Sentenza n. 67/1961
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/12/1961 · relatore Michele Fragali
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 1409/1956
- art. 3legge 1409/1956
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 della
legge 13 dicembre 1956, n. 1409, promosso con ordinanza emessa il 22
giugno 1960 dal Tribunale di Ravenna nel procedimento penale a carico
di Penso Mario e Baracchini Walter, iscritta al n. 85 del Registro
ordinanze 1960 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 267 del 29 ottobre 1960.
Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 18 ottobre 1961 la relazione del
Giudice Michele Fragali;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,
per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza 22 giugno 1960, il Tribunale di Ravenna, sospeso
il procedimento penale pendente contro Penso Mario e Baracchini Walter,
ha rimesso a questa Corte il giudizio sulla questione di legittimità
costituzionale, sollevata dalla difesa del Penso, relativamente agli
artt. 1 e 3 della legge 13 dicembre 1956, n. 1409, per contrasto con
l'art. 10, primo comma, della Costituzione. L'art. 1 della suddetta
legge impone, ai capitani di navi nazionali di stazza netta non
superiore alle duecento tonnellate che trasportino tabacchi, l'obbligo
di redigere il manifesto del carico prescritto dalla legge doganale,
anche fuori della zona di vigilanza doganale marittima, e l'art. 3
punisce l'inosservanza di tale obbligo mediante l'estensione delle pene
stabilite per il contrabbando dei tabacchi esteri; l'ordinanza del
Tribunale ha elevato il dubbio sulla legittimità costituzionale, sia
dell'obbligo fatto da detta legge, sia dell'estensione delle
disposizioni stabilite per il contrabbando del tabacco, nel caso di
mancanza del manifesto del carico, quando la nave si trovi in mare
aperto.
L'ordinanza è stata notificata al Presidente del Consiglio dei
Ministri il 26 agosto 1960, al Presidente del Senato il 17 luglio 1960
e al Presidente della Camera dei Deputati il 18 dello stesso luglio.
È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del
29 ottobre 1960, n. 267.
2. - Intervenuto in giudizio, con atto depositato il 15 settembre
1960, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha fatto rilevare,
anzitutto, che l'ordinanza di rimessione non specifica quali siano le
norme del diritto internazionale, generalmente riconosciute, che
contrastano con le disposizioni impugnate. Nello stesso atto di
intervento e nella memoria del 25 settembre 1961, volendo supporre che
l'ordinanza si sia riferita ad una norma di diritto internazionale che
imponga allo Stato di ispirare la propria legislazione soltanto al
principio della territorialità della norma penale, il Presidente del
Consiglio ha osservato:
a) che non esiste una norma vincolante di quel contenuto, potendo
trovare applicazione in materia anche il principio dell'universalità,
per cui la legge penale dovrebbe applicarsi a chiunque commetta il
reato, dovunque si trovi e qualunque sia lo Stato al quale appartiene,
o la regola della personalità, per la quale la legge penale si
applicherebbe soltanto ai cittadini dello Stato che ha disposto la
sanzione, dovunque si trovino, in modo che, per ogni soggetto, abbia
valore soltanto la legge dello Stato cui appartiene o, infine, il
principio della difesa, che vuole applicata soltanto la legge penale
dello Stato cui appartiene il soggetto passivo del reato, ovunque esso
si trovi e da chiunque offeso;
b) il principio della territorialità è assunto dallo Stato
italiano con i temperamenti risultanti da una parziale accettazione
delle altre regole, in modo che non urta contro alcuna norma di diritto
internazionale generalmente riconosciuta, la previsione di una figura
criminosa costituita da condotta posta in essere e da evento che si
determini al di fuori del territorio dello Stato;
c) il principio della territorialità, comunque, non è stato
violato dalla legge impugnata, perché, nella specie, l'azione e
l'omissione considerate, consistenti nel trasporto di tabacchi senza
manifesto di carico, sono punite da quella legge in quanto poste in
essere su nave nazionale, che l'art. 5, secondo comma, Cod. penale, in
conformità dell'ordinamento internazionale, considera territorio dello
Stato;
d) la migliore dottrina internazionalistica afferma la regola per
cui la nave privata resta sottoposta alla potestà di governo dello
Stato della bandiera financo ove si trovi in acque territoriali
straniere;
e) nella specie si avrebbe, tutt'al più, un reato commesso dal
cittadino in territorio estero, per il quale la legge impugnata
stabilisce il vigore della legge penale italiana, e al quale, quindi,
è applicabile l'art. 7, n. 5, del Codice penale.
3. - Non si sono costituite le parti private e, alla udienza di
discussione, l'Avvocatura dello Stato ha ribadito le deduzioni sopra
esposte. Considerato in diritto :
1. - Rileva l'Avvocatura dello Stato che l'ordinanza del Tribunale
di Ravenna non indica esplicitamente quali siano le norme di diritto
internazionale generalmente riconosciute, che sarebbero state violate
dagli artt. 1 e 3 della legge 13 dicembre 1956, n. 1409.
Tuttavia, si desume, per implicito, dal suo contesto, che
l'ordinanza ha presupposto esistente una regola la cui applicazione
escluderebbe la competenza legislativa dello Stato, in materia di
polizia amministrativa (in particolare di polizia finanziaria) e in
materia penale, riguardo alla nave nazionale che navighi nell'alto
mare. Infatti, essa dubita che possa "imporsi obbligo del manifesto di
carico per trasporti di tabacchi fuori della zona di vigilanza
doganale" e che "la mancanza di detto documento, quando la nave si
trovi in mare aperto, costituisca reato di contrabbando di tabacco": si
invoca, quindi, il principio di territorialità della potestà statale
e della legge penale, che si ritiene costituisca una regola di diritto
internazionale generalmente riconosciuta, garantita dalla Costituzione
a norma del suo art. 10.
Senonché questo principio non è geralmente inteso nel significato
restrittivo avuto presente dal Tribunale di Ravenna.
2. - Infatti riceve unanime consenso l'affermazione che la potestà
dello Stato sui propri cittadini segue costoro anche nei trasferimenti
all'estero, con il solo tramite segnato da una analoga potestà che,
sugli stranieri spetta allo Stato della nuova residenza, secondo il suo
diritto interno e il diritto internazionale. E, in correlazione, si è
rilevato che non esiste alcuna regola internazionale generalmente
riconosciuta, la quale circoscriva la competenza dello Stato in materia
penale all'azione compiuta nel suo territorio, se questa lede i suoi
interess.
Tali principi si sono applicati alla nave, che è oggetto specifico
del dubbio prospettato dal Tribunale di Ravenna, nel senso che lo Stato
di immatricolazione irradia la propria potestà sulla medesima anche
fuori dal limite delle acque territoriali, qualunque sia il luogo in
cui essa navighi o sosti, salva la potestà dello Stato straniero
quando la nave ne percorra le acque o vi trattenga. Il collegamento
con lo Stato d'iscrizione svolge, quindi, la sua efficacia anche quando
la nave si trovi in alto mare; e l'alto mare, infatti, secondo un'altra
norma generalmente riconosciuta, è aperto al libero e pari uso di
tutti i membri della comunità internazionale, in modo che ogni Stato
vi può estendere l'esercizio della propria potesti nel rispetto
dell'analoga libertà per gli altri Stati. Il predetto collegamento è
tanto intenso da ritenere che la nave sia parte del territorio dello
Stato in cui è immatricolata, volendosi affermare che questo vi i
valere la propria autorità come sul proprio territorio (art. 4 Cod.
penale, e art. 4 Cod. nav.); e se, in tempi recenti, si è contestato
il valore dogmatico di tale assimilazione, non si è oppugnata
l'esistenza della norma che l'assimilazione intende esprimere. La quale
spiega il suo significato e ha la sua giustificazione soltanto quando
la nave viene a trovarsi fuori del mare sul quale impera esclusivamente
lo Stato di cui essa ha la nazionalità; essendo ovvio che, ove in
questo mare la nave sosti, non vi è ragione di ricercarne la
condizione giuridica, né v'è motivo di indagare sul trattamento dei
fatti e degli atti che vi si compiono a bordo, perché il mare
territoriale è una continuazione della terraferma. E quella norma ha
un'efficacia tanto estesa, non soltanto da includere la possibilità,
da parte dello Stato, di esplicare una propria potestà per il
regolamento dell'attività che si svolge a bordo della nave nazionale e
per la determinazione degli effetti di questa attività, ma, altresì,
da legittimare una competenza punitiva dello Stato per i reati che si
consumano sulla nave stessa.
3. - Poteva, pertanto, la legge 13 dicembre 1956, n. 1409, come ha
fatto, non soltanto imporre l'obbligo del manifesto di carico per le
navi nazionali di stazza netta non superiore alle 200 tonnellate che
trasportino tabacchi fuori della zona di vigilanza doganale, ma,
altresì, comminare sanzioni penali per la infrazione a tale dovere, a
tutela dell'interesse finanziario dello Stato.
L'opportunità delle norme impugnate, che sembra contestata dal
Tribunale di Ravenna, non è suscettibile di formare oggetto di
controllo da parte di questa Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinta l'eccezione pregiudiziale dedotta dall'Avvocatura dello
Stato:
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 1 e 3 della legge 13 dicembre 1956, n. 1409, in riferimento
all'art. 10 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1961.
GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI.
ECLI:IT:COST:1961:67 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte