Sentenza n. 69/1984
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 14/03/1984 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
dichiarata illegittima
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 49
del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare) promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 22 dicembre 1976 dal Tribunale di Grosseto
nel procedimento penale a carico di Gianni Guido ed altri, iscritta al
n. 20 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 59 dell'anno 1977.
2) ordinanza emessa il 17 ottobre 1977 dal Tribunale di Grosseto
nel procedimento penale a carico di Jouan Annick Ivonne ed altro,
iscritta al n. 571 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53 dell'anno 1978.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 24 gennaio 1984 il Giudice relatore
Virgilio Andrioli.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1.1. - Con ordinanza emessa nel procedimento penale contro Gianni
Guido, Scarcella Otelio, Furi Enrico, Rossi Giuseppe, Rum Andrea,
Mazzuoli Virgilio e Crocchi Bindo, sotto la data del 22 dicembre 1976
(notificata e comunicata l'11 gennaio 1977; pubblicata nella G. U. n.
59 del 2 marzo 1977 e iscritta al n. 20 r.o. 1977), il Tribunale di
Grosseto, ritenuto che la eccezione di nullità degli interrogatori
resi da tre imputati (Gianni, Scarcella, Rossi) al curatore del
fallimento - dichiarato con sentenza 14 luglio 1972 dello stesso
Tribunale - della ILSA s.p.a., senza le garanzie degli arti:. 304 ss.
c.p.p. era allo stato infondata perché gli artt. 304 ss. c.p.p. non
si applicano al curatore fallimentare, che non è organo di polizia
giudiziaria ed è (dall'art. 49 R.D. 16 marzo 1942, n. 267 abilitato ad
interrogare il fallito e gli organi di una società fallita, ha
sollevato d'ufficio la questione di legittimità, in riferimento agli
artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 49, le cui finalità sono dalla
giurisprudenza identificate nell'acquisizione di dati ed elementi
utilizzabili sia sotto l'aspetto squisitamente patrimoniale della
procedura fallimentare sia sotto l'aspetto squisitamente penale, e
constatato che nel caso di specie il curatore aveva proceduto agli
interrogatori che concorrevano a costituire la base del procedimento
penale, con possibile utilizzabilità anche come prova a carico di
taluni degli imputati, ha giudicato innegabile la stretta correlazione
tra l'eventuale nullità degli interrogatori e le garanzie di difesa
accordate a tutti gli imputati negli artt. 304 ss. c.p.p. dal sistema
che postula il rigoroso rispetto degli artt. 3 e 24 comma secondo
Cost., la cui inosservanza implica una discriminazione tra imputati di
reati fallimentari e imputati di reati comuni, e rilevante la questione
dal momento che le dichiarazioni, rese al curatore ad es. da Scarcella
Otello a fogli 77 a 79 vol. I, non erano state poi confermate e quindi
recepite negli interrogatori successivamente resi dallo stesso
Scarcella, ha sollevato d'ufficio e dichiarato rilevante e non
manifestamente infondata la questione di legittimità dell'art. 49 R.D.
16 marzo 1942 n. 267, in riferimento agli artt. 3 e 24 comma secondo
Cost., nella parte in cui detto articolo non prevede che il curatore (o
gli altri organi ivi menzionati), nel procedere all'interrogatorio del
fallito, debba osservare le disposizioni contenute, per casi identici,
negli artt. 78 u.p., 304 commi secondo e terzo, 304 bis, 304 ter, 304
quater c.p.p..
1.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita; il
Presidente del Consiglio dei ministri è intervenuto con memoria 8
aprile 1977 depositata fuori termini dall'Avvocatura generale dello
Stato il 19 successivo.
2.1. - Con ordinanza emessa nel procedimento penale a carico di
Jovan Annick Ivonne Marie in Marioni, dichiarata fallita con sentenza
28 settembre 1973, e di Marioni Silvano, effettivo gestore della
azienda commerciale della moglie, il 17 ottobre 1977 (comunicata l'8 e
notificata il 25 del successivo novembre; pubblicata nella G. U. n. 53
del 22 febbraio 1978 e iscritta al n. 571 r.o. 1977), il Tribunale di
Grosseto, richiamata la precedente ordinanza e osservato in ordine alla
rilevanza che quanto meno il reato di cui al capo B della rubrica
(bancarotta fraudolenta per sottrazione di scritture contabili e titoli
di credito) era ascritto anche al Marioni proprio in base alle
dichiarazioni rese al curatore, ha riprodotto il dispositivo della
ripetuta ordinanza emessa il 22 dicembre 1976.
2.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita; il
Presidente del Consiglio dei ministri è intervenuto con memoria
depositata fuori termini dall'Avvocatura generale dello Stato il 29
luglio 1978.
3. - Alla pubblica udienza del 24 gennaio 1984 il giudice Andrioli
ha svolto la relazione; la difesa del Presidente del Consiglio dei
ministri non è comparsa. Considerato in diritto :
4. - L'identità della questione impone la riunione degli incidenti
di cui forma oggetto.
5. - La questione sul se contrasti con gli artt. 3 e 24 comma
secondo Cost. l'art. 49 R.D. 16 marzo 1942 n. 267 nella parte in cui
non prevede che il curatore fallimentare, nel procedere
all'interrogatorio del fallito, debba osservare le garanzie previste
per l'imputato dal codice di procedura penale, sebbene l'interrogatorio
miri ad acquisire dati che possono rilevare anche al fine
dell'accertamento di eventuali responsabilità penali, è da giudicare
infondata perché basata su di una identità di posizione tra
l'imputato e il fallito (e l'amministratore di società fallita, cui
l'art. 146 R.D. 267/1942 estende l'art. 49) che non sussiste perché
l'interrogatorio del fallito opera fuori dell'istruzione penale, per la
quale il comma quarto dell'art. 304, novellato con la riforma del 1969,
non manca di avvertire che nel corso dell'istruzione formale le
dichiarazioni rese in assenza del difensore prima dell'assunzione, da
parte dell'interrogato, della qualità di imputato non possono essere
utilizzate.
Se tali dichiarazioni non possono essere utilizzate, a fortiori non
debbono essere utilizzate le dichiarazioni rese dal fallito (sia esso
imputato oppur no) al curatore, che - non ha mancato di rilevarlo il
giudice a quo - non è da qualificare neppure ufficiale di polizia
giudiziaria.
Nel dispositivo delle due ordinanze si fa parola anche di altri
organi menzionati nell'art. 49 (giudice delegato, comitato dei
creditori), avanti i quali il fallito è tenuto a comparire, ma la
Corte non prende in esame le due ipotesi perché estranee alla
fattispecie così come accertata dallo stesso Tribunale di Grosseto.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di illegittimità costituzionale
- sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, comma secondo, Cost.,
dal Tribunale di Grosseto con le ordinanze 22 dicembre 1976 e 17
ottobre 1977 - dell'art. 49 R.D. 16 marzo 1942 n. 267 nella parte in
cui non prevede che il curatore, nel procedere all'interrogatorio del
fallito, debba osservare le disposizioni contenute, per casi identici,
negli artt. 78 u.p., 304, commi secondo e terzo, 304 bis, ter e quater
c.p.p..
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta' l'8 marzo 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.
ECLI:IT:COST:1984:69 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte