Sentenza n. 67/1964
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/06/1964 · relatore Giuseppe Chiarelli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 61legge 264/1949
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma
secondo e terzo, della legge 29 aprile 1949, n. 264, contenente
provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei
lavoratori involontariamente disoccupati, modificato dall'articolo
unico della legge 2 febbraio 1952, n. 54, promosso con ordinanza emessa
il 25 gennaio 1963 dal Pretore di Cerignola nel procedimento civile
vertente tra Di Santo Giovanni e il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, iscritta al n. 58 del Registro ordinanze 1963 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 80 del 23
marzo 1963.
Visti l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri e l'atto di costituzione in giudizio di Di Santo Giovanni;
udita nell'udienza pubblica del 4 dicembre 1963 la relazione del
Giudice Giuseppe Chiarelli;
uditi l'avv. Giuseppe Di Stefano, per Di Santo Giovanni, e il
sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò, per il
Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel giudizio civile in materia di lavoro promosso davanti al
Pretore di Cerignola da Giovanni Di Santo nei confronti del Ministero
del lavoro, l'attore ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 61, commi secondo e terzo, della legge 29
aprile 1949, n. 264, modificato dall'articolo unico della legge 2
febbraio 1952, n. 54, in relazione all'art. 36 della Costituzione.
Il Pretore, ritenuta l'eccezione non manifestamente infondata e
rilevante ai fini del giudizio, ha trasmesso gli atti a questa Corte,
con ordinanza 25 gennaio 1963, regolarmente comunicata, notificata e
pubblicata.
Si osserva nell'ordinanza che l'impugnato art. 61 prevede per gli
operai involontariamente disoccupati lavori rispondenti alle loro
capacità professionali, come avviene per il lavoro eseguito da operai
assunti con contratti ordinari, mentre stabilisce un corrispettivo non
rispondente ai requisiti richiesti dall'art. 36 della Costituzione.
Rileva inoltre che i cantieri-scuola istituiti con detta legge, a
differenza dei corsi per disoccupati di cui all'art. 46, non
perseguono, almeno in modo preponderante, scopi di addestramento e di
perfezionamento, che potrebbero giustificare una retribuzione a titolo
assistenziale, ma hanno la finalità di alleviare la disoccupazione;
finalità che non giustifica una non adeguata retribuzione.
Con atto 15 marzo 1963 è intervenuto in giudizio il Presidente del
Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello
Stato.
In tale atto si sostiene che l'art. 61 e successive norme sono
intesi ad attuare, non l'art. 36, ma l'art. 38 della Costituzione.
Mentre, infatti, l'art. 36 ha per soggetto il lavoratore subordinato e
per oggetto la sua retribuzione, l'assistenza al lavoratore disoccupato
trae la sua disciplina dall'art. 38, che richiede siano assicurati
all'assistito mezzi adeguati alle sue esigenze di vita.
L'essere compresa la materia dei cantieri-scuola nel titolo IV
della legge n. 264 del 1949 dimostra che ci troviamo di fronte ad una
forma di assistenza addestrativa, concorrente con l'assistenza
economica. Si precisa che questa forma di assistenza è subordinata
alla volontaria richiesta del disoccupato e che l'integrazione del
sussidio di disoccupazione, prevista dall'art. 61, non ha alcuna
funzione retributiva. Si conclude per l'infondatezza della proposta
questione.
Il Di Santo, rappresentato e difeso dagli avvocati Becca e
Melpignano, si è costituito in giudizio con atto 6 aprile 1963.
In esso si ribadisce la tesi che l'art. 61 prevede l'ammissione "al
lavoro" in qualità di "lavoratori volontari", e, poiché si fa luogo a
prestazioni lavorative per le quali sono previste prestazioni
remuneratorie, oltre e all'infuori del sussidio di disoccupazione, si
rientra nell'ambito dell'art. 36. Né l'ubicazione delle norme sui
cantieri-scuola fa rientrare l'attività di questi nell'ambito
dell'addestramento professionale, giacché sotto il nomen di
cantieri-scuola si esplicano attività di pubblica utilità, per le
quali lo Stato non può esimersi dall'osservanza delle norme
costituzionali sul lavoro, e in particolare del precetto dell'art. 36.
Si osserva, da ultimo, che, anche a voler considerare i lavoratori
occupati nei cantieri-scuola come apprendisti, troverebbe applicazione
il principio della minima retribuzione sufficiente sancito da tale
articolo.
In memoria 18 novembre 1963 l'Avvocatura dello Stato insiste sul
punto che il lavoratore ammesso a un cantiere-scuola conserva lo status
e la qualifica di disoccupato, per cui si è nell'ambito dell'art. 38
della Costituzione, e l'integrazione del sussidio è un premio, che non
può diventare retribuzione.
Nell'udienza del 4 dicembre 1963 le difese delle parti costituite
hanno confermato le loro conclusioni. Considerato in diritto :
La questione non è fondata.
L'organizzazione e il funzionamento dei cantieri-scuola rientra
nell'ambito delle finalità di assistenza sociale, al cui perseguimento
è diretta la legge 29 aprile 1949, n. 264, avente per oggetto
provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei
lavoratori involontariamente disoccupati.
L'art. 61 di essa, modificato dall'articolo unico della legge 2
febbraio 1952, n. 54, regola, pertanto, un rapporto che è di natura
essenzialmente assistenziale.
Ciò è dimostrato dal fatto che il lavoratore mantiene, durante la
sua attività nel cantiere, lo status di lavoratore disoccupato, a
tutti gli effetti della legislazione sulla disoccupazione, mentre
l'indennità che egli percepisce non è a carico di una impresa, ma è
a carico del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, di
cui all'art. 62 della stessa legge.
D'altra parte, non solo la creazione dei cantieri-scuola è
prevista per il fine sociale di alleviare la disoccupazione nelle zone
in cui questa sia particolarmente accentuata (art. 59 della legge), ma
ha anche lo scopo di favorire l'esercizio e il perfezionamento delle
attività lavorative, come dimostra la stessa denominazione legislativa
di "cantieri-scuola"; finalità che è essenziale e necessaria per tali
cantieri, nello spirito dell'intera legge, comune agli altri istituti
in essa compresi, e al cui effettivo perseguimento è preposto il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il quale,
nell'organizzarne il funzionamento, stabilisce che alcune ore siano
settimanalmente dedicate all'istruzione professionale.
In sostanza, l'istituzione dei cantieri-scuola è diretta a non
fare del disoccupato un soggetto puramente passivo di prestazione
assistenziale, ma a procurargli un'attività che, mentre lo mantiene
nell'esercizio delle sue capacità di lavoro e ne favorisce il
perfezionamento, gli fornisce, nella forma di indennità e di premi,
una integrazione del sussidio di disoccupazione, destinato ad
assicurargli mezzi adeguati alle sue esigenze di vita, a norma
dell'art. 38 della Costituzione.
E infatti nei principi contenuti in quest'articolo e nei fini di
assistenza sociale da esso assegnati alla Repubblica che si inquadra il
rapporto regolato dall'art. 61, il quale non è pertanto riconducibile
sotto i principi di cui all'art. 36. In concreto, la peculiarità del
rapporto, connessa alla struttura e alle finalità di pubblico
interesse dei cantieri-scuola, si rileva nel fatto che l'alternativa
dell'attuale disciplina di questi ultimi e dei rapporti che in essi si
svolgono non potrebbe essere la integrale estensione ad essi della
disciplina dei comuni rapporti di lavoro alle dipendenze di un'impresa,
la quale altererebbe i caratteri dei cantieri e dei detti rapporti, ma
sarebbe la soppressione di questa particolare forma di assistenza.
Ciò non vuol dire che il legislatore, nella determinazione della
misura dell'indennità e dei premi, non debba tenere anche conto delle
condizioni concrete della vita economica, considerando tali elementi
non come criteri determinanti della misura della retribuzione, ma come
elementi concorrenti nella disciplina complessiva del rapporto
assistenziale. La necessità di tener conto di tali elementi deriva,
del resto, non solo da ragioni di tutela del lavoro, ma anche dal
bisogno di assicurare la bontà dell'esecuzione delle opere pubbliche a
cui i cantieri debbono attendere, e dall'esigenza di impedire che essi
influenzino il mercato di lavoro oltre i limiti che sono propri della
loro funzione.
Va, infine, rilevato che i caratteri assistenziali del rapporto,
innanzi posti in luce, non si riscontrano nel rapporto di
apprendistato, a cui si è richiamata la difesa del Di Santo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione della legittimità costituzionale
dell'art. 61, commi secondo e terzo, della legge 29 aprile 1949, n.
264, contenente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di
assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati, modificato
dall'articolo unico della legge 2 febbraio 1952, n. 54, proposta con
ordinanza del Pretore di Cerignola del 25 gennaio 1963, in riferimento
all'art. 36 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1964.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
ECLI:IT:COST:1964:67 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte