Sentenza n. 699/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/06/1988 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge
della Provincia di Trento 18 novembre 1978, n. 47 ("Norme per la
tutela dell'aria e delle acque dall'inquinamento"), promosso con
ordinanza emessa il 10 dicembre 1983 dal Pretore di Pergine Valsugana
nel procedimento civile vertente tra la s.p.a. Nord Vetri e la
Provincia di Trento, iscritta al n. 86 del registro ordinanze 1984 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 190 dell'anno
1984;
Visto l'atto di intervento della Provincia di Trento;
Udito nell'udienza pubblica del 19 aprile 1988 il Giudice relatore
Vincenzo Caianiello;
Udito l'avv. Umberto Pototschnig per la Provincia di Trento;
Motivazione
Ritenuto in fatto Nel corso di un giudizio di opposizione ad ingiunzione, emessa
dalla Provincia autonoma di Trento nei confronti della s.p.a. Nord
Vetri per avere quest'ultima prodotto emissioni in atmosfera non
conformi ai limiti di accettabilità richiesti dall'art. 3 della
legge della Provincia autonoma di Trento 18 novembre 1978, n. 47, il
Pretore di Pergine Valsugana, con ordinanza del 10 dicembre 1983, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale della suindicata
norma per carenza del potere legislativo della Provincia nella
specifica materia e quindi per contrasto con gli artt. 8 e 9 dello
Statuto speciale di autonomia (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670).
Premesso che la materia della tutela dell'ambiente dagli
inquinamenti (nella specie, atmosferici) non è espressamente
prevista tra le competenze statutarie della Provincia di Trento, il
giudice a quo dubita che la potestà legislativa possa derivare per
connessione da quella spettante alla Provincia nelle materie,
espressamente attribuite, dell'urbanistica e dei lavori pubblici
(rispettivamente art. 8 n. 5 e art. 8 n. 17 dello Statuto), ovvero
dell'igiene e sanità (art. 9 n. 10 dello Statuto); né alcuna
influenza possono avere sulla questione della competenza sia la
normativa del titolo V del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, la quale,
"ridefinendo" la materia solo per le Regioni a statuto ordinario, non
può estendersi alla Provincia di Trento, sia la sentenza di questa
Corte, n. 225 del 1983, con la quale è stata decisa analoga
questione sollevata con riferimento ad una legge di una regione a
statuto ordinario.
Inoltre lo stesso giudice rimettente dubita della legittimità
costituzionale della legge impugnata, in riferimento all'art. 24,
secondo comma, Cost., per la omessa previsione dell'avviso delle
operazioni peritali, con facoltà di nomina del difensore e del
consulente tecnico di parte, in sede di accertamento di eventuali
infrazioni.
Intervenuta nel presente giudizio, la Provincia autonoma di Trento
ha contestato la dedotta carenza di potestà legislativa nello
specifico settore dell'inquinamento atmosferico, rientrando i
relativi interventi nella più ampia materia della igiene e sanità,
così come ha già riconosciuto questa Corte con la sentenza n. 154
del 1977 con riguardo alla Provincia autonoma di Bolzano.
In tale ambito di competenza, ai sensi del d.P.R. 28 marzo 1975,
n. 474, recante le norme di attuazione dello Statuto speciale in
materia di igiene e sanità, spettano alla Provincia tutte le
funzioni amministrative (art. 1), con eccezione di quelle riservate
allo Stato (art. 3), fra le quali non figurano le attribuzioni
relative all'inquinamento atmosferico. Considerato in diritto
1. - Sono sollevate, in riferimento agli artt. 8 e 9 dello Statuto
speciale di autonomia del Trentino-Alto Adige ed all'art. 24, secondo
comma, Cost., questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3
della legge della Provincia autonoma di Trento 18 novembre 1978 n.
47, il quale disciplina i limiti di accettabilità delle emissioni
degli impianti nell'atmosfera.
Si sostiene nell'ordinanza di rimessione che la materia della
tutela dell'ambiente dagli inquinamenti non è specificamente
compresa tra quelle previste dallo Statuto di autonomia che delimita
le materie di competenza delle Province, ed inoltre che nella norma
denunciata manca ogni "previsione di un avviso delle operazioni
peritali, con facoltà di nomina di difensore e di consulente tecnico
di parte".
2. - La questione, sollevata in riferimento agli artt. 8 e 9 dello
Statuto speciale di autonomia approvato con d.p.r. 31 agosto 1972 n.
670, non è fondata, perché questa Corte ha già avuto modo di
affermare (sent. n. 154 del 1977), sia pure in occasione della
impugnativa di provvedimenti della Provincia di Bolzano, che la
competenza legislativa ed amministrativa in tema di inquinamento
atmosferico, attenendo alla tutela della salute, deve intendersi
compresa nella materia dell'igiene e sanità che l'art. 9, n. 10,
dello Statuto speciale di autonomia prevede fra quelle attribuite
alla potestà delle Province di Trento e di Bolzano.
Parimenti infondata è la questione sollevata in riferimento
all'art. 24 Cost., perché l'art. 36 della stessa legge provinciale
n. 47 del 1978, - di cui fa parte anche l'art. 3 oggetto della
questione di legittimità costituzionale - disciplina le metodologie
di accertamento, prevedendo espressamente che le operazioni relative
debbano avvenire in contradditorio con gli interessati che possono
anche farsi assistere da un consulente tecnico: previsione, questa,
che smentisce completamente quanto asserito sul punto nell'ordinanza
di rimessione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 3 della legge della Provincia autonoma di Trento 18
novembre 1978 n. 47 ("Norme per la tutela dell'aria e dell'acqua
dall'inquinamento") sollevate, con l'ordinanza indicata in epigrafe,
in riferimento agli artt. 8 e 9 del d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670
("Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti
lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige") ed all'art. 24,
secondo comma, Cost.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 23 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:699 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte