Sentenza n. 68/1974
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 13/03/1974 · relatore Enzo Capolozza
Norme in gioco
dichiarata illegittima
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 322 del
codice penale militare di pace, in relazione all'art. 313 dello stesso
codice, promosso con ordinanza emessa il 26 ottobre 1973 dal tribunale
supremo militare nel procedimento penale a carico di Ciuffardi
Riccardo, iscritta al n. 440 del registro ordinanze 1973 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15 del 16 gennaio 1974.
Visto l'atto di costituzione di Ciuffardi Riccardo;
udito nell'udienza pubblica del 6 marzo 1974 il Giudice relatore
Enzo Capalozza;
udito l'avv. Mauro Mellini, per il Ciuffardi.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Riccardo Ciuffardi, imputato del delitto di cui all'art. 8,
secondo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 773 - per essersi
rifiutato di assumere il servizio militare, adducendo motivi di
coscienza, fuori del termine di ammissione ai benefici della suddetta
legge - proponeva ricorso al tribunale supremo militare contro due
ordinanze del tribunale militare territoriale di La Spezia, che gli
avevano negato la libertà provvisoria, prospettando, in riferimento
agli artt. 3, 27, secondo e terzo comma, e 52 della Costituzione,
l'illegittimità dell'art. 322 del codice penale militare di pace, in
relazione all'art. 313 dello stesso codice, tenuto anche conto della
legge 15 dicembre 1972, n. 773, che, nel modificare l'art. 277 del
codice di procedura penale, consente ora che sia concessa la libertà
provvisoria pure nei casi di emissione obbligatoria del mandato di
cattura.
II tribunale supremo militare ha sollevato questione di
legittimità costituzionale, con ordinanza 26 ottobre 1973, nella quale
si è limitato a riprodurre integralmente la richiesta del procuratore
generale militare, dichiarando di conformarvisi.
In tale richiesta si era espresso l'avviso che la questione
prospettata dal ricorrente potesse ritenersi non manifestamente
infondata esclusivamente per quanto concerne il contrasto con l'art. 3
Cost. dell'art. 322, secondo comma, c.p.m.p. che, a seguito del nuovo
testo dell'art. 277 cod. proc. pen., continuerebbe a vietare senza
giustificate ragioni la libertà provvisoria nei casi, previsti
dall'art. 313 dello stesso c.p.m.p., in cui è obbligatorio il mandato
di cattura; si erano invece disattese le ulteriori censure, avanzate
dall'imputato, di violazione degli altri precetti costituzionali,
nonché del medesimo art. 3 Cost., per quanto attiene alla diversità
di disciplina della cattura obbligatoria nel rito comune e nel rito
militare.
Nel giudizio dinanzi a questa Corte, non vi è stato intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri.
La parte privata si è costituita con atto depositato il 14 gennaio
1974, nel quale chiede che la questione sia dichiarata fondata negli
stessi termini da essa prospettati dinanzi al giudice a quo.
Al riguardo, la difesa del Ciuffardi osserva che il predetto
giudice, sia pure decidendo in conformità della richiesta del pubblico
ministero, non ne avrebbe fatto propri gli argomenti e che, poiché
manca nell'ordinanza una motivazione che, integrando il dispositivo,
limiti la questione, questa sarebbe stata rimessa alla Corte negli
stessi termini allora prospettati dal ricorrente.
Nel merito deduce che la disparità di trattamento conseguente al
persistente divieto, nel codice penale militare, di concessione della
libertà provvisoria nei casi in cui è obbligatorio il mandato di
cattura, deriverebbe esclusivamente dalla pendenza del procedimento
dinanzi al giudice militare. E fa presente, in proposito, che in più
favorevole posizione verrebbe a trovarsi sia il non militare imputato
anche di gravi reati, sia lo stesso obiettore di coscienza nell'ipotesi
in cui questi venga giudicato, per connessione, da un tribunale
ordinario.
Prospetta, infine, la gravità degli inconvenienti pratici che
potrebbero derivare da una sentenza interpretativa di rigetto che
dichiarasse la questione non fondata, nel presupposto
dell'applicabilità del nuovo testo dell'art. 277 cod. proc. pen. in
sede di giurisdizione militare. Considerato in diritto :
1. - Il tribunale supremo militare - dopo l'entrata in vigore della
legge 15 dicembre 1972, n. 773, la quale ha modificato l'art. 277 del
codice di procedura penale, consentendo la libertà provvisoria anche
quando sia obbligatorio il mandato di cattura - ha sollevato, con
l'ordinanza in epigrafe, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 322, secondo comma, del codice penale militare di pace, in
relazione all'art. 313 dello stesso codice, con riferimento all'art. 3
della Costituzione, in conformità alle richieste del procuratore
generale militare.
2. - La difesa che, per altro, si era richiamata pure agli artt.
27, secondo e terzo comma, e 52, terzo comma, Cost., assume che, avendo
il tribunale supremo militare recepito sic et simpliciter le richieste
del procuratore generale militare senza citare, nel dispositivo
dell'ordinanza di rimessione, alcuna norma di raffronto, questa Corte
sia stata investita della questione con riferimento sia all'art. 3, sia
agli artt. 27 e 52 della Costituzione.
Tale punto di vista non può essere condiviso. Alle richieste del
procuratore generale militare l'ordinanza si riporta recependone
contenuto e limiti, per cui la questione resta circoscritta al
raffronto con l'art. 3 della Costituzione.
3. - Non è da revocarsi in dubbio che l'art. 322, secondo comma,
c.p.m.p. ("La libertà provvisoria non è ammessa nei casi preveduti
dall'art. 313", cioè nei casi di mandato di cattura obbligatorio), in
relazione con l'art. 313, fissi in modo autonomo i casi nei quali non
può essere concessa la libertà provvisoria. E ciò - alla stregua
dell'art. 261 c.p.m.p., secondo cui "salvo che la legge disponga
diversamente, le disposizioni del codice di procedura penale si
osservano anche per i procedimenti davanti ai tribunali militari" e di
una consolidata giurisprudenza - porta ad escludere dal rito militare
l'applicabilità automatica in jure condito del regime della libertà
provvisoria previsto nel codice di procedura penale.
4. - La censura è fondata.
Le ragioni che confortano l'autonoma previsione, nel codice penale
militare, dei casi nei quali il mandato di cattura è obbligatorio, non
valgono per il diverso trattamento riservato all'imputato soggetto alla
giurisdizione militare rispetto a quello soggetto alla giurisdizione
ordinaria in ordine alla concedibilità della libertà provvisoria, nei
casi di obbligatorietà del mandato di cattura.
E anche a ritenere che il principio di eguaglianza non venga in
considerazione per essere diversa la posizione giuridica del militare e
del non militare, la norma dovrebbe sempre cadere per la sua
irragionevolezza, perché la carcerazione preventiva, che è
giustificata da esigenze eminentemente processuali, non si atteggia in
modo diverso, quanto alla sua funzione e alla sua finalità, nel rito
ordinario e nel rito militare.
Un ultimo argomento, già addotto dalla difesa di parte, è che un
più favorevole trattamento sarebbe riservato al militare che venisse
giudicato, per connessione, da un tribunale ordinario.
Ciò non toglie, in via generale, che legittime possano essere le
disposizioni (integrative e derogative) dei codici penali militari (di
pace e di guerra), nonostante la loro differenza da quelle del codice
di procedura penale, purché esse trovino ragionevole giustificazione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 322, secondo
comma, del codice penale militare di pace, nella parte in cui non
consente che sia concessa la libertà provvisoria nei casi, previsti
dall'art. 313 dello stesso codice, in cui sia obbligatorio il mandato
di cattura.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI
- ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:68 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte