Sentenza n. 692/1988
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 23/06/1988 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
dichiarata illegittima
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17, settimo
comma, della legge 3 maggio 1982, n. 203 "Norme sui contratti
agrari", promosso con ordinanza emessa il 15 maggio 1986 dalla Corte
d'Appello di Salerno nel procedimento civile vertente tra Landi
Emilio ed altra e Aliberti Aniello, iscritta al n. 489 del registro
ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1986;
Udito nella camera di consiglio dell'11 maggio 1988 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio promosso - in conseguenza della
pronuncia di cessazione della proroga legale del contratto di affitto
di un fondo rustico - dagli affittuari Landi Emilio e Ardovino Rosa
contro il proprietario Aliberti Agnello per l'indennizzo di asseriti
miglioramenti incrementativi, la Corte di appello di Salerno, Sezione
agraria, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 17, settimo comma, della legge 3 maggio 1982 n. 203 ("Norme
sui patti agrari"), per contrasto con l'art. 3 Cost. in relazione
agli artt. 41 e 42.
Nella specie le opere di miglioramento sono state eseguite, prima
della data di entrata in vigore della legge n. 203, senza che sia
stato dato preventivo avviso al proprietario-concedente e senza che
questi vi abbia in alcun modo consentito. Tuttavia gli affittuari
hanno diritto ugualmente all'indennizzo a norma dell'art. 17, settimo
comma cit., il quale dispone che il regime dei miglioramenti e delle
addizioni previsto nello stesso articolo si applica anche per le
opere di miglioramento fondiario, addizioni e trasformazioni
"previste nel contratto e concordate dalle parti, o comunque eseguite
in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge".
Questa disposizione è ritenuta dal giudice a quo contrastante con
le norme costituzionali sopra richiamate, perché introduce un
diverso trattamento delle migliorie a seconda che siano state
eseguite posteriormente o anteriormente all'entrata in vigore della
nuova legge sui patti agrari, le prime indennizzabili solo se
eseguite col rispetto delle procedure previste dall'art. 16, le
seconde indennizzabili anche se eseguite senza l'osservanza delle
analoghe procedure previste dagli artt. 11 e 14 della legge
precedente 11 febbraio 1971 n. 11, e perfino a insaputa o contro la
volontà del concedente.
A conforto di tale valutazione egli adduce un argomento a fortiori
desunto dalla sentenza di questa Corte n. 153 del 1977, che ha
dichiarato l'illegittimità dell'art. 14, secondo comma, della legge
n. 11 del 1971, per contrarietà agli artt. 3, 41 e 42 Cost., in
quanto per i miglioramenti di modesta entità, eseguibili
dall'affittuario coltivatore diretto col lavoro proprio e della
propria famiglia, esonerava l'affittuario dall'osservanza delle
procedure previste dall'art. 11 e dal primo comma dell'art. 14, e
quindi anche dall'obbligo di comunicazione preventiva scritta al
concedente.
2. - Nel giudizio davanti alla Corte non si sono costituite le
parti private, né è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri. Considerato in diritto
1. - La questione di legittimità costituzionale dell'art. 17,
settimo comma, della legge n. 203 del 1982, sollevata dalla Corte
d'appello di Salerno, è fondata.
Secondo la norma denunziata, la disciplina dei miglioramenti e
delle addizioni statuita nell'art. 17 - e in particolare il secondo
comma, che riconosce all'affittuario il diritto a una indennità
commisurata all'aumento di valore, risultante al tempo della
cessazione del rapporto, prodotto dalle opere migliorative o
incrementative da lui eseguite - "si applica anche per le opere
previste nel contratto e concordate dalle parti, o comunque eseguite
in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge".
L'avverbio "comunque", inteso nel senso ad esso conferito dal codice
linguistico corrente, attribuisce al precetto finale di questa
disposizione transitoria il significato di una sanatoria generale
concessa agli affittuari che, prima del 6 maggio 1982, abbiano
eseguito opere migliorative o incrementative del fondo senza
l'osservanza delle procedure prescritte dagli artt. 11 e 14 della
legge precedente 11 febbraio 1971 n. 11, cioè senza avere ottenuto
il consenso del locatore o, in mancanza, l'autorizzazione
dell'ispettorato agrario.
La ratio di un simile trattamento di favore, gravemente
discriminatorio, è talmente imperscrutabile che una parte della
giurisprudenza di merito e anche alcune sentenze della Cassazione a
sezioni semplici hanno tentato di correggere la norma leggendo
l'inciso "comunque eseguite" nel senso di "eseguite in conformità di
una qualunque delle norme succedutesi nel tempo". Ma le Sezioni Unite
(sent. n. 6518 del 1987) hanno richiamato gli interpreti al vincolo
dell'art. 12 delle preleggi, il quale non consente di razionalizzare
un testo legale travalicandone o stravolgendone la lettera:
"l'avverbio comunque riferito al tempo di esecuzione delle opere
assume un evidente significato di in ogni caso e non può certo
riferirsi alle modalità di esecuzione delle opere stesse". Il solo
significato complessivamente attribuibile alla disposizione in esame
è quello di una legittimazione ex post delle opere compiute
dall'affittuario in epoca antecedente al 6 maggio 1982 senza
l'osservanza delle procedure previste dalla legge vigente al tempo
dell'esecuzione, anche se l'inosservanza costituisca grave
inadempimento.
2. - La norma introduce tra i proprietari concedenti, in relazione
alla tutela della loro libertà di iniziativa economica e del loro
diritto di proprietà sul fondo, una discriminazione ancor meno
giustificabile di quella prevista dall'art. 14, secondo comma, della
legge n. 11 del 1971, dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla
sentenza n. 153 del 1977 "per l'irrazionale disparità di trattamento
che, consentendo l'esecuzione di migliorie anche inscio o invito
domino, sacrifica oltre ogni giusta misura i diritti del proprietario
concedente".
La discriminazione operata da quella norma si collegava a un
criterio - l'entità dell'opera - idoneo bensì a giustificare una
semplificazione degli adempimenti formali imposti all'affittuario a
tutela dell'interesse del concedente, ma non al punto di esonerarlo
perfino dal dovere elementare di previa comunicazione alla
controparte. Invece la discriminazione operata dalla norma di cui ora
si discute si collega a un criterio cronologico di anteriorità o
posteriorità delle opere alla data di entrata in vigore della legge
n. 203 del 1982 privo di qualsiasi valore giustificativo, essendo
assunto come mero limite temporale di efficacia di un condono
arbitrariamente concesso agli affittuari che, prima del 6 maggio
1982, abbiano illegittimamente eseguito opere modificative o
trasformative del fondo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, settimo
comma, della legge 3 maggio 1982 n. 203 ("Norme sui contratti
agrari") nella parte in cui estende il regime dei miglioramenti,
delle addizioni e trasformazioni, statuito nel medesimo art. 17, agli
affittuari che, in data anteriore all'entrata in vigore della legge,
abbiano eseguito, senza l'osservanza delle procedure prescritte dalla
legislazione precedente, opere migliorative, incrementative o
trasformative non previste nel contratto o consentite dal concedente.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 23 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:692 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte