Sentenza n. 69/1976
Questione dichiarata infondata · depositata il 08/04/1976 · relatore Guido Astuti
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, secondo
comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 30 aprile
1974 dalla Corte d'assise di Venezia nel procedimento penale a carico
di Zennaro Giorgio, iscritta al n. 349 del registro ordinanze 1974 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 284 del 30
ottobre 1974.
Udito nella camera di consiglio del 15 gennaio 1976 il giudice
relatore Guido Astuti.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso di un procedimento penale a carico di Zennaro Giorgio la
Corte di assise di Venezia ha sollevato, accogliendo l'eccezione
proposta dalla difesa, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 11, secondo comma, del codice penale, in riferimento agli
artt. 10, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione.
La norma impugnata, nel prevedere la possibilità di rinnovamento
del giudizio per determinati fatti che siano già stati giudicati
all'estero, violerebbe il principio della irripetibilità del giudizio
penale, la cui osservanza, quale norma internazionale generalmente
riconosciuta, sarebbe imposta dall'art. 10 Cost., primo comma; ed
inoltre si porrebbe in contrasto con gli artt. 2 e 24 Cost., che
tutelano i diritti inviolabili dell'uomo, tra cui quello ad un
"processo giusto".
L'ordinanza, a sostegno dell'esistenza di una norma internazionale
generalmente riconosciuta di divieto del bis in idem, richiama la
Convenzione europea dei diritti dell'uomo firmata a Roma il 4 novembre
1950 e ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848, il Patto
internazionale dei diritti civili e politici, art. 14/7, firmato a New
York il 6 dicembre 1966, sottoscritto dall'Italia il 18 gennaio 1967,
ma non ratificato, e la Convenzione europea sul valore internazionale
delle sentenze penali (art. 53), sottoscritta a l'Aja il 28 maggio
1970, ma non ratificata.
La questione sarebbe rilevante essendo già stato l'imputato
giudicato ed assolto per i medesimi fatti, commessi a Copenaghen,
dall'autorità giudiziaria danese.
Non vi è stata costituzione della parte privata né intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :
1. - Con l'ordinanza di rimessione viene sollevata, in riferimento
agli artt. 10, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, secondo comma,
del codice penale. Questa disposizione, per cui nei casi di reati
commessi all'estero indicati negli artt. 7, 8, 9 e 10 dello stesso
codice, "il cittadino o lo straniero, che sia stato giudicato
all'estero, è giudicato nuovamente nello Stato, qualora il Ministro
della giustizia ne faccia richiesta", violerebbe - secondo il giudice a
quo - sia il principio del ne bis in idem, facente parte delle norme
internazionali generalmente riconosciute la cui osservanza è imposta
dall'art. 10, primo comma, della Costituzione, sia anche i principi del
"processo giusto", da considerarsi tra i diritti inviolabili dell'uomo
ai sensi degli artt. 2 e 24, secondo comma, della Costituzione.
L'ordinanza osserva al riguardo che "da una parte il Patto
internazionale dei diritti civili e politici del 1966, all'art. 14/7,
prevede il divieto del bis in idem come norma di carattere
internazionale e pone detto divieto tra le garanzie fondamentali
dell'uomo quale requisito del "processo giusto", dall'altra parte la
Convenzione europea sul valore internazionale delle sentenze penali,
all'art. 53, prevede espressamente la stessa garanzia, come è noto
più pregnante quando la previa sentenza irrevocabile sia - come nel
caso in esame - di assoluzione"; ed aggiunge che non dovrebbe
attribuirsi rilievo alla circostanza che dette convenzioni non sono
ancora operanti per non essere stati perfezionati i relativi strumenti
di ratifica, dal momento che i principi del "processo giusto" sono
stati recepiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950, ratificata
dall'Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848.
2. - La questione non è fondata. Questa Corte ha già avuto
occasione di pronunciarsi sulla questione di legittimità del primo
comma dell'art. 11 del codice penale, per cui nel caso di reati
commessi nel territorio dello Stato "il cittadino o lo straniero è
giudicato nello Stato, anche se sia stato giudicato all'estero". Anche
per tale analoga ipotesi di rinnovamento del giudizio in Italia, era
stata proposta la questione di costituzionalità in riferimento
all'art. 10 della Costituzione; questione di cui fu ritenuta la non
fondatezza con sentenza n. 48 del 1967, sulla base di motivi
interamente validi ed applicabili anche in relazione al disposto del
secondo comma dell'art. 11, che la Corte giudica meritevoli di piena
conferma.
Fu osservato nella ricordata sentenza che il divieto del bis in
idem con riferimento alle sentenze pronunciate all'estero non ha il
valore di principio comune alla generalità degli ordinamenti statuali
moderni, e non può pertanto considerarsi come una delle "norme del
diritto internazionale generalmente riconosciute", a cui l'ordinamento
italiano si conforma giusta il disposto dell'art. 10 della
Costituzione. Per vero, la adozione del ne bis in idem come principio
regolatore delle relazioni tra due giudizi di organi giurisdizionali
appartenenti al medesimo ordinamento statuale, e il riconoscimento
della sua validità anche nell'ordinamento internazionale per le
sentenze dei tribunali internazionali ("come è richiesto, per i
rapporti giuridici internazionali, dalle medesime esigenze che sono a
fondamento del principio nei rapporti interni"), non comporta affatto
quale logica conseguenza l'applicabilità del medesimo principio come
norma generale regolatrice delle relazioni tra le competenze
giurisdizionali e le decisioni in materia penale di organi giudiziari
appartenenti ad ordinamenti diversi.
Al contrario, l'ordinamento italiano, come quelli della maggior
parte degli Stati moderni, si ispira ai principi della territorialità
ed obbligatorietà generale della legge penale, secondo i criteri
stabiliti dagli artt. 6 e seguenti del codice penale; e in particolare
prevede la punibilità anche dei delitti comuni commessi all'estero,
sia da cittadini sia da stranieri, quando il reo sia presente nel
territorio italiano, nei casi e alle condizioni indicate negli artt. 9
e 10, con la possibilità di rinnovamento del giudizio,
indipendentemente dall'esito del processo già svoltosi all'estero, la
cui sentenza, anche di proscioglimento, non ha efficacia preclusiva
all'applicazione della legge penale italiana.
Questi principi, a cui si informano entrambe le disposizioni del
primo e del secondo comma dell'art. 11, hanno una obbiettiva
giustificazione nella difforme realtà della disciplina penale e
processuale penale nei diversi ordinamenti giuridici positivi, nei
quali "la valutazione sociale e politica dei fatti umani, in ispecie
nel campo penale, si manifesta con variazioni molteplici e spesso
profonde da Stato a Stato", con la conseguente tendenza a mantenere
come regola, nell'autonomia dei singoli ordinamenti, il principio della
territorialità. "Una efficacia preclusiva della sentenza penale in
campo internazionale presupporrebbe d'altronde, oltre la già rilevata
identità di riflessi sociali e politici, anche una assai larga
uniformità di previsione delle varie fattispecie penali, e una
pressoché identica valutazione, nella coscienza dei popoli, delle
varie forme delittuose e della entità e pericolosità della
delinquenza in ciascuno Stato: condizioni che non sussistono o non
sussistono in misura adeguata. Il che spiega e dà fondamento attuale
al permanere del principio della territorialità nelle varie
legislazioni" (sentenza n. 48 del 1967).
3. - Il principio ne bis in idem non può dunque considerarsi,
rispetto alle sentenze straniere, come principio generale di diritto
riconducibile alla categoria delle norme del diritto internazionale
generalmente riconosciuto, oggetto di recezione automatica ai sensi
dell'art. 10 della Costituzione. Ciò è confermato dal fatto che solo
ai nostri giorni questo principio è divenuto oggetto di accordi
internazionali, e che la sua affermazione anche in via convenzionale ha
finora incontrato difficoltà molteplici, pur nell'applicazione
circoscritta alle sentenze in materia penale.
L'ordinanza di rimessione ricorda l'art. 14/7 del Patto
internazionale sui diritti civili e politici di New York del 1966: ma
il richiamo non è pertinente perché l'enunciativa di principio ivi
contenuta concerne il divieto del bis in idem con riferimento ai
rapporti tra le decisioni giudiziarie di un medesimo Stato, e non tra
quelle di Stati diversi. Il principio non si rinviene né nella
Convenzione di Roma per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali del 1950, né nel Protocollo addizionale alla
Convenzione stessa, stipulato a Parigi nel 1952, e nemmeno nella
Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale,
firmata a Strasburgo nel 1959.
Solo la Convenzione europea sul valore internazionale delle
sentenze penali, firmata all'Aja nel 1970, regola nelle due sezioni del
tit. III l'applicazione del principio ne bis in idem (artt. 53-55), e
la presa in considerazione delle sentenze penali straniere (artt.
56-57), riconoscendo all'art. 53, sotto precise condizioni e riserve,
l'efficacia preclusiva del giudizio svoltosi in altro degli Stati
contraenti.
Ma, a parte la circostanza che quest'ultima Convenzione non è
stata ancora ratificata dall'Italia, e che l'Annesso I/f prevede la
facoltà dei singoli Stati di accettare l'applicazione del tit. III
solo per una delle due sezioni, occorre qui ricordare che queste
convenzioni sono fonte di obblighi e responsabilità internazionali per
gli Stati contraenti, ma non possono acquistare efficacia
nell'ordinamento interno senza le necessarie norme di adattamento, la
cui mancanza non comporta violazione né dell'art. 10, né di altri
precetti costituzionali.
Questa Corte, nella ricordata sentenza n. 48 del 1967, ebbe già a
dichiarare che "ponendosi in una prospettiva ideale, che già trova
fervide iniziative e convinti sostenitori, si può auspicare per il
futuro l'avvento di una forma talmente progredita di società di Stati
da rendere possibile, almeno per i fondamentali rapporti della vita,
una certa unità di disciplina giuridica e con essa una unità, e una
comune efficacia, di decisioni giudiziarie". Ed è certo degna del
migliore apprezzamento la sempre più chiara e sicura tendenza verso
queste mete ideali di armonizzazione degli ordinamenti della giustizia
penale, sostanziale e processuale, di cui offrono testimonianza le
convenzioni internazionali dianzi ricordate, ed in particolare l'ultima
dell'Aja del 1970. Si deve peraltro rilevare che alle enunciative di
principio sull'efficacia delle sentenze penali straniere dovrebbero
accompagnarsi, nell'assoluta mancanza di principi generali di diritto
consuetudinario comunemente riconosciuti ed accettati, precise norme
convenzionali regolatrici della competenza giurisdizionale dei diversi
Stati in materia di repressione penale. In difetto di tali norme, e di
criteri uniformi nella legislazione dei singoli Stati, appare evidente
che non potrebbe ritenersi appagante, né sufficiente, il mero criterio
temporale della prevenzione, collegata al fatto casuale che l'imputato
si trovi in uno Stato o in un altro.
4. - A giudizio di questa Corte, non appare nemmeno giustificata
l'affermazione dell'ordinanza di rimessione che la inosservanza del
principio ne bis in idem, garanzia di processo giusto, lederebbe in
ogni caso i diritti inviolabili dell'uomo, riconosciuti dall'art. 2
della Costituzione, e il diritto di difesa, sancito dall'art. 24. Le
considerazioni già svolte consentono di escludere che quel principio,
con riferimento all'efficacia delle sentenze penali straniere, debba
essere riconosciuto come inerente ai diritti inviolabili della persona
umana in base alla Convenzione europea del 1950 per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata dall'Italia
con legge 4 agosto 1955, n. 848.
Non sembra nemmeno possibile considerare detto principio quale
espressione di una insopprimibile esigenza di giustizia, in senso
assoluto, sì da ravvisare nella sua inapplicabilità in determinate
situazioni una violazione della garanzia costituzionale del diritto di
difesa. È infatti necessario tener presente, di là dal fondamento
sostanziale del principio, per cui non è giusto che uno stesso fatto
possa essere punito due volte, il suo valore processuale, in funzione
di esigenze non solo di giustizia ma anche di certezza giuridica: il ne
bis in idem si ricollega infatti essenzialmente all'efficacia
preclusiva del giudicato in senso formale o processuale. Le
disposizioni dell'articolo 11, primo e secondo comma, del codice penale
contengono solo una circoscritta deroga al principio processuale nei
riguardi delle sentenze straniere concernenti determinate ipotesi di
reati più rilevanti e, per i reati commessi all'estero, con
l'ulteriore garanzia della richiesta di procedimento da parte del
Ministro per la giustizia; mentre l'art. 138 dello stesso codice limita
opportunamente gli effetti sostanziali di tale deroga, prescrivendo il
computo della eventuale carcerazione preventiva o della pena già
scontata all'estero.
Non sussiste comunque la pretesa violazione del diritto di difesa.
Al proposito, non sarà superfluo ricordare come analogamente, nel
nostro ordinamento, la preclusione sancita dall'art. 90 del codice di
procedura penale non trovi applicazione, secondo l'interpretazione
comunemente accolta, nell'ipotesi di concorso formale di reati, e come
anche in tale ipotesi la reiterazione del processo in ordine ad uno
stesso episodio, ma con riguardo ai diversi "fatti" in cui esso possa
scindersi, non confligga con il diritto di difesa dell'imputato,
"perché, nel caso, la tutela che a quel diritto è riservata, non
viene limitata o esclusa in alcun modo", come questa Corte ha
dichiarato con la sentenza n. 6 di quest'anno 1976.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 11, secondo comma, del codice penale, proposta, con
l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento agli articoli 10,
primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1976:69 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte