l'Avvocatura richiama la "giurisprudenza costante di questa Corte
Costituzionale", stando alla quale, "nell'ambito di una ragionevole
discrezionalità legislativa", l'ordinamento può prevedere
trattamenti differenziati per fini costituzionalmente apprezzabili.
Nella specie, la diversità degli istituti posti a confronto (il rito
abbreviato e l'applicazione di pena su richiesta delle parti)
giustificherebbe ampiamente la diversità di disciplina.
Quanto al dedotto contrasto con l'art. 24 della Costituzione,
l'Avvocatura osserva, da un lato, che le diverse modalità del
diritto alla tutela giurisdizionale si armonizzano pienamente con
l'inviolabilità del diritto di difesa e, dall'altro lato, che
l'impossibilità di applicare la diminuente prevista dall'art. 442,
secondo comma, del codice di procedura penale del 1988, "non può
considerarsi impedimento al diritto di difesa".
Non sarebbe, infine, violato nemmeno l'art. 101 della
Costituzione: e ciò perché, alla stregua della giurisprudenza di
questa Corte, le norme costituzionali che garantiscono la libertà e
l'indipendenza dei giudici adempiono lo scopo "di vincolarne
l'attività solo alla legge" che devono applicare "senza interventi
od interferenze al di fuori di essa", tali da incidere sul loro
convincimento. È consentito, però, al legislatore emanare norme
che, senza incidere su quei princìpi, "valgano a regolare
l'attività degli organi Costituzionali".
2. - Prima ancora di aprire il dibattimento a carico di Zaccagnini
Ivan, Lanciotti Silvano, Mei Giuseppe e Narduzzi Beniamino, il
Tribunale di Roma, premesso che gli imputati avevano tempestivamente
richiesto la definizione del processo con rito abbreviato e che il
pubblico ministero aveva negato il suo consenso alla richiesta, ha,
con ordinanza del 20 novembre 1989, sollevato, in riferimento agli
artt. 3, 25, 27, 102 e 107 della Costituzione, questione di
legittimità degli artt. 247, primo e terzo comma, del decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, 438, primo comma, e 440, primo
comma, del codice di procedura penale del 1988, nelle parti in cui,
per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del nuovo
codice di procedura penale, "non prevedono che il p.m., nel negare il
proprio consenso alla definizione del processo con rito abbreviato
"allo stato degli atti", sia tenuto a motivarlo e nella parte in cui,
conseguentemente, non è consentito al giudice di valutare le
condizioni addotte a giustificazione del dissenso medesimo, e di
applicare, una volta ritenutolo ingiustificato, nei confronti
dell'imputato medesimo, la riduzione di pena prevista e disciplinata
dall'art. 442, secondo comma, c.p.p.".
In punto di rilevanza il Tribunale osserva che il processo sarebbe
definibile allo stato degli atti, sia perché alcuni degli imputati
sono o arrestati in flagranza o confessi sia perché nessuna nuova
acquisizione probatoria risulta essere stata richiesta.
In punto di non manifesta infondatezza, il giudice a quo muove dal
principio dell'assoluta ed inderogabile parità dell'accusa e della
difesa nel nuovo processo penale anche in relazione alle norme "che
prevedono e consentono la scelta del rito": con la conseguenza che
spetta solo al giudice verificare l'esistenza delle condizioni per
l'accoglibilità delle richieste formulate da ciascuna delle parti.
Al principio di parità tra accusa e difesa si sottrarrebbe l'art.
438, primo comma, del codice di procedura penale del 1988, allorché
subordina al consenso del tutto immotivato del pubblico ministero la
verifica ad opera del giudice della possibilità che il processo sia
definibile allo stato degli atti, così vulnerando, oltre che il
principio di eguaglianza, anche gli artt.25, 102, secondo comma, e
107, terzo comma, della Costituzione.
Le norme denunciate sarebbero, altresì, in contrasto con "il
combinato disposto degli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, della
Costituzione". Infatti, per effetto dell'immotivato potere preclusivo
attribuito al pubblico ministero, non è consentito al giudice di
accertare i presupposti per l'abbreviazione del rito e - "quando
all'esito dell'esame degli atti e/o del dibattimento la richiesta
risulti fondata" - di applicare all'imputato la riduzione di pena che
l'art. 442 del codice di procedura penale riconosce a suo favore.
E ciò perché, configurandosi il principio di "eguaglianza",
sulla base dell'art. 27, primo e terzo comma, " come relazione
necessaria tra soggetto e sanzione penale", il principio di "
colpevolezza costituzionale" dovrebbe garantire al cittadino "la
certezza che egli potrà essere chiamato a rispondere penalmente solo
per azioni da lui controllabili e mai per comportamenti che solo
fortuitamente producono conseguenze penalmente sanzionate". Donde
l'ulteriore violazione del principio di legalità di cui all'art. 25
della Costituzione, in quanto, alla stregua delle norme denunciate,
la graduazione della pena non si ricollegherebbe a situazioni
controllabili dal reo, ma "a mera scelta processuale dell'accusa,
insindacabile dall'organo giurisdizionale (giudice 'naturale')".
Una tale violazione "assume connotati più evidenti" raffrontando
la posizione di chi fruisca e di chi invece non fruisca di un
consenso immotivato del pubblico ministero all'abbreviazione del
rito. In tal caso le pene irrogabili in concreto saranno
"sproporzionate" rispetto ai fatti ed alla personalità
dell'imputato, violando così il "canone di adeguatezza e
proporzione" derivante dall'art. 3 della Costituzione.
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50, prima serie speciale, del
13 dicembre 1989.
Anche in questo giudizio è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata non
fondata.
Premesso che l'oggetto della questione si incentra non
sull'applicabilità della diminuente prevista dall'art. 442 del
codice di procedura penale (e che è "mera "meccanica" conseguenza"
di un giudizio abbreviato definito con una decisione di condanna), ma
sulla sindacabilità del dissenso del pubblico ministero in presenza
di una richiesta di abbreviazione del rito, rileva l'Avvocatura che
ammettere un simile sindacato equivarrebbe ad "attribuire al giudice
questioni determinanti nella scelta del rito", così riconoscendogli
un ruolo che il nuovo legislatore ha voluto escludere con
l'"assegnare in via esclusiva alle parti la definizione della
strategia processuale".
È alle parti che spetta la scelta del rito "alternativo": ma, se
non è previsto che il pubblico ministero debba motivare il proprio
dissenso, non è nemmeno previsto che l'imputato debba motivare la
propria richiesta. Del resto, un onere di tale tipo non potrebbe
essere tecnicamente adempiuto, "atteso che, per soddisfarlo, la parte
dovrebbe anticipatamente risolvere il problema della valutazione
delle prove, che rappresenta invece il merito sul quale dovrà cadere
la decisione giudiziale".
Nessuna comparazione potrebbe, infine, essere utilmente operata
con il dissenso del pubblico ministero sulla richiesta di
applicazione della pena avanzata dall'imputato, in quanto l'istituto
in parola non riguarda il "rito", ma il "merito": il pubblico
ministero dissente solo perché, a suo avviso, la pena proposta non
è adeguata. Con la conseguenza che, se, in esito al dibattimento, il
giudice ritenga congrua la pena richiesta, deve "necessariamente
valutare 'inadeguato' il parere del pubblico ministero". Considerato in diritto
1. - Con la prima delle due ordinanze in epigrafe il Tribunale di
Roma sottopone al vaglio della Corte l'"art. 247 D.L. 28 luglio 1989,
n. 271" (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale), "in relazione agli artt. 3, 24 e 101 II
co. della Costituzione, in quanto l'insindacabile rifiuto di aderire
al rito abbreviato da parte del Pubblico Ministero si pone come un
insuperabile ostacolo all'applicabilità della diminuente di cui
all'art. 442 II co. cpp 1988".
La seconda ordinanza, emessa alcuni giorni dopo da un'altra
sezione del medesimo Tribunale, denuncia gli "artt. 247, 1° e 3°
comma del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271, 438 1° comma e
440 1° comma c.p.p., nelle parti in cui non prevedono che il p.m.,
nel negare il proprio consenso alla definizione del processo con il
rito abbreviato "allo stato degli atti" richiesto dall'imputato, sia
tenuto a motivarlo e nella parte in cui, conseguentemente, non è
consentito al giudice di valutare le condizioni addotte a
giustificazione del dissenso medesimo e di applicare, una volta
ritenutolo ingiustificato, nei confronti dell'imputato medesimo, la
riduzione di pena prevista e disciplinata dall'art. 442, 2° comma
c.p.p., per contrasto con gli artt. 3, 25, 27, 102 e 107 della
Costituzione".
Avendo entrambe le ordinanze quale oggetto parzialmente comune
l'art. 247, primo e terzo comma, delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del nuovo codice, i relativi giudizi
possono essere riuniti e decisi con un'unica pronuncia.
2. - Le due ordinanze sono state emesse anteriormente all'apertura
di dibattimenti relativi a processi già in corso alla data di
entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, con
conseguente necessità di tener conto dell'art. 241 delle norme
approvate con il decreto legislativo n. 271 del 1989: articolo che ha
assunto a regola generale per "i procedimenti in corso alla data di
entrata in vigore del codice" giunti ad uno stadio successivo a
quello istruttorio il loro proseguimento "con l'applicazione delle
norme anteriormente vigenti". A tale articolo sono state, tuttavia,
apportate non poche eccezioni, tra cui, appunto, quella prevista
dall'art. 247, oggetto di censura nei giudizi a quibus. Prima ancora
che per il contenuto del rispettivo petitum e per i parametri
invocati, le ordinanze si differenziano per il diverso modo di
considerare i rapporti tra la normativa transitoria denunciata e la
corrispondente normativa codicistica. Una delle ordinanze, infatti,
ha per oggetto soltanto l'art. 247: la norma, cioè, appositamente
dettata per rendere possibile anche in fase transitoria una forma di
definizione anticipata riconducibile allo schema ordinario di quel
giudizio abbreviato, che, inserito in apertura del libro VI
(Procedimenti speciali), rappresenta una delle principali novità del
codice del 1988. L'altra ordinanza, invece, coinvolge, oltre al primo
ed al terzo comma dell'art. 247, due disposizioni del codice, cioè
gli artt. 438, primo comma, e 440, primo comma.
3. - In base al fondamentale canone che vuole commisurato il
requisito della rilevanza alla concreta applicabilità nel giudizio a
quo delle norme di volta in volta denunciate, il passaggio all'esame
del merito delle questioni dedotte trova giustificazione solo per
quanto riguarda l'art. 247 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del nuovo codice: più particolarmente, i
suoi primi tre commi, concernenti l'ipotesi nella quale la richiesta
di giudizio abbreviato venga, come nelle due fattispecie oggetto dei
giudizi a quibus, formulata "prima che siano state compiute le
formalità di apertura del dibattimento di primo grado".
Si è, infatti, in presenza di un istituto notevolmente diverso,
sia sotto il profilo funzionale sia sotto il profilo strutturale,
rispetto all'istituto previsto dagli artt. 438 e 443 del codice. Nato
come tipico strumento di deflazione dei carichi giudiziari, il
giudizio abbreviato, nella sua forma ordinaria (cioè, nella forma
presa in considerazione dalla seconda delle due ordinanze, senza
coinvolgere le forme atipiche di cui agli artt. 452, secondo comma,
458, 460, primo comma lettera e, 461, primo comma, 464, primo comma,
556, primo comma, 557, 560), postula la definizione del processo
anteriormente all'emanazione del decreto che dispone il dibattimento,
trovando specifica collocazione nell'udienza preliminare, allorché,
in base all'art. 438, primo comma, l'imputato ne formuli "richiesta
con il consenso del pubblico ministero" ed il giudice ritenga, ai
sensi dell'art. 440, primo comma, "che il processo possa essere
definito allo stato degli atti".
Sotto il profilo funzionale, la più consistente differenza del
meccanismo congegnato dalle norme transitorie sta nel fatto che la
finalità perseguita dai primi tre commi dell'art. 247 è la
deflazione del solo dibattimento, in limine al quale il medesimo
giudice preposto alla fase dibattimentale definisce immediatamente il
processo, utilizzando nell'udienza in camera di consiglio i soli atti
che, depositati in cancelleria ai sensi dell'art. 410 del codice di
procedura penale del 1930, sarebbero suscettibili di utilizzazione in
sede dibattimentale. Nella disciplina del codice, invece, il consenso
delle parti dà al giudice la possibilità di utilizzare ai fini
della decisione all'esito dell'udienza preliminare anche atti che
potrebbero non essere utilizzabili all'esito del dibattimento.
Sotto il profilo strutturale, se è vero che l'art. 247, primo
comma, richiama, per la richiesta dell'imputato, la "forma prevista
dall'art. 438 del codice" e, per la definizione del processo "allo
stato degli atti", l'art. 442 del codice, è altrettanto vero che
tale duplice rinvio ha il solo scopo di individuare l'inizio e
l'epilogo del rito abbreviato, demandando tutta la restante
regolamentazione alla minuziosa disciplina procedimentale dettata,
proprio per i processi già in corso, nell'art. 247. Una disciplina
da cui si ricava, anzitutto, come - a differenza di quanto previsto
nel nuovo codice - la richiesta presentata prima che siano state
compiute le formalità di apertura del dibattimento assume, in ogni
caso, autonomo rilievo giuridico, poiché, anche in mancanza del
concomitante consenso del pubblico ministero, vale comunque ad
introdurre la procedura prodromica all'instaurazione del rito
abbreviato. Infatti, a seguito della presentazione della richiesta di
giudizio abbreviato non accompagnata dal consenso del pubblico
ministero, il giudice è tenuto, previa sospensione delle "
formalità di apertura del dibattimento se già iniziate", a dare
avviso della richiesta "al pubblico ministero che nei cinque giorni
successivi esprime o nega il proprio consenso", in base ad una
prescrizione (art. 247, secondo comma) che, diversamente dal codice,
contempla in modo esplicito l'atto di dissenso del pubblico ministero
('nega il proprio consenso').
Anche il basilare riferimento dell'art. 438, primo comma, del
codice del 1988 alla definizione del processo "nell'udienza
preliminare" non può che rivelarsi incompatibile con la disciplina
transitoria, essendo tale articolo strettamente coordinato ad una
tipica fase del nuovo processo, destinata a delibare l'accusa ai fini
del rinvio a giudizio richiesto dal pubblico ministero (art. 419,
primo comma): una delibazione che, invece, si è già da tempo
esaurita nei processi pervenuti alle soglie del dibattimento con il
"vecchio" rito.
Del resto, la seconda delle due ordinanze di rimessione, pur
sottoponendo a controllo di legittimità anche gli artt. 438, primo
comma, e 440, primo comma, del nuovo codice, mostra chiaramente di
riferirsi alla sola disciplina transitoria, quando, nel precisare il
petitum, indica come giudice chiamato a sindacare il "dissenso
immotivato" del pubblico ministero lo stesso giudice investito della
fase dibattimentale, che vi dovrebbe provvedere "all'esito dell'esame
degli atti e/o del dibattimento".
Data, dunque, la differenza della normativa transitoria, che
delinea un istituto non certo identico all'ordinario giudizio
abbreviato previsto dal codice, le questioni aventi ad oggetto gli
artt. 438, primo comma, e 440, primo comma, del codice di procedura
penale del 1988, devono essere dichiarate inammissibili, relative
come sono a norme non applicabili nei giudizi a quibus.
4. - Ciò premesso in ordine alla rilevanza, le questioni da
affrontare nel merito, con riguardo ai vari parametri costituzionali
invocati, vengono a profilarsi idealmente lungo tre linee: l'una
avente per oggetto l'art. 247, primo, secondo e terzo comma, delle
norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, approvate con il decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, "nella parte in cui non prevede che il p.m., nel negare
il proprio consenso alla definizione del processo con il rito
abbreviato "allo stato degli atti", richiesto dall'imputato, sia
tenuto a motivarlo"; la seconda avente per oggetto lo stesso articolo
" nella parte in cui, conseguentemente, non è consentito al giudice
di valutare le condizioni addotte a giustificazione del dissenso
medesimo"; la terza avente ancora per oggetto il suddetto articolo
nella parte in cui non è consentito al giudice "di applicare, una
volta ritenuto (il dissenso) ingiustificato, nei confronti
dell'imputato medesimo, la riduzione di pena prevista e disciplinata
dall'art. 442, 2° comma, c.p.p.". Questo, almeno, nell'ottica
adottata dalla più complessa delle due ordinanze, limitandosi
l'altra ad un approccio estremamente sintetico ("in quanto
l'insindacabile rifiuto di aderire al rito abbreviato da parte del
Pubblico Ministero si pone come insuperabile ostacolo sia per la
difesa sia per il giudice all'applicabilità della diminuente di cui
all'art. 442 II co cpp 1988").
La progressione logica che caratterizza il passaggio dall'una
all'altra delle linee sopra tracciate, la prima finalizzata al
raggiungimento della seconda e, di qui, al raggiungimento della
terza, appare evidente, tant'è vero che i parametri addotti
riguardano egualmente tutte le questioni sollevate.
Il pubblico ministero - si sottolinea in quell'ordinanza - deve
motivare il suo dissenso così da rendere possibile al giudice di
verificare se questo sia o non sia giustificato, permettendogli,
nella seconda eventualità, di addivenire alla riduzione di pena (o,
per le imputazioni più gravi, alla sostituzione dell'ergastolo con
la reclusione di anni trenta) prevista dall'art. 442, secondo comma,
del nuovo codice, richiamato dall'art. 247, primo e secondo comma,
quarto periodo, delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie. Pretendere che il dissenso venga motivato e non renderlo
suscettibile di alcun sindacato, così da non farne derivare alcuna
conseguenza, significherebbe - è l'implicita conclusione - negare
alla prescrizione in tal modo introdotta ogni reale valore giuridico.
Le questioni vanno, quindi, esaminate congiuntamente.
5. - I parametri di riferimento oscillano tra quelli
sinteticamente indicati dalla prima ordinanza (gli "artt. 3, 24 e 101
II co. della Costituzione", in quanto, come già ricordato, il
"rifiuto di aderire al rito abbreviato" diventa ostacolo insuperabile
per la difesa e per il giudice, "mentre analogo ostacolo non si
ravvisa nell'analogo procedimento dell'applicazione della pena su
richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 448 cpp 1988 richiamato
dall'art. 248 D.L. 28 luglio 1989 n. 271", il cui primo comma
riguarda anch'esso i giudizi in corso alla data di entrata in vigore
del nuovo codice, trovando applicazione "prima che siano compiute le
formalità di apertura del dibattimento") e quelli in più vasta
gamma delineati dalla seconda ordinanza, pure essa preoccupata di
rimarcare la "differenza" con quanto prevede l'art. 448, primo comma,
secondo periodo, sottolineando come, ai sensi dell'art. 446, sesto
comma, il pubblico ministero sia tenuto ad enunciare le ragioni del
suo dissenso dalla richiesta di applicazione della pena formulata
dall'imputato. Da tale differenza, riscontrabile anche con riguardo
all'art. 248, primo comma, delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del nuovo codice, che espressamente
recepisce i disposti dell'art. 446, sesto comma, e dell'art. 448,
primo comma, del codice di procedura penale del 1988, "consegue",
anzitutto, un contrasto con la "proclamata parità processuale fra
accusa e difesa" e con la "parità di tutti i cittadini" di fronte
alla legge (art. 3 della Costituzione), ed il condizionamento
dell'"esercizio della funzione giurisdizionale spettante
esclusivamente al giudice" (artt. 25, 102, secondo comma, e 107,
terzo comma, della Costituzione)". Il dissenso immotivato e
vincolante del pubblico ministero impedirebbe, inoltre, all'imputato
"di fruire di una congrua riduzione della pena" riconosciutagli dalla
legge, dando così luogo ad un "contrasto con il combinato disposto
degli artt. 3 e 27, 1° e 3° comma della Costituzione": da un lato, il
principio di legalità ed il principio di colpevolezza risulterebbero
lesi dal "legare" la riduzione di un terzo della pena ad una "mera
scelta processuale dell'accusa" e dal sottrarre all'imputato la
"certezza delle conseguenze delle sue scelte comportamentali";
dall'altro, la disparità di trattamento fra "chi, nella medesima
situazione processuale, fruisca di un consenso immotivato del p.m." e
"chi trovi ostacolo nel dissenso, altrettanto immotivato, ed
insindacabile, dello stesso p.m.", traducendosi nell'irrogazione di
pene sproporzionate fra loro, violerebbe "quel canone di adeguatezza
e proporzione" (che vuole sanzioni uguali in situazioni uguali), al
centro della tutela di cui all'art. 3 della Costituzione.
6. - Le questioni sono fondate.
Per entrambe le ordinanze il primo parametro è rappresentato
dall'art. 3 della Costituzione, invocato in un caso sotto un unico
profilo e nell'altro sotto una pluralità di profili.
Certamente, come osserva l'Avvocatura dello Stato, il profilo
addotto dalla prima ordinanza - in questo subito riecheggiata dalla
seconda - nel senso di ritenere ingiustificata, sol perché si tratta
di procedimenti "analoghi", la diversa, anzi opposta, soluzione che,
in ordine al dissenso del pubblico ministero, caratterizza la
disciplina transitoria del giudizio abbreviato (dissenso non
motivato) rispetto alla disciplina transitoria del procedimento di
applicazione della pena su richiesta delle parti (dissenso motivato),
non può considerarsi di per sé sufficiente allo scopo, date le
innegabili differenze che, accanto alle innegabili analogie, emergono
raffrontando i due procedimenti.
Ciò, tuttavia, non basta, quando si pongano a confronto le due
discipline transitorie, senz'altro meno distanti fra loro delle
rispettive discipline codicistiche, a legittimare la conclusione che,
con non minore drasticità, la stessa Avvocatura dello Stato vorrebbe
inversamente trarne, nel senso di ritenere ragionevole la
"differenza" contestata dai giudici a quibus, in quanto causa delle
ulteriori violazioni costituzionali prospettate dalle ordinanze.
Soltanto una valutazione estesa alle altre differenze e, insieme,
alle analogie ravvisabili confrontando il giudizio abbreviato con
l'applicazione della pena su richiesta delle parti nell'ambito delle
rispettive discipline transitorie può permettere di verificare se,
considerato l'intero quadro, l'aspetto della motivazione o no del
dissenso trovi razionale collocazione tra le differenze.
In termini rigorosamente normativi, la differenza lamentata si
sostanzia non tanto, come vorrebbe la prima ordinanza, nella mancata
estensione al giudizio abbreviato della previsione che l'art. 448,
primo comma, secondo periodo, del nuovo codice - richiamato in sede
di disposizioni transitorie dall'art. 248, primo comma, quinto
periodo - dedica all'applicazione della pena su richiesta proveniente
dall'imputato senza il consenso del pubblico ministero ("...il
giudice provvede dopo la chiusura del dibattimento di primo grado o
nel giudizio di impugnazione, quando ritiene ingiustificato il
dissenso del pubblico ministero e congrua la pena richiesta
dall'imputato", aspetto quest'ultimo sicuramente estraneo al giudizio
abbreviato), quanto, come sottolinea la seconda ordinanza, nel fatto
che la prescrizione di cui all'art. 446, sesto comma (" Il pubblico
ministero, in caso di dissenso, deve enunciarne le ragioni") -
anch'essa dettata in tema di richiesta di applicazione della pena
proveniente dall'imputato ed anch'essa richiamata in sede transitoria
dall'art. 248, primo comma, terzo periodo - è priva di riscontro sia
nella disciplina del codice sia nella disciplina transitoria del
giudizio abbreviato. Stando all'ottica del parametro costituzionale
invocato, il quesito per entrambe le ordinanze si traduce, dunque,
nel domandarsi, anzitutto, se sia o no razionale che l'enunciazione
delle ragioni del dissenso opposto dal pubblico ministero alla
richiesta dell'imputato, enunciazione ritenuta necessaria per la
disciplina codicistica non meno che per la disciplina transitoria di
uno dei due riti (applicazione della pena su richiesta), non venga
ritenuta necessaria almeno per la disciplina transitoria dell'altro
(giudizio abbreviato).
7. - Con ovvio riferimento alle rispettive discipline introdotte
dal codice del 1988, la Relazione al progetto preliminare, nel
distinguere il giudizio abbreviato e l'applicazione della pena su
richiesta delle parti dagli altri procedimenti speciali, pure
ispirati ad "evidenti ragioni di economia processuale", li qualifica
immediatamente "riti abbreviati", affidando all'aggettivo, adoperato
per contraddistinguere il primo dei due, anche il compito di
designare la categoria entro la quale è possibile accostarlo
all'altro. E precisa, subito dopo, come ad entrambi sia "affidata la
funzione di evitare il passaggio alla fase dibattimentale di un gran
numero di procedimenti, secondo uno schema di deflazione comune a
tutti i sistemi processuali che si ispirano al modello accusatorio" e
come entrambi si fondino "sull'accordo tra accusa e difesa",
quest'ultima variamente "incentivata" ad avvalersene. Le
differenziazioni tra i due riti muovono proprio di qui. Diverse, al
di là degli impliciti vantaggi comuni ad entrambi (costi ridotti e
pubblicità del dibattimento evitata), le soluzioni premiali; diversi
gli strumenti di approdo. L'applicazione della pena su richiesta
delle parti - possibile, ad iniziativa congiunta di entrambe o,
indifferentemente, dell'una o dell'altra, in quanto si tratti di una
sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria diminuita fino ad un
terzo o di una pena detentiva che, tenuto conto delle circostanze e
diminuita fino ad un terzo, non superi due anni di reclusione o di
arresto - "sta ad indicare un accordo tra pubblico ministero ed
imputato sul merito dell'imputazione (responsabilità dell'imputato e
pena conseguente)", con in più gli effetti favorevoli previsti
dall'art. 445 del nuovo codice. Invece, nel giudizio abbreviato -
applicabile per qualsiasi reato su richiesta del solo imputato -
l'accordo tra pubblico ministero ed imputato "non tocca in alcun modo
il merito della imputazione, in quanto concerne esclusivamente il
rito semplificato da seguire", con attribuzione all'imputato - che
non deve riconoscere la propria responsabilità, solo accettando di
essere giudicato allo stato degli atti - del diritto alla diminuzione
di un terzo della pena in caso di condanna.
Si tratta, comunque, di risultati cui sempre si addiviene sulla
base degli atti acquisiti al momento della formulazione della
richiesta, con una notevole differenza di ordine temporale: nel
giudizio abbreviato ordinario la richiesta può aver luogo fino a
cinque giorni prima dell'udienza preliminare o nel corso di questa,
mentre nel giudizio abbreviato transitorio previsto dall'art. 247,
primo, secondo e terzo comma, delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie la richiesta è possibile fino a che non
siano state compiute le formalità di apertura del dibattimento di
primo grado, allo stesso modo di quanto avviene nell'applicazione
della pena su richiesta delle parti, allorché la richiesta venga
formulata ai sensi dell'art. 446 del codice o ai sensi della
previsione transitoria di cui all'art. 248, primo comma, e, quindi,
sempre allo stato degli atti della fase predibattimentale. Ne
consegue un ulteriore avvicinamento del giudizio abbreviato ex art.
247, primo, secondo e terzo comma, all'applicazione della pena su
richiesta ex art. 248, primo comma.
Più in generale, il fatto che la Relazione al progetto
preliminare si preoccupi di ricordare come sin dai lavori preparatori
della legge-delega il giudizio abbreviato sia stato "efficacemente
qualificato come 'patteggiamento sul rito' e in tal modo distinto dal
'patteggiamento sulla pena' o sul merito del processo", non equivale
a disconoscere la realtà, invero più complessa, del giudizio
abbreviato, in quanto l'accordo delle parti sul rito ha pure un
effetto sul merito: in caso di condanna tale accordo comporta,
invero, una diminuzione della pena per il solo fatto dell'adozione
del rito speciale, pur trattandosi di un effetto 'indiretto" ed
'eventuale', dato che la pronunzia di merito potrebbe anche essere di
proscioglimento. Allo stesso modo dell'instaurazione del giudizio
abbreviato, l'effetto sul merito dipende in primo luogo dal consenso
del pubblico ministero, proprio come dal consenso di quest'ultimo
dipende, in caso di applicazione della pena su richiesta
dell'imputato, non soltanto l'intesa sulla pena, ma altresì
l'adozione del rito semplificato. Allorché, come nelle ipotesi
rispettivamente disciplinate dall'art. 247, primo, secondo e terzo
comma, e dall'art. 248, primo comma, il rito viene sostanzialmente a
corrispondere per quel che concerne giudice, momento e sede della
decisione finale, non si giustifica che il pubblico ministero, di
fronte ad una richiesta di giudizio abbreviato, possa sacrificare,
oltre al rito, anche l'effetto sulla pena, senza neppure dover
enunciare le ragioni del proprio dissenso, a differenza di quanto
avviene di fronte ad una richiesta di applicazione della pena, dove
un rito sostanzialmente corrispondente può essere sacrificato dal
pubblico ministero solo enunciando le ragioni del dissenso e
l'effetto sulla pena può essere sacrificato solo con un dissenso non
ritenuto ingiustificato dal giudice. Tanto più se si considera che
nell'applicazione della pena su richiesta l'iniziativa può partire
indifferentemente dall'imputato o dal pubblico ministero, con
reciproca possibilità di un dissenso che il pubblico ministero è
tenuto a motivare e l'imputato no, mentre nel giudizio abbreviato,
essendo l'iniziativa riservata a quest'ultimo, il dissenso può
essere del solo pubblico ministero, con conseguente maggiore
necessità di una motivazione.
Altro problema è quello dei parametri cui la motivazione del
pubblico ministero dovrebbe rapportarsi. Secondo la Relazione al
progetto preliminare, tali parametri non sarebbero "tipizzati né
tipizzabili dalla legge", così che "sulla scelta del pubblico
ministero potranno, di volta in volta, avere valore decisivo tutti o
solo alcuni degli aspetti che differenziano il giudizio abbreviato
rispetto al giudizio ordinario". Ma - a prescindere dal rilievo che
l'argomento concernente l'impossibilità di "tipizzare" i parametri
potrebbe valere per la sola disciplina del codice, dove il rito
abbreviato ordinario si colloca nell'udienza preliminare, fase che,
destinata in via primaria al controllo della richiesta di rinvio a
giudizio, renderebbe difficilmente ipotizzabile l'esternazione delle
ragioni del dissenso del pubblico ministero o, più precisamente,
della mancata prestazione del suo consenso alla richiesta di giudizio
abbreviato formulata dall'imputato - le argomentazioni della
Relazione in tanto sono condivisibili in quanto il pubblico
ministero, non tenuto a motivare, possa liberamente determinarsi a
dissentire. Una volta dichiarata, però, l'illegittimità
costituzionale dell'art. 247, primo, secondo e terzo comma, nella
parte in cui non prevede che il pubblico ministero debba enunciare le
ragioni del suo dissenso, così da renderlo sindacabile dal giudice,
il problema dei parametri viene a prospettarsi in termini ben
diversi: il fatto che nella disciplina transitoria l'instaurabilità
del giudizio abbreviato in presenza del consenso delle parti sia
legislativamente condizionata alla ritenuta definibilità del
processo allo stato degli atti da parte del giudice (art. 247,
secondo comma: "Se il consenso interviene e il giudice ritiene di
poter decidere allo stato degli atti"...) non parrebbe autorizzare,
al momento - tanto più nel silenzio dell'art. 446, sesto comma, del
nuovo codice assunto a tertium comparationis, in quanto richiamato
dall'art. 248, primo comma, terzo periodo, delle norme transitorie -
altra interpretazione che quella di raccordare anche la scelta del
pubblico ministero alla definibilità del processo allo stato degli
atti. Restano salvi, si intende, eventuali interventi legislativi,
facilitati dai meccanismi di pronto ed agile intervento previsti
dall'art. 7 della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81.
8. - L'accertata illegittimità costituzionale dell'art. 247,
primo, secondo e terzo comma, delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie, approvate con il decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271, nella parte in cui non prevede che il pubblico
ministero, in caso di dissenso, debba enunciarne le ragioni, con
conseguente assorbimento degli altri parametri di costituzionalità
addotti dalle due ordinanze, viene a rendere rilevanti anche le
questioni aventi per oggetto lo stesso art. 247, primo, secondo e
terzo comma, nelle parti in cui "non è consentito al giudice di
valutare le ragioni addotte a giustificazione del dissenso" e,
conseguentemente, "di applicare nei confronti dell'imputato medesimo,
una volta ritenuto il dissenso ingiustificato, la riduzione di pena
prevista e disciplinata dall'art. 442, 2° comma, c.p.p.".
Dato lo stretto collegamento tra i due aspetti così esplicitati
dalla seconda ordinanza (in tanto il giudice ha motivo di sindacare
le ragioni addotte dal pubblico ministero in quanto, a sua volta
dissentendone, possa far luogo alla diminuzione di pena; e,
viceversa, in tanto il giudice può far luogo alla diminuzione di
pena in quanto sia legittimato a sindacare le ragioni enunciate dal
pubblico ministero), le relative questioni, sollevate con riferimento
agli stessi parametri precedentemente richiamati, danno luogo ad una
sola censura, anch'essa fondata.
L'analogia fra la disciplina transitoria del giudizio abbreviato e
la disciplina transitoria dell'applicazione della pena su richiesta
dell'imputato rende priva di giustificazione, nell'ottica
dell'invocato art. 3 della Costituzione, pure l'omessa previsione
nell'art. 247, primo, secondo e terzo comma, di un potere analogo a
quello che l'art. 248, primo comma, quinto periodo, attraverso il
rinvio all'art. 448, primo comma, del codice, conferisce al giudice,
allorché, alla fine del dibattimento, ritenga ingiustificato il
dissenso del pubblico ministero nei confronti dell'applicazione della
pena richiesta dall'imputato. Ciò conduce al vero risultato
perseguito dal secondo giudice a quo, là dove lamenta che non gli
sia permesso di riconoscere all'imputato la riduzione di pena ex art.
442, secondo comma, del codice "quando all'esito dell'esame degli
atti e/o del dibattimento la richiesta risulti fondata"): la
declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 247, primo,
secondo e terzo comma, anche nella parte in cui non prevede che, dopo
la chiusura del dibattimento, il giudice possa, per il caso di
condanna, applicare la riduzione di pena ricompresa nel duplice
rinvio all'art. 442 del codice, quando sia da ritenere ingiustificato
il dissenso del pubblico ministero.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 247, primo,
secondo e terzo comma, del testo delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale del 1988
(testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271),
nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, in caso di
dissenso, debba enunciarne le ragioni e nella parte in cui non
prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene
ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare
all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo
comma, del codice di procedura penale del 1988;
Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale
degli artt. 438, primo comma, e 440, primo comma, del codice di
procedura penale del 1988, sollevate, in riferimento agli artt. 3,
25, 27, 102 e 107 della Costituzione, dal Tribunale di Roma con
ordinanza del 20 novembre 1989.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria l'8 febbraio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:66 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte