Corte costituzionale

Ordinanza n. 666/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/06/1988 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15 del d.P.R.

29 dicembre 1973, n. 1092 (T.U. delle leggi sulle pensioni civili e

militari dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 24 novembre

1975 dalla Corte dei Conti - Sezione III Giurisdizionale - sul

ricorso proposto da Trincossi Elena, iscritta al n. 885 del registro

ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 63 dell'anno 1981;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che la Corte dei Conti, con ordinanza in data 24 novembre

1975, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 del d.P.R. 29

dicembre 1973, n. 1092 (T.U. delle leggi sulle pensioni civili e

militari dello Stato), nella parte in cui non consente la

computabilità a domanda, a fini di quiescenza, dei servizi che,

comunque prestati, non abbiano costituito titolo per l'inquadramento

degli interessati nelle amministrazioni statali;

che, ad avviso del giudice a quo, l'essere stato il beneficio

della computabilità, ai fini suddetti, limitato al solo caso di

servizi che abbiano costituito titolo per l'inquadramento nelle

amministrazioni statali, determina una irrazionale disparità di

trattamento fra i cottimisti che, come la parte privata del giudizio

a quo, hanno avuto accesso all'impiego statale di ruolo solo per

effetto di apposito concorso pubblico e gli altri, i quali, in virtù

di disposizioni emanate successivamente all'ammissione di detta parte

nei ruoli dello Stato (art. 21, legge n. 959/62 e art. 21, legge n.

249/68), hanno potuto ottenere la stabilità del rapporto di servizio

sulla sola base dell'attività anteriormente prestata;

che, secondo lo stesso giudice, tale disparità di trattamento

si ripercuote sul diritto del lavoratore ad una retribuzione

proporzionata alla qualità e quantità del lavoro prestato,

determinandone l'illegittima compressione, considerato che il

trattamento pensionistico va configurato come retribuzione differita;

Considerato che la norma impugnata, come riconosce anche il

giudice remittente, costituisce una disposizione eccezionale con la

quale il legislatore ha sancito la computabilità in questione di

servizi comunque resi, a prescindere, cioè, da una loro determinata

qualificazione e sotto la sola condizione della loro utilizzabilità

ai fini dell'inquadramento in ruolo;

che proprio in relazione a siffatto carattere eccezionale, detta

norma non può essere assunta come elemento di valutazione ai fini

del giudizio sulla corretta osservanza, da parte del legislatore, del

principio di eguaglianza, giusto l'orientamento in tal senso

ripetutamente espresso da questa Corte, in riferimento a norme di

analoga natura;

che, peraltro, in materia previdenziale, l'art. 38 Cost. si

presenta come disposizione speciale ed assorbente rispetto a quella

di cui all'art. 36 Cost. (invocato nella specie) e che essa non

esclude la possibilità che il legislatore subordini a determinate

condizioni e requisiti il diritto alle prestazioni assicurative e

previdenziali;

che, pertanto, la questione appare manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e

9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 15 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092

(T.U. delle leggi sulle pensioni civili e militari dello Stato),

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., dalla Corte dei

Conti con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:666 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte