Sentenza n. 66/1997
Questione dichiarata infondata · depositata il 21/03/1997 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 1 o
comma 2, del codice di procedura penale, promossi con ordinanze
emesse il 7 novembre 1995 dal tribunale di Siena, il 26 settembre
1995 dal pretore di Savona, sezione distaccata di Albenga, ed il 10
giugno 1996 dalla Corte d'appello di Ancona, rispettivamente iscritte
al n. 922 del registro ordinanze 1995 ed ai nn. 228 e 936 del
registro ordinanze 1996 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica nn. 2, 12 e 40, prima serie speciale, dell'anno 1996;
Udito nella camera di consiglio del 27 novembre 1996 il giudice
relatore Cesare Mirabelli.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un procedimento penale promosso con l'imputazione
di bancarotta, il tribunale di Siena, con ordinanza emessa il 7
novembre 1995 (reg. ord. n. 922 del 1995), ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 1, cod. proc. pen.,
nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio
dibattimentale il giudice del riesame che si sia pronunciato in
materia di misure cautelari reali.
La soluzione del dubbio di legittimità costituzionale è
prospettata come rilevante nel giudizio principale, giacché un
componente del collegio giudicante aveva presieduto il tribunale che,
in sede di riesame del provvedimento cautelare adottato dal giudice
per le indagini preliminari, aveva confermato il sequestro preventivo
di un immobile compreso tra i beni che, secondo l'accusa, sarebbero
stati distratti dai falliti.
Il tribunale sottolinea che la prova della responsabilità penale
dell'imputato si forma nel dibattimento, nel quale il giudice ha la
piena cognizione dei fatti. Lo stesso giudice, se ha in precedenza
espresso una valutazione di merito sulla base degli elementi
probatori di cui disponeva per decidere su di una misura cautelare
reale, non potrebbe pronunciarsi nel dibattimento, perché avrebbe
già valutato la responsabilità degli allora indagati, quando ha
affermato la sussistenza nei loro confronti di gravi indizi di
colpevolezza.
Ad avviso del giudice rimettente, nell'ipotesi di misure cautelari
reali si determinerebbe la stessa incompatibilità per il giudizio di
merito del giudice che ha adottato provvedimenti cautelari personali;
incompatibilità la cui mancata inclusione tra le cause che
impediscono al giudice di partecipare al giudizio (art. 34 cod. proc.
pen.) è stata già dichiarata costituzionalmente illegittima
(sentenza n. 432 del 1995).
2. - Con ordinanza emessa il 26 settembre 1995 (reg. ord. n. 228
del 1996), nel corso di un procedimento penale nel quale, prima del
dibattimento, aveva disposto, quale giudice per le indagini
preliminari, il sequestro preventivo di una imbarcazione che
costituiva il provento del reato di truffa contestato agli imputati,
il pretore di Savona - sezione distaccata di Albenga - ha sollevato,
in riferimento agli artt. 24 e 101 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen.,
nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio
dibattimentale il giudice per le indagini preliminari che abbia
applicato nei confronti dell'imputato, successivamente citato a
giudizio, il sequestro preventivo di cose pertinenti al reato.
Il pretore ritiene che questa misura cautelare reale implichi un
giudizio indiziario sulla plausibilità e sulla fondatezza
dell'ipotesi accusatoria, analogo a quello che viene formulato per
disporre misure cautelari personali. L'adozione del sequestro
preventivo richiederebbe, difatti, un apprezzamento di merito sulla
responsabilità della persona nei cui confronti viene emesso il
provvedimento. Se ne desume che la valutazione nel giudizio
dibattimentale della responsabilità dell'imputato potrebbe essere o
apparire condizionata dalla naturale tendenza a mantenere un giudizio
già espresso o un atteggiamento già assunto dal giudice in altri
momenti decisionali dello stesso procedimento. Ciò determinerebbe un
contrasto con i principi costituzionali che si collegano alla
garanzia del giusto processo (artt. 24 e 101 della Costituzione).
3. - Con ordinanza emessa il 10 giugno 1996 (reg. ord. n. 936 del
1996), anche la Corte d'appello di Ancona ha sollevato - in
riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma,
della Costituzione - questione di legittimità costituzionale
dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non
prevede l'incompatibilità per il giudizio del giudice che, quale
componente del tribunale del riesame, si sia pronunciato su di un
sequestro preventivo nei confronti dell'imputato.
La Corte d'appello, premesso che due suoi componenti avevano
composto il collegio del tribunale che in sede di riesame aveva
confermato la misura cautelare reale del sequestro preventivo, emessa
nei confronti dell'imputato, richiama i principi che hanno portato
alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 34 cod.
proc. pen., nella parte in cui non prevedeva l'incompatibilità per
il giudizio del giudice che, quale componente del tribunale del
riesame o di appello, si fosse pronunciato su di una misura cautelare
personale nei confronti dell'indagato (sentenza n. 131 del 1996). Ad
avviso del giudice rimettente, le stesse ragioni di incompatibilità
varrebbero per il giudice che si sia pronunciato su misure cautelari
reali, quali il sequestro preventivo, giacché anche l'accertamento
che si tratta di cosa pertinente al reato o di cui è consentita la
confisca comporterebbe una valutazione di merito sulla probabile
colpevolezza dell'imputato. L'omessa previsione dell'incompatibilità
per il giudizio del giudice che si è pronunciato su misure cautelari
reali violerebbe il principio di ragionevolezza e di eguaglianza
(art. 3, primo comma, della Costituzione), oltre che il diritto di
difesa e la garanzia di un giusto processo affidato alla decisione di
un giudice imparziale (art. 24, primo e secondo comma, della
Costituzione). Il giudizio sulla responsabilità penale dell'imputato
potrebbe, difatti, essere condizionato dalla tendenza a mantenere il
giudizio già espresso in sede cautelare. Considerato in diritto
1. - Le questioni di legittimità costituzionale investono la
disciplina dell'incompatibilità del giudice determinata da atti
compiuti nel procedimento, che non comprende tra i casi nei quali il
giudice non può partecipare al giudizio, elencati nell'art. 34 cod.
proc. pen., anche quello del giudice il quale, prima del
dibattimento, si sia pronunciato in merito al sequestro preventivo di
cose pertinenti al reato, adottando questa misura quale giudice per
le indagini preliminari o confermandola quale componente del
tribunale del riesame.
Il pretore di Savona, sezione distaccata di Albenga, per la prima
di queste due ipotesi, il tribunale di Siena e la Corte d'appello di
Ancona, per la seconda di esse, ritengono che anche nel caso di
sequestro preventivo - previsto quando vi sia pericolo che la
disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravarne o
protrarne le conseguenze ovvero agevolare la commissione di altri
reati, ed altresì quando sia consentita la confisca (art. 321 cod.
proc. pen.) - il giudice che adotta o conferma il provvedimento
cautelare reale esprima una valutazione di merito analoga a quella
che viene formulata quando sono adottate o confermate misure
cautelari personali. In entrambi i casi sussisterebbe un eguale
rischio che, nel giudicare del merito, il giudice possa apparire
condizionato da valutazioni in precedenza espresse, con pregiudizio
dell'imparzialità ed obiettività della decisione. Se ne desume che
verrebbero lesi i principi costituzionali che si collegano alla
garanzia del giusto processo e del diritto di difesa (artt. 24, 25 e
101 della Costituzione). Inoltre non sarebbe ragionevole, e
contrasterebbe con l'art. 3 della Costituzione, una disciplina
differenziata delle incompatibilità, a seconda che il giudice abbia
in precedenza adottato una misura cautelare reale o, invece,
personale.
2. - Le questioni di legittimità costituzionale, tutte relative
alla disciplina dell'incompatibilità del giudice determinata da atti
compiuti nel procedimento, sono connesse e possono essere definite
con unica pronuncia.
3. - Le questioni non sono fondate.
Il presupposto dal quale prendono le mosse i dubbi di legittimità
costituzionale consiste nella ritenuta piena assimilabilità della
disciplina delle misure cautelari reali a quella prevista per le
misure cautelari personali. Tale assimilazione si fonda
sull'affermazione che in entrambi i casi verrebbero formulati dal
giudice che adotta o che conferma la misura cautelare, reale o
personale, un eguale giudizio sulla fondatezza dell'accusa e la
medesima valutazione prognostica sulla responsabilità dell'imputato.
Questo presupposto interpretativo è inesatto, giacché, pur in
presenza di elementi comuni, sussistono profonde differenze nella
disciplina dei due tipi di misura cautelare.
Per quelle reali, la Corte ha già ha avuto occasione di rilevare
(sentenza n. 48 del 1994) che il nuovo codice di rito ha omesso di
operare un rinvio alle disposizioni generali relative alle misure
cautelari personali, tra le quali sono comprese le condizioni
generali per l'adozione dei provvedimenti che limitano la libertà
della persona e che richiedono la sussistenza di "gravi indizi di
colpevolezza", oltre che l'assenza di cause di giustificazione, di
non punibilità o di estinzione del reato o della pena (art. 273 cod.
proc. pen.).
Al contrario, le misure cautelari reali sono per loro natura
attinenti a beni o cose pertinenti al reato, la cui libera
disponibilità può costituire situazione di pericolo; le stesse
possono, pertanto, prescindere da qualsiasi profilo di colpevolezza
(sentenza n. 48 del 1994; ordinanze nn. 176 e 229 del 1994).
Manca, dunque, nell'adozione o nella conferma delle misure
cautelari reali, quella incisiva valutazione prognostica sulla
responsabilità dell'imputato, basata sui gravi indizi di
colpevolezza, che potrebbe rendere, o far apparire, condizionato il
successivo giudizio di merito da parte dello stesso giudice, così da
violare le garanzie che si collegano al principio del giusto
processo.
Né vi è, per le due diverse misure cautelari, personali o reali,
una identità di presupposti in ordine alla valutazione rimessa al
giudice tale da comportare una identica disciplina quanto
all'incompatibilità del giudice.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 1 o comma 2, cod.
proc. pen., sollevate, in riferimento agli artt. 3 o 3, primo comma,
24 o 24, primo e secondo comma, 25 e 101 della Costituzione, dal
tribunale di Siena, dal pretore di Savona, sezione distaccata di
Albenga, e dalla Corte d'appello di Ancona con le ordinanze indicate
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 21 marzo 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:66 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte