Corte costituzionale

Ordinanza n. 7/1981

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/01/1981 · relatore Giulio Gionfrida

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 6 del

d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797 (t.u. delle leggi sugli assegni

familiari) promosso con ordinanza emessa l'8 aprile 1980 dal Pretore di

Arezzo, nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Imbroglini Lina ed

altre e l'I.N.P.S., iscritta al n. 373 del registro ordinanze 1980 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 187 del 9

luglio 1980.

Visto l'atto di costituzione di Caposciutti Rosa;

udito nella camera di consiglio del 27 novembre 1980 il Giudice

relatore Giulio Gionfrida.

Ritenuto che il pretore di Arezzo, con ordinanza emessa l'8 aprile

1980, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 29, 37 e 38 della

Costituzione, questione di legittimità degli articoli 3 e 6 del d.P.R.

30 maggio 1955, n. 797, per la parte in cui discriminano i coniugi tra

loro ai fini della corresponsione degli assegni familiari.

Considerato che, con sentenza n. 105 del 1980 di questa Corte, è

già stata dichiarata l'illegittimità costituzionale delle norme

denunziate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle norme integrative per i giudizi innanzi a questa Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 29, 37 e 38

della Costituzione con l'ordinanza in epigrafe indicata - degli artt. 3

e 6 del d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, t.u. delle leggi sugli assegni

familiari, già dichiarati illegittimi con la sentenza n. 105 del 1980:

l'art. 3, nella parte in cui non dispone che gli assegni familiari,

spettanti per i figli a carico, possano essere corrisposti in

alternativa alla donna lavoratrice alle stesse condizioni e con gli

stessi limiti previsti per il lavoratore; l'art. 6, nella parte in cui

non dispone che gli assegni familiari, spettanti per il coniuge a

carico, possano essere corrisposti alla moglie lavoratrice alle stesse

condizioni previste per il marito lavoratore.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN

- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1981:7 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte