Sentenza n. 7/1956
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 02/07/1956 · relatore Francesco Gabrieli Pantaleo
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 9/1950
usata come parametro
citata
- art. 1legge 10/1950
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale delle norme
contenute nell'art. 1 della legge 24 febbraio 1950, n. 9, approvato dal
Consiglio della Regione autonoma della Sardegna e riapprovato dallo
stesso Consiglio, in data 15 novembre 1950 col n. 59; e nell'art. 1
della legge 6 marzo 1950, n. 10, approvato dal Consiglio regionale
della Regione autonoma della Sardegna e riapprovato dallo stesso
Consiglio, in data 15 novembre 1950 col n. 60; promossi dal Presidente
del Consiglio dei Ministri, su deliberazioni del Consiglio dei Ministri
in data 1 febbraio 1956:
Udita - nell'udienza pubblica del 16 maggio 1956 - la relazione del
Giudice Francesco Pantaleo Gabrieli;
Uditi gli avv. Egidio Tosato e Pietro Gasparri e il vice avvocato
generale dello Stato Marcello Frattini.
Motivazione
Ritenuto, in fatto:
Con la legge 6 marzo 1950, n. 10, la Regione autonoma della
Sardegna, all'art. 1 disponeva:
"I canoni di affitto per l'annata agraria 1948-49, riguardanti i
terreni siti nel territorio della Regione autonoma della Sardegna,
fissati con libera contrattazione in litri di latte od in prodotti da
esso derivati o con riferimento al prezzo degli stessi, sono ridotti
del 10%".
La legge veniva rinviata al Consiglio regionale col rilievo della
violazione dell'art. 3 dello Statuto speciale per la Sardegna e
dell'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale. In data 15
novembre 1950, veniva però riapprovata dal Consiglio regionale.
Con atto 4 dicembre 1950, notificato alla Regione (art. 2 D.P.R. 19
maggio 1950, n. 327), il Presidente del Consiglio dei Ministri
dichiarava di voler impugnare la legge dinanzi alla Corte
costituzionale e, con delibera del 1 febbraio 1956, il Consiglio dei
Ministri decideva di proporre il relativo ricorso.
Con atto 3 febbraio 1956, notificato al Presidente della Giunta
regionale della Regione autonoma della Sardegna il 5 dello stesso mese
e depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 13
febbraio 1956, il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, proponeva il ripetuto
ricorso, chiedendo la dichiarazione di illegittimità costituzionale,
limitatamente all'art. 1 della predetta legge regionale, per violazione
dell'art. 3 dello Statuto speciale per la Sardegna 26 febbraio 1948, n.
3.
L'Avvocatura generale dello Stato, nell'unico motivo del ricorso,
rileva: che la norma denunciata, essendo in contrasto con la
disposizione dell'art. 1372 Cod. civ. per il quale il "contratto ha
forza di legge tra le parti" , viola l'ordinamento giuridico dello
Stato posto come limite alla potestà normativa della Regione (articolo
3, 1 comma cit. Statuto): che l'accoglimento della tesi opposta
determinerebbe la sostituzione di codici regionali al Cod. civ.: che
la stessa Regione sarda ha dimostrato di aver riconosciuto l'esattezza
dei surriportati argomenti, se nel 1954, a seguito della grave siccità
abbattutasi sulla Sardegna, rappresentatasi la necessità di
provvidenze dirette ad alleviare la situazione degli affittuari di
fondi rustici, il Consiglio regionale assunse l'iniziativa di una
proposta di legge, ai sensi degli artt. 71 e 121 della Costituzione e
51 e 54 dello Statuto regionale, proposta che ha messo capo alla legge
23 dicembre 1954, n. 309, la quale all'art. 2 dispone la riduzione dei
canoni agrari del 30%.
Con atto depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il
24 febbraio 1956, la Regione autonoma della Sardegna, in persona del
Presidente della Giunta regionale, in base a deliberazione della Giunta
del 15 febbraio 1956, rappresentata e difesa per mandato speciale del
16 febbraio 1956, rogato - in Cagliari - notaro Vallebona, dagli avv.
Egidio Tosato e Pietro Gasparri, presentava le proprie controdeduzioni,
ai sensi degli artt. 25 e 34 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
In dette controdeduzioni si rileva: che l'art. 3 dello Statuto
sardo pone, come limite alla potestà legislativa della Regione, il
rispetto non dell'ordinamento giuridico dello Stato, ma dei principi di
detto ordinamento, tra i quali non può annoverarsi quello enunciato
nell'art. 1372, 1 comma Cod. civ.: che la Regione può legiferare anche
in ordine ai rapporti di diritto privato: che l'obbligo dell'osservanza
delle private contrattazioni trova, nello stesso Codice civile,
possibilità di deroga per le affittanze agrarie, allorché sussistano
circostanze di forza maggiore, che determinino una perdita rilevante
dei raccolti (artt. 1635-1636 Cod. civ.); e se, in siffatte
circostanze, la deroga è consentita al legislatore ordinario, non si
giustifica perché dovrebbe essere negata al legislatore regionale,
strumento creato per assicurare l'aderenza del diritto positivo alle
esigenze locali e temporanee.
Si soggiunge, infine, che la Regione sarda fu indotta a chiedere
allo Stato un provvedimento che, a suo avviso, secondo lo Statuto,
avrebbe potuto emanare da sé, per non correre il rischio di una
reiezione, come nel 1950, da parte del Governo della Repubblica, senza
possibilità, per giunta, di sottoporre la conseguente controversia ad
un'autorità competente a dirimerla, non essendo stata ancora
costituita la Corte costituzionale.
Con altra legge 24 febbraio 1950, n. 9, la stessa Regione autonoma
della Sardegna dettava alcune norme in materia di affitto di fondi
rustici disponendo all'art. 1:
"Nei contratti di affitto dei fondi rustici la riduzione prevista
dagli artt. 1635 e 1636 Cod. civ. ha luogo anche quando la perdita o la
mancata produzione del fondo raggiunge la misura di almeno il 30%".
"Salvo il limite massimo del 50%, fissato dal Codice civile, la
misura della riduzione del canone dovrà essere pari alla perdita del
prodotto".
La legge veniva rinviata al Consiglio regionale col rilievo della
violazione dell'art. 3 dello Statuto speciale per la Sardegna e
dell'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale. In data 15
novembre 1950, veniva però riapprovata dal Consiglio regionale.
Con atto 4 dicembre 1950, notificato alla Regione, il Presidente
del Consiglio dei Ministri dichiarava di voler impugnare la legge
dinanzi alla Corte costituzionale e, con delibera del 1 febbraio 1956,
il Consiglio dei Ministri decideva di proporre il relativo ricorso.
Con atto 3 febbraio 1956, notificato al Presidente della Giunta
regionale della Regione autonoma della Sardegna il 5 dello stesso mese
e depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 13
febbraio 1956, il Presidente del Consiglio dei Ministri, come sopra
rappresentato e difeso, proponeva il ripetuto ricorso, chiedendo la
dichiarazione di illegittimità costituzionale limitatamente all'art. 1
della predetta legge regionale per violazione dell'art. 3 del precitato
Statuto sardo.
Anche per questo ricorso, nell'unico motivo, l'Avvocatura generale
dello Stato ripete, sostanzialmente, le argomentazioni svolte per il
precedente ricorso innanzi riassunto.
Con atto depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il
24 febbraio 1956, la Regione autonoma della Sardegna, in base a
deliberazione della Giunta del 15 febbraio 1956, rappresentata e difesa
come sopra, presentava le proprie controdeduzioni ripetendo, in
sostanza, le argomentazioni del precedente ricorso, e soggiungendo che
la legge impugnata, lungi dal costituire violazione di un principio
generale, è una conferma delle disposizioni contenute negli artt. 1635
e 1636 Cod. civ. con una piccola variante di carattere esclusivamente
quantitativo.
La difesa della Regione ha presentato memorie illustrative.Considerato, in diritto:
Si ravvisa opportuno che la decisione, nei giudizi riuniti indicati
in narrativa, abbia luogo con unica sentenza, trattandosi
sostanzialmente di profili diversi della stessa materia (art. 15, 2
comma, delle norme integrative, Gazzetta Ufficiale della Repubblica 24
marzo 1956, n. 71).
È bene esaminare distintamente per ciascuna delle due leggi della
Regione sarda l'impugnativa d'illegittimità costituzionale, oggetto
del presente giudizio.
Con l'articolo primo della legge 24 febbraio 1950, n. 9 si dispone:
"Nei contratti di affitto dei fondi rustici la riduzione prevista
dagli artt. 1635 e 1636 Cod. civ. ha luogo anche quando la perdita o
la mancata produzione del fondo raggiunge la misura di almeno il trenta
per cento.
"Salvo il limite massimo del cinquanta per cento fissato dal codice
civile, la misura della riduzione del canone dovrà essere pari alla
perdita del prodotto".
La Corte è chiamata a decidere, se tale norma sia in contrasto con
la disposizione dell'art. 3, 1 comma, lett. d) dello Statuto speciale
per la Sardegna (26 febbraio 1948, n. 3) che attribuisce alla Regione
competenza legislativa in materia di "agricoltura". E precisamente, se
il potere normativo regionale possa modificare le disposizioni
contenute, nel codice civile, relativamente ai contratti agrari.
I limiti della competenza regionale, in materia di agricoltura,
vanno ricercati, più che nella natura delle norme da emanare, nelle
finalità per cui l'Ente regione è stato creato. E poiché non è da
dubitare, che il decentramento regionale è in funzione del
soddisfacimento di interessi pubblici, le finalità che la Regione deve
perseguire qualificano la competenza legislativa attribuitale; la quale
quindi deve limitarsi alla disciplina della materia dell'agricoltura
per quanto attiene a detti interessi. Consegue che le leggi regionali
non possono disciplinare rapporti nascenti dall'attività privata
rivolta alla terra, quale bene economico, sia nella fase organizzativa,
che in quella produttiva; rapporti che devono essere regolati dal
codice civile. Possono, invece, occuparsi dei problemi attinenti alla
organizzazione anche tecnica e allo sviluppo agricolo e forestale
dell'isola alla cui soluzione è interessata la collettività.
Deve perciò dichiararsi incostituzionale la legge 24 febbraio
1950, in quanto ha derogato alle norme contenute negli artt. 1635-1636
Cod. civ., disponendo una riduzione dei canoni convenuti in misura
superiore a quella consentita discrezionalmente al giudice dallo stesso
codice, nel caso di perdita fortuita dei frutti per gli affitti
pluriennali o annuali dei fondi rustici.
La decisione adottata rende poi inutile considerare l'assunto
difensivo, se cioè la legge impugnata di illegittimità costituzionale
sia in contrasto con i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato
(art. 3, 1 comma dello Statuto per la Sardegna); e se dalla legge sarda
sia stato violato l'altro principio, che il contratto ha forza di legge
tra le parti (art. 1372, 1 comma cod. civ.); trovando
l'incostituzionalità della legge in oggetto fondamento nelle su
esposte ragioni, di per sé, risolutive ai fini del decidere.
Passando ad esaminare la questione di illegittimità costituzionale
relativamente all'articolo primo della seconda legge 6 marzo 1950 della
stessa Regione Sarda, la Corte ritiene di dovere pervenire ad una
soluzione diversa. Con tale articolo si disponeva, che i canoni di
affitto per l'annata agraria 1948-49, riguardanti i terreni siti nel
territorio della Regione autonoma della Sardegna, fissati con libera
contrattazione in litri di latte od in prodotti da esso derivati o con
riferimento al prezzo degli stessi, fossero ridotti del 10%.
Per decidere circa la costituzionalità della cennata disposizione,
occorre riferirsi al momento e alle particolari circostanze nelle quali
il legislatore sardo credette di avvalersi eccezionalmente del suo
potere normativo per ridurre i canoni agrari. E non v'ha dubbio che
egli, col provvedimento impugnato, intese fronteggiare la grave
situazione venutasi a creare con la siccità del l'annata agraria
1948-49 che, incidendo sulla pastorizia, dalla quale le popolazioni
sarde traggono notevole alimento, ebbe a turbare l'equilibrio dei
fattori essenziali dell'ordine economico.
Pertanto la norma impugnata, avente efficacia limitata nel tempo,
traeva giustificazione dalla necessità indilazionabile di ricomporre,
soprattutto nei confronti delle famiglie dei pastori dell'isola, il
cennato equilibrio, indispensabile alla tipica economia agricola della
Regione.
Va rilevato, infine, che non può certo desumersi la esistenza di
un limite al potere normativo della Regione dal comportamento da questa
tenuto nella carenza dell'organo costituzionale, competente a decidere
della legittimità degli atti degli organi legislativi di essa.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
pronunciando con unica sentenza nei giudizi riuniti indicati in
epigrafe;
Dichiara l'illegittimità costituzionale della norma contenuta
nell'art. 1 della legge approvata il 24 febbraio 1950 dal Consiglio
della Regione autonoma della Sardegna e riapprovata dallo stesso
Consiglio il 15 novembre 1950, concernente: "Disposizioni in materia di
affitti di fondi rustici" con riferimento all'art. 3 lett. d) dello
Statuto speciale per la Sardegna, emanato con legge costituzionale 26
febbraio 1948, n. 3;
Respinge il ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei
Ministri per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della
norma contenuta nell'art. 1 della legge approvata il 6 marzo 1950 dal
Consiglio della Regione autonoma della Sardegna e riapprovato dallo
stesso Consiglio il 15 novembre 1950, concernente: "Riduzione dei
canoni di affitto per l'annata agraria 1948-49".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1956.
ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -
GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI -
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO
BATTAGLINI - MARIO COSATTI FRANCESCO
PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - MARIO
BRACCI - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO.
ECLI:IT:COST:1956:7 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte