Sentenza n. 7/1982
Questione dichiarata infondata · depositata il 01/02/1982 · relatore Leopoldo Elia
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 36/1975
- art. 5legge 36/1975
- art. 16legge 36/1975
- art. 18legge 36/1975
- art. 2legge 92/1975
- art. 3legge 92/1975
- art. 22legge 92/1975
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1, 5, 16
e 18 della legge della Regione Veneto 17 aprile 1975, n. 36 (Norme per
l'esercizio dell'attività estrattiva in ordine a cave e torbiere) e
degli artt. 2, 3 e 22 della legge della Regione Lombardia 14 giugno
1975, n. 92 (Disciplina della coltivazione delle sostanze minerali di
cava) promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 13 maggio 1977 dal Consiglio di Stato - Sez.
VI giurisdizionale, sul ricorso proposto dalla Soc. fratelli Vudafieri
contro la Regione Veneto ed altro, iscritta al n. 430 del registro
ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 313 del 1977;
2) quattro ordinanze emesse il 3 dicembre 1976, il 5 luglio 1977
(due ordinanze) e il 14 giugno 1977 dal Tribunale amministrativo
regionale per il Veneto, sui ricorsi proposti da Ceotto Vittorio, dalla
S.a.s. fornaci del Sile (due) e dalla S.p.a. Seganfreddo Giovanni
contro la Regione Veneto, rispettivamente iscritte ai nn. 259, 320, 321
e 481 del registro ordinanze 1978 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica nn. 222 e 271 del 1978 e n. 10 del 1979;
3) ordinanza emessa il 27 aprile 1978 dal Tribunale amministrativo
regionale per la Lombardia sul ricorso proposto dalla Ditta Olivari
Carlo Rosalino ed altri contro la Regione Lombardia ed altro, iscritta
al n. 63 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 87 del 1979;
Visti gli atti di costituzione della Soc. f.lli Vudafieri, della
Ditta Olivari Carlo Rosalino ed altri e della Regione Veneto e l'atto
di intervento della Regione Lombardia;
udito nell'udienza pubblica del 7 ottobre 1981 il Giudice relatore
Leopoldo Elia;
uditi l'avv. Feliciano Benvenuti, per la Soc. f.lli Vudafieri,
l'avv. Gaetano Romanelli, per la Ditta Olivari Carlo Rosalino ed altri,
gli avvocati Massimo Severo Giannini, Giangiacomo Pancino e Guido
Viola, per la Regione Veneto e l'avv. Umberto Pototschnig, per la
Regione Lombardia.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza emessa il 13 maggio 1977 il Consiglio di Stato
sollevava questione di costituzionalità degli articoli 1, 5, ultimo
comma, 16 della legge della Regione Veneto 17 aprile 1975, n. 36,
recante "Norme per l'esercizio dell'attività estrattiva in ordine a
cave e torbiere", per contrasto con l'art. 117 della Costituzione.
Osservava che le norme impugnate configurano un potere della Regione di
accordare o negare, con amplissima discrezionalità, l'autorizzazione
per proseguire nella coltivazione di una cava, a tutela di generali
interessi di protezione dell'ambiente. Le norme si porrebbero quindi in
contrasto con i principi della legislazione dello Stato, che
consentirebbe solo di imporre particolari cautele a tutela di specifici
e puntuali interessi, ma non di escludere senza condizioni la
possibilità di iniziare la coltivazione di una cava o di continuare
nella stessa. Tale possibilità sarebbe anzi configurata dalla
legislazione dello Stato come naturale esplicazione del diritto
dominicale e solo il mancato soddisfacimento delle esigenze produttive
potrebbe consentirne la perdita.
La questione sarebbe rilevante nel processo a quo in cui si discute
di provvedimento amministrativo di rifiuto di autorizzazione a
proseguire nella coltivazione di una cava, motivato in ragione dei
danni che l'esercizio di tale coltivazione avrebbe potuto produrre alla
falda freatica e al regime delle acque, nonché ai terzi. Tale
questione tocca infatti il potere stesso di negare l'autorizzazione e
non semplicemente i motivi che possono giustificare un intervento della
pubblica autorità; la sua rilevanza potrebbe quindi essere affermata
anche senza valutare se tali motivi sono in tutto o in parte comuni a
quelli previsti dalla legislazione dello Stato.
Si costituiva la Regione Veneto, eccependo l'irrilevanza della
questione sollevata e deducendo la sua infondatezza. Rilevava infatti
che l'autorizzazione al proseguimento nell'attività di coltivazione
della cava era stata rifiutata per motivi riconosciuti anche dalle
leggi dello Stato: i più vasti poteri che la normativa regionale
riconoscerebbe all'amministrazione non sarebbero quindi stati
esercitati nella fattispecie. Nel merito osservava che, rientrando
l'attività di coltivazione della cava nelle facoltà del proprietario,
il provvedimento con cui la pubblica amministrazione ne controlla
l'eventuale rispondenza alle esigenze della collettività non può non
avere carattere di autorizzazione. La discrezionalità
dell'amministrazione sarebbe dunque ancorata a numerosi termini di
riferimento (individuazione e delimitazione delle aree suscettibili di
attività estrattiva, valutazione dei fabbisogni dei materiali da
estrarre, criteri per la localizzazione dell'autorizzazione e modalità
di coltivazione), nonché limitata da pareri (degli organismi
comprensoriali delle comunità montane, del Magistrato delle acque, del
Magistrato del Po, del Distretto minerario, della Sopraintendenza alle
antichità ed ai monumenti).
Si costituiva la società Fratelli Vudafieri, deducendo la
fondatezza della questione, poiché la normativa regionale si
ispirerebbe a principi che contrastano con quelli della legislazione
statale. Questa infatti configura la facoltà di coltivare una cava
come naturale esplicazione del diritto di proprietà ed è ispirata
inoltre al criterio del massimo sfruttamento produttivo. La
legislazione regionale invece, statuendo la necessità di
un'autorizzazione ampiamente discrezionale al punto da potersi
configurare come concessione, finirebbe con il sottrarre al
proprietario del terreno il diritto di sfruttare le cave e comunque
sarebbe ispirata ad esigenze del tutto diverse da quelle attinenti alla
produzione.
2. - Con quattro ordinanze di analogo tenore, emesse una il 3
dicembre 1976, una il 14 giugno 1977, due il 5 luglio 1977, il
Tribunale amministrativo regionale del Veneto sollevava questione di
costituzionalità dell'art. 18 della legge della Regione Veneto 17
aprile 1975, n. 36, già menzionata, per contrasto con gli artt. 42 e
117 della Costituzione. Il potere discrezionale, amplissimo e correlato
alla cura di interessi pubblici non specificamente predeterminati,
sarebbe in contrasto con i principi della legislazione dello Stato e
con la tutela della proprietà, specie in assenza di quel piano delle
attività estrattive che dovrebbe delimitare tale discrezionalità. Nei
vari casi di specie il Tribunale amministrativo ha ritenuto pertinente
l'art. 18 e non l'art. 16 della legge regionale, giacché il
provvedimento impugnato, nel negare l'autorizzazione alla coltivazione
della cava, muoveva dalla constatazione che tale coltivazione,
contrariamente a quanto asserito dai soggetti richiedenti, non era
ancora iniziata al momento dell'entrata in vigore della legge o
comunque non era stata denunziata ai sensi dell'art. 28 del d.P.R. 9
aprile 1959, n. 128.
Si costituiva in tutti i giudizi la Regione Veneto, eccependo
l'irrilevanza delle questioni sollevate e deducendo nel merito la loro
infondatezza. I provvedimenti della Regione concernevano domande di
autorizzazione a proseguire nella coltivazione di cave ed erano stati
adottati previa istruttoria consona alla domanda presentata. Il
Tribunale amministrativo non potrebbe prescindere da questi dati di
fatto e, anziché prendere in esame i provvedimenti adottati
nell'esercizio dei poteri previsti dall'art. 16 della legge regionale,
ipotizzare l'inesistente esercizio dei poteri previsti dall'art. 18
della stessa legge, per di più senza aver annullato i provvedimenti,
peraltro neppure censurati sotto questo profilo nei motivi di
impugnazione. Nel merito le questioni sarebbero infondate perché gli
interessi geologici, idrogeologici e ambientali in relazione ai quali
è possibile negare l'autorizzazione all'apertura delle cave
risulterebbero puntualmente individuati nella legge regionale e
sarebbero conformi ai principi della stessa legislazione dello Stato.
3. - Con ordinanza emessa il 27 aprile 1978, il Tribunale
amministrativo regionale della Lombardia sollevava questione di
costituzionalità degli artt. 2, 3, 22 della legge della Regione
Lombardia 14 giugno 1975, n. 92, recante "Disciplina della coltivazione
delle sostanze minerali di cava", per contrasto con l'art. 117 della
Costituzione. Osservava che la citata disciplina, secondo cui
l'attività di coltivazione di cava è subordinata ad una valutazione
complessiva di interessi pubblici, che si esprime in un atto di
autorizzazione, contrasta con i principi della legislazione dello
Stato, secondo cui solo in situazioni particolari e con riferimento a
specifiche esigenze è previsto un intervento autorizzatorio della
pubblica autorità, il quale peraltro deve risolversi piuttosto nel
prescrivere i modi di esercizio della attività di coltivazione di una
cava che non nel precludere l'esercizio medesimo. Nel caso di specie,
le imprese interessate avevano proposto ricorso contro il provvedimento
del Presidente della Regione Lombardia che rifiutava l'autorizzazione
al proseguimento dei lavori di coltivazione di cava in atto esercitati
ed imponeva lavori di sistemazione e di ripianamento.
Si costituivano i ricorrenti, sviluppando le censure contenute
nell'ordinanza di rimessione e rilevando in particolare che il potere
riconosciuto all'amministrazione regionale ed ai comuni costituisce
esercizio di una discrezionalità non sufficientemente delimitata e non
tale dunque da offrire idonee garanzie al privato.
Si costituiva anche la Regione Lombardia, deducendo l'infondatezza
della questione. Nel nostro ordinamento - osservava - non esiste un
principio di libera coltivazione delle cave senza autorizzazione. Tale
coltivazione potrebbe anzi essere impedita, senza indennizzo, in
presenza di vari interessi pubblici. L'autorizzazione, prevista dalla
legge lombarda, dovrebbe uniformarsi ad un generale piano delle cave,
con conseguente delimitazione della discrezionalità. In attesa che
tale piano sia approvato, l'eventuale diniego di autorizzazione
dovrebbe essere motivato sulla base di precisi e riscontrabili
interessi di tutela ambientale, di ricettività del territorio, di
difesa dagli inquinamenti, in guisa da escludere ogni arbitrio.
Rientrerebbe comunque nell'ampia competenza urbanistica della Regione,
che comprende ogni forma di utilizzazione del suolo e tutela ogni
esigenza di salvaguardia dell'ambiente, a norma dell'art. 80 del d.P.R.
24 luglio 1977, n. 616, la cura di interessi ecologici anche con
riferimento all'attività di coltivazione di cave e torbiere. Considerato in diritto :
1. - Le questioni sollevate dal Consiglio di Stato e dai Tribunali
regionali amministrativi del Veneto e della Lombardia hanno contenuto
identico o analogo e possono pertanto essere decise con unica
pronuncia.
È stato eccepito dalla Regione Veneto che la questione sollevata
dal Consiglio di Stato a proposito degli articoli 1, 5 ultimo comma, e
16 della legge regionale 17 aprile 1975 non è rilevante in quanto il
provvedimento amministrativo contenente il rifiuto di autorizzazione a
proseguire nella coltivazione della cava da parte della Società f.lli
Vudafieri costituirebbe, in sostanza, esercizio di poteri previsti
negli artt. 104, 105, 110 e 119 del d.P.R. 9 aprile 1959, n. 128. Ma
il giudice a quo ha ritenuto che i poteri esercitati fossero quelli
previsti nell'art. 16 della citata legge regionale, e cioè nella
disposizione che aveva determinato la richiesta da parte della società
Vudafieri dell'autorizzazione a continuare la coltivazione di una cava.
Tra l'altro, l'ipotesi di diniego dell'autorizzazione è espressamente
contemplata nell'ultimo comma del precisato art. 16. Sicché
l'eccezione di inammissibilità per irrilevanza della questione deve
essere respinta.
Egualmente non suscettibile di accoglimento risulta l'eccezione di
irrilevanza mossa dalla Regione Veneto a proposito della questione
sollevata con l'ordinanza n. 259 Reg. ord. 1978, perché, se il
ricorrente aveva chiesto un provvedimento relativo a coltivazione già
in atto secondo il disposto dell'art. 16 della legge della Regione
Veneto, l'autorità regionale, ritenendo insussistente il presupposto
di una attività estrattiva già in corso, si era avvalsa del potere di
diniego conferitole dall'art. 18 della stessa legge.
2. - Le questioni sollevate riguardano quelle norme delle leggi
regionali del Veneto e della Lombardia che hanno introdotto il regime
autorizzatorio su scala generale per la coltivazione dei giacimenti di
cave e torbiere o per il proseguimento delle coltivazioni già in atto
al momento della entrata in vigore delle leggi stesse. Tale innovazione
contrasterebbe con l'art. 117 della Costituzione in quanto
dall'ordinamento statale (art. 45, primo e secondo comma, del r.d. 29
luglio 1927, n. 1443 sulla ricerca e coltivazione delle miniere) si
ricaverebbe un principio della materia incompatibile con la
generalizzazione del regime autorizzatorio. Inoltre, eccessiva sarebbe
la latitudine del potere discrezionale delle amministrazioni regionali
in ordine al rilascio delle autorizzazioni, specie quando il diniego di
queste, nella fase precedente l'adozione dei piani regionali per
l'attività estrattiva, risulterebbe in pratica a tempo indeterminato
(e ciò in contrasto, secondo il Tribunale amministrativo del Veneto,
anche con l'art. 42 della Costituzione).
3. - Le questioni così proposte non sono fondate.
L'ordinanza del Consiglio di Stato prospetta la questione in
termini molto generali, sottolineando come sia dubbio, nell'attuale
fase evolutiva dell'ordinamento statale, che si sia già costituito un
principio di carattere generale secondo cui il legittimo esercizio di
attività economiche sia di regola subordinato ad un potere "in virtù
del quale la Pubblica Amministrazione sia facultata non solo ad imporre
specifiche modalità di esercizio ma anche a valutare discrezionalmente
l'opportunità di rilasciare o meno il provvedimento (concessione o
autorizzazione che sia), che costituisce necessario presupposto
dell'attività stessa".
Il thema decidendum va peraltro ricondotto alla specifica materia
"cave e torbiere", autonomamente prevista dall'articolo 117, primo
comma, della Costituzione, tra quelle rientranti nella competenza
legislativa concorrente delle Regioni a Statuto ordinario; senza che
sia necessario, dunque, procedere ad una disamina delle numerose
autorizzazioni che condizionano, nella disciplina legislativa statuale
vigente, l'inizio di attività economiche - industriali e commerciali -
pur garantite dall'art. 41 della Costituzione.
In questa più limitata prospettiva si deve ricordare quanto fu
enunziato da questa Corte, e non certo in guisa di obiter dictum, nella
sentenza n. 20 del 1967. In tale pronunzia si sottolineava la "comune
ispirazione" della disciplina sulle cave e sulle miniere, assolvendo in
entrambi i casi l'attività estrattiva "a fini di utilità generale";
si affermava poi che "nel diritto accordato al proprietario del fondo
sulla cava che vi affiora, si immedesima una destinazione che lo fa
divenire mezzo di realizzazione di un interesse pubblico, e
sostanzialmente lo affievolisce"; e si concludeva osservando che, quale
che fosse la natura del diritto del privato sulla cava, questo sarebbe
attribuito "con i limiti impressi dalla rilevanza pubblica del bene, e
questi limiti si inseriscono nella struttura del diritto, comunque esso
si qualifichi, caratterizzandolo nella sua giuridica essenza,
vincolandolo indissolubilmente ad un esercizio che svolga quella
funzione d'interesse generale cui la cava è, di per sé, destinata".
Tali affermazioni, poste a sostegno della dichiarazione di non
fondatezza della questione di legittimità costituzionale del quarto
comma dell'art. 45 del r.d. 29 luglio 1927, n. 1443, non sono certo
risolutive a favore della non fondatezza delle questioni ora proposte,
perché l'interesse generale cui si riferisce questa legge delegata è
senza dubbio l'interesse della produzione, applicata alla estrazione
dei materiali contenuti nei giacimenti di cava; tuttavia le
proposizioni citate sono significative in quanto sottolineano come,
ancor prima dell'ingresso nell'ordinamento dell'art. 41 della
Costituzione, il diritto dominicale sulla cava fosse geneticamente
condizionato ad intra dalla tutela di un interesse pubblico, cui
l'evoluzione legislativa e costituzionale potrebbe affiancare altri,
diversi interessi della stessa natura.
Del resto non va trascurato che divieti o limiti puntuali, da farsi
valere in taluni casi mediante interventi preventivi di tipo
autorizzatorio, erano previsti da varie fonti normative. Così la
regolamentazione amministrativa della attività cavatoria che provochi
emungimento di acque si ricava dall'art. 169 legge 20 marzo 1865, n.
2244, all. F (successivamente art. 97 del r.d. 25 luglio 1904, n. 523),
dall'art. 93 del Testo unico sulle acque n. 1775 del 1933 nonché
dall'art. 104 del d.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, che vieta gli scavi a
cielo aperto in prossimità di sorgenti, di corsi d'acqua senza opere
di difesa, di opere di difesa dei corsi d'acqua, salva l'eventuale
autorizzazione del Prefetto, poi di spettanza delle Regioni secondo
l'art. 1 del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2 (il potere di autorizzare la
escavazione di sabbia e ghiaia nell'alveo dei corsi d'acqua è stato
trasferito alle Regioni dall'art. 62, comma secondo, lett. a) del
d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616). Gli artt. 104 e 105 del d.P.R. n. 128
del 1959, si applicano, oltreché ai corsi d'acqua, alle zone in
prossimità di strade o di edifici; mentre per le zone sottoposte a
vincolo idrogeologico il regime autorizzatorio è disposto dall'art. 7
del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267, per quelle sottoposte a vincolo
alberghiero o forestale l'art. 62, secondo comma, lett. b del d.P.R. 24
luglio 1977, n. 616 prevede ora che spetti alle Regioni il relativo
potere di autorizzazione (altre limitazioni connesse alle bonifiche di
terreni paludosi erano disposte dall'art. 133, lett. d del regolamento
approvato con r.d. 8 maggio 1904, n. 368).
Né va trascurata la possibilità di interventi di quest'ultimo
tipo a suo tempo previsti dall'art. 8 della legge 29 giugno 1939, n.
1497 (Norme sulla protezione delle bellezze naturali) e dall'art. 30
del regolamento per l'applicazione di questa legge (r.d. 3 giugno 1940,
n. 1357). Nemmeno la previsione di questi limiti, per il loro
carattere puntuale (e di eventuale applicazione), potrebbe fondare il
potere delle Regioni di disporre un regime generale di autorizzazione
per l'attività cavatoria; tuttavia, da questo insieme di disposizioni
si trae pur sempre l'indicazione di una pluralità di interessi
pubblici presi in considerazione dal legislatore a proposito di
coltivazione dei giacimenti di cava, interessi che non possono dunque
ridursi a quello della massimizzazione produttiva di cui all'art. 45
del r.d. n. 1443 del 1927.
Ma è con la legge 29 novembre 1971, n. 1097 (Norme per la tutela
delle bellezze naturali ed ambientali e per le attività estrattive nel
territorio dei Colli Euganei) che fa ingresso nel nostro ordinamento il
principio secondo il quale la tutela di un interesse pubblico,
considerato in relazione all'attività di coltivazione dei giacimenti
di cava, può dar luogo a regime generalizzato di autorizzazione. È
evidente infatti, per qualsiasi lettore di questo testo legislativo,
che la sottoposizione del progetto di coltivazione all'esame del
sovrintendente ai monumenti (ed ora all'autorità regionale) è
considerato il mezzo necessario per accertare se la prosecuzione
dell'attività estrattiva "risulti di pregiudizio all'ambiente
paesaggistico e naturale" (art. 3, ultimo comma). Si noti inoltre che
il terzo comma del citato articolo precisa nella sua ultima parte:
"Resta salva, al riguardo, e per tutta la materia afferente alle cave,
la competenza della Regione ad emanare apposite norme legislative"; una
formula che pare ammettere interventi regionali legislativi (e perciò
amministrativi), regolanti l'attività estrattiva e trascendenti il
quadro della legislazione nazionale fino allora vigente.
E che non si trattasse di normativa necessariamente circoscritta
alla fattispecie territoriale dei Colli Euganei era ben rilevato da
questa Corte nella sent. n. 9 del 1973 (n. 8 del considerato in
diritto), con questa affermazione: "La Corte osserva che i limiti di
localizzazione della legge in esame non costituiscono trattamento
singolare e differenziato da quello di situazioni che, altrove, siano
ritenute, di volta in volta, sottoponibili ad eguale tutela". È
naturale che, generalizzandosi la necessità della tutela di questo e
di altri interessi pubblici riconosciuti dall'ordinamento, si
generalizzasse anche il ricorso al tipo di intervento preventivo,
ritenuto dalla legge statale strumento necessario per realizzare la
salvaguardia di quegli interessi. Tanto più che il regime
autorizzatorio si presenta nelle leggi regionali del Veneto e della
Lombardia non soltanto come mezzo di controllo del rispetto, tra le
altre, delle esigenze di ricettività del territorio, di tutela dagli
inquinamenti, di dimensionamento del materiale estraibile alle
necessità obbiettive di impiego del materiale estratto; ma come mezzo
necessario per l'attuazione di un piano regionale di attività
estrattiva. Più in particolare, dalla legge statale per la protezione
dei Colli Euganei si ricava anche che, nella valutazione degli
interessi pubblici, il legislatore prima ed entro limiti ovviamente
più ristretti l'amministratore poi possono subordinare l'interesse
della produzione, da soddisfare con l'attività estrattiva, ad altri
interessi pubblici, riconosciuti dall'ordinamento. Né al potere
regionale di disporre legislativamente in ordine al provvedimento di
autorizzazione in tema di apertura di cave o di proseguimento nella
loro coltivazione è di ostacolo il particolare regime di delega delle
funzioni amministrative previste dall'art. 82 del d.P.R. n. 616 del
1977, in quanto la ratio di questa disposizione è limitata alla
protezione dei beni ambientali.
Va da sé che sarebbe stato auspicabile, a fini di certezza del
diritto e di disciplina più omogenea nelle Regioni a statuto
ordinario, che il legislatore statale avesse da tempo adottato una
legge contenente i principi fondamentali della materia (ed è lecito
sperare che le difficoltà incontrate nell'iter legislativo possano
essere finalmente superate). Ma, in attesa di una aggiornata
legislazione, non si può affermare che manchi, a proposito di cave e
torbiere, un principio il quale consenta di dire rispettato l'art. 117
della Costituzione, (secondo l'art. 17, terzo comma, della legge 16
maggio 1970, n. 281), da parte delle leggi regionali Veneto e
Lombardia, nelle disposizioni sottoposte al sindacato di questa Corte.
Che poi l'art. 42 della Costituzione non sia violato risulta
chiaramente da quanto è disposto nel secondo comma di questo articolo
circa i limiti della proprietà, in corrispondenza con il precetto
dell'art. 41 della Costituzione, secondo cui l'iniziativa economica
privata non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale. Ed il
pacifico accoglimento del regime autorizzatorio per le attività
estrattive delle cave nelle leggi di alcune regioni a Statuto speciale
e delle provincie autonome della Regione Trentino-Alto Adige conferma
che esso non è stato ritenuto in contrasto né con l'art. 42 della
Costituzione né con i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato
(legge Regione Friuli-Venezia Giulia 16 agosto 1974, n. 42; legge
Regione siciliana 9 dicembre 1980, n. 127; legge provinciale di Bolzano
12 agosto 1976, n. 32 e legge provinciale di Trento 12 dicembre 1978,
n. 59).
Circa le censure mosse in tema di giusto procedimento, nel senso
che le leggi de quibus attribuirebbero un potere discrezionale troppo
lato alle autorità regionali, è da dire che in nessun caso dovrebbe
trattarsi di valutazioni riducibili a giudizi di opportunità; tra
l'altro, la motivazione dei provvedimenti dovrebbe riferirsi alla
tutela degli specifici interessi pubblici, cui fanno esplicitamente
cenno le leggi contestate. Ulteriori limiti alla discrezionalità degli
amministratori regionali dovrebbero poi discendere dalle indicazioni
del piano regionale delle attività estrattive, se queste riusciranno
ad essere sufficientemente specifiche. Nell'attesa - certo non a tempo
indeterminato - del piano, anche i divieti di carattere generale
all'apertura di nuove cave o al proseguimento della coltivazione già
in atto dovrebbero avere una operatività di durata circoscritta, a
finalità di salvaguardia per un tempo limitato.
Se però il diritto vivente (e non semplici deviazioni applicative)
dovesse formarsi in violazione del principio del giusto procedimento,
esercitandosi dall'autorità regionale poteri a discrezionalità non
limitata, allora, al di là delle opinabili distinzioni tra carattere
autorizzatorio o concessorio dei provvedimenti, muterebbero i termini
normativi delle questioni attualmente sottoposte all'esame di questa
Corte (che restano invece integri, per la legge della Regione Veneto,
malgrado il sopravvenire delle leggi regionali 22 gennaio 1980, n. 5 e
20 agosto 1981, n. 50).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate:
a) le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 5,
ultimo comma, e 16 della legge 17 aprile 1975, n. 36 della Regione
Veneto, sollevate dal Consiglio di Stato con l'ordinanza in epigrafe in
riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione;
b) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 della
legge 17 aprile 1975, n. 36, della Regione Veneto, sollevata dal
Tribunale amministrativo regionale per il Veneto con le ordinanze in
epigrafe in riferimento agli artt. 117 e 42 della Costituzione;
c) le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3 e
22 della legge 14 giugno 1975, n. 92 della Regione Lombardia, sollevate
dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia con l'ordinanza
in epigrafe in riferimento all'art. 117, primo comma, della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO
VOLTERRA - MICHELE ROSSANO -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - ARNALDO MACCARONE -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:7 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte